(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
             CRITERI PER LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO 
                    DELL'ANEMIA INFETTIVA EQUINA 
 
PREMESSA 
    La sorveglianza ed il controllo hanno i seguenti obiettivi: 
      •  Limitare  la  diffusione   dell'infezione   sul   territorio
nazionale ed offrire garanzie sanitarie ai fini delle  movimentazioni
e degli scambi internazionali; 
      • Adeguare le modalita' di sorveglianza in funzione del livello
di rischio  di  diffusione  dell'infezione  a  livello  territoriale,
tenendo conto anche  delle  evidenze  epidemiologiche  derivanti  dai
precedenti piani di controllo, limitando i costi per la comunita'; 
      • Implementare i sistemi informativi  dedicati  per  migliorare
l'efficacia della sorveglianza epidemiologica. 
DEFINIZIONI 
Area a rischio elevato: 
    a)   Regioni   e   Province   Autonome   in   cui,   a    seguito
dell'applicazione del Piano previsto  dall'O.M.  6  agosto  2010,  e'
stato controllato meno del 50% (percentuale cumulativa) delle aziende
registrate in BDN; 
    b) Regioni e Province Autonome in cui e' stato  controllato  piu'
del 50% delle aziende registrate in BDN ma in cui la  prevalenza  dei
focolai osservata nell'ultimo anno di applicazione dell'O.M. 2010  e'
risultata superiore  a  0,5%  (limite  superiore  dell'intervallo  di
confidenza). 
    Aree a rischio basso: le  Regioni  e  le  Province  autonome  non
comprese tra quelle a rischio elevato. 
    Caso  accertato  di  AIE:  Equide  risultato  positivo  al   test
diagnostico di conferma. 
    Caso incidente di AIE: Ogni nuovo caso accertato in una  azienda,
ivi  compresi  i  puledri  nati  da  fattrici  positive,  mantenutisi
positivi oltre il dodicesimo mese di eta'. 
    Caso  prevalente  di  AIE:  Ogni  caso  di  AIE,  gia'  accertato
ufficialmente in precedenza. 
    Focolaio  incidente  di  AIE:  Azienda  indenne  nella  quale  si
riscontra il primo caso di AIE. 
    Nella presente definizione sono comprese anche le aziende in  cui
vengano  introdotti  equidi  rispondenti  alla  definizione  di  caso
confermato. Anche  questa  fattispecie  deve  essere  notificata  sul
SIMAN. 
    Focolaio prevalente di AIE: Azienda sede di focolaio di  AIE  non
ancora estinto. 
    Rispondono a questa definizione anche le aziende di cui  all'art.
4 commi 1 e 2 del presente decreto,  presso  cui  sono  mantenuti  in
vita, in condizioni di biosicurezza, gli equidi sieropositivi. 
    Nel caso in cui il  capo  sieropositivo  venisse  spostato  dalla
struttura nella quale si trovava al momento della conferma per essere
detenuto in isolamento, secondo le  misure  di  biosicurezza  di  cui
all'allegato  2  "Misure  di  biosicurezza  da   garantire   per   il
mantenimento di equidi sieropositivi per AIE", ad altra  struttura  a
distanza  di  biosicurezza  dalla  precedente,  il   detentore   deve
richiedere l'assegnazione di un nuovo codice aziendale in quanto tale
fattispecie rappresenta un'unita' epidemiologica distinta. 
    Area di sorveglianza attiva (ASA):  Si  considera  l'area  avente
raggio di 3 km dal limite di un nuovo  focolaio  incidente  o  di  un
focolaio prevalente di AIE. 
    Cluster di infezione (si puo' applicare in aree del territorio  a
rischio basso): Sono costituiti da aree in cui sono presenti almeno 2
focolai di AIE incidenti e/o prevalenti ad una distanza massima di  5
Km. I cluster comprendono tutti  gli  allevamenti  compresi  entro  i
buffer confluenti aventi  raggio  di  5  Km  tracciati  intorno  alla
localizzazione geografica delle aziende sede di focolaio.  I  cluster
sono definiti dalla contiguita' territoriale, indipendentemente dalla
localizzazione  inter-provinciale  e/o  inter-regionale.  Il  cluster
potra' essere estinto quando tutti  i  focolai  attivi  (incidenti  o
prevalenti)  in  esso  presenti  risulteranno  estinti.  In  caso  di
persistenza di un singolo focolaio prevalente, saranno applicate solo
le misure previste per l'ASA. 
