Art. 8. Modalita' di finanziamento 1. Il finanziamento puo' essere finalizzato: a) alla copertura dei costi di progettazione; b) alla copertura dei costi per procedure di gara e di affidamento dei lavori; c) alla copertura dei costi per la realizzazione dell'intervento. 2. L'ammontare del finanziamento, nel limite complessivo di 500 milioni di euro fissato dall'articolo 2, e' determinato dal Nucleo di valutazione, sulla base di quanto richiesto da ogni singola citta' e del punteggio conseguito, fino a un massimo di 40.000.000 euro per il territorio di ciascuna citta' metropolitana e di 18.000.000 euro per i comuni capoluogo di provincia, per i comuni con il maggior numero di abitanti di ciascuna citta' metropolitana e per la citta' di Aosta. I progetti presentati devono indicare, congiuntamente all'importo complessivamente richiesto, il limite di finanziamento pubblico al di sotto del quale il soggetto proponente e' in grado di garantire comunque la fattibilita' dell'intervento, facendo ricorso a risorse proprie o a finanziamenti privati, o ridimensionando l'iniziativa assicurando l'efficacia dei risultati parziali in questo modo conseguibili. 3. I soggetti privati possono concorrere per una quota parte significativa, secondo criteri di convenienza, efficacia ed efficienza, sulla base di piani finanziari e di corrispettivi di gestione.