Allegato I
Criteri di ammissibilita' degli interventi
1. Criteri di ammissibilita' per interventi di piccole dimensioni
di incremento dell'efficienza energetica di cui all'art. 4, comma 1.
Nelle tabelle sottostanti si riportano i requisiti di soglia per
l'accesso agli incentivi di cui all'art. 4, comma 1, del presente
decreto.
Parte di provvedimento in formato grafico
Nel caso di interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), che
prevedano l'isolamento termico dall'interno o l'isolamento termico in
intercapedine, i valori delle trasmittanze di cui alla Tabella 1 sono
incrementati del 15%, comunque nel rispetto di quanto previsto dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015
concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.
Per i soli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), in
alternativa al rispetto delle trasmittanze di cui alla Tabella 1, nel
caso in cui per l'edificio oggetto dell'intervento sia stata
dichiarata la fine dei lavori e sia stata presentata la richiesta di
iscrizione al Catasto edilizio urbano prima del 29 ottobre 1993, data
di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, ai fini dell'accesso all'incentivo e' necessario
ottenere un miglioramento dell'indice di prestazione energetica
almeno del 50% rispetto al valore precedente alla realizzazione
dell'intervento stesso. A tal fine il richiedente invia, insieme alla
documentazione di cui all'art. 6 del presente decreto, gli attestati
di certificazione energetica relativi allo stato dell'immobile prima
e dopo la realizzazione dell'intervento.
Per interventi di installazione di generatori di calore a
condensazione di cui alla Tabella 2 sono installate valvole
termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo
modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti a
esclusione:
a) dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o
altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia
dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso
specifico (cfr. decreto del Ministro dello sviluppo economico 26
giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione
energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi
degli edifici);
b) dei locali in cui e' installata una centralina di
termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione
automatica della temperatura ambiente (cfr. decreto del Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di
calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni
e dei requisiti minimi degli edifici). In caso di impianti al
servizio di piu' locali, e' possibile omettere l'installazione di
elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata
esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei
locali in cui e' presente una centralina di termoregolazione, anche
se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui
terminali di emissione installati in altri locali;
c) degli impianti di climatizzazione invernale progettati e
realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a
45°C;
L'intervento comprende la messa a punto e l'equilibratura del
sistema di distribuzione del fluido termovettore e l'adozione, in
caso di molteplici unita' immobiliari, di un sistema di
contabilizzazione individuale dell'energia termica utilizzata e di
conseguente ripartizione delle spese. Per impianti aventi potenza
nominale del focolare maggiori o uguali a 100 kW, oltre al rispetto
di quanto riportato ai punti precedenti, l'asseverazione reca le
seguenti ulteriori specificazioni:
i. che e' stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
ii. che la regolazione climatica agisce direttamente sul
bruciatore;
iii. che e' stata installata una pompa di tipo elettronico a
giri variabili.
Le spese relative all'installazione di un sistema di
contabilizzazione individuale dell'energia termica utilizzata legate
al rispetto dell'obbligo di cui all'art. 9, comma 5, lettera d) del
decreto legislativo n. 102/2014 sono ammissibili unicamente per
interventi eseguiti entro il 31 dicembre 2016.
Gli interventi agevolativi che prevedano l'installazione di
generatori di calore a condensazione sono agevolati per le annualita'
successive alla prima a condizione che siano effettuate le
manutenzioni secondo la norma tecnica di riferimento per ciascun
impianto o, se piu' restrittive, delle istruzioni per la manutenzione
fornite dal fabbricante e che tale attivita' sia documentata a cura
dell'utente.
L'installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di
chiusure trasparenti dell'involucro edilizio, fissi, anche integrati,
o mobili di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) e' incentivata
esclusivamente se abbinata, sul medesimo edificio, ad almeno uno
degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) o b). Tale
requisito si ritiene adempiuto se gli elementi costruttivi
dell'edificio oggetto di intervento gia' soddisfano i requisiti di
cui alla Tabella 1. Per i sistemi di schermatura e/o ombreggiamento
di chiusure trasparenti dell'involucro edilizio, fissi, anche
integrati, o mobili installati, e' richiesta una prestazione di
schermatura solare di classe 3 o superiore come definite dalla norma
UNI EN 14501. La prestazione e' valutata attraverso l'impiego delle
norme della serie UNI EN 13363. Sono ammessi agli incentivi di cui al
presente decreto esclusivamente i meccanismi automatici di
regolazione e controllo delle schermature, secondo la UNI EN 15232,
basati sulla rilevazione della radiazione solare incidente.
