Allegato 1 CRITERI PER LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DELL'ANEMIA INFETTIVA EQUINA PREMESSA La sorveglianza ed il controllo hanno i seguenti obiettivi: • Limitare la diffusione dell'infezione sul territorio nazionale ed offrire garanzie sanitarie ai fini delle movimentazioni e degli scambi internazionali; • Adeguare le modalita' di sorveglianza in funzione del livello di rischio di diffusione dell'infezione a livello territoriale, tenendo conto anche delle evidenze epidemiologiche derivanti dai precedenti piani di controllo, limitando i costi per la comunita'; • Implementare i sistemi informativi dedicati per migliorare l'efficacia della sorveglianza epidemiologica. DEFINIZIONI Area a rischio elevato: a) Regioni e Province Autonome in cui, a seguito dell'applicazione del Piano previsto dall'O.M. 6 agosto 2010, e' stato controllato meno del 50% (percentuale cumulativa) delle aziende registrate in BDN; b) Regioni e Province Autonome in cui e' stato controllato piu' del 50% delle aziende registrate in BDN ma in cui la prevalenza dei focolai osservata nell'ultimo anno di applicazione dell'O.M. 2010 e' risultata superiore a 0,5% (limite superiore dell'intervallo di confidenza). Aree a rischio basso: le Regioni e le Province autonome non comprese tra quelle a rischio elevato. Caso accertato di AIE: Equide risultato positivo al test diagnostico di conferma. Caso incidente di AIE: Ogni nuovo caso accertato in una azienda, ivi compresi i puledri nati da fattrici positive, mantenutisi positivi oltre il dodicesimo mese di eta'. Caso prevalente di AIE: Ogni caso di AIE, gia' accertato ufficialmente in precedenza. Focolaio incidente di AIE: Azienda indenne nella quale si riscontra il primo caso di AIE. Nella presente definizione sono comprese anche le aziende in cui vengano introdotti equidi rispondenti alla definizione di caso confermato. Anche questa fattispecie deve essere notificata sul SIMAN. Focolaio prevalente di AIE: Azienda sede di focolaio di AIE non ancora estinto. Rispondono a questa definizione anche le aziende di cui all'art. 4 commi 1 e 2 del presente decreto, presso cui sono mantenuti in vita, in condizioni di biosicurezza, gli equidi sieropositivi. Nel caso in cui il capo sieropositivo venisse spostato dalla struttura nella quale si trovava al momento della conferma per essere detenuto in isolamento, secondo le misure di biosicurezza di cui all'allegato 2 "Misure di biosicurezza da garantire per il mantenimento di equidi sieropositivi per AIE", ad altra struttura a distanza di biosicurezza dalla precedente, il detentore deve richiedere l'assegnazione di un nuovo codice aziendale in quanto tale fattispecie rappresenta un'unita' epidemiologica distinta. Area di sorveglianza attiva (ASA): Si considera l'area avente raggio di 3 km dal limite di un nuovo focolaio incidente o di un focolaio prevalente di AIE. Cluster di infezione (si puo' applicare in aree del territorio a rischio basso): Sono costituiti da aree in cui sono presenti almeno 2 focolai di AIE incidenti e/o prevalenti ad una distanza massima di 5 Km. I cluster comprendono tutti gli allevamenti compresi entro i buffer confluenti aventi raggio di 5 Km tracciati intorno alla localizzazione geografica delle aziende sede di focolaio. I cluster sono definiti dalla contiguita' territoriale, indipendentemente dalla localizzazione inter-provinciale e/o inter-regionale. Il cluster potra' essere estinto quando tutti i focolai attivi (incidenti o prevalenti) in esso presenti risulteranno estinti. In caso di persistenza di un singolo focolaio prevalente, saranno applicate solo le misure previste per l'ASA. Azienda sospetta di AIE: Ogni azienda in cui: • e' stato individuato un equide sospetto sierologico o sospetto clinico; • e' transitato un soggetto che rientri nella definizione di caso accertato di AIE nei 12 mesi antecedenti la diagnosi ed ogni azienda verso cui sono usciti soggetti provenienti dal focolaio incidente. Sistema Informativo Nazionale dell'Anemia infettiva degli equini: e' il sistema gestito dal Centro di referenza nazionale per l'anemia infettiva (CRAIE) che, integrando i dati relativi alle notifiche dei focolai su SIMAN e delle aziende censite in BDN, fornisce ai Servizi Veterinari, alla rete degli Istituti zooprofilattici sperimentali ed al Ministero della Salute, uno strumento di reportistica, di verifica e di gestione operativa delle azioni previste dal presente decreto, consentendo l'utilizzo di informazioni semplificate e verificate alla fonte per la gestione "di campo" delle attivita' di sorveglianza epidemiologica. Test diagnostico di screening: Uno fra i test ELISA approvati dal Centro di referenza da impiegare ai fini della sorveglianza sierologica. Test diagnostico ai fini della movimentazione internazionale: Test di immunodiffusione in gel di agar (AGID) prescritto dal Manual of Diagnostic Tests and Vaccines del WOAH effettuato dai laboratori accreditati degli IIZZSS. Test diagnostici di conferma: 1. Il CRAIE ai fini della conferma diagnostica impiega il Test di immunodiffusione in gel di agar (AGID) prescritto dal Manual of Diagnostic Tests and Vaccines del WOAH. 2. In caso di esito discordante fra test di screening e test di conferma potranno essere utilizzati altri metodi raccomandati dal Manual of Diagnostic Tests and Vaccines del WOAH per verificare la specificita' del test di screening. Caso Sospetto di AIE: 1. Ogni equide risultato positivo ad un test sierologico di screening, fino a conclusione dell'iter di conferma da parte del Centro di referenza. 