(Allegato I)
                                                           Allegato I 
 
             Criteri di ammissibilita' degli interventi 
 
    1. Criteri di ammissibilita' per interventi di piccole dimensioni
di incremento dell'efficienza energetica di cui all'art. 4, comma 1. 
    Nelle tabelle sottostanti si riportano i requisiti di soglia  per
l'accesso agli incentivi di cui all'art. 4,  comma  1,  del  presente
decreto. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  
      
Nel caso di interventi di cui all'art. 4, comma 1,  lettera  a),  che
prevedano l'isolamento termico dall'interno o l'isolamento termico in
intercapedine, i valori delle trasmittanze di cui alla Tabella 1 sono
incrementati del 15%, comunque nel rispetto di  quanto  previsto  dal
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  26  giugno   2015
concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica  e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. 
    Per i soli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a),  in
alternativa al rispetto delle trasmittanze di cui alla Tabella 1, nel
caso  in  cui  per  l'edificio  oggetto  dell'intervento  sia   stata
dichiarata la fine dei lavori e sia stata presentata la richiesta  di
iscrizione al Catasto edilizio urbano prima del 29 ottobre 1993, data
di entrata in vigore del decreto del Presidente della  Repubblica  26
agosto 1993, n. 412, ai fini dell'accesso all'incentivo e' necessario
ottenere  un  miglioramento  dell'indice  di  prestazione  energetica
almeno del 50%  rispetto  al  valore  precedente  alla  realizzazione
dell'intervento stesso. A tal fine il richiedente invia, insieme alla
documentazione di cui all'art. 6 del presente decreto, gli  attestati
di certificazione energetica relativi allo stato dell'immobile  prima
e dopo la realizzazione dell'intervento. 
    Per  interventi  di  installazione  di  generatori  di  calore  a
condensazione  di  cui  alla  Tabella  2  sono   installate   valvole
termostatiche a bassa inerzia termica (o altra  regolazione  di  tipo
modulante  agente  sulla  portata)  su  tutti  i  corpi  scaldanti  a
esclusione: 
      a) dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o
altra  regolazione  di  tipo  modulante  agente  sulla  portata   sia
dimostrata inequivocabilmente non  fattibile  tecnicamente  nel  caso
specifico (cfr. decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  26
giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo  della  prestazione
energetica e definizione delle prescrizioni e  dei  requisiti  minimi
degli edifici); 
      b)  dei  locali  in  cui  e'  installata  una   centralina   di
termoregolazione  con  dispositivi  modulanti  per   la   regolazione
automatica della temperatura  ambiente  (cfr.  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di
calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni
e dei requisiti  minimi  degli  edifici).  In  caso  di  impianti  al
servizio di piu' locali, e'  possibile  omettere  l'installazione  di
elementi di  regolazione  di  tipo  modulante  agenti  sulla  portata
esclusivamente sui terminali di  emissione  situati  all'interno  dei
locali in cui e' presente una centralina di  termoregolazione,  anche
se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale,  anche  sui
terminali di emissione installati in altri locali; 
      c) degli impianti di  climatizzazione  invernale  progettati  e
realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori  a
45°C; 
    L'intervento comprende la messa a  punto  e  l'equilibratura  del
sistema di distribuzione del fluido  termovettore  e  l'adozione,  in
caso  di  molteplici   unita'   immobiliari,   di   un   sistema   di
contabilizzazione individuale dell'energia termica  utilizzata  e  di
conseguente ripartizione delle spese.  Per  impianti  aventi  potenza
nominale del focolare maggiori o uguali a 100 kW, oltre  al  rispetto
di quanto riportato ai  punti  precedenti,  l'asseverazione  reca  le
seguenti ulteriori specificazioni: 
      i. che e' stato adottato un bruciatore di tipo modulante; 
      ii.  che  la  regolazione  climatica  agisce  direttamente  sul
bruciatore; 
      iii. che e' stata installata una pompa di  tipo  elettronico  a
giri variabili. 
