(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                           Scheda tecnica 
   Indicazione geografica «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi» 
 
    a)  Denominazione  e  categoria  della  bevanda   spiritosa   con
indicazione geografica: 
      Liquore di Limone della Costa d'Amalfi 
    Categoria della  bevanda  spiritosa:  punto  32  allegato  II  al
Regolamento CEE n.110/2008 (Liquore: lett. a - b - c - d); 
    b) Descrizione della bevanda spiritosa: 
      - La denominazione «Liquore di  Limone  della  Costa  d'Amalfi»
(punto 32 allegato II al Regolamento (CE) n. 110/2008)  e'  riservata
esclusivamente al liquore ottenuto mediante la macerazione  a  freddo
in  alcole  etilico  di  scorze   di   limoni   ascrivibili   all'IGP
(Indicazione Geografica Protetta  -  G.U.  Comunita'  Europee  del  5
luglio 2001) «Limone Costa d'Amalfi» riferibile all'ecotipo  «Sfusato
Amalfitano» derivante dal  Femminello  Sfusato  (Citrus  limon,  (L.)
Burm. f.); 
      -   principali    caratteristiche    fisiche,    chimiche    ed
organolettiche: 
        Composizione frazione aromatica volatile: 
          - limonene > 40%, 
          - gamma terpinene > 10%, 
          - sabinene > 05%; 
        composizione   dei    principali    flavonoidi:    naringina,
esperidina, rutina; 
        pH della soluzione liquorosa 7,9 ± 0,2. 
    Colore: giallo intenso torbido con sfumature di verde brillante. 
    Aspetto: da opalescente a limpido. 
    Odore: caratteristico di limone. 
    Sapore: dolce e caratteristico di limone; 
      - caratteristiche specifiche della bevanda  spiritosa  rispetto
alla categoria cui appartiene: 
        Titolo  alcolometrico   volumico:   non   inferiore   a   25%
volumetrico salvo tolleranza di legge. 
    Il rapporto ponderale minimo, garantito e menzionato in etichetta
tra gli ingredienti, dovra' essere di almeno  250  grammi  di  frutto
intero di Limone Costa d'Amalfi IGP per litro di liquore finito; 
    Concentrazione  di  zucchero  (totale  zuccheri   espressi   come
invertito): g/litro non inferiori a 200 e non superiori a 350. 
    La componente aromatica  del  prodotto  finito  presenta  l'aroma
caratteristico del «Limone Costa d'Amalfi IGP». 
    E' vietata l'aggiunta di coloranti,  emulsionanti,  stabilizzanti
ed aromi; 
      c) definizione della zona geografica interessata: 
        - La zona di produzione del «Liquore di  Limone  della  Costa
d'Amalfi»  comprende  i  territori  dei  comuni  di:  della  Costiera
Amalfitana, e precisamente: Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini,
Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala,  Tramonti,
Vietri sul Mare. 
    Tutte le fasi del processo produttivo devono avvenire all'interno
della  zona  geografica   cosi'   individuata,   ad   eccezione   del
confezionamento e imbottigliamento che puo' essere  effettuato  anche
fuori comprensorio; 
      e) descrizione del metodo di produzione della bevanda spiritosa
e, se del caso, dei metodi locali: 
        Processo di produzione: 
          i - Lavaggio dei limoni. 
    I limoni dovranno essere puliti da tracce di terriccio, polvere o
altre impurita'. Per la pulitura dei limoni non  e'  in  nessun  caso
consentito fare ricorso all'uso di detergenti o  disinfettanti  fatta
eccezione per l'uso di cloro o sanificanti a  base  di  cloro  idonei
all'utilizzo per lavaggio di  frutta.  E'  comunque  obbligatorio  il
lavaggio  effettuato  con  acqua  con  concentrazione  di  cloro  non
superiore  alla  quantita'   massima   indicata   dall'Organizzazione
Mondiale della Sanita' per l'addizione all'acqua potabile. 
          ii - Pelatura dei limoni. 
