Art. 5. Procedimento per l'attribuzione del rating di legalita' 1. L'Autorita', su proposta della Direzione competente, delibera l'attribuzione del rating entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. 2. In caso di incompletezza dell'istanza presentata, l'Autorita' ne informa l'impresa entro quindici giorni; in tal caso, il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa. In ogni caso, l'Autorita' o altra istituzione, tra quelle che partecipano alla Commissione consultiva in materia di rating, possono in qualsiasi momento chiedere all'impresa di fornire informazioni e documenti rilevanti ai fini del rilascio del rating. 3. L'Autorita' trasmette tempestivamente copia integrale della richiesta al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e all'Autorita' nazionale anticorruzione - ANAC, i quali possono formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dal suo ricevimento. Se il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia o l'ANAC hanno svolto osservazioni, il termine di cui al comma 1 e' prorogato di trenta giorni. L'ANAC collabora con l'Autorita', ai sensi dell'art. 213, comma 7, decreto legislativo n. 50/2016, per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell'attribuzione del rating. 3-bis. Le richieste di attribuzione del rating vengono trasmesse, altresi', alla Commissione consultiva rating, composta da un rappresentante dell'Autorita', un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero della giustizia, un rappresentante dell'Anac e un rappresentante del mondo imprenditoriale. La Commissione, entro il termine di venti giorni dalla ricezione della richiesta, segnala l'eventuale sussistenza di elementi e comportamenti oggettivamente rilevanti ai fini della valutazione delle suddette richieste, anche sotto il profilo della violazione di regole di diligenza e del mancato rispetto dei principi di legalita' informatori dell'ordinamento. 3-ter. Ove vengano segnalati dalla Commissione, ovvero da istituzioni preposte al controllo della legalita', gli elementi o i comportamenti di cui al comma precedente, l'Autorita' sospende il procedimento per un periodo di tempo non superiore ai dodici mesi, prorogabile motivatamente in casi di particolare gravita', al fine di svolgere i necessari accertamenti. 3-quater. L'Autorita' per esigenze istruttorie puo' prorogare il termine di cui al comma 1 fino a un massimo di 60 giorni, dandone motivata comunicazione all'impresa richiedente. 4. Sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa, l'Autorita' puo' compiere le verifiche necessarie, anche richiedendo a tal fine informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni sulla sussistenza dei requisiti dichiarati dal richiedente per l'attribuzione del rating di legalita'. Le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni devono pervenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso il quale l'esistenza dei requisiti dichiarati dalle imprese si intende confermata. La richiesta di informazioni alle pubbliche amministrazioni sospende, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, il termine di cui al precedente comma 1. 5. L'esistenza di condanne definitive per i reati di cui all'art. 2, comma 2, del Regolamento e' verificata dall'Autorita' mediante consultazione diretta del sistema informativo del casellario giudiziale di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Fino all'attuazione dell'interconnessione con tale sistema informativo, la verifica verra' effettuata, a campione, attraverso il Ministero della giustizia, mediante richiesta all'ufficio del casellario giudiziale di Roma. 6. L'esistenza di carichi pendenti per i reati di cui all'art. 2, comma 2, del Regolamento e' verificata dall'Autorita' mediante consultazione diretta del sistema informativo del casellario dei carichi pendenti, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Fino all'attuazione di tale sistema, la verifica verra' effettuata, a campione, attraverso il Ministero della giustizia, mediante richiesta agli uffici giudiziari competenti. 7. L'Autorita' comunica al richiedente l'esito della richiesta. Se tale esito e' positivo, l'Autorita' inserisce l'impresa nell'elenco di cui al successivo art. 8 del presente Regolamento. 8. L'Autorita', ove intenda negare l'attribuzione del rating, applica la procedura di cui all'art. 6, comma 8.