Art. 8.
Alla indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello» e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella
prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
«extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' vietato inoltre l'uso di indicazioni aventi significato
laudativo ed atte a trarre in inganno il consumatore.
E' consentito, sia per il prodotto fresco che per quello
essiccato, l'uso al massimo di due indicazioni che facciano
riferimento al comune, e/o localita' e/o azienda comprese nel
territorio di cui all'art. 2 e dai quali effettivamente provengono i
marroni con la indicazione geografica protetta.
E' consentito naturalmente l'apposizione del nome e marchio di
impresa e del calibro.