Allegato A
SCHEDA TECNICA
Indicazione geografica «GRAPPA DI BAROLO»
1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione
geografica: Grappa di Barolo.
Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica:
Acquavite di vinaccia.
La denominazione «Grappa di Barolo» e' riservata esclusivamente
all'acquavite di vinaccia ottenuta dalla distillazione diretta di
materie prime provenienti dalla vinificazione delle uve atte a
produrre il vino a denominazione d'origine Barolo DOCG nel rispetto
del suo disciplinare, elaborata ed imbottigliata in impianti situati
nella Regione Piemonte.
2. Descrizione della bevanda spiritosa.
a) Caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della
categoria.
e' ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate e distillate
direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua;
alle vinacce puo' essere aggiunta una quantita' di fecce non
superiore a 25 kg di fecce per 100 kg di vinacce utilizzate;
la quantita' di alcole proveniente dalle fecce non puo'
superare il 35 % della quantita' totale di alcole nel prodotto
finito;
la distillazione e' effettuata a meno di 86% vol.; e'
autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;
ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl
di alcole a 100% vol. e un tenore massimo di metanolo di 1.000 g/hl
di alcole a 100% vol.;
non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non
diluito;
puo' contenere caramello aggiunto solo come colorante per la
«Grappa di Barolo» sottoposta ad invecchiamento almeno 12 mesi,
secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.
b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto
alla categoria cui appartiene.
tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e
metilico non inferiore a 140 g/hl di alcole a 100 per cento in
volume;
ha un titolo alcolometrico volumico minimo di 40% vol.;
non e' aromatizzata, sono esclusi anche i metodi di
produzione con aggiunta di piante aromatiche o loro parti, nonche'
frutta o loro parti.
c) Zona geografica interessata.
Iintero territorio della Regione Piemonte.
d) Metodo di produzione della bevanda interessata.
La «Grappa di Barolo» e' ottenuta per distillazione,
direttamente mediante vapore acqueo oppure con l'aggiunta di acqua
nell'alambicco, di materie prime in ottimo stato di conservazione. Le
vinacce fermentate provengono dalla vinificazione delle uve atte a
produrre il vino a denominazione d'origine Barolo DOCG.
Nella produzione della grappa e' consentito l'impiego di fecce
liquide naturali di vino atto a produrre Barolo DOCG nella misura
massima di 25 kg per 100 kg di vinacce utilizzate. La quantita' di
alcol proveniente dalle fecce non puo' superare il 35 per cento della
quantita' totale di alcole nel prodotto finito. L'impiego delle fecce
liquide naturali di vino atto a diventare Barolo DOCG puo' avvenire
mediante l'aggiunta delle fecce alle vinacce prima del passaggio in
distillazione, o mediante disalcolazione in parallelo della vinaccia
e delle fecce e invio alla distillazione della miscela delle due
flemme o dei vapori alcolici, o mediante disalcolazione separata
delle vinacce e delle fecce e successivo invio diretto alla
distillazione. Dette operazioni devono essere effettuate nella
medesima distilleria di produzione.
La distillazione delle vinacce fermentate, in impianto continuo o
discontinuo, deve essere effettuata a meno di 86 per cento in volume.
Entro tale limite e' consentita la ridistillazione del prodotto.
L'osservanza dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di
registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e
il tenore alcolico delle vinacce, delle fecce liquide naturali di
vino atto a produrre la denominazione d'origine Barolo DOCG avviate
alla distillazione, nonche' delle flemme, nel caso in cui l'avvio di
queste ultime alla distillazione sia effettuato successivamente alla
loro produzione.
Nella preparazione della grappa «Grappa di Barolo» e' consentita
l'aggiunta di:
zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso
in zucchero invertito in conformita' alle definizioni di cui al punto
3, lettere da a) a c) dell'Allegato I del Regolamento CE n. 110/2008;
caramello, solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento
almeno dodici mesi, secondo le secondo le disposizioni comunitarie e
nazionali vigenti.
Nella presentazione e nella promozione e' consentito l'uso dei
termini «vecchia» o «invecchiata» per la «Grappa di Barolo»
sottoposta ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di
legno non verniciati ne' rivestiti, per un periodo non inferiore a
dodici mesi, in regime di sorveglianza fiscale, in impianti ubicati
nel territorio della Regione Piemonte. Sono consentiti i normali
trattamenti di conservazione del legno dei recipienti. E' consentito
altresi' l'uso dei termini «riserva» o «stravecchia» per la «Grappa
di Barolo» invecchiata almeno 18 mesi. Puo' essere specificata la
durata dell'invecchiamento, espressa in mesi e in anni, o soltanto in
mesi.
e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o
con l'origine geografica.