    La pelatura dei limoni, a mano o a macchina, e' effettuata avendo
cura di asportare, per quanto possibile, il solo flavedo. 
          iii - Infusione delle bucce. 
    La preparazione dell'infuso avviene mettendo a macerare le bucce,
fresche,   congelate   o   surgelate,   in    alcool    etilico,dalle
caratteristiche previste dall'allegato I punto n.1  del  Reg.  110/08
all'interno di contenitori idonei per uso alimentare,  per  un  tempo
non inferiore a 36 ore. L'infuso ottenuto  puo'  subire  una  o  piu'
filtrazioni e/o tutte le manipolazioni fisiche  ammesse  dalle  leggi
comunitarie vigenti; 
          iiii - Produzione del liquore. 
    Il  liquore  viene  ottenuto  miscelando  nelle  opportune   dosi
l'acqua, lo zucchero, ovvero lo sciroppo zuccherino  se  preparato  a
parte, con l'infuso di  scorze  di  «Limone  Costa  d'Amalfi  IGP»  e
l'alcool  etilico,  ove  necessario  per   ottenere   la   gradazione
definitiva. E' fatto obbligo che per  ogni  litro  di  liquore  siano
utilizzate scorzette di almeno 250 g di limoni interi. 
    Il liquore  ottenuto  puo'  subire  una  o  piu'  filtrazioni  ed
eventuale omogeneizzazione. 
    Il liquore viene  prodotto,  miscelato  e  stoccato  in  serbatoi
consentiti per tale uso. 
    Il liquore si presenta in fase di produzione  opalescente  e  nel
tempo e' soggetto ad un naturale illimpidimento, essendo un  prodotto
naturale, e' possibile la presenza di oli essenziali sul collo  della
bottiglia, sinonimo di genuinita'. 
    Il confezionamento del «Liquore di Limone della  Costa  d'Amalfi»
potra' avvenire unicamente in contenitori di vetro di  capacita'  non
superiore  a  2  litri  ad  esclusione  di  confezioni  speciali  per
manifestazioni/esposizioni non destinate alla vendita; 
      f) elementi che dimostrano il legame con l'ambiente  geografico
o con l'origine geografica: 
        La qualita' e la rinomanza del Liquore di Limone della  Costa
d'Amalfi sono note e documentate  con  straordinaria  continuita'  da
almeno due secoli, vale a dire dai primi anni dell'Ottocento. 
    Il liquore di agrumi  e  in  particolare  quello  di  limone  non
mancano  mai  nei  ricettari  italiani  e  la  loro  preparazione   e
diffusione sono ampiamente testimoniate. 
    La notorieta' del liquore di agrumi si accompagna ovviamente alla
produzione agricola di aranci, limoni e mandarini ed  e'  piu'  forte
laddove storicamente le coltivazioni sono piu' estese  e  la  cultura
della produzione piu' radicata nelle societa' rurali. 
    In Costiera Amalfitana la presenza di limoneti in epoche  antiche
e' stata dimostrata da numerosi documenti storici. Furono gli  Arabi,
nel  corso  della  loro  espansione  e  delle  loro  conquiste,   che
introdussero il limone in Spagna e in Sicilia e da qui  in  Campania.
