Art. 4. Possesso dei requisiti 1. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, comma 2 e 3, commi 2 e 4, e' attestato mediante autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa. Si applicano le norme che sanzionano, anche penalmente, le dichiarazioni false e mendaci ed in particolare quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. 2. Il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 3, e' verificato dall'Autorita' mediante consultazione della banca nazionale unica della documentazione antimafia, di cui all'art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto di quanto previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193. Fino all'attuazione di tale banca dati, il possesso di tale requisito e' verificato attraverso il Ministero dell'interno. 3. La sussistenza di annotazioni di cui all'art. 3 comma 5 e' verificata dall'ANAC, mediante consultazione del Casellario informatico, istituito presso l'Osservatorio.