Art. 6.
Il «Marrone del Mugello» allo stato fresco, all'atto
dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
a) pezzatura: non superiore a 90 frutti/kg;
b) prodotto fresco senza alcun trattamento, o prodotto curato
in acqua fredda per non piu' di otto giorni o prodotto sterilizzato
con bagno in acqua calda e successivo bagno in acqua fredda; non e'
consentito l'utilizzo di additivi;
c) prodotto selezionato in modo che:
i frutti siano interi, sani, turgidi, asciutti, puliti e di
forma e aspetto normali; cosi' come descritto nell'art. 3;
i frutti non abbiano tracce di muffa sulla buccia e non siano
lesionati, vuoti, germogliati;
sono ammesse per ogni chilo di prodotto rappresentativo della
partita, le seguenti tolleranze da calcolarsi a percentuale
ponderale:
6% di frutti con alterazioni nella polpa non interessanti
la buccia all'esterno, prodotte da muffe, da insetti o da altre
cause;
3% di frutti bacati con fori di insetti nella buccia;
5% di frutti denutriti o con screpolature o altri difetti
che ne pregiudichino l'aspetto;
d) prodotto calibrato in modo che il numero dei frutti risulti
omogeneo per kg;
e) fermi restando i requisiti di cui alle lettere b), c) e d),
i frutti freschi di pezzatura superiore a 90 frutti/kg possono
fregiarsi della IGP «Marrone del Mugello» per essere utilizzati
esclusivamente come ingrediente in prodotti composti, elaborati o
trasformati;
f) le confezioni possono essere di peso variabile e nel caso di
uso di reti queste devono essere di colore rosso. Ogni confezione
deve recare un contrassegno con la scritta «Marrone del Mugello»
I.G.P., rispondente al logo di cui all'art. 10 apposto in modo tale
da non consentirne il riutilizzo.