Ma la vera  diffusione  del  limone,  nell'area  di  Amalfi,  avvenne
soprattutto grazie all'accertata necessita'  di  disporre  di  questo
frutto a seguito della scoperta della sua grande utilita' nella lotta
allo scorbuto, la malattia dovuta a carenza di vitamina C, di cui gli
agrumi sono notoriamente ricchi. Per gli amalfitani, popolo famoso di
navigatori, era determinante poter disporre, sulle proprie  navi,  di
scorte abbondanti di questo prezioso frutto. Gia' nell'XI secolo,  la
Repubblica Amalfitana decreto' che a  bordo  delle  navi  ci  fossero
sempre provviste di tali frutti. Dal 1400 al  1800  altissima  fu  la
richiesta, anche da parte di altri Paesi,  soprattutto  nord-europei,
di limoni amalfitani, proprio per il loro impiego  nella  lotta  allo
scorbuto. Matteo Camera scrive, a tal proposito, nel 1600, di  limoni
«...che da Minori venivano trasportati via mare verso  altri  mercati
italiani, assieme a limoncelli e a  cetrangoli...»,  termine  con  il
quale venivano indicate le arance amare. E' cosi' che lungo la Costa,
i «giardini di limoni», come sono chiamati in questa zona i limoneti,
sono andati crescendo di numero e di ampiezza nel corso  dei  secoli,
attraverso   un'opera   immane   dell'uomo    che    ha    recuperato
all'agricoltura suoli scoscesi ed impervi. 
    Altre testimonianze sono presenti negli  scavi  di  Pompei,  dove
attraverso affreschi si evince la presenza di piante di limoni  nella
«casa del frutteto» gia' nel lontano 1600 a.C. 
    Dopo il 1500 la presenza del limone  nell'area  e'  riportata  da
diversi autori, e in un testo del '600 si trova anche un  accenno  ad
un  «limon  amalphitanus»,   dalle   caratteristiche   molto   simili
all'odierno sfusato della Costiera. Infine, sono tanti  i  documenti,
anche fotografici, del '900, che testimoniano gli  intensi  traffici,
soprattutto con le Americhe, per la spedizione, via mare, di notevoli
partite di limoni  ed  altri  agrumi  prodotti  in  Costiera.  Questi
elementi contribuiscono a conferire al limone  prodotto  in  Penisola
sorrentina  e  sull'isola  di  Capri  caratteristiche  organolettiche
uniche; quando le bucce di questi limoni vengono poste in alcool  per
la preparazione del liquore, esse trasferiscono all'infuso  tutte  le
qualita' del frutto. Evidente  e'  inoltre  il  legame  tra  economia
agrumicola  e  produzione  e  consumo  del  liquore  di  limone.   E'
tradizione della Penisola Sorrentina/Amalfitana che  le  famiglie  di
proprietari terrieri o di coloni di aziende  agrumarie  producano  da
quasi due secoli il rosolio, utilizzando gli stessi limoni  destinati
alla vendita sui mercati nazionali e internazionali. 
    Di fatto il «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi»  rappresenta
uno   dei   prodotti   tradizionali   di   eccellenza    dell'offerta
eno-gastronomica di questa area. 
    Nel corso  degli  ultimi  decenni  si  e'  verificata  una  larga
diffusione  di  un  tipo  di  liquore  a  base  di  limone,  ottenuto
dall'infusione  delle  bucce  in  una  miscela  di  alcool,  acqua  e
zucchero.  Esso  e'  l'erede  diretto  dei  rosoli   prodotti   dalla
farmaceutica araba  medievale,  in  particolare  egiziana,  originata
dall'alchimista  Agazis,  il  quale  insegno'   il   processo   della
distillazione dell'alcool dal vino mediante l'uso dell'alambicco. 
    Nel corso del secolo XIX in molte case della Costiera  Amalfitana
e specialmente a  Minori  veniva  preparato  un  liquore  al  limone,
mediante l'impiego dell'alcool; esso veniva servito a conclusione  di
lauti pranzi, allo scopo di favorire la digestione.  Inizialmente  la
qualita' di agrumi utilizzata era la lima o  limetta,  un  limone  di
piccole dimensioni dalla  buccia  sottile,  colto  dalla  pianta  per
questa operazione non ancora completamente maturo.  In  seguito  sono
stati impiegati altri tipi di  limoni,  tra  cui  in  particolare  lo
sfusato. 
    L'invenzione della ricetta di  questo  sensazionale  e  gradevole
elisir e' contesa tra Minori e Capri.  Naturalmente  sara'  piuttosto
difficile  dirimere  la  questione,  in   quanto   queste   ideazioni
alimentari sono in genere  il  risultato  di  quasi  contemporanei  e
indipendenti ritrovati. 