La storia della grappa prodotta nella regione Piemonte affonda
le sue radici a diversi secoli fa. Nei territori piemontesi
ampiamente coltivati a vigneto, l'arte distillatoria era una pratica
diffusa in ogni classe sociale: gli alambicchi erano presenti nelle
residenze nobiliari e nelle grandi aziende agricole e la bevanda
ottenuta, chiamata prima semplicemente acquavite, poi branda e infine
grappa, era apprezzata e consumata da sovrani e contadini. Nel tempo
l'attivita' della distillazione nella regione e' stata regolamentata
e sottoposta a tassazione specifica a testimonianza dell'interesse e
del commercio di cui godeva. Si e' assistito all'evoluzione delle
tecniche di lavorazione: i primi alambicchi erano a fuoco diretto,
poi sono stati messi a punto le caldaiette, il sistema a bagnomaria e
infine l'alambicco continuo. Nel corso del tempo le nuove tecniche
hanno affiancato via via le piu' antiche e la loro coesistenza
continua oggi a preservare e valorizzare una tradizione artigiana che
otteniene prodotti di grande qualita' che presentano gli aromi e i
sapori dei grandi vitigni piemontesi. Nel diciannovesimo secolo
numerose testimonianze storiche narrano che Camillo Benso Conte di
Cavour, protagonista della politica di quel tempo, gradiva molto il
distillato che proveniva dalle vinacce ottenute dalla lavorazione
delle uve dei suoi vigneti. Si dice che al castello di Grinzane egli
giudicasse severamente la qualita' del distillato. In quel periodo,
come oggi, il vitigno Nebbiolo era diffuso in tutto il Piemonte ed
offriva vini con caratteristiche differenti a seconda dei terreni.
Nel secolo successivo la qualita' superiore delle uve Nebbiolo di una
particolare zona dell'albese e' stata rivelata, identificata e di
conseguenza anche la grappa prodotta con le vinacce di quelle uve ha
acquisito particolare notorieta'. Nel 1966, il vino Barolo ha
ottenuto ufficialmente il riconoscimento della denominazione
d'origine ed e' iniziato ufficialmente, allo stesso tempo, anche la
valorizzazione dell'acquavite ottenuta dalle rispettive vinacce che
si e' diffusa come «Grappa di Barolo» prima ancora che una norma ne
stabilisse l'utilizzo, ed ha raggiunto notorieta' ed apprezzamento
sul mercato quale eccellenza piemontese, ricercata in tutto il mondo
insieme al relativo vino. Con il Regolamento (CEE) n. 1576/89 del
Consiglio del 29 maggio 1989 la «Grappa di Barolo» e' stata iscritta
per la prima volta nell'allegato II delle denominazioni geografiche
comunitarie delle bevande spiritose.
Per la «Grappa di Barolo» la provenienza delle materie prime deve
essere comprovata mediante l'uso di registri vidimati in cui siano
riportati i dati relativi alle quantita' acquistate, alle quantita'
giornaliere utilizzate e alle quantita' di prodotti finiti ottenuti
espresse in anidro e in idrato. Le vinacce provengono dalla
vinificazione delle uve atte a produrre il vino a denominazione
d'origine Barolo DOCG nel rispetto del suo disciplinare (D.P.R. 23
aprile 1966). In particolare le uve, vinificate nel rispetto delle
specifiche norme di elaborazione, provengono dai vigneti composti dal
vitigno Nebbiolo presenti nella zona di produzione delimitata e
allevati secondo le condizioni colturali tradizionali della zona,
atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualita'.
f) Disposizioni da rispettare in forza di disposizioni
comunitarie e/o nazionali e/o regionali.
Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine
controllata e garantita «Barolo» approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 aprile 1966 (Gazzetta Ufficiale n. 146 - 15
giugno 1966) e successive modifiche.
g) Termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme
specifiche in materia di etichettatura.
La «Grappa di Barolo», deve essere etichettata in conformita'
al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modifiche e nel rispetto dei seguenti principi:
il termine «Grappa di Barolo» puo' essere completato dal
riferimento al metodo di distillazione, continuo o discontinuo, e al
tipo di alambicco; l'alambicco a bagnomaria puo' essere specificato
come «Bagnomaria piemontese»;
e' vietato utilizzare i simboli e le diciture DOCG e DOP sia
in sigla che per esteso.
h) Nome e indirizzo del richiedente.
Istituto Grappa Piemonte, Piazza Medici n. 8 - 14100 Asti.