Per interventi di ristrutturazione importante o riqualificazione,
tali da trasformare gli edifici esistenti in «edifici a energia quasi
zero», si rappresenta che, al fine del rilascio dell'incentivo di cui
alla Tabella 5, l'attestato di prestazione energetica redatto
successivamente alla realizzazione degli interventi, deve riportare
la classificazione di «edificio a energia quasi zero», ovvero
l'edificio deve rispettare i requisiti indicati al paragrafo 3.4, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015
concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.
Per interventi di sostituzione di sistemi di illuminazione
d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con
sistemi a led o a piu' alta efficienza:
a) le lampade devono essere certificate da laboratori
accreditati anche per quanto riguarda le caratteristiche fotometriche
(solido fotometrico, resa cromatica, flusso luminoso, efficienza),
nonche' per la loro conformita' ai criteri di sicurezza e di
compatibilita' elettromagnetica previsti dalle norme tecniche vigenti
e recanti la marcatura CE;
b) le lampade devono rispettare i seguenti requisiti tecnici:
i. indice di resa cromatica >80 per l'illuminazione d'interni
e >60 per l'illuminazione delle pertinenze esterne degli edifici;
ii. efficienza luminosa minima: 80 lm/W.
c) la potenza installata delle lampade non deve superare il 50%
della potenza sostituita, nel rispetto dei criteri illuminotecnici
previsti dalla normativa vigente;
d) gli apparecchi di illuminazione devono rispettare i
requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi
della direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e devono avere almeno le
stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e
permettere il rispetto dei requisiti normativi d'impianto previsti
dalle norme UNI e CEI vigenti;
e) i sistemi di illuminazione esterni o emittenti verso
l'esterno sono realizzati in conformita' alla normativa
sull'inquinamento luminoso e sulla sicurezza, ove presente.
Per interventi relativi all'installazione di sistemi di building
automation e' consentito l'accesso alle sole tecnologie afferenti
almeno alla classe B della Norma EN 15232.
2. Criteri di ammissibilita' per interventi di piccole dimensioni
di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e con sistemi
ad alta efficienza di cui all'art. 4, comma 2
Di seguito si riportano i requisiti di soglia e le modalita' di
calcolo per l'accesso agli incentivi relativi agli interventi di cui
all'art. 4, comma 2, del presente decreto.
2.1 Pompe di calore
Per le pompe di calore, l'accesso agli incentivi di cui al
presente decreto e' consentito a condizione che le predette pompe di
calore soddisfino i seguenti requisiti:
a) per le pompe di calore elettriche il coefficiente di
prestazione istantanei (COP) deve essere almeno pari ai valori
indicati nella Tabella 3. La prestazione delle pompe deve essere
dichiarata e garantita dal costruttore della pompa di calore sulla
base di prove effettuate in conformita' alla UNI EN 14511. Al momento
della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle
condizioni indicate nella Tabella 3.
Parte di provvedimento in formato grafico
La prestazione delle pompe deve essere dichiarata e garantita dal
costruttore della pompa di calore sulla base di prove effettuate in
conformita' alle seguenti norme, restando fermo che al momento della
prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle
condizioni indicate nelle Tabelle 3 e 4 sopra riportate:
UNI EN 12309-2: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad
assorbimento (valori di prova sul p.c.i.);
UNI EN 14511 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a
motore endotermico;
c) nel caso di pompe di calore a gas ad assorbimento, le
emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NOx espressi come NO2 ),
dovute al sistema di combustione, devono essere calcolati in
conformita' alla vigente normativa europea e devono essere inferiori
a 120 mg/kWh (valore riferito all'energia termica prodotta);
d) nel caso di pompe di calore a gas con motore a combustione
interna, le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NOx espressi
come NO2), dovute al sistema di combustione, devono essere calcolati
in conformita' alla vigente normativa europea e devono essere
inferiori a 240 mg/kWh (valore riferito all'energia termica
prodotta);
e) nel caso di pompe di calore elettriche o a gas dotate di
variatore di velocita' (inverter o altra tipologia), i pertinenti
valori di cui alla Tabella 3 e 4 sono ridotti del 5%;
f) sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia
termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata)
su tutti i corpi scaldanti a esclusione:
i. dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche
o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia
dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso
specifico, con particolare riferimento alle specifiche tecniche di
modulazione dei generatore a biomassa (cfr. decreto del Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di
calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni
e dei requisiti minimi degli edifici);
ii. dei locali in cui e' installata una centralina di
termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione
automatica della temperatura ambiente (cfr. decreto del Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di
calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni
e dei requisiti minimi degli edifici); in caso di impianti al
servizio di piu' locali, e' possibile omettere l'installazione di
elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata
esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei
locali in cui e' presente una centralina di termoregolazione, anche
se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui
terminali di emissione installati in altri locali;
iii. degli impianti di climatizzazione invernale progettati e
realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a
45°C.
