Art. 10. Esito della selezione 1. Entro 90 giorni dalla scadenza dei termini della presentazione dei progetti da parte dei soggetti proponenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. 2. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso decreto, dovra' procedersi alla stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi.