Art. 5.
Le operazioni di cernita, di calibratura, di trattamento del
prodotto con «cura» in acqua fredda e con la sterilizzazione e
secondo le tecniche gia' acquisite dalla tradizione locale, nonche'
quelle di essiccazione e di molitura ed il confezionamento, devono
essere effettuate nel territorio di produzione di cui all'art. 2.
Ai fini della commercializzazione il prodotto puo' essere
conservato, per graduarne la vendita, in locali idonei. Il prodotto
fresco puo' essere immesso al consumo a partire dal 25 settembre
dell'anno di produzione.