2.2 Generatori di calore alimentati da biomassa
Di seguito si riportano i requisiti di soglia per l'accesso agli
incentivi relativi agli interventi di cui all'art. 4, comma 2,
lettera b), del presente decreto.
Sono ammessi esclusivamente i generatori di calore di cui alle
successive lettere da a) a e) installati in sostituzione di
generatori di calore a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a
gasolio per la climatizzazione invernale degli edifici, incluse le
serre esistenti e i fabbricati rurali esistenti.
Nel caso specifico delle serre, per le sole aziende agricole, e'
consentito il mantenimento dei generatori esistenti a gasolio con
sola funzione di backup. In tal caso il produttore e' tenuto ad
installare strumenti di misura, certificati da soggetto terzo ed
accessibili ai controlli. L'incentivo e' calcolato, per mezzo dei
coefficienti di cui alla tabella 9 dell'Allegato II, ed erogato sulla
base delle misure annuali della produzione ascrivibile a fonte
rinnovabile, che il produttore e' tenuto a fornire al GSE.
L'incentivo annualmente riconosciuto non puo' comunque superare
quello previsto dall'Allegato II, paragrafo 2.2, per impianti
equivalenti in assenza della misurazione suddetta.
Per la sostituzione di piu' generatori di calore presenti presso
uno o piu' edifici e/o case isolate con un impianto di generazione
centralizzato di potenza minima superiore a 1.000 kWt , la richiesta
di concessione dell'incentivo potra' essere presentata al
raggiungimento della sostituzione di almeno il 70% dei generatori
esistenti presso le diverse utenze. Tutti i generatori di calore
sostituiti devono essere alimentati a biomassa, a carbone, a olio
combustibile, o a gasolio. I generatori a biomassa installati presso
la centrale termica devono avere i requisiti tali da ottenere, ai
sensi del presente decreto, un coefficiente premiante riferito alle
emissioni di polveri pari a 1,5.
Per gli interventi effettuati nelle aree non metanizzate
esclusivamente dalle aziende agricole e dalle imprese operanti nel
settore forestale, e' ammessa agli incentivi di cui al presente
decreto la sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL con
generatori di calore alimentati a biomassa che abbiano requisiti tali
da ottenere, ai sensi del presente decreto, un coefficiente premiante
riferito alle emissioni di polveri pari a 1,5. Resta ferma la
possibilita' delle Regioni di limitare l'applicazione della predetta
fattispecie nel rispetto dell'art. 3-quinquies del d.lgs. n.
152/2006.
Sono esclusi dall'incentivo gli impianti che utilizzano per la
generazione la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.
E' richiesta, per tutti gli impianti a biomassa che accedono agli
incentivi, almeno una manutenzione biennale obbligatoria per tutta la
durata dell'incentivo, svolta da parte di soggetti che presentino i
requisiti professionali previsti dall'art. 15 del decreto legislativo
n. 28/2011. La manutenzione dovra' essere effettuata sul generatore
di calore e sulla canna fumaria. Il soggetto che presenta richiesta
di incentivo deve conservare, per tutta la durata dell'incentivo
stesso, gli originali dei certificati di manutenzione. Tali
certificati possono altresi' essere inseriti nei Catasti
informatizzati costituiti presso le Regioni.
Sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o
altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i
corpi scaldanti a esclusione:
i. dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o
altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia
dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso
specifico, con particolare riferimento alle specifiche tecniche di
modulazione dei generatore a biomassa (cfr. decreto del Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di
calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni
e dei requisiti minimi degli edifici);
ii. dei locali in cui e' installata una centralina di
termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione
automatica della temperatura ambiente (cfr. decreto del Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di
calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni
e dei requisiti minimi degli edifici); in caso di impianti al
servizio di piu' locali, e' possibile omettere l'installazione di
elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata
esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei
locali in cui e' presente una centralina di termoregolazione, anche
se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui
terminali di emissione installati in altri locali;
iii. degli impianti di climatizzazione invernale progettati e
realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a
45°C;
iv. dei termocamini e delle stufe a pellet.
Ai fini dell'accesso agli incentivi e' richiesto il rispetto dei
requisiti di cui alle successive lettere da a) a e) oppure, ove
esistenti, i piu' restrittivi vincoli e limiti fissati da norme
regionali.
In aggiunta al rispetto di tutti i sopra indicati requisiti,
decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto di attuazione
dell'art. 290, comma 4 del d.lgs. n. 152/2006, l'accesso agli
incentivi per gli interventi relativi a generatori di calore oggetto
di tale decreto, e' altresi' subordinato all'avvenuta certificazione
del generatore ai sensi di quanto ivi previsto.
a) Per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale
inferiore o uguale a 500 kWt :
i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la
conformita' alla norma UNI EN 303-5, classe 5;
ii. rendimento termico utile non inferiore a 87%+ log(Pn ) dove
Pn e' la potenza nominale dell'apparecchio;
iii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato
nella Tabella 15, come verificate da un organismo accreditato, in
base al pertinente metodo di misura di cui alla tabella 16;
iv. obbligo di installazione di un sistema di accumulo termico
dimensionato secondo quanto segue:
per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile, in
accordo con quanto previsto dalla norma EN 303-5;
per le caldaie con alimentazione automatica del combustibile,
prevedendo un volume di accumulo non inferiore a 20 dm³/kWt ;
per le caldaie automatiche a pellet prevedendo comunque un
volume di accumulo, tale da garantire un'adeguata funzione di
compensazione di carico, con l'obiettivo di minimizzare i cicli di
accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal costruttore e/o
dal progettista.
v. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo
di certificazione accreditato che ne certifichi la conformita' alla
norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il rispetto delle condizioni
previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera
d) alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni.
Nel caso delle caldaie potra' essere utilizzato solo pellet
appartenente alla classe di qualita' per cui il generatore e' stato
certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualita'
rispetto a questa. In tutti i casi la documentazione fiscale dovra'
riportare l'evidenza della classe di qualita' e il codice di
identificazione rilasciato dall'Organismo di certificazione
accreditato al produttore e/o distributore del pellet.
vi. possono altresi' essere utilizzate altre biomasse
combustibili purche' previste tra quelle indicate dall'Allegato X,
Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. n. 152/2006
e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui
al punto iii risulti certificata anche per tali combustibili.
b) Per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale
superiore a 500 kWt e inferiore o uguale a 2.000 kWt :
i. rendimento termico utile non inferiore all'89% attestato da
una dichiarazione del produttore del generatore nella quale deve
essere indicato il tipo di combustibile utilizzato;
ii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato
nella Tabella 15, come verificate da un laboratorio accreditato
secondo la norma EN ISO/IEC 17025 misurate in sede di impianto, con
indicazione del biocombustibile utilizzato;
iii. il pellet utilizzato deve essere certificato da un
organismo di certificazione che ne certifichi la conformita' alla
norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il rispetto delle condizioni
previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera
d) alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni.
