(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
 
                          Norme transitorie 
 
    1. Tenuto conto  che  il  presente  contratto  modifica  in  modo
incisivo   l'impianto   dei   precedenti   comparti   ed   aree    di
contrattazione, le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
applicano   in   via   eccezionale   e   transitoria,   limitatamente
all'accertamento della rappresentativita' per il  triennio  2016-2018
ed agli ambiti di cui al comma 2, in deroga all'art. 19 del CCNQ  del
7 agosto 1998, come sostituito dal CCNQ del 24 settembre 2007. 
    2.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  seguenti  si  applicano
esclusivamente  ai  comparti  «Funzioni  centrali»  e  «Istruzione  e
ricerca», in quanto risultanti dall'aggregazione di due  o  piu'  dei
pre-esistenti comparti previsti dal CCNQ dell'11 giugno 2007, nonche'
alle  corrispondenti  aree  dirigenziali  di  cui  all'art.  7  (Aree
dirigenziali). 
    3. Entro il  termine  perentorio  di  30  giorni  dalla  data  di
sottoscrizione del  presente  Accordo,  le  organizzazioni  sindacali
possono dar vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad
una nuova aggregazione associativa  cui  imputare  le  deleghe  delle
quali  risultino  titolari,  purche'  il   nuovo   soggetto   succeda
effettivamente nella titolarita' delle deleghe che  ad  esso  vengono
imputate. 
    4. Le organizzazioni  sindacali  che  intendono  avvalersi  della
facolta' di cui al comma 3 devono dimostrare di  aver  ottemperato  a
quanto da esso disposto,  trasmettendo  all'Aran,  entro  il  termine
perentorio  ivi  indicato,  «idonea  documentazione»,  adottata   dai
competenti organi statutari. Sono escluse mere note di  comunicazione
non corredate dalle modificazioni statutarie  o  che,  comunque,  non
diano conto degli elementi di effettivita' necessari ad attestare che
il nuovo soggetto succeda nella titolarita' delle deleghe che ad esso
vengono imputate. 
    5. In via eccezionale,  la  ratifica  da  parte  degli  organismi
statutariamente  preposti,  qualora  prevista,  puo'  intervenire  ed
essere inviata all'ARAN entro e non oltre il termine  perentorio  del
31 dicembre 2017, a condizione che i competenti  organismi  statutari
abbiano adottato e trasmesso all'ARAN, entro il  termine  di  cui  al
comma  3,  tutti  gli  atti  ivi  indicati,  necessari  ad  accertare
l'avvenuta aggregazione, ma  la  predetta  ratifica  non  sia  ancora
intervenuta. 
    6. Le organizzazioni sindacali che si avvalgono della facolta' di
cui al comma 3, in via eccezionale e limitatamente alle finalita'  di
cui al presente articolo, oltre alle deleghe, possono sommare anche i
voti ottenuti singolarmente nelle elezioni delle RSU  del  3-5  marzo
2015. Conseguentemente le RSU elette  restano  in  carica  fino  alla
naturale scadenza delle stesse. 
    7. Qualora le organizzazioni sindacali interessate non forniscano
la documentazione richiesta al comma 4 o  non  rispettino  i  termini
perentori di cui ai commi 3 e 5, non sara' possibile  riconoscere  in
capo  alle   stesse   i   mutamenti   associativi   effettuati,   per
l'accertamento  della   rappresentativita'   relativo   al   triennio
2016-2018.   Pertanto,   ogni   singola   organizzazione    sindacale
interessata da tali mutamenti sara' misurata, ai sensi  dell'art.  43
del decreto legislativo n. 165 del 2001, sulla base delle deleghe  di
cui e'  direttamente  titolare  ed  intestataria  alla  data  del  31
dicembre 2014 e dei voti ottenuti alle elezioni  RSU  del  3-5  marzo
2015. 
    8. Tutta la documentazione attestante  le  modifiche  associative
indicate ai commi precedenti, opportunamente registrata anche per gli
effetti di legge, deve essere trasmessa all'Aran  esclusivamente  via
PEC all'indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it,  unitamente  ad  una
nota  a  firma  del  legale  rappresentante  del  soggetto  sindacale
interessato. Per la data di ricezione fa fede quella  di  ricevimento
della PEC medesima. 
    9. Per quanto non previsto dal presente articolo,  restano  ferme
le disposizioni di cui all'art. 19 commi da 6 a 11, del  CCNQ  del  7
agosto 1998, come sostituito dal CCNQ del 24 settembre 2007. 
    10. L'Aran ammette con riserva le organizzazioni  sindacali  che,
in attuazione del presente articolo, si siano avvalse della  facolta'
di cui al comma 3 e che  siano  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 43, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per  le
quali si sia in attesa di ricevere la  documentazione  attestante  la
ratifica  da  parte  degli  organismi  statutariamente  preposti.  Lo
scioglimento   della   riserva   avverra'   tenendo    conto    della
documentazione attestante la ratifica,  trasmessa  nel  rispetto  del
termine di cui al comma 5.