    Azienda sospetta di AIE: Ogni azienda in cui: 
      •  e'  stato  individuato  un  equide  sospetto  sierologico  o
sospetto clinico; 
      • e' transitato un soggetto che rientri  nella  definizione  di
caso accertato di AIE nei 12 mesi antecedenti  la  diagnosi  ed  ogni
azienda verso cui  sono  usciti  soggetti  provenienti  dal  focolaio
incidente. 
    Sistema Informativo Nazionale dell'Anemia infettiva degli equini:
e' il sistema gestito dal Centro di referenza nazionale per  l'anemia
infettiva (CRAIE) che, integrando i dati relativi alle notifiche  dei
focolai su SIMAN e delle aziende censite in BDN, fornisce ai  Servizi
Veterinari, alla rete degli Istituti zooprofilattici sperimentali  ed
al Ministero della Salute, uno strumento di reportistica, di verifica
e di gestione operativa delle azioni previste dal  presente  decreto,
consentendo l'utilizzo di informazioni semplificate e verificate alla
fonte per la gestione "di  campo"  delle  attivita'  di  sorveglianza
epidemiologica. 
    Test diagnostico di screening: Uno fra i test ELISA approvati dal
Centro  di  referenza  da  impiegare  ai  fini   della   sorveglianza
sierologica. 
    Test diagnostico ai  fini  della  movimentazione  internazionale:
Test di immunodiffusione in gel di agar (AGID) prescritto dal  Manual
of Diagnostic Tests and Vaccines del WOAH effettuato  dai  laboratori
accreditati degli IIZZSS. 
    Test diagnostici di conferma: 
      1. Il CRAIE ai fini della conferma diagnostica impiega il  Test
di immunodiffusione in gel di agar (AGID) prescritto  dal  Manual  of
Diagnostic Tests and Vaccines del WOAH. 
      2. In caso di esito discordante fra test di screening e test di
conferma potranno essere utilizzati  altri  metodi  raccomandati  dal
Manual of Diagnostic Tests and Vaccines del WOAH  per  verificare  la
specificita' del test di screening. 
    Caso Sospetto di AIE: 
      1. Ogni equide risultato positivo ad  un  test  sierologico  di
screening, fino a conclusione dell'iter  di  conferma  da  parte  del
Centro di referenza. 
      2. Ogni caso di positivita' sierologica riferibile al  punto  2
della definizione relativa ai test diagnostici di conferma. 
      3. Ogni equide presente in un focolaio di anemia infettiva fino
a conclusione negativa degli esiti. 
      4. I puledri nati da fattrici positive, fino al compimento  del
dodicesimo mese di eta'. 
      5. Ogni equide che presenti sintomi riferibili ad AIE  fino  ad
accertamento diagnostico. 
    Periodo a rischio: Periodo di attivita' vettoriale  compreso  tra
maggio e ottobre. 
ATTIVITA' DI CONTROLLO 
Aree a rischio elevato: 
    Tutti gli equidi di eta' superiore ai 12 mesi, ad eccezione degli
equidi da macello non destinati alla  riproduzione,  sono  sottoposti
annualmente ad un test sierologico per AIE. 
Aree a rischio basso: 
    Devono essere sottoposti a controllo: 
      1. tutti gli equidi di eta' superiore ai 12 mesi, ai fini della
introduzione   a   fiere,   aste,   mercati,   ippodromi   ed   altre
concentrazioni  di  equidi   (maneggi,   scuderie,   alpeggi,   etc.)
attraverso l'esecuzione di  almeno  un  test  sierologico  per  l'AIE
eseguito dopo i 12 mesi di eta'. Tale test ha validita' di tre anni. 
      2. annualmente tutti gli equidi di eta' superiore  ai  12  mesi
presenti negli allevamenti situati all'interno delle ASA. 