    L'utilizzo  del  «Limone  Costa  d'Amalfi  IGP»   dovra'   essere
dimostrato    mediante    l'acquisizione    e    detenzione     delle
ricevute/fatture  di  acquisto  dai   produttori   o   condizionatori
riconosciuti ed autorizzati dagli organismi preposti alla sua tutela.
Tale  documentazione  dovra'  essere  annotata  e  conservata  tra  i
documenti ufficiali dell'azienda nelle modalita' usuali di legge  per
consentirne il controllo. 
    Nel caso un trasformatore si avvalga di  bucce  preparate  da  un
altro operatore, egli dovra' farsi  rilasciare  idonea  dichiarazione
comprovante il rapporto ponderale fra i limoni avviati alla  pelatura
e le bucce realizzate. A  sua  volta  il  cedente  dovra'  ugualmente
mantenere evidenza dei propri acquisti e del rapporto tra essi  e  le
bucce prodotte. 
    Il Consorzio di tutela  «Limone  Costa  d'Amalfi  IGP»  e'  stato
costituito per la tutela e valorizzazione del limone Costa  d'Amalfi,
il 3 ottobre 2002 con marchio registrato CEE del  4  luglio  2001  ai
sensi del Regolamento CEE n. 2081/92. In particolare il Consorzio  si
propone di  svolgere  funzioni  di  tutela  giuridica  ed  economica,
promozione, valorizzazione e cure generali degli  interessi  relativi
alla  denominazione  ed  inerenti  alla   coltivazione,   produzione,
commercializzazione e trasformazione del Limone Costa  d'Amalfi  IGP,
nonche' tutte le attivita' ed i compiti  attribuiti  ai  Consorzi  di
tutela dalla  legislazione  comunitaria,  nazionale  e  regionale  in
materia, compreso l'utilizzo  del  limone  Costa  d'Amalfi  IGP  come
ingrediente; 
      g) eventuali condizioni da rispettare in forza di  disposizioni
comunitarie e/o nazionali e/o regionali: 
        disciplinare  di  produzione  della  Indicazione   Geografica
Protetta «Limone Costa d'Amalfi»; 
        decreto 20 luglio 1999 - Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
Italiana n. 177 del 30 luglio 1999. Iscrizione  nel  «Registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette» ai sensi del Reg. CE n. 2446/2000); 
      h) nome e indirizzo del richiedente: 
        Consorzio di tutela Limone Costa  d'Amalfi  IGP  -  via  Papa
Leone X n. 9 - 84011 Amalfi - Sede operativa: corso Reginna,  71  c/o
ex Palazzo Comunale - 84010 Maiori (SA) 
    e 
        Federvini  -  Federazione  italiana  industriali  produttori,
esportatori ed importatori di  vini,  acquaviti,  liquori,  sciroppi,
aceti ed affini - via Mentana, 2b - 00185 Roma; 
      i) eventuali termini aggiuntivi  all'indicazione  geografica  e
norme specifiche in materia di etichettatura, conformemente ai  punti
sopra indicati ed alle norme nazionali: 
        i. Deve essere indicata in etichetta, nell'ambito della lista
degli ingredienti, la menzione del valore ponderale minimo necessario
nella preparazione del «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi». Tale
valore non puo' essere inferiore a 250 grammi di  frutto  intero  per
litro di liquore. Le aziende dovranno poi garantire  agli  organi  di
controllo presso l'impianto produttivo, la puntuale  registrazione  e
conservazione dell'esatto rapporto ponderale  per  lotto  di  liquore
prodotto in tal guisa. 
        ii. L'indicazione geografica «Liquore di Limone  della  Costa
d'Amalfi» (ed eventuali suoi simboli o loghi  identificativi)  potra'
essere ripetuta anche fuori del campo visivo in cui sono indicate  la
quantita' volumica ed il titolo alcolometrico volumico nominale.