Art. 7. Criteri di valutazione dei progetti 1. Nella selezione dei progetti saranno applicati i seguenti criteri di valutazione, con relativi punteggi: a) tempestiva esecutivita' degli interventi (fino a 25 punti); b) capacita' di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati, laddove il contributo finanziario di questi ultimi sia pari almeno al 25% dell'importo complessivo necessario alla realizzazione del progetto proposto (fino a 25 punti); c) fattibilita' economica e finanziaria e coerenza interna del progetto, anche con riferimento a singoli moduli funzionali (fino a 20 punti); d) qualita' e innovativita' del progetto sotto il profilo organizzativo, gestionale, ecologico ambientale e architettonico (fino a 20 punti); e) capacita' di innescare un processo di rivitalizzazione economica, sociale e culturale del contesto urbano di riferimento (fino a 10 punti). 2. Il Nucleo per la valutazione dei progetti, di cui al successivo articolo 9, stabilisce un punteggio minimo per l'ammissione dei progetti a finanziamento.