      3. annualmente tutti gli equidi di eta' superiore  ai  12  mesi
presenti nelle aziende site entro il cluster fino all'estinzione  dei
focolai  corrispondenti.  Se  nell'ambito  di  tali  controlli  viene
individuato un nuovo focolaio  incidente,  l'area  corrispondente  al
cluster sara' estesa a partire da quest'ultimo. 
    Categorie  a   rischio:   Indipendentemente   dalle   sopracitate
categorizzazioni di rischio delle aree, sono sottoposte  a  controllo
annuale le seguenti categorie: 
      1. equidi da lavoro, mantenuti negli  allevamenti  definiti  da
"lavoro"  nel  campo  "orientamento  produttivo"  della  Banca   Dati
Nazionale (BDN); 
      2. tutti i muli; 
      3. tutti gli equidi, nelle aziende in cui siano presenti uno  o
piu' muli; 
      4. in sede di macellazione tutti gli equidi  nati  ed  allevati
sul territorio nazionale. Nel  caso  sia  confermata  la  positivita'
sierologica  su  sangue  prelevato  al  mattatoio,  il  CRAIE   invia
comunicazione alla Regione e al Servizio veterinario territoriale  in
cui ha  sede  l'allevamento  di  origine,  al  fine  di  attuare  gli
adempimenti di competenza, e, per conoscenza, al Servizio  che  opera
presso il mattatoio per i rispettivi adempimenti di competenza. 
Indicazioni operative 
    Si  raccomanda  l'esecuzione  dei  controlli  sierologici   prima
dell'inizio del periodo a rischio. 
    La  modulistica  per   l'invio   dei   campioni   agli   Istituti
Zooprofilattici ed al Centro di referenza e'  riportata  ai  seguenti
Moduli A e B che devono essere compilati chiaramente ed in ogni  loro
parte. 
    I costi del campionamento, comprese le prove  diagnostiche,  sono
interamente a carico del proprietario o del detentore dell'equide. 
AZIONI CONSEGUENTI ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN CASO SOSPETTO DI AIE 
    I soggetti dichiarati sospetti in conformita' alla fattispecie di
cui al punto 2 alla definizione di "caso sospetto di  AIE",  dovranno
essere sottoposti alle seguenti misure: 
      1. esecuzione di controlli ogni 6  mesi  fino  ad  accertamento
definitivo dello stato sierologico. Tutti gli esami eseguiti su  tali
soggetti  devono  essere  riportati  sul   documento   identificativo
indicandone l'esito e la metodica utilizzata. 
      2. Il test sierologico di screening  deve  essere  esteso,  con
cadenza semestrale, anche agli altri equidi  mantenuti  nella  stessa
azienda. 
      3. La movimentazione  di  tali  soggetti  e'  subordinata  alla
compilazione del modello 4  recando  l'attestazione  sanitaria  e  la
firma del veterinario ufficiale che trasmettera' l'informazione  alla
azienda  sanitaria   ricevente,   anche   ai   fini   dell'estensione
nell'azienda di destinazione degli adempimenti di cui  ai  precedenti
punti 1 e 2. 
AZIONI CONSEGUENTI ALL'APERTURA DI UN FOCOLAIO 
    Oltre a quanto previsto agli  articoli  3  e  4  del  decreto  il
servizio veterinario ufficiale dovra': 
      1. Condurre l'indagine epidemiologica compilando la "Scheda  di
indagine epidemiologica"  resa  disponibile  dal  CRAIE  nel  Sistema
Informativo Nazionale dell'Anemia infettiva degli equini". 
      2. Effettuare il rintraccio delle  aziende  che  abbiano  avuto
scambi di  equidi  (provenienza  e/o  destinazione)  da  e  verso  il
focolaio nell'arco dei 12 mesi precedenti la conferma di  positivita'
ed  estendere  ad  esse  lo   screening   sierologico,   trasmettendo
tempestiva comunicazione alle ASL competenti per territorio. 
      3.  Adottare  le  misure   di   biosicurezza   come   descritte
nell'allegato  2  "Misure  di  biosicurezza  da  garantire   per   il
mantenimento di equidi sieropositivi per AIE". 
      4. Sottoporre a controllo gli equidi presenti negli allevamenti
situati nelle ASA connesse a focolai incidenti entro 30 giorni  dalla
loro conferma come notificata su SIMAN. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico