Art. 3. Valutazione dei requisiti 1. Per l'attribuzione del rating di legalita' e' necessario il rispetto di tutti i requisiti di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del presente Regolamento. In questa ipotesi l'impresa ha diritto all'attribuzione di un punteggio base pari a ★. 2. Il punteggio base sara' incrementato di un + al ricorrere di ciascuna delle seguenti condizioni: a) rispetto dei contenuti del Protocollo di legalita' sottoscritto dal Ministero dell'interno e da Confindustria in data 10 maggio 2010 e rinnovato il 19 giugno 2012, e delle successive versioni dello stesso e delle Linee guida che ne costituiscono attuazione, del Protocollo di legalita' sottoscritto dal Ministero dell'interno e dalla Alleanza delle cooperative italiane in data 14 novembre 2013 e di ulteriori Protocolli che verranno sottoscritti dal Ministero dell'interno con altre associazioni imprenditoriali, nonche' dei protocolli sottoscritti a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria; b) utilizzo di sistemi di tracciabilita' dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge; c) adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformita' delle attivita' aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa o di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; d) adozione di processi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility anche attraverso l'adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l'acquisizione di indici di sostenibilita'; e) di essere iscritta in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (white list); f) di aver aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o di aver previsto clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, nei contratti tra imprese e consumatori per la risoluzione di controversie o di aver adottato protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l'attuazione delle conciliazioni paritetiche; g) di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione. 3. Il conseguimento di tre segni + comporta l'attribuzione di una ★ aggiuntiva, fi no al conseguimento di un punteggio totale massimo di ★ ★ ★. 4. Ai fini dell'incremento del punteggio base, che non potra' in ogni caso superare il valore massimo di cui al precedente comma 3, l'impresa potra' conseguire un segno + ove dimostri di aver denunciato all'autorita' giudiziaria o alle forze di polizia taluno dei reati previsti dal presente Regolamento, commessi a danno dell'imprenditore o dei propri familiari e collaboratori; l'attribuzione del segno + di cui al presente comma e' subordinata all'esercizio dell'azione penale in relazione ai fatti di reato denunciati. 5. Il punteggio e' ridotto di un segno + ove nel Casellario informatico delle imprese di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 risultino annotazioni divenute inoppugnabili o confermate con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating concernenti episodi di grave negligenza o errore grave nell'esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro. L'accertamento non potra' in ogni caso determinare una riduzione del punteggio base (pari a una stelletta).