Art. 4. Comparto delle funzioni locali 1. Il comparto di contrattazione collettiva delle funzioni locali, comprende il personale non dirigente dipendente da: regioni a statuto ordinario e dagli enti pubblici non economici dalle stesse dipendenti province, citta' metropolitane, enti di area vasta, liberi consorzi comunali di cui alla legge 4 agosto 2015, n. 15 della regione Sicilia; comuni; Comunita' montane; ex Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati; Consorzi e associazioni, incluse le Unioni di comuni; Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali; Universita' agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali; Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Autorita' di bacino, ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n. 584.