    Le  spese   relative   all'installazione   di   un   sistema   di
contabilizzazione individuale dell'energia termica utilizzata  legate
al rispetto dell'obbligo di cui all'art. 9, comma 5, lettera  d)  del
decreto legislativo  n.  102/2014  sono  ammissibili  unicamente  per
interventi eseguiti entro il 31 dicembre 2016. 
    Gli  interventi  agevolativi  che  prevedano  l'installazione  di
generatori di calore a condensazione sono agevolati per le annualita'
successive  alla  prima  a  condizione  che   siano   effettuate   le
manutenzioni secondo la norma  tecnica  di  riferimento  per  ciascun
impianto o, se piu' restrittive, delle istruzioni per la manutenzione
fornite dal fabbricante e che tale attivita' sia documentata  a  cura
dell'utente. 
    L'installazione di sistemi di schermatura e/o  ombreggiamento  di
chiusure trasparenti dell'involucro edilizio, fissi, anche integrati,
o mobili di cui all'art.  4,  comma  1,  lettera  d)  e'  incentivata
esclusivamente se abbinata, sul  medesimo  edificio,  ad  almeno  uno
degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a)  o  b).  Tale
requisito  si  ritiene  adempiuto   se   gli   elementi   costruttivi
dell'edificio oggetto di intervento gia' soddisfano  i  requisiti  di
cui alla Tabella 1. Per i sistemi di schermatura  e/o  ombreggiamento
di  chiusure  trasparenti  dell'involucro  edilizio,   fissi,   anche
integrati, o mobili  installati,  e'  richiesta  una  prestazione  di
schermatura solare di classe 3 o superiore come definite dalla  norma
UNI EN 14501. La prestazione e' valutata attraverso  l'impiego  delle
norme della serie UNI EN 13363. Sono ammessi agli incentivi di cui al
presente  decreto   esclusivamente   i   meccanismi   automatici   di
regolazione e controllo delle schermature, secondo la UNI  EN  15232,
basati sulla rilevazione della radiazione solare incidente. 
    Per interventi di ristrutturazione importante o riqualificazione,
tali da trasformare gli edifici esistenti in «edifici a energia quasi
zero», si rappresenta che, al fine del rilascio dell'incentivo di cui
alla  Tabella  5,  l'attestato  di  prestazione  energetica   redatto
successivamente alla realizzazione degli interventi,  deve  riportare
la  classificazione  di  «edificio  a  energia  quasi  zero»,  ovvero
l'edificio deve rispettare i requisiti indicati al paragrafo 3.4, del
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  26  giugno   2015
concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica  e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. 
    Per  interventi  di  sostituzione  di  sistemi  di  illuminazione
d'interni e delle pertinenze  esterne  degli  edifici  esistenti  con
sistemi a led o a piu' alta efficienza: 
      a)  le  lampade  devono  essere   certificate   da   laboratori
accreditati anche per quanto riguarda le caratteristiche fotometriche
(solido fotometrico, resa cromatica,  flusso  luminoso,  efficienza),
nonche' per  la  loro  conformita'  ai  criteri  di  sicurezza  e  di
compatibilita' elettromagnetica previsti dalle norme tecniche vigenti
e recanti la marcatura CE; 
      b) le lampade devono rispettare i seguenti requisiti tecnici: 
        i. indice di resa cromatica >80 per l'illuminazione d'interni
e >60 per l'illuminazione delle pertinenze esterne degli edifici; 
        ii. efficienza luminosa minima: 80 lm/W. 
      c) la potenza installata delle lampade non deve superare il 50%
della potenza sostituita, nel rispetto  dei  criteri  illuminotecnici
previsti dalla normativa vigente; 
      d)  gli  apparecchi  di  illuminazione  devono   rispettare   i
requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi
della direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e  devono  avere  almeno  le
stesse caratteristiche tecnico  funzionali  di  quelli  sostituiti  e
permettere il rispetto dei requisiti  normativi  d'impianto  previsti
dalle norme UNI e CEI vigenti; 
      e)  i  sistemi  di  illuminazione  esterni  o  emittenti  verso
l'esterno   sono   realizzati   in   conformita'    alla    normativa
sull'inquinamento luminoso e sulla sicurezza, ove presente. 
