(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
 
Struttura e contenuti del percorso di istruzione e formazione tecnica
                              superiore 
 
    1. Le specializzazioni nazionali di  riferimento  e  lo  standard
delle competenze comuni  e  tecnico-professionali,  disciplinate  dal
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca di concerto con il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali del 7 febbraio 2013, n. 91, andranno complessivamente riviste
e potenziate, nei limiti delle  risorse  che  saranno  disponibili  a
legislazione vigente, al fine di garantire a tutti giovani  e  adulti
che accedono ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore
un'offerta formativa adeguatamente potenziata. Le specializzazioni di
istruzione e formazione tecnica superiore e  le  relative  competenze
comuni e tecnico professionali saranno rivisitate anche a partire dai
profili e dalle competenze dei  percorsi  realizzati  dagli  Istituti
tecnici superiori di cui al Capo II del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, ai  quali  i  giovani  e  gli
adulti in possesso di diploma professionale di tecnico di  istruzione
e formazione professionale potranno accedere frequentando un percorso
annuale di istruzione e formazione tecnica superiore. 
    2.  Alla  realizzazione  delle  finalita'  di  cui  al  comma   1
provvedera'  il  Tavolo  tecnico  Interistituzionale,  composto   dal
Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  dal  Coordinamento
tecnico della IX Commissione dei presidenti  delle  Regioni  e  delle
Province autonome, in linea con quanto previsto  all'allegato  A  del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91. 
    3. Nelle more della realizzazione  delle  attivita'  disciplinate
dai commi 1 e 2 del presente articolo, dall'anno formativo  2016/2017
le specializzazioni di istruzione e formazione tecnica  superiore  di
cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, sono integrate, nei limiti  della
durata oraria  vigente,  dalle  competenze  contenute  nel  documento
tecnico denominato «Modifiche  ed  integrazioni  all'allegato  E  del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca di concerto con il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali del 7 febbraio 2013, n. 91» allegato al presente accordo. 
    4. E' fatta salva la possibilita' a partire  dall'anno  formativo
2015/2016 per le Regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano
di attuare quanto previsto al comma precedente.