Nel caso delle caldaie potra' essere utilizzato solo pellet
appartenente alla classe di qualita' per cui il generatore e' stato
certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualita'
rispetto a questa. In tutti i casi la documentazione fiscale dovra'
riportare l'evidenza della classe di qualita' e il codice di
identificazione rilasciato dall'Organismo di certificazione
accreditato al produttore e/o distributore del pellet;
iv. possono altresi' essere utilizzate altre biomasse
combustibili purche' previste tra quelle indicate dall'Allegato X,
Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. n. 152/2006
e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui
al punto iii risulti certificata anche per tali combustibili;
v. per le caldaie automatiche prevedendo comunque un volume di
accumulo, tale da garantire un'adeguata funzione di compensazione di
carico, con l'obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e
spegnimento, secondo quanto indicato dal progettista. Nel caso in cui
non sia tecnicamente fattibile, tali fattori limitativi dovranno
essere opportunamente evidenziati nella relazione tecnica di
progetto.
c) Per le stufe ed i termocamini a pellet:
i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la
conformita' alla norma UNI EN 14785;
ii. rendimento termico utile maggiore dell'85%;
iii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato
nella Tabella 15, come verificate da un organismo accreditato, in
base al pertinente metodo di misura di cui alla tabella 16;
iv. il pellet utilizzato deve essere certificato da un
organismo di certificazione che ne certifichi la conformita' alla
norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il rispetto delle condizioni
previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera
d) alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni.
d) Per i termocamini a legna:
i. siano installati esclusivamente in sostituzione di camini o
termocamini, sia a focolare aperto che chiuso, o stufe a legna,
indipendentemente dal fluido termovettore;
ii. certificazione di un organismo accreditato che attesti la
conformita' alla norma UNI EN 13229;
iii. rendimento termico utile maggiore dell'85%;
iv. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato
nella Tabella 15, come verificate da un organismo accreditato, in
base al pertinente metodo di misura di cui alla tabella 16;
v. possono altresi' essere utilizzate altre biomasse
combustibili purche' previste tra quelle indicate dall'Allegato X,
Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. n. 152/2006
e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui
al punto iii risulti certificata anche per tali combustibili.
e) Per le stufe a legna:
i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la
conformita' alla norma UNI EN 13240;
ii. rendimento termico utile maggiore dell'85%;
iii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato
nella Tabella 15, come verificate da un organismo accreditato, in
base al pertinente metodo di misura di cui alla tabella 16;
iv. possono altresi' essere utilizzate altre biomasse
combustibili purche' previste tra quelle indicate dall'Allegato X,
Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. 152/2006 e
successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui
al punto iii risulti certificata anche per tali combustibili.
2.3 Solare termico e solar cooling
Di seguito si riportano i requisiti di soglia per l'accesso agli
incentivi relativi agli interventi di cui all'art. 4, comma 2,
lettera c), del presente decreto.
Per impianti solari termici e di solar cooling, l'accesso agli
incentivi di cui al presente decreto e' consentito se:
a) i collettori solari sono in possesso della certificazione
Solar Keymark;
b) in alternativa, per gli impianti solari termici
prefabbricati del tipo factory made, la certificazione di cui al
punto a) relativa al solo collettore puo' essere sostituita dalla
certificazione Solar Keymark relativa al sistema;
c) i collettori solari hanno valori di producibilita'
specifica, espressa in termini di energia solare annua prodotta per
unita' di superficie lorda AG, o di superficie degli specchi primari
per i collettori lineari di Fresnel, e calcolata a partire dal dato
contenuto nella certificazione Solar Keymark (o equivalentemente
nell'attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a
concentrazione) per una temperatura media di funzionamento di 50°C,
superiori ai seguenti valori minimi:
nel caso di collettori piani: maggiore di 300 kWht /m² anno,
con riferimento alla localita' Würzburg;
nel caso di collettori sottovuoto e collettori a tubi
evacuati: maggiore di 400 kWht /m² anno, con riferimento alla
localita' Würzburg;
nel caso di collettori a concentrazione: maggiore di 550 kWht
/m² anno, con riferimento alla localita' Atene;
d) per gli impianti solari termici prefabbricati per i quali e'
applicabile solamente la UNI EN 12976, la producibilita' specifica,
in termini di energia solare annua prodotta QL per unita' di
superficie di apertura Aa , misurata secondo la norma UNI EN 12976-2
con riferimento al valore di carico giornaliero, fra quelli
disponibili, piu' vicino, in valore assoluto, al volume netto
nominale dell'accumulo del sistema solare prefabbricato, e riportata
sull'apposito rapporto di prova (test report) redatto da un
laboratorio accreditato, deve rispettare almeno uno dei seguenti
valori:
maggiore di 400 kWht/m² anno, con riferimento alla localita'
Würzburg;
e) i collettori solari e i bollitori impiegati sono garantiti per
almeno cinque anni. In caso di installazione di collettori solari
termici per la produzione di calore in processi industriali,
artigianali, agricoli (coltivazione/allevamento) o per il
riscaldamento di piscine, per cui risulti essere non necessario un
sistema di accumulo termico (bollitore), i requisiti relativi alla
garanzia di tale componente vengono meno. L'asseverazione, o la
dichiarazione del Soggetto Responsabile, da presentare al GSE insieme
con la richiesta di concessione degli incentivi, dovra' essere
corredata da una relazione tecnica, indipendentemente dalla taglia
del nuovo campo solare installato, che giustifichi la non
indispensabilita' del sistema di accumulo termico, specificando,
anche attraverso elaborati grafici e schemi a blocchi dell'impianto,
le caratteristiche tecniche del processo e dell'impianto;
f) gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono
garantiti almeno due anni;
g) l'installazione dell'impianto e' stata eseguita in conformita'
ai manuali di installazione dei principali componenti;
h) per i collettori solari a concentrazione per i quali non e'
possibile l'ottenimento della certificazione Solar Keymark, la
certificazione di cui al punto a) e' sostituita da un'approvazione
tecnica rilasciata dall'ENEA;
i) nel caso in cui l'impianto solare sia stato realizzato ai fini
di una copertura parziale del fabbisogno di climatizzazione
invernale, e' necessaria, l'installazione di elementi di regolazione
della portata su tutti i corpi scaldanti, tipo valvole termostatiche
a bassa inerzia termica, ad eccezione:
i. dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o
altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia
dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso
specifico (cfr. decreto del Ministro dello sviluppo economico 26
giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione
energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi
degli edifici);
ii. dei locali in cui e' installata una centralina di
termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione
automatica della temperatura ambiente (cfr. decreto del Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di
calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni
e dei requisiti minimi degli edifici); in caso di impianti al
servizio di piu' locali, e' possibile omettere l'installazione di
elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata
esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei
locali in cui e' presente una centralina di termoregolazione, anche
se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui
terminali di emissione installati in altri locali;
iii. degli impianti di climatizzazione invernale progettati e
realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a
45°C;
j) per i soli impianti di solar cooling, il rapporto tra i metri
quadrati di superficie solare lorda (espressa in metri quadrati) e la
potenza frigorifera (espressa in kWf ) e' maggiore di 2; in ogni
caso, tale rapporto non potra' superare il valore di 2,75;
k) per le macchine frigorifere DEC, la superficie minima solare
lorda installata dei collettori deve essere di 8 m² ogni 1.000 m³/ora
di aria trattata; in ogni caso, la superficie solare lorda dei
collettori installata ogni 1.000 m³/ora di aria trattata non potra'
superare il valore di 10.
Il requisito di cui alla lettera i) non e' richiesto per impianti
di sola produzione di acqua calda sanitaria, di calore di processo e
per le reti di teleriscaldamento.
2.4 Scaldacqua a pompa di calore
Per le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua
calda sanitaria e' richiesto un COP ≥ 2,6 misurato secondo la norma
EN 16147 e successivo recepimento da parte degli organismi nazionali
di normazione.
2.5 Sistemi ibridi a pompa di calore
Per i sistemi ibridi a pompa di calore il rapporto tra la potenza
termica utile della pompa di calore e la potenza termica utile della
caldaia deve essere minore o uguale a 0,5.
La pompa di calore deve rispettare i requisiti tecnici di cui
alle lettere da a) a e) del paragrafo 2.1 del presente Allegato I.
La caldaia deve essere di tipologia a condensazione e rispettare
i requisiti tecnici di soglia minimi consentiti di cui alla Tabella 2
del presente Allegato I.
Devono essere installate valvole termostatiche a bassa inerzia
termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata)
su tutti i corpi scaldanti come indicato alla lettera f) del
paragrafo 2.1 del presente Allegato I.
3. Criteri di ammissibilita' per le diagnosi energetiche
preliminari e gli attestati di prestazione energetica
Le diagnosi energetiche sono conformi alle norme tecniche UNI CEI
EN 16247.
Gli attestati di prestazione energetica sono conformi al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni,
nonche' ai decreti attuativi dello stesso nel rispetto delle
disposizioni regionali, ove presenti.