    Per interventi relativi all'installazione di sistemi di  building
automation e' consentito l'accesso  alle  sole  tecnologie  afferenti
almeno alla classe B della Norma EN 15232. 
    2. Criteri di ammissibilita' per interventi di piccole dimensioni
di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e  con  sistemi
ad alta efficienza di cui all'art. 4, comma 2 
    Di seguito si riportano i requisiti di soglia e le  modalita'  di
calcolo per l'accesso agli incentivi relativi agli interventi di  cui
all'art. 4, comma 2, del presente decreto. 
    2.1 Pompe di calore 
    Per le pompe di  calore,  l'accesso  agli  incentivi  di  cui  al
presente decreto e' consentito a condizione che le predette pompe  di
calore soddisfino i seguenti requisiti: 
      a) per  le  pompe  di  calore  elettriche  il  coefficiente  di
prestazione istantanei  (COP)  deve  essere  almeno  pari  ai  valori
indicati nella Tabella 3. La  prestazione  delle  pompe  deve  essere
dichiarata e garantita dal costruttore della pompa  di  calore  sulla
base di prove effettuate in conformita' alla UNI EN 14511. Al momento
della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime,  nelle
condizioni indicate nella Tabella 3. 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  
    La prestazione delle pompe deve essere dichiarata e garantita dal
costruttore della pompa di calore sulla base di prove  effettuate  in
conformita' alle seguenti norme, restando fermo che al momento  della
prova le pompe di calore devono  funzionare  a  pieno  regime,  nelle
condizioni indicate nelle Tabelle 3 e 4 sopra riportate: 
      UNI EN 12309-2: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad
assorbimento (valori di prova sul p.c.i.); 
      UNI EN 14511 per quanto riguarda le pompe di  calore  a  gas  a
motore endotermico; 
      c) nel caso di pompe  di  calore  a  gas  ad  assorbimento,  le
emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NOx espressi come  NO2  ),
dovute  al  sistema  di  combustione,  devono  essere  calcolati   in
conformita' alla vigente normativa europea e devono essere  inferiori
a 120 mg/kWh (valore riferito all'energia termica prodotta); 
      d) nel caso di pompe di calore a gas con motore  a  combustione
interna, le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto  (NOx  espressi
come NO2), dovute al sistema di combustione, devono essere  calcolati
in  conformita'  alla  vigente  normativa  europea  e  devono  essere
inferiori  a  240  mg/kWh  (valore   riferito   all'energia   termica
prodotta); 
      e) nel caso di pompe di calore elettriche o  a  gas  dotate  di
variatore di velocita' (inverter o  altra  tipologia),  i  pertinenti
valori di cui alla Tabella 3 e 4 sono ridotti del 5%; 
      f)  sono  installate  valvole  termostatiche  a  bassa  inerzia
termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla  portata)
su tutti i corpi scaldanti a esclusione: 
        i. dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche
o altra regolazione  di  tipo  modulante  agente  sulla  portata  sia
dimostrata inequivocabilmente non  fattibile  tecnicamente  nel  caso
specifico, con particolare riferimento alle  specifiche  tecniche  di
modulazione dei generatore a  biomassa  (cfr.  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di
calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni
e dei requisiti minimi degli edifici); 
        ii. dei  locali  in  cui  e'  installata  una  centralina  di
termoregolazione  con  dispositivi  modulanti  per   la   regolazione
automatica della temperatura  ambiente  (cfr.  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di
calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni
e dei requisiti  minimi  degli  edifici);  in  caso  di  impianti  al
servizio di piu' locali, e'  possibile  omettere  l'installazione  di
elementi di  regolazione  di  tipo  modulante  agenti  sulla  portata
esclusivamente sui terminali di  emissione  situati  all'interno  dei
locali in cui e' presente una centralina di  termoregolazione,  anche
se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale,  anche  sui
terminali di emissione installati in altri locali; 
        iii. degli impianti di climatizzazione invernale progettati e
realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori  a
45°C. 
