(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
Disciplinare Tecnico riguardante la trasmissione dei dati delle spese
  sanitarie sostenute dall'assistito al Sistema  TS  da  parte  delle
  strutture autorizzate di cui all'art.  1,  comma  949,  lettera  a)
  della Legge stabilita' 2016. 
 
    1. Introduzione 
    Il presente documento descrive le caratteristiche del servizio di
trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie e dei rimborsi
per prestazione parzialmente o completamente non erogate  al  Sistema
TS da parte delle strutture autorizzate. 
    I dati  trattati  sono  quelli  previsti  dal  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo del comma 5 dell'art.
3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 che ne  stabilisce
anche le modalita' tecniche di utilizzo. 
    Di seguito sono descritti: 
       1. Le tipologie di prestazione e i dati di spesa sanitaria che
devono essere tramessi dalle strutture autorizzate. 
      2.  Le  caratteristiche  del  servizio   telematico   messo   a
disposizione dal sistema TS per la trasmissione  dei  dati  di  spesa
sanitaria. 
    Le  specifiche  tecniche  dei  servizi  descritte  nel   presente
disciplinare   sono   disponibili   sul   sito   del    Sistema    TS
www.sistemats.it. 
    2. Soggetti e tipologie di prestazioni 
    Il presente capitolo descrive le tipologie  di  prestazioni  e  i
dati delle spese sanitarie sostenute dall'assistito che devono essere
trasmessi al Sistema TS dalle strutture autorizzate,  in  conformita'
con quanto previsto  dal  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle  entrate,  attuativo  del  comma  5  dell'art.  3  del  decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175. 
    2.1 Tipologie di prestazioni 
    Per  ogni  fattura  ovvero  ricevuta   emessa   dalla   struttura
autorizzata devono essere  inviate  le  informazioni  riguardanti  le
seguenti tipologie di prestazioni sanitarie: 
      Spese  prestazioni   assistenza   specialistica   ambulatoriale
esclusa la chirurgia estetica e medicina estetica; 
      Visita  medica   generica   e   specialistica   o   prestazioni
diagnostiche e strumentali; 
      Analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; 
      Prestazioni  di  chirurgia  estetica  e  di  medicina  estetica
ambulatoriale o ospedaliera; 
      Protesica e integrativa (extra farmacia e strutture sanitarie); 
      Prestazioni chirurgiche, esclusi gli  interventi  di  chirurgia
estetica e medicina estetica; 
      Ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze,  ad
esclusione della chirurgia estetica e  della  medicina  estetica,  al
netto delle spese relative ai comfort; 
      Cure termali, previa prescrizione medica; 
      Altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti,  non  comprese
nell'elenco precedente. 
    Di seguito si riportano le  sole  codifiche  delle  tipologie  di
spesa sanitaria sostenuta dall'assistito, secondo  il  formato  e  lo
standard riportato nel capitolo 3 «Dati da Trasmettere» dell'allegato
A al DM 31 luglio 2015. 
      
 
        =====================================================
        |   Nome e campo    |          Descrizione          |
        +===================+===============================+
        |                   |  Il Campo assume i seguenti   |
        |                   | valori: SR= Spese prestazioni |
        |                   |   assistenza specialistica    |
        |                   |ambulatoriale esclusa chirurgia|
        |                   | estetica e medicina estetica. |
        |                   |   Visita medica generica e    |
        |                   |  specialistica o prestazioni  |
        |                   |  diagnostiche e strumentali.  |
        |                   |   Prestazione chirurgica ad   |
        |                   |  esclusione della chirurgia   |
        |                   |   estetica e della medicina   |
        |                   |estetica. Ricoveri ospedalieri,|
        |                   | ad esclusione della chirurgia |
        |                   |   estetica e della medicina   |
        |                   |estetica, al netto del comfort.|
        |                   |Certificazione medica. CT= Cure|
        |                   |    Termali PI= Protesica e    |
        |                   | integrativa (extra farmacia e |
        |                   |   strutture sanitarie) IC=    |
        |                   |   Prestazioni di chirurgia    |
        |                   |estetica e di medicina estetica|
        |                   |ambulatoriale o ospedaliera AA=|
        |Tipologia di spesa |     Altre spese sanitarie     |
        +-------------------+-------------------------------+
 
    3. Dati da trasmettere 
    Ai fini del presente decreto i dati da trasmettere da parte delle
strutture  autorizzate,  sono  quelli  riportati   nel   capitolo   3
dell'allegato A al decreto 31 luglio 2015. 
