(Allegato)
                                                             Allegato 
 
ATTIVITA' ANTINCENDIO BOSCHIVO (AIB) PER  LA  STAGIONE  ESTIVA  2016.
  RACCOMANDAZIONI  PER  UN  PIU'  EFFICACE  CONTRASTO  AGLI   INCENDI
  BOSCHIVI, DI INTERFACCIA ED AI RISCHI CONSEGUENTI 
 
a) Attivita' di previsione e prevenzione 
    assicurare un adeguato scambio di informazioni fra  le  strutture
locali, regionali e statuali impiegate a vario titolo nelle attivita'
AIB ed a quelle conseguenti di protezione civile; 
    utilizzare le informazioni disponibili presso i Centri funzionali
decentrati, per attivita' di previsione delle condizioni  di  rischio
incendi boschivi e favorire, qualora non presente, la  produzione  di
uno specifico bollettino incendi  cosi'  come  previsto  dal  decreto
ministeriale  20  dicembre  2001.  Allo  scopo  si  rammenta  che  il
Dipartimento della protezione civile ha sviluppato un proprio modello
previsionale, disponibile in via continuativa e per  tutti  i  giorni
dell'anno presso i Centri funzionali regionali e di cui garantisce il
continuo sviluppo  nonche'  la  tempestiva  diffusione  di  eventuali
aggiornamenti anche per il tramite di appositi seminari tecnici. 
    incentivare e sensibilizzare enti e societa'  che  gestiscono  le
infrastrutture,  affinche'  attuino   i   necessari   interventi   di
manutenzione  mirati  alla  riduzione  delle  condizioni   favorevoli
all'innesco  ed  alla  propagazione  degli  incendi,  indicando  come
prioritari  gli  interventi  nelle  fasce  perimetrali   delle   zone
antropizzate, delle infrastrutture strategiche, della rete  viaria  e
di quella ferroviaria; 
    supportare e promuovere presso  le  Amministrazioni  comunali  le
attivita'  di  prevenzione  indiretta,  indicando  come   prioritaria
l'istituzione e l'aggiornamento del catasto dei soprassuoli  percorsi
dal fuoco, cosi' come previsto dall'art. 10, comma 2 della  legge  n.
353 del 2000, strumento necessario  per  l'applicazione  dei  vincoli
dettati dalla predetta legge. Allo scopo, si rammenta  che  il  Corpo
forestale dello Stato, per le proprie attivita' di istituto, effettua
i rilievi delle aree percorse dal  fuoco,  rendendole  fruibili  alle
Amministrazioni comunali  attraverso  il  Sistema  informativo  della
montagna; 
    definire con le prefetture - Uffici territoriali di Governo ed  i
comuni a maggior rischio di incendi boschivi attivita'  di  controllo
del territorio da parte delle Forze di polizia, anche  attraverso  la
definizione di specifiche procedure  di  comunicazione  tra  le  sale
operative al fine di  attivare,  in  particolare  nelle  aree  e  nei
periodi a maggior rischio, un efficace dispositivo  deterrente  delle
possibili cause di innesco; 
    promuovere ogni azione necessaria  a  potenziare  ed  ottimizzare
l'organizzazione ed il coordinamento del personale appartenente  alle
organizzazioni  di  volontariato,  riconosciute  secondo  la  vigente
normativa, ed  impiegate,  ai  diversi  livelli  territoriali,  nelle
attivita' di sorveglianza, vigilanza e presidio del territorio, nelle
aree e nei periodi di maggior rischio; 
    stabilire, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge n. 353  del
2000, anche sulla scorta  delle  positive  esperienze  in  tal  senso
adottate in alcune realta' italiane, forme di incentivazione  per  il
personale stagionale utilizzato, strettamente correlate ai  risultati
ottenuti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco. 
