Art. 2. Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva 1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico sono aggregati, fermo restando quanto stabilito dall'art. 74, comma 3 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nei seguenti comparti di contrattazione collettiva: A) comparto delle funzioni centrali; B) comparto delle funzioni locali; C) comparto dell'istruzione e della ricerca; D) comparto della sanita'.