(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
                     Modalita' di finanziamento 
 
    1. Il finanziamento puo' essere finalizzato: 
      a) alla copertura dei costi di progettazione; 
      b) alla  copertura  dei  costi  per  procedure  di  gara  e  di
affidamento dei lavori; 
      c)   alla   copertura   dei   costi   per   la    realizzazione
dell'intervento. 
    2. L'ammontare del finanziamento, nel limite complessivo  di  500
milioni di euro fissato dall'articolo 2, e' determinato dal Nucleo di
valutazione, sulla base di quanto richiesto da ogni singola citta'  e
del punteggio conseguito, fino a un massimo di 40.000.000 euro per il
territorio di ciascuna citta' metropolitana e di 18.000.000 euro  per
i comuni capoluogo di provincia, per i comuni con il  maggior  numero
di abitanti di ciascuna citta'  metropolitana  e  per  la  citta'  di
Aosta.  I  progetti  presentati   devono   indicare,   congiuntamente
all'importo complessivamente richiesto, il  limite  di  finanziamento
pubblico al di sotto del quale il soggetto proponente e' in grado  di
garantire comunque la fattibilita' dell'intervento, facendo ricorso a
risorse  proprie  o  a  finanziamenti  privati,   o   ridimensionando
l'iniziativa assicurando l'efficacia dei risultati parziali in questo
modo conseguibili. 
    3. I soggetti privati possono  concorrere  per  una  quota  parte
significativa,  secondo  criteri   di   convenienza,   efficacia   ed
efficienza, sulla base di piani  finanziari  e  di  corrispettivi  di
gestione.