Art. 9. Norme transitorie 1. Tenuto conto che il presente contratto modifica in modo incisivo l'impianto dei precedenti comparti ed aree di contrattazione, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in via eccezionale e transitoria, limitatamente all'accertamento della rappresentativita' per il triennio 2016-2018 ed agli ambiti di cui al comma 2, in deroga all'art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituito dal CCNQ del 24 settembre 2007. 2. Le disposizioni di cui ai commi seguenti si applicano esclusivamente ai comparti «Funzioni centrali» e «Istruzione e ricerca», in quanto risultanti dall'aggregazione di due o piu' dei pre-esistenti comparti previsti dal CCNQ dell'11 giugno 2007, nonche' alle corrispondenti aree dirigenziali di cui all'art. 7 (Aree dirigenziali). 3. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, le organizzazioni sindacali possono dar vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa cui imputare le deleghe delle quali risultino titolari, purche' il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarita' delle deleghe che ad esso vengono imputate. 4. Le organizzazioni sindacali che intendono avvalersi della facolta' di cui al comma 3 devono dimostrare di aver ottemperato a quanto da esso disposto, trasmettendo all'Aran, entro il termine perentorio ivi indicato, «idonea documentazione», adottata dai competenti organi statutari. Sono escluse mere note di comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie o che, comunque, non diano conto degli elementi di effettivita' necessari ad attestare che il nuovo soggetto succeda nella titolarita' delle deleghe che ad esso vengono imputate. 5. In via eccezionale, la ratifica da parte degli organismi statutariamente preposti, qualora prevista, puo' intervenire ed essere inviata all'ARAN entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2017, a condizione che i competenti organismi statutari abbiano adottato e trasmesso all'ARAN, entro il termine di cui al comma 3, tutti gli atti ivi indicati, necessari ad accertare l'avvenuta aggregazione, ma la predetta ratifica non sia ancora intervenuta. 6. Le organizzazioni sindacali che si avvalgono della facolta' di cui al comma 3, in via eccezionale e limitatamente alle finalita' di cui al presente articolo, oltre alle deleghe, possono sommare anche i voti ottenuti singolarmente nelle elezioni delle RSU del 3-5 marzo 2015. Conseguentemente le RSU elette restano in carica fino alla naturale scadenza delle stesse. 7. Qualora le organizzazioni sindacali interessate non forniscano la documentazione richiesta al comma 4 o non rispettino i termini perentori di cui ai commi 3 e 5, non sara' possibile riconoscere in capo alle stesse i mutamenti associativi effettuati, per l'accertamento della rappresentativita' relativo al triennio 2016-2018. Pertanto, ogni singola organizzazione sindacale interessata da tali mutamenti sara' misurata, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sulla base delle deleghe di cui e' direttamente titolare ed intestataria alla data del 31 dicembre 2014 e dei voti ottenuti alle elezioni RSU del 3-5 marzo 2015. 8. Tutta la documentazione attestante le modifiche associative indicate ai commi precedenti, opportunamente registrata anche per gli effetti di legge, deve essere trasmessa all'Aran esclusivamente via PEC all'indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it, unitamente ad una nota a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato. Per la data di ricezione fa fede quella di ricevimento della PEC medesima. 9. Per quanto non previsto dal presente articolo, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 19 commi da 6 a 11, del CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituito dal CCNQ del 24 settembre 2007. 10. L'Aran ammette con riserva le organizzazioni sindacali che, in attuazione del presente articolo, si siano avvalse della facolta' di cui al comma 3 e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 43, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per le quali si sia in attesa di ricevere la documentazione attestante la ratifica da parte degli organismi statutariamente preposti. Lo scioglimento della riserva avverra' tenendo conto della documentazione attestante la ratifica, trasmessa nel rispetto del termine di cui al comma 5.