Art. 8. Articolazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 1. Ferma restando la finalita' di armonizzare ed integrare le discipline contrattuali all'interno dei nuovi comparti o aree, il contratto collettivo nazionale di lavoro, nella sua unitarieta', e' costituito da una parte comune, riferita agli istituti applicabili ai lavoratori di tutte le amministrazioni afferenti al comparto o all'area e da eventuali parti speciali o sezioni, dirette a normare taluni peculiari aspetti del rapporto di lavoro che non siano pienamente o immediatamente uniformabili o che necessitino di una distinta disciplina. Le stesse possono anche disciplinare specifiche professionalita' che continuino a richiedere, anche nel nuovo contesto, una peculiare regolamentazione. 2. I contratti collettivi nazionali di lavoro dovranno essere definiti nell'ambito delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili.