Art. 4. Correlazione tra filiere formative 1. Per le finalita' di cui all'art. 1 del presente accordo, l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e' consentito sulla base della Tavola indicativa della correlazione tra i diplomi di Istruzione e Formazione professionale e le specializzazioni di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'allegato B del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91. 2. Per le medesime finalita' di cui al comma precedente, l'accesso ai percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, e' consentito sulla base della Tavola indicativa della correlazione tra gli ambiti delle aree tecnologiche e le specializzazioni IFTS di cui agli allegati B e C dei decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 settembre 2011 di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell'area «Tecnologie innovative per i beni e le attivita' culturali - Turismo» del 5 febbraio 2013.