Allegato tecnico a) a) Metodologia per l'individuazione dei costi e per la determinazione dei ricavi delle Aziende Ospedaliere (AO), delle Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU) e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), per la determinazione dello scostamento ai sensi dell'art. 1 comma 524, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 1.1.1 Definizione di inefficienza gestionale, scostamento assoluto e scostamento percentuale La metodologia descritta nel presente documento si propone di individuare il valore dell'inefficienza gestionale delle aziende, intesa come lo «scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attivita', ai sensi dell'art. 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», definito nel comma 524, lettera a), dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016). Al fine di valutare l'inefficienza gestionale, dunque, il valore dei costi sostenuti dalle aziende e' messo a confronto con il valore dei ricavi considerati ammissibili, secondo il procedimento descritto in seguito nel dettaglio, in coerenza con il razionale introdotto dall'art. 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 che pone al 30%, la soglia dell'incidenza massima che possono avere le funzioni sul totale della remunerazione assegnata. Per ciascuna Azienda si calcola lo scostamento assoluto (S) e lo scostamento percentuale (S%), dove: Scostamento assoluto (S) = Costi - Ricavi massimi ammissibili Con: Costi = Costi da CE - Oneri straordinari Ricavi massimi ammissibili = Ricavi da prestazioninew (si veda paragrafo 1.1.3.1 per la descrizione) + Finanziamento per funzioni massimo ammissibile + altri ricavi relativi alle entrate proprie, alle sterilizzazioni e alla gestione finanziaria Lo Scostamento percentuale (S%), in coerenza con il razionale introdotto dall'art. 8-sexies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, e' cosi' definito: Parte di provvedimento in formato grafico Il denominatore dello scostamento percentuale e' calcolato in coerenza con l'art. 8-sexies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed e' il totale della remunerazione dell'attivita', ovvero la somma dei ricavi da prestazione normalizzati (vedi paragrafo 1.1.3.1) e finanziamento per funzioni massimo ammissibile. Il calcolo dello scostamento sopra descritto, e' effettuato in prima applicazione, per l'anno 2016, con riferimento ai dati CE relativi al IV trimestre 2015. Dall'anno 2017 si fa riferimento ai valori contabilizzati nei CE a consuntivo relativi all'ultimo anno disponibile. Si ricorda che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 524, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, lo scostamento assoluto che determina la presentazione del piano di cui all'art. 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' pari a 10 milioni di euro mentre lo scostamento percentuale e' pari o superiore al 10%. 1.1.2 Costi I costi da considerare per il calcolo dello scostamento sono i costi complessivi al netto degli oneri straordinari rilevati con il modello CE, ovvero la somma delle seguenti voci: B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) B.4) Godimento di beni di terzi B.5) Personale del ruolo sanitario B.6) Personale del ruolo professionale B.7) Personale del ruolo tecnico B.8) Personale del ruolo amministrativo B.9) Oneri diversi di gestione B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti B.15) Variazione delle rimanenze B.16) Accantonamenti dell'esercizio C.3) Interessi passivi C.4) Altri oneri D.2) Svalutazioni Totale imposte e tasse (Y) 1.1.3 Ricavi massimi ammissibili I ricavi da considerare per il calcolo dello scostamento sono calcolati come somma di tre componenti: 1. Ricavi da prestazioninew , determinati come di seguito specificato al paragrafo 1.1.3.1; 2. Finanziamento per funzioni massimo ammissibile, determinato come di seguito specificato al paragrafo 1.1.3.2; 3. Altri ricavi relativi alle entrate proprie, alle sterilizzazioni e alla gestione finanziaria, di cui al paragrafo 1.1.3.3. 1.1.3.1 Ricavi da prestazioninew I ricavi da prestazioni sono cosi' determinati: A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici (ad esclusione di A.4.A.2 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici); A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket); A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA. Alcune regioni sono caratterizzate da tariffe diverse rispetto a quelle di riferimento nazionale (ex decreto ministeriale 18 ottobre 2012), in quanto, ad esempio, alcune utilizzano la leva tariffaria per integrare il finanziamento alle aziende che in altre Regioni viene integrato attraverso le funzioni assistenziali, mentre quelle in Piano di rientro sono tenute al rispetto del tariffario massimo nazionale e talvolta adottano tariffe inferiori, e' necessario rendere confrontabili tra loro Regioni che hanno comportamenti remunerativi diversi. A questo fine, per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera, ed