(Allegato-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
                       Possesso dei requisiti 
 
    1. Il possesso dei requisiti di cui  ai  precedenti  articoli  2,
comma 2 e 3, commi 2 e 4, e'  attestato  mediante  autocertificazione
del legale rappresentante dell'impresa. Si  applicano  le  norme  che
sanzionano, anche penalmente, le dichiarazioni false e mendaci ed  in
particolare  quanto  previsto  dal  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. 
    2. Il possesso del requisito di  cui  all'art.  2,  comma  3,  e'
verificato  dall'Autorita'   mediante   consultazione   della   banca
nazionale unica della documentazione antimafia, di  cui  all'art.  96
del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  e  successive
modificazioni e integrazioni, nel rispetto  di  quanto  previsto  nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n.
193. Fino all'attuazione di tale banca  dati,  il  possesso  di  tale
requisito e' verificato attraverso il Ministero dell'interno. 
    3. La sussistenza di annotazioni di cui all'art.  3  comma  5  e'
verificata   dall'ANAC,   mediante   consultazione   del   Casellario
informatico, istituito presso l'Osservatorio.