(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
                 Correlazione tra filiere formative 
 
    1. Per le finalita' di  cui  all'art.  1  del  presente  accordo,
l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e'
consentito sulla base della Tavola indicativa della correlazione  tra
i  diplomi  di   Istruzione   e   Formazione   professionale   e   le
specializzazioni di istruzione e formazione tecnica superiore di  cui
all'allegato   B   del   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto, con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91. 
    2.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  comma  precedente,
l'accesso ai percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori  di
cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
25 gennaio 2008, e' consentito sulla  base  della  Tavola  indicativa
della correlazione tra  gli  ambiti  delle  aree  tecnologiche  e  le
specializzazioni IFTS di cui agli allegati B  e  C  dei  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7
febbraio 2013  n.  91,  del  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 7 settembre 2011 di concerto con  il
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  e  del  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto, con il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
concernente la revisione  degli  ambiti  di  articolazione  dell'area
«Tecnologie innovative per i beni e le attivita' culturali - Turismo»
del 5 febbraio 2013.