2. Ogni caso di positivita' sierologica riferibile al punto 2 della definizione relativa ai test diagnostici di conferma. 3. Ogni equide presente in un focolaio di anemia infettiva fino a conclusione negativa degli esiti. 4. I puledri nati da fattrici positive, fino al compimento del dodicesimo mese di eta'. 5. Ogni equide che presenti sintomi riferibili ad AIE fino ad accertamento diagnostico. Periodo a rischio: Periodo di attivita' vettoriale compreso tra maggio e ottobre. ATTIVITA' DI CONTROLLO Aree a rischio elevato: Tutti gli equidi di eta' superiore ai 12 mesi, ad eccezione degli equidi da macello non destinati alla riproduzione, sono sottoposti annualmente ad un test sierologico per AIE. Aree a rischio basso: Devono essere sottoposti a controllo: 1. tutti gli equidi di eta' superiore ai 12 mesi, ai fini della introduzione a fiere, aste, mercati, ippodromi ed altre concentrazioni di equidi (maneggi, scuderie, alpeggi, etc.) attraverso l'esecuzione di almeno un test sierologico per l'AIE eseguito dopo i 12 mesi di eta'. Tale test ha validita' di tre anni. 2. annualmente tutti gli equidi di eta' superiore ai 12 mesi presenti negli allevamenti situati all'interno delle ASA. 3. annualmente tutti gli equidi di eta' superiore ai 12 mesi presenti nelle aziende site entro il cluster fino all'estinzione dei focolai corrispondenti. Se nell'ambito di tali controlli viene individuato un nuovo focolaio incidente, l'area corrispondente al cluster sara' estesa a partire da quest'ultimo. Categorie a rischio: Indipendentemente dalle sopracitate categorizzazioni di rischio delle aree, sono sottoposte a controllo annuale le seguenti categorie: 1. equidi da lavoro, mantenuti negli allevamenti definiti da "lavoro" nel campo "orientamento produttivo" della Banca Dati Nazionale (BDN); 2. tutti i muli; 3. tutti gli equidi, nelle aziende in cui siano presenti uno o piu' muli; 4. in sede di macellazione tutti gli equidi nati ed allevati sul territorio nazionale. Nel caso sia confermata la positivita' sierologica su sangue prelevato al mattatoio, il CRAIE invia comunicazione alla Regione e al Servizio veterinario territoriale in cui ha sede l'allevamento di origine, al fine di attuare gli adempimenti di competenza, e, per conoscenza, al Servizio che opera presso il mattatoio per i rispettivi adempimenti di competenza. Indicazioni operative Si raccomanda l'esecuzione dei controlli sierologici prima dell'inizio del periodo a rischio. La modulistica per l'invio dei campioni agli Istituti Zooprofilattici ed al Centro di referenza e' riportata ai seguenti Moduli A e B che devono essere compilati chiaramente ed in ogni loro parte. I costi del campionamento, comprese le prove diagnostiche, sono interamente a carico del proprietario o del detentore dell'equide. AZIONI CONSEGUENTI ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN CASO SOSPETTO DI AIE I soggetti dichiarati sospetti in conformita' alla fattispecie di cui al punto 2 alla definizione di "caso sospetto di AIE", dovranno essere sottoposti alle seguenti misure: 1. esecuzione di controlli ogni 6 mesi fino ad accertamento definitivo dello stato sierologico. Tutti gli esami eseguiti su tali soggetti devono essere riportati sul documento identificativo indicandone l'esito e la metodica utilizzata. 2. Il test sierologico di screening deve essere esteso, con cadenza semestrale, anche agli altri equidi mantenuti nella stessa azienda. 3. La movimentazione di tali soggetti e' subordinata alla compilazione del modello 4 recando l'attestazione sanitaria e la firma del veterinario ufficiale che trasmettera' l'informazione alla azienda sanitaria ricevente, anche ai fini dell'estensione nell'azienda di destinazione degli adempimenti di cui ai precedenti punti 1 e 2. AZIONI CONSEGUENTI ALL'APERTURA DI UN FOCOLAIO Oltre a quanto previsto agli articoli 3 e 4 del decreto il servizio veterinario ufficiale dovra': 1. Condurre l'indagine epidemiologica compilando la "Scheda di indagine epidemiologica" resa disponibile dal CRAIE nel Sistema Informativo Nazionale dell'Anemia infettiva degli equini". 2. Effettuare il rintraccio delle aziende che abbiano avuto scambi di equidi (provenienza e/o destinazione) da e verso il focolaio nell'arco dei 12 mesi precedenti la conferma di positivita' ed estendere ad esse lo screening sierologico, trasmettendo tempestiva comunicazione alle ASL competenti per territorio. 3. Adottare le misure di biosicurezza come descritte nell'allegato 2 "Misure di biosicurezza da garantire per il mantenimento di equidi sieropositivi per AIE". 4. Sottoporre a controllo gli equidi presenti negli allevamenti situati nelle ASA connesse a focolai incidenti entro 30 giorni dalla loro conferma come notificata su SIMAN. Parte di provvedimento in formato grafico