(Allegato-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
       Procedimento per l'attribuzione del rating di legalita' 
 
    1. L'Autorita', su proposta della Direzione competente,  delibera
l'attribuzione del rating entro sessanta giorni dal ricevimento della
richiesta. 
    2. In caso di incompletezza dell'istanza presentata,  l'Autorita'
ne informa l'impresa entro quindici giorni; in tal caso,  il  termine
di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricevimento  della
richiesta completa. In ogni caso, l'Autorita'  o  altra  istituzione,
tra quelle che partecipano alla Commissione consultiva in materia  di
rating, possono in qualsiasi momento chiedere all'impresa di  fornire
informazioni e documenti rilevanti ai fini del rilascio del rating. 
    3. L'Autorita' trasmette tempestivamente  copia  integrale  della
richiesta al Ministero dell'interno, al Ministero della  giustizia  e
all'Autorita'  nazionale  anticorruzione  -  ANAC,  i  quali  possono
formulare  eventuali  osservazioni  entro  trenta  giorni   dal   suo
ricevimento.  Se  il  Ministero  dell'interno,  il  Ministero   della
giustizia o l'ANAC hanno svolto osservazioni, il termine  di  cui  al
comma  1  e'  prorogato  di  trenta  giorni.  L'ANAC  collabora   con
l'Autorita', ai sensi dell'art. 213, comma 7, decreto legislativo  n.
50/2016, per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli  di
valutazione al fine dell'attribuzione del rating. 
    3-bis. Le richieste di attribuzione del rating vengono trasmesse,
altresi',  alla  Commissione  consultiva  rating,  composta   da   un
rappresentante  dell'Autorita',  un  rappresentante   del   Ministero
dell'interno, un rappresentante del  Ministero  della  giustizia,  un
rappresentante   dell'Anac   e   un    rappresentante    del    mondo
imprenditoriale. La Commissione, entro il  termine  di  venti  giorni
dalla ricezione della richiesta, segnala l'eventuale  sussistenza  di
elementi e  comportamenti  oggettivamente  rilevanti  ai  fini  della
valutazione delle suddette richieste, anche sotto  il  profilo  della
violazione di regole di diligenza e del mancato rispetto dei principi
di legalita' informatori dell'ordinamento. 
    3-ter.  Ove  vengano  segnalati  dalla  Commissione,  ovvero   da
istituzioni preposte al controllo della legalita', gli elementi  o  i
comportamenti di cui al comma  precedente,  l'Autorita'  sospende  il
procedimento per un periodo di tempo non superiore  ai  dodici  mesi,
prorogabile motivatamente in casi di particolare gravita', al fine di
svolgere i necessari accertamenti. 
    3-quater. L'Autorita' per esigenze istruttorie puo' prorogare  il
termine di cui al comma 1 fino a un massimo  di  60  giorni,  dandone
motivata comunicazione all'impresa richiedente. 
    4. Sulla base di  quanto  dichiarato  dal  legale  rappresentante
dell'impresa, l'Autorita'  puo'  compiere  le  verifiche  necessarie,
anche richiedendo a  tal  fine  informazioni  a  tutte  le  pubbliche
amministrazioni  sulla  sussistenza  dei  requisiti  dichiarati   dal
richiedente  per  l'attribuzione  del   rating   di   legalita'.   Le
informazioni  richieste   alle   pubbliche   amministrazioni   devono
pervenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla  richiesta,
decorso il quale l'esistenza dei requisiti dichiarati  dalle  imprese
si intende confermata. La richiesta di  informazioni  alle  pubbliche
amministrazioni  sospende,   per   un   periodo   non   superiore   a
quarantacinque giorni, il termine di cui al precedente comma 1. 
    5. L'esistenza di condanne definitive per i reati di cui all'art.
2, comma 2, del Regolamento  e'  verificata  dall'Autorita'  mediante
consultazione  diretta  del  sistema   informativo   del   casellario
giudiziale di  cui  all'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  14   novembre   2002,   n.   313.   Fino   all'attuazione
dell'interconnessione  con  tale  sistema  informativo,  la  verifica
verra'  effettuata,  a  campione,  attraverso  il   Ministero   della
giustizia, mediante richiesta all'ufficio del  casellario  giudiziale
di Roma. 
    6. L'esistenza di carichi pendenti per i reati di cui all'art. 2,
comma  2,  del  Regolamento  e'  verificata  dall'Autorita'  mediante
consultazione diretta del  sistema  informativo  del  casellario  dei
carichi pendenti, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n.  313.  Fino  all'attuazione  di  tale
sistema, la verifica verra' effettuata,  a  campione,  attraverso  il
Ministero della giustizia, mediante richiesta agli uffici  giudiziari
competenti. 
    7. L'Autorita' comunica al richiedente l'esito  della  richiesta.
Se  tale  esito  e'   positivo,   l'Autorita'   inserisce   l'impresa
nell'elenco di cui al successivo art. 8 del presente Regolamento. 
    8. L'Autorita', ove intenda  negare  l'attribuzione  del  rating,
applica la procedura di cui all'art. 6, comma 8.