Art. 3. Struttura e contenuti del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore 1. Le specializzazioni nazionali di riferimento e lo standard delle competenze comuni e tecnico-professionali, disciplinate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 febbraio 2013, n. 91, andranno complessivamente riviste e potenziate, nei limiti delle risorse che saranno disponibili a legislazione vigente, al fine di garantire a tutti giovani e adulti che accedono ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore un'offerta formativa adeguatamente potenziata. Le specializzazioni di istruzione e formazione tecnica superiore e le relative competenze comuni e tecnico professionali saranno rivisitate anche a partire dai profili e dalle competenze dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, ai quali i giovani e gli adulti in possesso di diploma professionale di tecnico di istruzione e formazione professionale potranno accedere frequentando un percorso annuale di istruzione e formazione tecnica superiore. 2. Alla realizzazione delle finalita' di cui al comma 1 provvedera' il Tavolo tecnico Interistituzionale, composto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Coordinamento tecnico della IX Commissione dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome, in linea con quanto previsto all'allegato A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91. 3. Nelle more della realizzazione delle attivita' disciplinate dai commi 1 e 2 del presente articolo, dall'anno formativo 2016/2017 le specializzazioni di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, sono integrate, nei limiti della durata oraria vigente, dalle competenze contenute nel documento tecnico denominato «Modifiche ed integrazioni all'allegato E del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 febbraio 2013, n. 91» allegato al presente accordo. 4. E' fatta salva la possibilita' a partire dall'anno formativo 2015/2016 per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di attuare quanto previsto al comma precedente.