b) Attivita' di pianificazione ai  sensi  della  legge  quadro  sugli
incendi boschivi 
    provvedere alla revisione annuale  del  Piano  regionale  per  la
programmazione delle attivita' di  previsione,  prevenzione  e  lotta
attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'art. 3, comma 3, della
legge n. 353 del 2000, redatto secondo  le  linee  guida  di  cui  al
decreto  ministeriale  20  dicembre  2001,  evidenziando  inoltre  le
procedure ed il modello di intervento da adottare anche in situazioni
complesse che possono interessare sia le aree boscate che  quelle  di
interfaccia e che possono richiedere l'impiego di forze facenti  capo
a diversi soggetti; 
    assicurare  il  fondamentale  raccordo  tra  il  suddetto   Piano
regionale ed i Piani per i Parchi e le Riserve naturali dello  Stato,
predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, ai sensi dall'art. 8, della legge n. 353 del 2000; 
    definire, con le societa' di gestione o gli enti interessati,  un
adeguato modello di intervento per le aree particolarmente  sensibili
agli incendi  come  viabilita'  principale  ed  altre  infrastrutture
strategiche che, in caso di  evento,  possa  limitare  i  rischi  per
l'incolumita' pubblica e privata. 
c) Attivita' di pianificazione di protezione civile 
    sollecitare  e  sostenere  i  Sindaci  nella  predisposizione   e
nell'aggiornamento dei piani comunali o intercomunali  di  protezione
civile, anche di carattere speditivo, con particolare riferimento  al
rischio di incendi di interfaccia, oltreche' nella definizione  delle
procedure di allertamento del sistema locale  di  protezione  civile,
nella mappatura del territorio secondo i diversi livelli  di  rischio
di incendi di interfaccia e  nelle  attivita'  di  informazione  alla
popolazione. Stante la peculiarita' del periodo estivo, si raccomanda
altresi'  la  promozione  dell'elaborazione  di  specifici  piani  di
emergenza per gli insediamenti,  le  infrastrutture  e  gli  impianti
turistici, anche temporanei, prossimi ad aree boscate; 
    provvedere, ove possibile, alla definizione di specifiche  intese
ed  accordi  tra  regioni  e  province  autonome,  anche   limitrofe,
nell'ambito delle quali trovare un'appropriata e  coordinata  sintesi
delle  iniziative  volte  ad  assicurare  una  pronta   ed   efficace
cooperazione e condivisione di uomini e  mezzi,  in  particolare  del
volontariato, nonche' di mezzi aerei da  destinare  ad  attivita'  di
vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi,  sia  in  caso  di
eventi particolarmente intensi  sia  durante  i  periodi  ritenuti  a
maggior rischio. 
d) Attivita' di lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia e
di gestione dell'emergenza 
    adeguare i dispositivi  regionali  antincendio,  di  fondamentale
importanza nella prima risposta  e  nel  contenimento  degli  incendi
boschivi e di interfaccia, al regime degli eventi che interessano  il
territorio regionale, modulando e potenziando opportunamente  le  con
forze di terra con quelle aeree; 
    formare costantemente gli operatori antincendio boschivo a  tutti
i livelli, cosi' da implementare al meglio le tecniche di spegnimento
ed aumentare la sicurezza degli operatori stessi; 
    porre il massimo  sforzo  nel  diversificare  con  mezzi  ad  ala
rotante e ad ala fissa la flotta regionale; tale concetto e' piu' che
mai attuale vista l'effettiva  composizione  della  flotta  aerea  di
Stato, sia in termini  di  assetti  disponibili  sia  in  termini  di
tipologia; 
    assicurare la piena integrazione procedurale e operativa  con  le
Amministrazioni  statali,  centrali  e  periferiche,   in   relazione
all'impiego  sia   di   risorse   strumentali   sia   di   conoscenze
specialistiche,  valutando,  altresi',  il  ricorso  ad  accordi  per
l'utilizzo di figure professionali adeguate alle esigenze  operative,
ove non presenti nella struttura regionale o provinciale; 
    garantire, altresi', l'indispensabile presenza,  di  un  adeguato
numero di direttori/responsabili  delle  operazioni  di  spegnimento,
dotati di professionalita'  e  profilo  di  responsabilita'  tali  da
consentire l'ottimale coordinamento  delle  attivita'  delle  squadre
medesime con quelle dei mezzi aerei; 
    garantire  un  costante  collegamento  tra  le   Sale   Operative
