(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
                           SCHEDA TECNICA 
 
 
              Indicazione geografica «GRAPPA DI BAROLO» 
 
    1.  Denominazione  della  bevanda   spiritosa   con   indicazione
geografica: Grappa di Barolo. 
    Categoria della bevanda  spiritosa  con  indicazione  geografica:
Acquavite di vinaccia. 
    La denominazione «Grappa di Barolo» e'  riservata  esclusivamente
all'acquavite di vinaccia ottenuta  dalla  distillazione  diretta  di
materie prime  provenienti  dalla  vinificazione  delle  uve  atte  a
produrre il vino a denominazione d'origine Barolo DOCG  nel  rispetto
del suo disciplinare, elaborata ed imbottigliata in impianti  situati
nella Regione Piemonte. 
    2. Descrizione della bevanda spiritosa. 
      a) Caratteristiche fisiche, chimiche e/o  organolettiche  della
categoria. 
        e' ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate e distillate
direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua; 
        alle vinacce puo' essere aggiunta una quantita' di fecce  non
superiore a 25 kg di fecce per 100 kg di vinacce utilizzate; 
        la quantita' di  alcole  proveniente  dalle  fecce  non  puo'
superare il 35 %  della  quantita'  totale  di  alcole  nel  prodotto
finito; 
        la distillazione  e'  effettuata  a  meno  di  86%  vol.;  e'
autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica; 
        ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl
di alcole a 100% vol. e un tenore massimo di metanolo di  1.000  g/hl
di alcole a 100% vol.; 
        non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o  non
diluito; 
        puo' contenere caramello aggiunto solo come colorante per  la
«Grappa di Barolo»  sottoposta  ad  invecchiamento  almeno  12  mesi,
secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti. 
      b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa  rispetto
alla categoria cui appartiene. 
        tenore di sostanze volatili diverse dagli  alcoli  etilico  e
metilico non inferiore a 140 g/hl  di  alcole  a  100  per  cento  in
volume; 
        ha un titolo alcolometrico volumico minimo di 40% vol.; 
        non  e'  aromatizzata,  sono  esclusi  anche  i   metodi   di
produzione con aggiunta di piante aromatiche o  loro  parti,  nonche'
frutta o loro parti. 
      c) Zona geografica interessata. 
        Iintero territorio della Regione Piemonte. 
      d) Metodo di produzione della bevanda interessata. 
        La  «Grappa  di  Barolo»  e'  ottenuta   per   distillazione,
direttamente mediante vapore acqueo oppure con  l'aggiunta  di  acqua
nell'alambicco, di materie prime in ottimo stato di conservazione. Le
vinacce fermentate provengono dalla vinificazione delle  uve  atte  a
produrre il vino a denominazione d'origine Barolo DOCG. 
    Nella produzione della grappa e' consentito  l'impiego  di  fecce
liquide naturali di vino atto a produrre  Barolo  DOCG  nella  misura
massima di 25 kg per 100 kg di vinacce utilizzate.  La  quantita'  di
alcol proveniente dalle fecce non puo' superare il 35 per cento della
quantita' totale di alcole nel prodotto finito. L'impiego delle fecce
liquide naturali di vino atto a diventare Barolo DOCG  puo'  avvenire
mediante l'aggiunta delle fecce alle vinacce prima del  passaggio  in
distillazione, o mediante disalcolazione in parallelo della  vinaccia
e delle fecce e invio alla  distillazione  della  miscela  delle  due
flemme o dei vapori  alcolici,  o  mediante  disalcolazione  separata
delle  vinacce  e  delle  fecce  e  successivo  invio  diretto   alla
distillazione.  Dette  operazioni  devono  essere  effettuate   nella
medesima distilleria di produzione. 
    La distillazione delle vinacce fermentate, in impianto continuo o
discontinuo, deve essere effettuata a meno di 86 per cento in volume.
Entro tale limite e'  consentita  la  ridistillazione  del  prodotto.
L'osservanza dei limiti  previsti  deve  risultare  dalla  tenuta  di
registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e
il tenore alcolico delle vinacce, delle  fecce  liquide  naturali  di
vino atto a produrre la denominazione d'origine Barolo  DOCG  avviate
alla distillazione, nonche' delle flemme, nel caso in cui l'avvio  di
queste ultime alla distillazione sia effettuato successivamente  alla
loro produzione. 
    Nella preparazione della grappa «Grappa di Barolo» e'  consentita
l'aggiunta di: 
      zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per  litro,  espresso
in zucchero invertito in conformita' alle definizioni di cui al punto
3, lettere da a) a c) dell'Allegato I del Regolamento CE n. 110/2008; 
      caramello, solo per  la  grappa  sottoposta  ad  invecchiamento
almeno dodici mesi, secondo le secondo le disposizioni comunitarie  e
nazionali vigenti. 
    Nella presentazione e nella promozione e'  consentito  l'uso  dei
termini  «vecchia»  o  «invecchiata»  per  la  «Grappa   di   Barolo»
sottoposta ad invecchiamento in botti, tini ed  altri  recipienti  di
legno non verniciati ne' rivestiti, per un periodo  non  inferiore  a
dodici mesi, in regime di sorveglianza fiscale, in  impianti  ubicati
nel territorio della Regione  Piemonte.  Sono  consentiti  i  normali
trattamenti di conservazione del legno dei recipienti. E'  consentito
altresi' l'uso dei termini «riserva» o «stravecchia» per  la  «Grappa
di Barolo» invecchiata almeno 18 mesi.  Puo'  essere  specificata  la
durata dell'invecchiamento, espressa in mesi e in anni, o soltanto in
mesi. 
    e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico  o
con l'origine geografica. 