    2.2 Generatori di calore alimentati da biomassa 
    Di seguito si riportano i requisiti di soglia per l'accesso  agli
incentivi relativi agli  interventi  di  cui  all'art.  4,  comma  2,
lettera b), del presente decreto. 
    Sono ammessi esclusivamente i generatori di calore  di  cui  alle
successive  lettere  da  a)  a  e)  installati  in  sostituzione   di
generatori di calore a biomassa, a carbone, a olio combustibile  o  a
gasolio per la climatizzazione invernale degli  edifici,  incluse  le
serre esistenti e i fabbricati rurali esistenti. 
    Nel caso specifico delle serre, per le sole aziende agricole,  e'
consentito il mantenimento dei generatori  esistenti  a  gasolio  con
sola funzione di backup. In tal  caso  il  produttore  e'  tenuto  ad
installare strumenti di misura,  certificati  da  soggetto  terzo  ed
accessibili ai controlli. L'incentivo e'  calcolato,  per  mezzo  dei
coefficienti di cui alla tabella 9 dell'Allegato II, ed erogato sulla
base delle  misure  annuali  della  produzione  ascrivibile  a  fonte
rinnovabile,  che  il  produttore  e'  tenuto  a  fornire   al   GSE.
L'incentivo  annualmente  riconosciuto  non  puo'  comunque  superare
quello  previsto  dall'Allegato  II,  paragrafo  2.2,  per   impianti
equivalenti in assenza della misurazione suddetta. 
    Per la sostituzione di piu' generatori di calore presenti  presso
uno o piu' edifici e/o case isolate con un  impianto  di  generazione
centralizzato di potenza minima superiore a 1.000 kWt , la  richiesta
di   concessione   dell'incentivo   potra'   essere   presentata   al
raggiungimento della sostituzione di almeno  il  70%  dei  generatori
esistenti presso le diverse utenze.  Tutti  i  generatori  di  calore
sostituiti devono essere alimentati a biomassa,  a  carbone,  a  olio
combustibile, o a gasolio. I generatori a biomassa installati  presso
la centrale termica devono avere i requisiti  tali  da  ottenere,  ai
sensi del presente decreto, un coefficiente premiante  riferito  alle
emissioni di polveri pari a 1,5. 
    Per  gli  interventi  effettuati  nelle  aree   non   metanizzate
esclusivamente dalle aziende agricole e dalle  imprese  operanti  nel
settore forestale, e' ammessa  agli  incentivi  di  cui  al  presente
decreto la sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL  con
generatori di calore alimentati a biomassa che abbiano requisiti tali
da ottenere, ai sensi del presente decreto, un coefficiente premiante
riferito alle emissioni  di  polveri  pari  a  1,5.  Resta  ferma  la
possibilita' delle Regioni di limitare l'applicazione della  predetta
fattispecie  nel  rispetto  dell'art.  3-quinquies  del   d.lgs.   n.
152/2006. 
    Sono esclusi dall'incentivo gli impianti che  utilizzano  per  la
generazione la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. 
    E' richiesta, per tutti gli impianti a biomassa che accedono agli
incentivi, almeno una manutenzione biennale obbligatoria per tutta la
durata dell'incentivo, svolta da parte di soggetti che  presentino  i
requisiti professionali previsti dall'art. 15 del decreto legislativo
n. 28/2011. La manutenzione dovra' essere effettuata  sul  generatore
di calore e sulla canna fumaria. Il soggetto che  presenta  richiesta
di incentivo deve conservare,  per  tutta  la  durata  dell'incentivo
stesso,  gli  originali  dei  certificati   di   manutenzione.   Tali
certificati   possono   altresi'   essere   inseriti   nei    Catasti
informatizzati costituiti presso le Regioni. 
    Sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica  (o
altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti  i
corpi scaldanti a esclusione: 
      i. dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o
altra  regolazione  di  tipo  modulante  agente  sulla  portata   sia
dimostrata inequivocabilmente non  fattibile  tecnicamente  nel  caso
specifico, con particolare riferimento alle  specifiche  tecniche  di
modulazione dei generatore a  biomassa  (cfr.  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di
calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni
e dei requisiti minimi degli edifici); 
      ii.  dei  locali  in  cui  e'  installata  una  centralina   di
termoregolazione  con  dispositivi  modulanti  per   la   regolazione
automatica della temperatura  ambiente  (cfr.  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di
calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni
e dei requisiti  minimi  degli  edifici);  in  caso  di  impianti  al
servizio di piu' locali, e'  possibile  omettere  l'installazione  di
elementi di  regolazione  di  tipo  modulante  agenti  sulla  portata
esclusivamente sui terminali di  emissione  situati  all'interno  dei
locali in cui e' presente una centralina di  termoregolazione,  anche
se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale,  anche  sui
terminali di emissione installati in altri locali; 
      iii. degli impianti di climatizzazione invernale  progettati  e
realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori  a
45°C; 
      iv. dei termocamini e delle stufe a pellet. 
    Ai fini dell'accesso agli incentivi e' richiesto il rispetto  dei
requisiti di cui alle successive lettere  da  a)  a  e)  oppure,  ove
esistenti, i piu' restrittivi  vincoli  e  limiti  fissati  da  norme
regionali. 
    In aggiunta al rispetto di  tutti  i  sopra  indicati  requisiti,
decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto di  attuazione
dell'art. 290,  comma  4  del  d.lgs.  n.  152/2006,  l'accesso  agli
incentivi per gli interventi relativi a generatori di calore  oggetto
di tale decreto, e' altresi' subordinato all'avvenuta  certificazione
del generatore ai sensi di quanto ivi previsto. 
    a)  Per  le  caldaie  a  biomassa  di  potenza  termica  nominale
inferiore o uguale a 500 kWt : 
      i. certificazione di un organismo accreditato  che  attesti  la
conformita' alla norma UNI EN 303-5, classe 5; 
      ii. rendimento termico utile non inferiore a 87%+ log(Pn ) dove
Pn e' la potenza nominale dell'apparecchio; 
      iii. emissioni in atmosfera non superiori  a  quanto  riportato
nella Tabella 15, come verificate da  un  organismo  accreditato,  in
base al pertinente metodo di misura di cui alla tabella 16; 
      iv. obbligo di installazione di un sistema di accumulo  termico
dimensionato secondo quanto segue: 
        per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile, in
accordo con quanto previsto dalla norma EN 303-5; 
        per le caldaie con alimentazione automatica del combustibile,
prevedendo un volume di accumulo non inferiore a 20 dm³/kWt ; 
        per le caldaie automatiche a pellet  prevedendo  comunque  un
volume  di  accumulo,  tale  da  garantire  un'adeguata  funzione  di
compensazione di carico, con l'obiettivo di minimizzare  i  cicli  di
accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal costruttore e/o
dal progettista. 
      v. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo
di certificazione accreditato che ne certifichi la  conformita'  alla
norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso  il  rispetto  delle  condizioni
previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo  1,  lettera
d) alla parte V del d.lgs. n. 152/2006  e  successive  modificazioni.
Nel  caso  delle  caldaie  potra'  essere  utilizzato   solo   pellet
appartenente alla classe di qualita' per cui il generatore  e'  stato
certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior  qualita'
rispetto a questa. In tutti i casi la documentazione  fiscale  dovra'
riportare  l'evidenza  della  classe  di  qualita'  e  il  codice  di
identificazione   rilasciato   dall'Organismo    di    certificazione
accreditato al produttore e/o distributore del pellet. 
      vi.  possono  altresi'   essere   utilizzate   altre   biomasse
combustibili purche' previste tra quelle  indicate  dall'Allegato  X,
Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. n. 152/2006
e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui
al punto iii risulti certificata anche per tali combustibili. 