    4. Trasmissione dei dati delle spese sanitarie al sistema  TS  da
parte delle strutture autorizzate 
    Il  presente  capitolo  descrive  le  modalita'  di  trasmissione
telematica dei dati al Sistema TS delle spese  sanitarie/rimborsi  di
cui al presente decreto, da parte delle strutture autorizzate di  cui
all'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.  175,
in particolare vengono di seguito descritti i servizi per: 
      la  richiesta  delle  credenziali  da  parte  delle   strutture
autorizzate  le  attivita'  di  verifica   da   parte   degli   «Enti
autorizzatoci» 
      la fornitura degli elenchi delle strutture autorizzate da parte
degli «Enti autorizzatori» 
      l'accesso degli utenti degli «Enti autorizzatori» alle funzioni
di  gestione  e  trattamento  delle  informazioni   delle   strutture
autorizzate 
    Le  specifiche  tecniche  descritte  in  questo   capitolo   sono
disponibili  sul  sito  internet  del  MEF  www.sistemats.it  in  una
apposita aerea dedicata. 
    4.1 Richiesta credenziali 
    Per le attivita' di cui all'art. 3 comma 4 del presente  decreto,
le   strutture   autorizzate   devono   richiedere,   al    Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite  le  specifiche  funzionalita'
del Sistema Tessera Sanitaria, le necessarie credenziali  di  accesso
al medesimo Sistema Tessera Sanitaria. 
    In  particolare  per  le  strutture  sanitarie  autorizzate,   la
procedura prevede che il legale rappresentante o, in alternativa,  il
direttore sanitario della struttura possa attivare il procedimento di
richiesta  delle  credenziali,  accedendo  in  un'apposita  area  del
Sistema TS e inserendo i  dati  della  struttura  che  rappresenta  o
dirige. 
    La funzione di abilitazione prevede l'inserimento  da  parte  del
soggetto richiedente (legale rappresentante  o,  in  alternativa,  il
direttore sanitario della struttura) delle seguenti informazioni: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
    Per ogni soggetto giuridico possono essere selezionate uno o piu'
regioni in cui sono stati rilasciati atti autorizzativi:  
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
    Per  ogni  regione  possono  essere  inseriti  uno  o  piu'  atti
autorizzativi con le seguenti informazioni: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
    Il Sistema TS  a  fronte  dell'insediamento  dei  suddetti  dati,
verifica la validita' del codice fiscale del soggetto da abilitare  e
la validita' e coerenza del codice fiscale del legale  rappresentante
con la partita  iva  della  struttura  autorizzata  e  la  congruenza
formale  delle  informazioni  inserite  (es.  comune  congruente  con
regione, date coerenti, ecc.) 
    Se tali controlli sono negativi, il sistema rigetta la richiesta,
altrimenti prosegue l'operazione effettuando la ricerca di tali  dati
negli  archivi  di  cui  al  comma  5.   Il   sistema   verifica   la
corrispondenza dei seguenti dati: 
      Partita IVA della struttura; 
      Indirizzo della struttura; 
      Numero Identificativo/Protocollo dell'atto autorizzativo; 
      Data dell'atto autorizzativo; 
    Se  tali  controlli  sono  positivi,  il  Sistema  TS  invia   le
credenziali per l'accesso al Sistema TS all'indirizzo PEC, altrimenti
prosegue  l'operazione  memorizzando  la  richiesta  e  avviando   il
processo  di  verifica  presso  l'ente  che  ha   rilasciato   l'atto
autorizzativo. 
    In ogni caso, il soggetto richiedente ricevera' via PEC da  parte
del sistema TS, la notifica del protocollo di inoltro della richiesta
di verifica ai fini dell'abilitazione e l'invito rivolgersi  all'ente
autorizzatore per eventuali richieste di informazioni circa lo  stato
della sua richiesta. 
    4.2 Verifica della autorizzazione 
    Qualora gli elenchi regionali di cui all'art. 3, comma 6, il  cui
contenuto e' descritto nel successivo capitolo del presente allegato,
non siano  disponibili,  il  Sistema  TS,  in  base  alla  competenza
territoriale,  mette  a  disposizione  degli  Enti  autorizzatori  le
informazioni inserite dal  soggetto  richiedente  le  credenziali  di
accesso di cui al precedente capitolo (legale  rappresentante  o,  in
alternativa, il direttore sanitario  della  struttura),  al  fine  di
verificarne l'autorizzazione ai  sensi  del  citato  art.  8-ter  del
decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, secondo le modalita'
descritte nel precedente capitolo. 
    Tali elenchi sono consultabili dagli «Enti autorizzatori» tramite
un'applicazione web resa disponibile da Sistema TS, che  permette  la
validazione delle seguenti informazioni: 
      Partita IVA della struttura; 
      Indirizzo della struttura; 
      Numero Identificativo/Protocollo dell'atto autorizzativo; 
      Data dell'atto autorizzativo 
    Con riferimento alle verifiche di cui  all'art.  3  comma  5  del
presente decreto, il sistema TS, tramite le specifiche  funzionalita'
del Sistema Tessera Sanitaria, notifica alla struttura autorizzata in
caso di esito: 
      positivo, l'attribuzione delle credenziali di acceso al sistema
inviandole via PEC al soggetto richiedente; 
      negativo, ovvero di mancata comunicazione dell'esito  da  parte
degli  «Enti  autorizzatori»,  l'impossibilita'  al  rilascio   delle
credenziali. 
