(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
                        Esito della selezione 
 
    1. Entro 90 giorni dalla scadenza dei termini della presentazione
dei progetti da  parte  dei  soggetti  proponenti,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti  da
inserire nel Programma ai fini della stipulazione  di  convenzioni  o
accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. 
    2. Entro 30 giorni  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decreto, dovra' procedersi  alla  stipulazione  delle  convenzioni  o
degli accordi di  programma  con  gli  enti  promotori  dei  progetti
medesimi.