      La storia della grappa prodotta nella regione Piemonte  affonda
le  sue  radici  a  diversi  secoli  fa.  Nei  territori   piemontesi
ampiamente coltivati a vigneto, l'arte distillatoria era una  pratica
diffusa in ogni classe sociale: gli alambicchi erano  presenti  nelle
residenze nobiliari e nelle grandi  aziende  agricole  e  la  bevanda
ottenuta, chiamata prima semplicemente acquavite, poi branda e infine
grappa, era apprezzata e consumata da sovrani e contadini. Nel  tempo
l'attivita' della distillazione nella regione e' stata  regolamentata
e sottoposta a tassazione specifica a testimonianza dell'interesse  e
del commercio di cui godeva. Si  e'  assistito  all'evoluzione  delle
tecniche di lavorazione: i primi alambicchi erano  a  fuoco  diretto,
poi sono stati messi a punto le caldaiette, il sistema a bagnomaria e
infine l'alambicco continuo. Nel corso del tempo  le  nuove  tecniche
hanno affiancato via via  le  piu'  antiche  e  la  loro  coesistenza
continua oggi a preservare e valorizzare una tradizione artigiana che
otteniene prodotti di grande qualita' che presentano gli  aromi  e  i
sapori dei  grandi  vitigni  piemontesi.  Nel  diciannovesimo  secolo
numerose testimonianze storiche narrano che Camillo  Benso  Conte  di
Cavour, protagonista della politica di quel tempo, gradiva  molto  il
distillato che proveniva dalle  vinacce  ottenute  dalla  lavorazione
delle uve dei suoi vigneti. Si dice che al castello di Grinzane  egli
giudicasse severamente la qualita' del distillato. In  quel  periodo,
come oggi, il vitigno Nebbiolo era diffuso in tutto  il  Piemonte  ed
offriva vini con caratteristiche differenti a  seconda  dei  terreni.
Nel secolo successivo la qualita' superiore delle uve Nebbiolo di una
particolare zona dell'albese e' stata  rivelata,  identificata  e  di
conseguenza anche la grappa prodotta con le vinacce di quelle uve  ha
acquisito  particolare  notorieta'.  Nel  1966,  il  vino  Barolo  ha
ottenuto  ufficialmente   il   riconoscimento   della   denominazione
d'origine ed e' iniziato ufficialmente, allo stesso tempo,  anche  la
valorizzazione dell'acquavite ottenuta dalle rispettive  vinacce  che
si e' diffusa come «Grappa di Barolo» prima ancora che una  norma  ne
stabilisse l'utilizzo, ed ha raggiunto  notorieta'  ed  apprezzamento
sul mercato quale eccellenza piemontese, ricercata in tutto il  mondo
insieme al relativo vino. Con il Regolamento  (CEE)  n.  1576/89  del
Consiglio del 29 maggio 1989 la «Grappa di Barolo» e' stata  iscritta
per la prima volta nell'allegato II delle  denominazioni  geografiche
comunitarie delle bevande spiritose. 
    Per la «Grappa di Barolo» la provenienza delle materie prime deve
essere comprovata mediante l'uso di registri vidimati  in  cui  siano
riportati i dati relativi alle quantita' acquistate,  alle  quantita'
giornaliere utilizzate e alle quantita' di prodotti  finiti  ottenuti
espresse  in  anidro  e  in  idrato.  Le  vinacce  provengono   dalla
vinificazione delle uve atte  a  produrre  il  vino  a  denominazione
d'origine Barolo DOCG nel rispetto del suo  disciplinare  (D.P.R.  23
aprile 1966). In particolare le uve, vinificate  nel  rispetto  delle
specifiche norme di elaborazione, provengono dai vigneti composti dal
vitigno Nebbiolo presenti  nella  zona  di  produzione  delimitata  e
allevati secondo le condizioni  colturali  tradizionali  della  zona,
atte  a  conferire  alle  uve  e  al  vino  derivato  le   specifiche
caratteristiche di qualita'. 
    f)  Disposizioni  da  rispettare   in   forza   di   disposizioni
comunitarie e/o nazionali e/o regionali. 
      Disciplinare di produzione del vino a denominazione di  origine
controllata e garantita «Barolo» approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 aprile 1966  (Gazzetta  Ufficiale  n.  146  -  15
giugno 1966) e successive modifiche. 
    g)  Termini  aggiuntivi  all'indicazione   geografica   e   norme
specifiche in materia di etichettatura. 
      La «Grappa di Barolo», deve essere etichettata  in  conformita'
al  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  109,  e  successive
modifiche e nel rispetto dei seguenti principi: 
        il termine «Grappa di  Barolo»  puo'  essere  completato  dal
riferimento al metodo di distillazione, continuo o discontinuo, e  al
tipo di alambicco; l'alambicco a bagnomaria puo'  essere  specificato
come «Bagnomaria piemontese»; 
        e' vietato utilizzare i simboli e le diciture DOCG e DOP  sia
in sigla che per esteso. 
    h) Nome e indirizzo del richiedente. 
      Istituto Grappa Piemonte, Piazza Medici n. 8 - 14100 Asti.