(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
Realizzazione  del  percorso  di  istruzione  e  formazione   tecnica
                              superiore 
 
    1. Le Regioni, con riferimento alla programmazione  dei  percorsi
di istruzione e formazione tecnica superiore aventi le  finalita'  di
cui all'articolo precedente, individuano,  nei  limiti  della  durata
oraria vigente, le modalita' per il loro  svolgimento  da  parte  dei
soggetti associati di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999,  n.
144, ivi comprese le Fondazioni ITS.