(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE 
          DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA 
                       DEI VINI «ALTO LIVENZA» 
 
    Il disciplinare di produzione dell'Indicazione geografica  tipica
dei  vini  «Alto  Livenza»,  cosi'   come   approvato   con   decreto
ministeriale 21 novembre 1995  (Gazzetta  Ufficiale  n.  297  del  21
dicembre 1995) e da ultimo  modificato  con  decreto  ministeriale  7
marzo  2014  (pubblicato  sul  sito  internet  del  Ministero   delle
politiche agricole, alimentari e forestali - Sezione prodotti  DOP  e
IGP - vini DOP e IGP), e' modificato come segue: 
      1) nell'articolato del disciplinare e' cancellata la  tipologia
di prodotto riferita alla specificazione di vitigno «Pinot grigio»; 
      2) all'art. 2, al termine del penultimo comma, la  frase  «alle
condizioni stabilite dalla normativa comunitaria» e'  sostituita  dal
seguente disposto: «alle seguenti condizioni: 
        il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni  ai
quali si vuole fare riferimento; 
        l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente
rispetto all'effettivo apporto  delle  uve  da  essi  ottenute  e  in
caratteri della stessa dimensione e colore; 
        il quantitativo di uva utilizzata del vitigno presente  nella
misura minore non deve essere inferiore al 15% del totale.»; 
      3) all'art. 7, dopo l'ultimo comma,  e'  inserito  il  seguente
comma: 
        «E' vietato riportare nella designazione e presentazione  dei
vini a indicazione geografica tipica "Alto  Livenza"  il  riferimento
alla varieta' Pinot grigio.».