Art. 3. Soggetti proponenti 1. Sono ammessi a presentare i progetti, entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del DPCM e del bando: le citta' metropolitane, i comuni capoluogo di provincia e la citta' di Aosta. 2. Ai fini dell'individuazione degli interventi, gli enti di cui al precedente comma 1 favoriscono la piu' ampia partecipazione all'attuazione dei progetti da parte di altri soggetti pubblici e privati. 3. Le citta' metropolitane presentano proposte che comprendono progetti specifici per il comune del loro territorio con il maggior numero di abitanti, distinti dalle ulteriori iniziative per le quali si richiede il finanziamento, e proposte che interessano anche i comuni contermini alla citta' capoluogo all'interno del perimetro metropolitano. 4. Gli enti di cui al precedente comma 1 promuovono i progetti in coerenza con gli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale regionale e comunitaria e ne assicurano l'integrazione con le politiche settoriali assunte dagli altri enti pubblici competenti per territorio.