(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
                 Criteri di valutazione dei progetti 
 
    1. Nella selezione dei  progetti  saranno  applicati  i  seguenti
criteri di valutazione, con relativi punteggi: 
      a) tempestiva esecutivita' degli interventi (fino a 25 punti); 
      b) capacita' di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici  e
privati, laddove il contributo finanziario di questi ultimi sia  pari
almeno al 25% dell'importo complessivo necessario alla  realizzazione
del progetto proposto (fino a 25 punti); 
      c) fattibilita' economica e finanziaria e coerenza interna  del
progetto, anche con riferimento a singoli moduli funzionali  (fino  a
20 punti); 
      d) qualita' e  innovativita'  del  progetto  sotto  il  profilo
organizzativo,  gestionale,  ecologico  ambientale  e  architettonico
(fino a 20 punti); 
      e) capacita'  di  innescare  un  processo  di  rivitalizzazione
economica, sociale e culturale del  contesto  urbano  di  riferimento
(fino a 10 punti). 
    2.  Il  Nucleo  per  la  valutazione  dei  progetti,  di  cui  al
successivo  articolo  9,   stabilisce   un   punteggio   minimo   per
l'ammissione dei progetti a finanziamento.