Art. 4.
I castagneti da frutto destinati alla produzione del «Marrone del
Mugello» devono trovarsi in condizioni ambientali e devono essere
condotti con tecniche colturali tali da conferire al prodotto le
specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono da considerarsi idonei i castagneti ubicati nell'area
definita all'art. 2 comprendenti almeno il 90% di piante di castagni
appartenenti alla varieta' «Marrone Fiorentino».
La densita' degli impianti, le forme di allevamento ed i sistemi
di potatura e di raccolta nonche' la propagazione, esclusivamente
agamica, devono essere quelli generalmente usati in zona o, comunque,
atti a non modificare le caratteristiche di tipicita' dei frutti.
E' vietata negli impianti in produzione ogni somministrazione di
fertilizzanti e fitofarmaci di sintesi. La resa produttiva e'
stabilita in massimo kg 2.500 di frutti per ettaro e con densita'
inferiore a 80 piante per ettaro in kg 30 per pianta. Anche in annate
eccezionalmente favorevoli dovranno essere rispettati i massimali di
produzione sopra riportati.