in particolare le voci CE A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione e A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione, considerato che il ricavo contabilizzato nel CE e' valorizzato con la tariffa regionale, e' stato adottato il seguente criterio di normalizzazione: in sede di prima applicazione, per l'anno 2016, si calcola il delta tariffario percentuale (tra il valore contabilizzato a CE consuntivo 2014 nelle voci A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione e A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione e il valore dei ricavi dalle prestazioni ospedaliere erogate durante l'anno 2014 desumibile dal flusso informativo SDO valorizzato a tariffe nazionali, definite tramite decreto ministeriale 18 ottobre 2012. Pertanto le percentuali di cui all'allegata tabella A esprimono, per ciascuna struttura, l'incidenza della differenza tra il valore dei ricavi da prestazioni ospedaliere contabilizzate a CE consuntivo 2014 e la valorizzazione a tariffe nazionali dei ricoveri ospedalieri desumibile dal flusso SDO 2014, rispetto ai ricavi da prestazioni ospedaliere contabilizzati nel CE. (1) Dall'anno 2017 verranno presi a riferimento i valori contabilizzati nei CE a consuntivo e il Ministero della Salute fornira' le percentuali di cui sopra, sulla base della Banca dati SDO ultima disponibile, al fine della determinazione dell'incidenza della maggiorazione tariffaria. Il valore della normalizzazione dei ricavi per prestazioni di ricovero e' quindi definito nel modo seguente: Normalizzazione dei ricavi da ricovero = (A.4.A.1.1 Prestazioni di ricovero a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione + A.4.A.3.1 Prestazioni di ricovero a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione)* (delta tariffario percentuale da tabella A)». I «nuovi» ricavi da prestazioni rideterminati al netto del delta tariffario sono quindi cosi' determinati come somma algebrica di: Ricavi da prestazioninew = Ricavi da prestazioni- normalizzazione dei ricavi da ricovero Si precisa inoltre che, qualora i ricavi da prestazioni ospedaliere, di pronto soccorso ed ambulatoriali contabilizzati nel CE alle voci A.4.A.1.1, A.4.A.1.2, A.4.A.3.1 e A.4.A.3.2 non fossero coerenti con il valore della casistica osservata nei flussi SDO, EMUR e Tessera Sanitaria a causa di eventuali anomale modalita' di compilazione dei CE o altre cause, la Regione, in fase di individuazione delle proprie aziende, e' tenuta ad effettuare rispettivamente la valorizzazione di tali ricavi sulla base dei flussi di ricovero (SDO), di pronto soccorso (EMUR) (2) e di attivita' ambulatoriale (Tessera Sanitaria) ad integrazione dei dati di CE. 1.1.3.2 Finanziamento per funzioni massimo ammissibile L'art. 8-sexies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni dispone che «il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato». Pertanto, ne deriva che: Parte di provvedimento in formato grafico Dove: x rappresenta la percentuale massima del finanziamento per funzioni sul totale della remunerazione dell'attivita', pari alla somma dei ricavi da prestazione e finanziamento per funzioni massimo ammissibile. In sede di prima applicazione della norma, la percentuale massima del finanziamento per funzioni sul totale della remunerazione dell'attivita' e' uguale per tutte le aziende oggetto della norma ed e' pari al 30 %, il massimo consentito nel comma 1-bis dell'art. 8-sexies del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i.. 1.3.3 Altri ricavi relativi alle entrate proprie, alle sterilizzazioni e alla gestione finanziaria Gli altri ricavi relativi alle entrate proprie, alle sterilizzazioni e alla gestione finanziaria corrispondono alle seguenti voci di CE: A.1.A.2) Contributi c/esercizio da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca A.1.D) Contributi c/esercizio da privati A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti A.4.A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva) A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni A.9) Altri ricavi e proventi C.1) Interessi attivi C.2) Altri proventi D.1) Rivalutazioni Parte di provvedimento in formato grafico (1) Il fattore correttivo e' stato calcolato considerando lo stesso anno di riferimento per entrambe le fonti informative, tuttavia qualora nel 2015 la Regione abbia adottato un provvedimento in materia di remunerazione delle prestazioni sanitarie diverso da quello vigente nel 2014, il fattore correttivo dovra' essere modificato per tener conto della variazione intervenuta in materia di politica tariffaria regionale. In tal caso il fattore correttivo nuovo verra' determinato dal Ministero della Salute, a seguito della valutazione del provvedimento regionale che avverra' attraverso appositi incontri dedicati con il Ministero della Salute con le modalita' previste nelle premesse del decreto. (2) L'importo considerato dovra' corrispondere a quello rilevato nel flusso EMUR per i regimi di erogazione 1 e 2 (lordo - importo ticket da flusso)