(Allegato)
                                                             Allegato 
LINEE GUIDA APPLICATIVE PER  LA  DETERMINAZIONE  DELLA  «MASSA  LORDA
  VERIFICATA DEL CONTENITORE» (VERIFIED GROSS MASS PACKED CONTAINER -
  VGM) AI  SENSI  DELLA  REGOLA  VI/2  DELLA  CONVENZIONE  SOLAS  74,
  EMENDATA DALLA RISOLUZIONE MSC. 380(94) DEL 21 NOVEMBRE 2014. 
1. Introduzione e normativa di riferimento 
    Nel corso del Comitato sicurezza marittima (MSC),  riunito  nella
sessione n. 94 dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO)  e'
stata adottata la Risoluzione MSC. 380(94) del 21 novembre  2014  che
ha apportato nuovi emendamenti alla Convenzione SOLAS  74,  sul  tema
della determinazione della «massa lorda verificata del contenitore». 
    Con le presenti linee guida applicative si intende  delineare  un
quadro chiaro circa i punti salienti  nell'attuazione  pratica  delle
nuove disposizioni, in vigore  a  partire  dal  1°  luglio  2016,  in
conformita' alla MSC.1/Circ.1475 - in  annesso  alle  presenti  linee
guida per costituirne parte integrante. 
    La normativa di riferimento e' costituita da: 
      Regola VI/2 della convenzione SOLAS  74,  come  emendata  dalla
Risoluzione MSC. 380(94) del 21/11/2014; e 
      MSC.1/Circ.1475 del 9 giugno 2014. 
2. Definizioni 
    2.1 «autorita' competente» (competent  authority):  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti -  Comando  generale  del  Corpo
delle capitanerie di porto; 
    2.2   «strumenti   regolamentari»   (calibrated   and   certified
equipments): «strumenti per pesare che servono a determinare la massa
di un corpo utilizzando l'azione della forza di gravita'  che  agisce
su di esso», in  possesso  della  relativa  omologazione  rilasciata,
alternativamente, ai sensi della sottonotata normativa: 
      a) Decreto legislativo 29/12/1992, n. 517 e ss.mm.ii.; 
      b) Decreto legislativo 02/02/2007, n. 22 e ss.mm.ii.; 
      c) Regio decreto  del  12  giugno  1902,  n.  226  e  ss.mm.ii.
«Regolamento per la fabbricazione dei  pesi,  delle  misure  e  degli
strumenti per pesare e per misurare». 
    Gli strumenti in questione devono essere muniti  di  contrassegno
di verificazione periodica non scaduto. 
    2.3. «documento di trasporto»(shipping  document):  un  documento
originato dallo spedizioniere (shipper) per fornire  la  massa  lorda
verificata  del  contenitore,  al  comandante   della   nave   (anche
attraverso il raccomandatario marittimo), o al suo rappresentante  ed
al rappresentante del terminalista, sufficientemente in anticipo, per
consentire l'elaborazione del piano di stivaggio. Il  documento  deve
essere prodotto secondo le modalita' di cui al punto  6  dell'annesso
alla MSC.1/Circ.1475 e deve contenere la chiara  indicazione  che  la
massa  lorda  determinata  e'  la   «massa   lorda   verificata   del
contenitore» come definita al punto 2.1.16 della stessa circolare; 
    2.4 «stazione di pesatura» (weight station):  la  struttura  dove
sono posti in uso gli strumenti regolamentari definiti al punto 2.2; 
    2.5 Il contenuto e  le  definizioni  della  MSC.1/Circ.  1475  si
intendono  interamente  recepiti,  per   quanto   non   espressamente
disciplinato nelle presenti linee guida. 
    3.  Metodi  per  ottenere  la   «massa   lorda   verificata   del
contenitore» e relativa documentazione. 
    Gli emendamenti alla convenzione  SOLAS  74,  nella  versione  in
vigore, attribuiscono allo spedizioniere (soggetto che ha l'onere  di
ottenere e documentare la massa lorda verificata del contenitore)  la
possibilita' di optare  su  uno  dei  seguenti  metodi  per  ottenere
un'accurata massa lorda verificata del contenitore: 
    Metodo 1: lo  spedizioniere,  a  caricazione  conclusa,  pesa  il
contenitore imballato/chiuso e sigillato con strumenti regolamentari.
In alternativa, la massa del contenitore puo'  essere  desunta  dalla
documentazione di pesatura, fornita da una terza parte,  che  l'abbia
parimenti determinata con strumenti regolamentari. 
    Metodo 2: lo spedizioniere  perviene  ad  attestare  la  VGM  dei
singoli elementi seguendo le sotto indicate fasi: 
    3.1 Fase 1 - pesatura dei colli  -  carico  (packages  and  cargo
items): 
    Lo  spedizioniere  effettua  la  pesatura  dei  singoli  «colli -
carico» con strumenti regolamentari. In alternativa, la massa di tali
elementi  puo'  essere  desunta  dalla  documentazione  di  pesatura,
fornita da una terza parte, determinata con strumenti  regolamentari,
ovvero, dal peso dichiarato apposto  indelebilmente  sull'imballaggio
sigillato all'origine; 
    3.2 Fase 2 - pesatura dei materiali di rizzaggio e di imballaggio
(securing materials e packing materials): 
    Lo spedizioniere pesa i  singoli  materiali  di  rizzaggio  e  di
imballaggio con strumenti regolamentari. In alternativa, la massa  di
tali elementi puo' essere desunta dalla documentazione  di  pesatura,
fornita da una terza parte, determinata con strumenti regolamentari; 
    3.3. Fase 3 - determinazione della tara del container: 
      Lo spedizioniere determina la tara del contenitore, secondo  le
modalita' indicate al punto 12 dell'Annesso alla MSC.1/Circ.1475. 
      La sommatoria  dei  pesi  ottenuti  nelle  fasi  di  cui  sopra
costituisce la massa lorda verificata del contenitore. 
4. Certificazione degli spedizionieri che utilizzano il Metodo 2  per
la determinazione della massa lorda verificata del contenitore 
    Al fine di soddisfare le condizioni previste dal Metodo 2 di  cui
al  para  3  (punto  5.1.2  dell'Annesso  alla  MSC.1/Circ.1475),  lo
spedizioniere deve ottemperare alternativamente ad uno  dei  seguenti
requisiti: 
      4.1  dotarsi  di  un  sistema  di  gestione  per  la  qualita',
certificato  da  Enti  accreditati  da  un  organismo  nazionale   di
accreditamento, di cui al Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del consiglio del 9 luglio 2008 o Membro degli  accordi  di
mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC, conforme alla  norma  UNI/EN/ISO
9001 o ISO 28000; 
      4.2 essere un operatore economico autorizzato (AEO) a norma del
Regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e  del  consiglio
del 13  aprile  2005  e  del  Regolamento  (CE)  n.  1875/2006  della
commissione del 18 dicembre 2006, entrambi recanti  «Istituzione  del
codice doganale comunitario». A tale scopo  lo  spedizioniere  dovra'
essere in possesso di uno dei seguenti certificati: 
      4.2.1 «Certificato AEO - Sicurezza»,  come  previsto  dall'art.
14-bis,  comma  1,  lett.  b)  del  Regolamento  (CEE)  n.   2454/93,
modificato dal Regolamento (CE) n. 1875/2006; 
      4.2.2 «Certificato AEO -  Semplificazioni  doganali/Sicurezza»,
come previsto dall'art. 14-bis, comma 1,  lett.  c)  del  Regolamento
(CEE) n. 2454/93, modificato dal Regolamento (CE) n. 1875/2006; 
      4.3 In entrambi i casi descritti ai precedenti punti 4.1 e 4.2,
il sistema di gestione adottato e certificato dovra'  includere,  tra
l'altro, documentate procedure per lo svolgimento delle attivita'  di
pesatura, conformi al para 3 (Metodo 2), con particolare  riferimento
a: 
      metodi di pesatura utilizzati; 
      manutenzione di eventuali dotazioni ed attrezzature utilizzate; 
      calibrazione delle attrezzature (eventuali controlli  periodici
interni); 
      gestione di eventuali discrepanze; 
      gestione di apparecchiature difettose; 
      conservazione dei dati. 
5. Controlli e verifiche 
    In sede di controlli e verifiche  effettuati  dopo  la  pesatura,
completata secondo i metodi di cui al precedente para 3,  e'  ammessa
una tolleranza per ciascun contenitore pari al 3% della  massa  lorda
verificata (VGM). 
6. Calcoli di stabilita' 
    Qualora dai calcoli  di  stabilita'  effettuati  si  accerti  una
discrepanza fra il dislocamento ricavato dai pesi ed il  dislocamento
ricavato dai pescaggi, tale differenza e' considerata da imputarsi  a
«pesi morti» da collocare nel calcolo stesso: 
      ad una altezza non inferiore a quella del ponte di coperta, nel
caso di peso in eccesso; 
      in  corrispondenza  del  baricentro  della  nave   scarica   ed
asciutta, nel caso di peso in difetto. 
7. Disposizioni transitorie 
    Per il periodo dal 1° luglio 2016  al  30  giugno  2017,  per  la
determinazione della massa lorda verificata del contenitore, potranno
essere   utilizzati   anche   strumenti   diversi   dagli   strumenti
regolamentari, come definiti al para 2.2,  purche'  l'errore  massimo
permesso per detti strumenti non sia superiore a due  volte  e  mezzo
quello previsto per la stessa tipologia di  strumenti  approvati  con
analoghe caratteristiche metrologiche e, comunque, non sia  superiore
a ±500 kg. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico