Art.10. Clausole speciali 1. Sono ammesse alle trattative le organizzazioni sindacali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 43, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 misurati nei comparti ed aree definiti nel presente CCNQ. 2. Per la medesima finalita' di cui all'art. 8, comma 1, nei comparti Funzioni centrali e Istruzione e ricerca e nelle corrispondenti aree della dirigenza, limitatamente ai rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, sono presenti alle trattative nazionali anche le organizzazioni sindacali che non abbiano attivato la procedura di cui all'art. 9 e che, sulla base dei dati associativi ed elettorali relativi all'ultima rilevazione effettuata, abbiano raggiunto la soglia del 5% in almeno uno dei comparti o delle aree pre-esistenti al presente CCNQ, confluiti nel nuovo comparto o area. 3. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 2 non hanno diritto ai distacchi, ai permessi e alle altre prerogative sindacali e non concorrono al raggiungimento delle soglie di cui all'art. 43, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.