Allegato
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE
DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
DEI VINI «ALTO LIVENZA»
Il disciplinare di produzione dell'Indicazione geografica tipica
dei vini «Alto Livenza», cosi' come approvato con decreto
ministeriale 21 novembre 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21
dicembre 1995) e da ultimo modificato con decreto ministeriale 7
marzo 2014 (pubblicato sul sito internet del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali - Sezione prodotti DOP e
IGP - vini DOP e IGP), e' modificato come segue:
1) nell'articolato del disciplinare e' cancellata la tipologia
di prodotto riferita alla specificazione di vitigno «Pinot grigio»;
2) all'art. 2, al termine del penultimo comma, la frase «alle
condizioni stabilite dalla normativa comunitaria» e' sostituita dal
seguente disposto: «alle seguenti condizioni:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai
quali si vuole fare riferimento;
l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente
rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in
caratteri della stessa dimensione e colore;
il quantitativo di uva utilizzata del vitigno presente nella
misura minore non deve essere inferiore al 15% del totale.»;
3) all'art. 7, dopo l'ultimo comma, e' inserito il seguente
comma:
«E' vietato riportare nella designazione e presentazione dei
vini a indicazione geografica tipica "Alto Livenza" il riferimento
alla varieta' Pinot grigio.».