    4.3 Elenchi delle strutture autorizzate 
    Ai fini del censimento delle strutture autorizzate necessario per
le verifiche previste nel capitolo precedente, gli Enti autorizzatori
possono rendere disponibili,  con  modalita'  telematica  al  Sistema
Tessera Sanitaria  gli  elenchi,  laddove  presenti,  completi  delle
strutture di propria competenza, autorizzate ai sensi del citato art.
8-ter del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
    Per  l'inserimento  e  il  tempestivo   aggiornamento   di   tali
informazioni,  il  sistema  TS  espone  nei  confronti  degli   «Enti
autorizzatori» servizi web service e applicazioni web. 
    4.4  Accesso  alle  funzioni  di  gestione  e  trattamento  delle
strutture autorizzate 
    Le  funzioni  di   gestione   e   trattamento   delle   strutture
autorizzate, previste dall'art. 3, sono rese disponibili dal  sistema
TS agli utenti appartenenti agli «enti autorizzatori» in possesso  di
credenziali di accesso rilasciate dal sistema TS stesso. 
    Per quanto riguarda la possibilita' di accesso al sistema  TS  da
parte di utenti dei Comuni in qualita'  di  «Enti  autorizzatori»  il
Sistema TS rende  disponibili  apposite  funzionalita'  di  identita'
federata, che prevede l'utilizzo delle stesse credenziali di  accesso
rilasciate per analoghi servizi da parte dell'Agenzia  delle  entrate
(PuntoFisco-Siatel) o dal sistema TS. 
    5. Caratteristiche del servizio telematico 
    Il presente capitolo descrive le caratteristiche e  le  modalita'
di trasmissione  telematica  dei  dati  al  Sistema  TS  delle  spese
sanitarie/rimborsi di cui al presente decreto, da parte dei  soggetti
previsti dall'art. 3 comma 3  del  decreto  legislativo  21  novembre
2014, n. 175, in particolare vengono descritte: 
      l'abilitazione e revoca del servizio telematico; 
      le modalita' di trattamento dei dati; 
      i servizi messi a disposizione per la trasmissione dei dati  di
spesa sanitaria; 
      la frequenza temporale per la trasmissione dei dati. 
    5.1 Abilitazione e revoca al servizio telematico 
    Il Sistema TS genera le credenziali di accesso al sistema secondo
quanto descritto nel precedente capitolo 4. 
    Le credenziali sono composte da  un  codice  identificativo,  una
parola chiave per l'accesso ai servizi del sistema, un PINCODE per la
corretta identificazione delle strutture abilitate. 
    Il Sistema TS prevede inoltre la possibilita'  di  utilizzare  la
TS-CNS, di cui al comma 15 dell'art. 11 del decreto-legge  31  maggio
2010, convertito con modificazioni dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, previa attivazione e registrazione della  stessa  L'abilitazione
alla trasmissione dei dati di cui  al  presente  decreto  ha  effetto
dallo stesso giorno lavorativo del rilascio dell'attestazione e  puo'
essere  revocata  dal  Sistema  TS  in  caso  di  gravi  o   ripetute
inadempienze agli obblighi derivanti dal presente decreto. 
    L'abilitazione  e'  revocata  da  parte  dell'amministratore   di
sicurezza del sistema al verificarsi delle seguenti circostanze: 
      A seguito della cessazione dell'attivita' dei soggetti censiti;
entro la data di revoca, ha l'obbligo di completare  la  trasmissione
di tutte le spese sanitarie sostenute dall' assistito; 
      Mancato  rispetto  o  grave  violazione   degli   obblighi   di
riservatezza e sicurezza stabiliti dal decreto legislativo 30  giugno
2003,  n.  196  e  successive  integrazioni   o   modificazioni.   Il
provvedimento di revoca ha decorrenza immediata, fermo  restando  che
la struttura e' tenuta a regolarizzare la propria posizione, ai sensi
del predetto decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  in  tempo
utile ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa. 
    5.2 Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza 
    Ai fini del  presente  decreto  sono  in  carico  alle  strutture
autorizzate le attivita' di cui al capitolo 4.3 dell'Allegato  A  del
decreto 31 luglio 2015. 
    5.3 Servizi per la trasmissione telematica dei dati di spesa 
    Ai fini del  presente  decreto  sono  in  carico  alle  strutture
autorizzate le attivita' di cui al capitolo 4.4 dell'Allegato  A  del
decreto 31 luglio 2015. 
    5.4 Servizi di ricezione dei dati da parte del sistema TS 
    Ai fini del presente decreto sono resi disponibili alle strutture
autorizzate i servizi di cui al  capitolo  4.5  dell'Allegato  A  del
decreto 31 luglio 2015. 
    5.5  Frequenza  temporale  di  trasmissione  dei  dati  di  spesa
sanitaria 
    Ai  fini  del  presente  decreto,  la  frequenza   temporale   di
trasmissione dei dati di spesa sanitaria  da  parte  delle  strutture
autorizzate segue le stesse  modalita'  riportate  nel  capitolo  4.6
dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015.