    b)  Per  le  caldaie  a  biomassa  di  potenza  termica  nominale
superiore a 500 kWt e inferiore o uguale a 2.000 kWt : 
      i. rendimento termico utile non inferiore all'89% attestato  da
una dichiarazione del produttore  del  generatore  nella  quale  deve
essere indicato il tipo di combustibile utilizzato; 
      ii. emissioni in atmosfera non  superiori  a  quanto  riportato
nella Tabella 15,  come  verificate  da  un  laboratorio  accreditato
secondo la norma EN ISO/IEC 17025 misurate in sede di  impianto,  con
indicazione del biocombustibile utilizzato; 
      iii.  il  pellet  utilizzato  deve  essere  certificato  da  un
organismo di certificazione che ne  certifichi  la  conformita'  alla
norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso  il  rispetto  delle  condizioni
previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo  1,  lettera
d) alla parte V del d.lgs. n. 152/2006  e  successive  modificazioni.
Nel  caso  delle  caldaie  potra'  essere  utilizzato   solo   pellet
appartenente alla classe di qualita' per cui il generatore  e'  stato
certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior  qualita'
rispetto a questa. In tutti i casi la documentazione  fiscale  dovra'
riportare  l'evidenza  della  classe  di  qualita'  e  il  codice  di
identificazione   rilasciato   dall'Organismo    di    certificazione
accreditato al produttore e/o distributore del pellet; 
      iv.  possono  altresi'   essere   utilizzate   altre   biomasse
combustibili purche' previste tra quelle  indicate  dall'Allegato  X,
Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. n. 152/2006
e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui
al punto iii risulti certificata anche per tali combustibili; 
      v. per le caldaie automatiche prevedendo comunque un volume  di
accumulo, tale da garantire un'adeguata funzione di compensazione  di
carico, con l'obiettivo  di  minimizzare  i  cicli  di  accensione  e
spegnimento, secondo quanto indicato dal progettista. Nel caso in cui
non sia tecnicamente  fattibile,  tali  fattori  limitativi  dovranno
essere  opportunamente  evidenziati  nella   relazione   tecnica   di
progetto. 
    c) Per le stufe ed i termocamini a pellet: 
      i. certificazione di un organismo accreditato  che  attesti  la
conformita' alla norma UNI EN 14785; 
      ii. rendimento termico utile maggiore dell'85%; 
      iii. emissioni in atmosfera non superiori  a  quanto  riportato
nella Tabella 15, come verificate da  un  organismo  accreditato,  in
base al pertinente metodo di misura di cui alla tabella 16; 
      iv.  il  pellet  utilizzato  deve  essere  certificato  da   un
organismo di certificazione che ne  certifichi  la  conformita'  alla
norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso  il  rispetto  delle  condizioni
previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo  1,  lettera
d) alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni. 
    d) Per i termocamini a legna: 
      i. siano installati esclusivamente in sostituzione di camini  o
termocamini, sia a focolare aperto  che  chiuso,  o  stufe  a  legna,
indipendentemente dal fluido termovettore; 
      ii. certificazione di un organismo accreditato che  attesti  la
conformita' alla norma UNI EN 13229; 
      iii. rendimento termico utile maggiore dell'85%; 
      iv. emissioni in atmosfera non  superiori  a  quanto  riportato
nella Tabella 15, come verificate da  un  organismo  accreditato,  in
base al pertinente metodo di misura di cui alla tabella 16; 
      v.  possono   altresi'   essere   utilizzate   altre   biomasse
combustibili purche' previste tra quelle  indicate  dall'Allegato  X,
Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. n. 152/2006
e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui
al punto iii risulti certificata anche per tali combustibili. 
    e) Per le stufe a legna: 
      i. certificazione di un organismo accreditato  che  attesti  la
conformita' alla norma UNI EN 13240; 
      ii. rendimento termico utile maggiore dell'85%; 
      iii. emissioni in atmosfera non superiori  a  quanto  riportato
nella Tabella 15, come verificate da  un  organismo  accreditato,  in
base al pertinente metodo di misura di cui alla tabella 16; 
      iv.  possono  altresi'   essere   utilizzate   altre   biomasse
combustibili purche' previste tra quelle  indicate  dall'Allegato  X,
Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. 152/2006  e
successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione  di  cui
al punto iii risulti certificata anche per tali combustibili. 
