Art. 2. Realizzazione del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore 1. Le Regioni, con riferimento alla programmazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore aventi le finalita' di cui all'articolo precedente, individuano, nei limiti della durata oraria vigente, le modalita' per il loro svolgimento da parte dei soggetti associati di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ivi comprese le Fondazioni ITS.