(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
 
     Articolazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 
 
    1. Ferma restando la finalita' di  armonizzare  ed  integrare  le
discipline contrattuali all'interno dei nuovi  comparti  o  aree,  il
contratto collettivo nazionale di lavoro, nella sua  unitarieta',  e'
costituito da una parte comune, riferita agli istituti applicabili ai
lavoratori di  tutte  le  amministrazioni  afferenti  al  comparto  o
all'area e da eventuali parti speciali o sezioni, dirette  a  normare
taluni peculiari  aspetti  del  rapporto  di  lavoro  che  non  siano
pienamente o immediatamente uniformabili o  che  necessitino  di  una
distinta disciplina. Le stesse possono anche disciplinare  specifiche
professionalita'  che  continuino  a  richiedere,  anche  nel   nuovo
contesto, una peculiare regolamentazione. 
    2. I contratti collettivi nazionali  di  lavoro  dovranno  essere
definiti nell'ambito delle  risorse  finanziarie  che  si  renderanno
disponibili.