Unificate Permanenti (SOUP), di cui all'art. 7, della  legge  n.  353
del 2000, e le Sale operative regionali di protezione civile, laddove
non gia' integrate, nonche' il necessario e permanente  raccordo  con
il Centro Operativo Aereo  Unificato  (COAU)  e  la  Sala  Situazione
Italia  del  Dipartimento   della   protezione   civile,   ai   fini,
rispettivamente, della richiesta di concorso  aereo  e  del  costante
aggiornamento sulla situazione a livello  regionale  delle  emergenze
derivanti   dagli   incendi   di   interfaccia.   In   proposito   e'
indispensabile  che  il  COAU  abbia  immediata,  piena  e   costante
visibilita' dell'impiego tattico degli assetti regionali al  fine  di
poter far intervenire le risorse strategiche aeree statali  ove  piu'
necessario in ogni momento. Cio' al fine di  evitare  diseconomie  in
continui  spostamenti  attraverso  la  Penisola  e  di  rendere  piu'
tempestivo ed efficace l'intervento; 
    assicurare, cosi' come previsto dall'art. 7 comma 3, della  legge
n. 353 del 2000, un adeguato assetto della propria SOUP  prevedendone
un'operativita' di tipo continuativo nei periodi di  maggior  rischio
di incendio boschivo, ed integrando le proprie strutture  con  quelle
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo  forestale  dello
Stato e dei Corpi forestali regionali e/o provinciali,  nonche',  ove
necessario,  con  personale  delle  organizzazioni  di   volontariato
riconosciute, delle Forze armate, delle  Forze  di  polizia  e  delle
altre componenti e strutture operative di cui alla legge n.  225  del
1992; 
    valutare la possibilita' di definire gemellaggi  tra  regioni,  e
tra regioni e province autonome, per l'attivita' di lotta attiva agli
incendi boschivi, intesi  non  solo  come  scambio  di  esperienze  e
conoscenze tra strutture ed operatori ma, soprattutto, come strumento
di potenziamento del dispositivo di intervento. Il Dipartimento della
protezione civile assicurera' il proprio supporto alle iniziative  di
gemellaggi tra  le  regioni  che  coinvolgono  le  organizzazioni  di
volontariato, nei limiti dei fondi disponibili; 
    assicurare  la  diffusione  e  la   puntuale   attuazione   delle
«Disposizioni e procedure per il concorso della  flotta  aerea  dello
Stato  nella  lotta  attiva  agli  incendi  boschivi»,  emanate   dal
Dipartimento della protezione civile, onde  garantire  la  prontezza,
l'efficacia e la tempestivita' degli  interventi,  nonche'  l'impiego
ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento; 
    provvedere alla razionalizzazione delle richieste di  spegnimento
indirizzate al COAU del Dipartimento  della  protezione  civile,  per
situazioni di reale necessita' rispetto all'attivita' di contrasto  a
terra; 
    promuovere un'attivita' di sensibilizzazione presso gli  aeroclub
presenti  sul  territorio  affinche',   nell'ambito   delle   normali
attivita' di  volo  e  di  addestramento,  i  piloti  svolgano  anche
attivita' di avvistamento, segnalando prontamente eventuali  principi
di incendio boschivo all'Ente preposto  alla  gestione  del  traffico
aereo; 
    adottare tutte le  misure  necessarie,  compresa  l'attivita'  di
segnalazione all'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile  ai  sensi
dell'art. 712  del  Codice  della  navigazione,  affinche'  impianti,
costruzioni ed opere che possono  costituire  ostacolo  per  il  volo
degli aeromobili antincendio ed intralcio alle loro attivita',  siano
provvisti di segnali, incrementando in tal modo la sicurezza dei voli
della flotta aerea antincendio; 
    ampliare per quanto possibile la disponibilita' di fonti  idriche
idonee al prelievo di acqua da parte degli  aeromobili  impiegati  in
AIB;  fornire  il  continuo  aggiornamento  delle  informazioni,  con
particolare riferimento alla presenza, anche temporanea, di  ostacoli
e pericoli per la navigazione aerea ed al carico d'acqua; 
    definire opportune intese con le Capitanerie  di  porto  sia  per
identificare e garantire aree a ridosso delle  coste  idonee  per  il
pescaggio dell'acqua a  mare  da  parte  dei  mezzi  aerei,  tali  da
consentire  anche  la  sicurezza  per  le  attivita'   di   pesca   e
balneazione, sia per assicurare l'eventuale intervento da mare per il
soccorso alle popolazioni qualora minacciate da incendi prossimi alla
linea di costa.