Allegato 1 Obiettivi e criteri definiti dalla Commissione di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3843/2010 Fermo restando l'obiettivo della riduzione del rischio sismico attraverso sia interventi sulle strutture ed infrastrutture, sia sulla migliore conoscenza dei fattori di rischio, la Commissione ha stabilito i criteri qualificanti seguenti: 1. Potranno essere finanziati interventi sia su edifici privati, sia su strutture e infrastrutture pubbliche. 2. I contributi per gli edifici privati di abitazione verranno graduati in relazione ad un indice di rischio a scala locale (ad esempio provinciale) basato su valutazioni a livello nazionale su dati del censimento ISTAT. 3. Per una programmazione piu' adeguata alle singole tipologie di edifici pubblici si dovra' al piu' presto ottenere un quadro complessivo del rischio sismico associato alle diverse tipologie di costruzioni di competenza delle diverse amministrazioni (ad esempio scuole, ospedali). 4. I criteri di assegnazione delle priorita' e di graduazione degli interventi nelle diverse aree territoriali (province o regioni) per gli edifici pubblici dovranno tener conto, oltre che del rischio di danneggiamento, anche dell'esposizione e dunque del rischio di perdite umane o, per gli edifici strategici, delle conseguenze sulle attivita' di protezione civile successive a un terremoto. 5. Nella definizione delle priorita' su edifici privati e pubblici dovra' essere tenuto conto, attraverso opportuni strumenti, anche del rischio di sistema, in particolare in relazione al rischio indotto dai crolli su strade importanti ai fini dei piani di protezione civile. Particolare attenzione sara' posta su quelle situazioni critiche anche collegate ad un concomitante rischio vulcanico. 6. Per la prima annualita' ci si affidera' a stime di pericolosita' di tipo stazionario gia' disponibili (progetto DPC-INGV S1), ed a valutazioni di vulnerabilita' anch'esse gia' disponibili a livello nazionale. Le previsioni di pericolosita' a medio termine saranno prese in considerazione a partire dal 2011, previa valutazione di consenso del mondo scientifico. 7. Sempre per la prima annualita' sara' possibile finanziare, oltre agli interventi su strutture ed infrastrutture pubbliche, ed a quelli su edifici privati, anche studi di microzonazione sismica che consentono una migliore stima della severita' delle azioni sismiche a partire dalla pericolosita' di base. Inoltre gli interventi su edifici e opere pubbliche strategiche e rilevanti saranno basati sugli esiti delle verifiche di sicurezza effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 o coerenti con i suoi criteri generali. E' opportuno che tali verifiche siano controllate da commissioni di esperti. 8. Ai fini del conseguimento piu' rapido degli obiettivi di riduzione della vulnerabilita', si potra' far ricorso a interventi di rafforzamento locale, cosi' come definiti nelle Norme tecniche delle costruzioni (decreto ministeriale 14 gennaio 2008), secondo i criteri applicati in Abruzzo nel ripristino delle scuole e degli edifici privati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3790; il rafforzamento locale potra' essere applicato a condizione che siano soddisfatte alcune condizioni minime essenziali relative alle caratteristiche dell'organismo strutturale, e sara' finalizzato alla eliminazione o drastica riduzione di alcune carenze strutturali tipiche delle costruzioni esistenti in c.a. o in muratura. A tal fine sara' opportuno emanare delle Linee guida per gli interventi di rafforzamento locale contenenti le caratteristiche minime delle costruzioni,le indagini di base, tipologie di intervento ammissibili, stime speditive quantitative del rischio sismico). 9. I contributi per l'intervento sulle singole opere potranno essere basati su costi parametrici calibrati per conseguire un livello minimo di miglioramento sismico, ferma restando la possibilita' di raggiungere livelli superiori di sicurezza, o di effettuare la demolizione e ricostruzione. I maggiori costi saranno a carico dell'ente beneficiario del contributo. 10. I costi parametrici dovranno essere graduati in relazione ai diversi obiettivi di sicurezza da conseguire e della tipologia d'intervento (rafforzamento o miglioramento sismico). 11. Al fine di stabilire una linea di azione in conseguenza della presa d'atto degli esiti della verifica sismica da parte dell'ente proprietario, occorre definire soglie «accettabili» di rischio, al di sotto delle quali non e' necessario intervenire ed i criteri di sicurezza da adottare per le costruzioni chiaramente deficitarie: ad esempio prevedere tempi rapidi per intervenire, trascorsi i quali infruttuosamente la costruzione viene resa inutilizzabile per gli scopi attuali.