    2.3 Solare termico e solar cooling 
    Di seguito si riportano i requisiti di soglia per l'accesso  agli
incentivi relativi agli  interventi  di  cui  all'art.  4,  comma  2,
lettera c), del presente decreto. 
    Per impianti solari termici e di solar  cooling,  l'accesso  agli
incentivi di cui al presente decreto e' consentito se: 
      a) i collettori solari sono in  possesso  della  certificazione
Solar Keymark; 
      b)  in   alternativa,   per   gli   impianti   solari   termici
prefabbricati del tipo factory made,  la  certificazione  di  cui  al
punto a) relativa al solo collettore  puo'  essere  sostituita  dalla
certificazione Solar Keymark relativa al sistema; 
      c)  i  collettori  solari  hanno   valori   di   producibilita'
specifica, espressa in termini di energia solare annua  prodotta  per
unita' di superficie lorda AG, o di superficie degli specchi  primari
per i collettori lineari di Fresnel, e calcolata a partire  dal  dato
contenuto nella  certificazione  Solar  Keymark  (o  equivalentemente
nell'attestazione   rilasciata   da   ENEA   per   i   collettori   a
concentrazione) per una temperatura media di funzionamento  di  50°C,
superiori ai seguenti valori minimi: 
        nel caso di collettori piani: maggiore di 300 kWht /m²  anno,
con riferimento alla localita' Würzburg; 
        nel  caso  di  collettori  sottovuoto  e  collettori  a  tubi
evacuati: maggiore  di  400  kWht  /m²  anno,  con  riferimento  alla
localita' Würzburg; 
        nel caso di collettori a concentrazione: maggiore di 550 kWht
/m² anno, con riferimento alla localita' Atene; 
    d) per gli impianti solari termici prefabbricati per i  quali  e'
applicabile solamente la UNI EN 12976, la  producibilita'  specifica,
in termini  di  energia  solare  annua  prodotta  QL  per  unita'  di
superficie di apertura Aa , misurata secondo la norma UNI EN  12976-2
con  riferimento  al  valore  di  carico  giornaliero,   fra   quelli
disponibili,  piu'  vicino,  in  valore  assoluto,  al  volume  netto
nominale dell'accumulo del sistema solare prefabbricato, e  riportata
sull'apposito  rapporto  di  prova  (test  report)  redatto   da   un
laboratorio accreditato, deve  rispettare  almeno  uno  dei  seguenti
valori: 
    maggiore di 400 kWht/m²  anno,  con  riferimento  alla  localita'
Würzburg; 
    e) i collettori solari e i bollitori impiegati sono garantiti per
almeno cinque anni. In caso di  installazione  di  collettori  solari
termici  per  la  produzione  di  calore  in  processi   industriali,
artigianali,   agricoli   (coltivazione/allevamento)   o    per    il
riscaldamento di piscine, per cui risulti essere  non  necessario  un
sistema di accumulo termico (bollitore), i  requisiti  relativi  alla
garanzia di tale  componente  vengono  meno.  L'asseverazione,  o  la
dichiarazione del Soggetto Responsabile, da presentare al GSE insieme
con la  richiesta  di  concessione  degli  incentivi,  dovra'  essere
corredata da una relazione tecnica,  indipendentemente  dalla  taglia
del  nuovo  campo  solare  installato,   che   giustifichi   la   non
indispensabilita' del  sistema  di  accumulo  termico,  specificando,
anche attraverso elaborati grafici e schemi a blocchi  dell'impianto,
le caratteristiche tecniche del processo e dell'impianto; 
    f) gli accessori e i componenti  elettrici  ed  elettronici  sono
garantiti almeno due anni; 
    g) l'installazione dell'impianto e' stata eseguita in conformita'
ai manuali di installazione dei principali componenti; 
    h) per i collettori solari a concentrazione per i  quali  non  e'
possibile  l'ottenimento  della  certificazione  Solar  Keymark,   la
certificazione di cui al punto a) e'  sostituita  da  un'approvazione
tecnica rilasciata dall'ENEA; 
    i) nel caso in cui l'impianto solare sia stato realizzato ai fini
di  una  copertura  parziale  del   fabbisogno   di   climatizzazione
invernale, e' necessaria, l'installazione di elementi di  regolazione
della portata su tutti i corpi scaldanti, tipo valvole  termostatiche
a bassa inerzia termica, ad eccezione: 
      i. dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o
altra  regolazione  di  tipo  modulante  agente  sulla  portata   sia
dimostrata inequivocabilmente non  fattibile  tecnicamente  nel  caso
specifico (cfr. decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  26
giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo  della  prestazione
energetica e definizione delle prescrizioni e  dei  requisiti  minimi
degli edifici); 
      ii.  dei  locali  in  cui  e'  installata  una  centralina   di
termoregolazione  con  dispositivi  modulanti  per   la   regolazione
automatica della temperatura  ambiente  (cfr.  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di
calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni
e dei requisiti  minimi  degli  edifici);  in  caso  di  impianti  al
servizio di piu' locali, e'  possibile  omettere  l'installazione  di
elementi di  regolazione  di  tipo  modulante  agenti  sulla  portata
esclusivamente sui terminali di  emissione  situati  all'interno  dei
locali in cui e' presente una centralina di  termoregolazione,  anche
se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale,  anche  sui
terminali di emissione installati in altri locali; 
      iii. degli impianti di climatizzazione invernale  progettati  e
realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori  a
45°C; 
    j) per i soli impianti di solar cooling, il rapporto tra i  metri
quadrati di superficie solare lorda (espressa in metri quadrati) e la
potenza frigorifera (espressa in kWf ) e'  maggiore  di  2;  in  ogni
caso, tale rapporto non potra' superare il valore di 2,75; 
    k) per le macchine frigorifere DEC, la superficie  minima  solare
lorda installata dei collettori deve essere di 8 m² ogni 1.000 m³/ora
di aria trattata; in  ogni  caso,  la  superficie  solare  lorda  dei
collettori installata ogni 1.000 m³/ora di aria trattata  non  potra'
superare il valore di 10. 
    Il requisito di cui alla lettera i) non e' richiesto per impianti
di sola produzione di acqua calda sanitaria, di calore di processo  e
per le reti di teleriscaldamento. 
    2.4 Scaldacqua a pompa di calore 
    Per le pompe di calore dedicate alla  sola  produzione  di  acqua
calda sanitaria e' richiesto un COP ≥ 2,6 misurato secondo  la  norma
EN 16147 e successivo recepimento da parte degli organismi  nazionali
di normazione. 
    2.5 Sistemi ibridi a pompa di calore 
    Per i sistemi ibridi a pompa di calore il rapporto tra la potenza
termica utile della pompa di calore e la potenza termica utile  della
caldaia deve essere minore o uguale a 0,5. 
    La pompa di calore deve rispettare i  requisiti  tecnici  di  cui
alle lettere da a) a e) del paragrafo 2.1 del presente Allegato I. 
    La caldaia deve essere di tipologia a condensazione e  rispettare
i requisiti tecnici di soglia minimi consentiti di cui alla Tabella 2
del presente Allegato I. 
    Devono essere installate valvole termostatiche  a  bassa  inerzia
termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla  portata)
su tutti  i  corpi  scaldanti  come  indicato  alla  lettera  f)  del
paragrafo 2.1 del presente Allegato I. 
    3.  Criteri  di  ammissibilita'  per  le   diagnosi   energetiche
preliminari e gli attestati di prestazione energetica 
    Le diagnosi energetiche sono conformi alle norme tecniche UNI CEI
EN 16247. 
    Gli attestati di prestazione energetica sono conformi al  decreto
legislativo 19  agosto  2005,  n.  192  e  successive  modificazioni,
nonche'  ai  decreti  attuativi  dello  stesso  nel  rispetto   delle
disposizioni regionali, ove presenti.