Art. 7.
Il «Marrone del Mugello» puo' essere commercializzato, oltre che
allo stato fresco, come prodotto essiccato rispondente alle seguenti
caratteristiche:
1) in guscio o sgusciato intero;
2) sfarinato;
ottenuto con la tecnica acquisita dalla tradizione locale
mediante essiccazione in «metati» su graticci ed a fuoco lento e
continuo alimentato esclusivamente da legna di castagno.
Per l'ottenimento delle diverse tipologie di prodotto allo stato
secco possono essere utilizzati anche frutti freschi di pezzatura
superiore ai 90 frutti/kg.
L'umidita' contenuta nei frutti interi o sfarinati non deve
superare l'8%; il prodotto finale immesso in commercio deve essere
immune da attacchi parassitari di qualsiasi natura; la resa in peso
di marroni secchi pelati non puo' superare la percentuale del 35%,
mentre la resa in peso di marroni secchi in guscio non puo' superare
il 65%; i marroni secchi sgusciati devono presentarsi interi, sani di
colore paglierino chiaro e con non piu' del 10% di difetti (tracce di
bacatura, deformazioni etc.), la resa massima in peso di farina non
puo' superare il 30% del prodotto fresco.
Per il prodotto secco in guscio, e' facoltativo procedere alla
calibratura per la vendita al fine di ottenere pezzature migliori.
Il prodotto trasformato deve essere commercializzato in
contenitori di materiale idoneo alla conservazione come previsto
dalle leggi vigenti e rispondenti alle caratteristiche delle diverse
tipologie di prodotto richiamate al primo comma.
Le confezioni possono essere di peso variabile in relazione alle
richieste di mercato e devono recare un contrassegno con la scritta
«Marrone del Mugello» I.G.P. rispondente al logo di cui all'art. 10
apposto in modo tale da non consentirne il riutilizzo.