Art. 6. Comparto della sanita' 1. Il comparto di contrattazione collettiva della sanita', comprende il personale non dirigente dipendente da: Aziende sanitarie, ospedaliere del Servizio sanitario nazionale; Aziende ospedaliero-universitarie diverse da quelle indicate all'art. 5, comma 1, punto III; Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e s.m.i.; Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino; Ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova; Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie; Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica - RSA; Agenzie regionali per la protezione ambientale - ARPA; Agenzia per i servizi sanitari regionali - Age.Na.S; Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Poverta' - INMP.