(Allegato-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
                        Obblighi informativi 
 
    1. L'impresa cui e'  stato  attribuito  il  rating  e'  tenuta  a
comunicare all'Autorita'  ogni  variazione  dei  dati  riportati  nei
propri  certificati  camerali  e  qualunque  evento  che  incida  sul
possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 2 e 3, comma  2,
nonche' gli eventi di cui al precedente art. 6, commi 6  e  7,  entro
dieci giorni dal verificarsi degli stessi,  pena  la  revoca  di  cui
all'art. 6, comma 4, del presente Regolamento. 
    2.   Il   Ministero   dell'interno   e   le    altre    pubbliche
amministrazioni, per quanto di loro competenza, non appena  ne  siano
venuti  a  conoscenza,  comunicano  all'Autorita'   ogni   variazione
intervenuta nei requisiti di cui all'art. 2 nonche' gli eventi di cui
all'art. 6, comma 7, del presente Regolamento. 
    2-bis.   Ogni   anno   l'Autorita'    individua    un    campione
rappresentativo, uniformemente distribuito sul territorio  nazionale,
pari al 10% delle imprese in possesso  del  rating  di  legalita',  e
invia l'elenco alla Guardia di finanza per verificare singoli profili
di rilevanza fiscale e contributiva. Entro 60 giorni  la  Guardia  di
finanza comunica all'Autorita' gli esiti delle verifiche. 
    3. La verifica delle  variazioni  intervenute  nel  possesso  dei
requisiti di cui all'art. 2,  comma  2,  lettere  a),  b)  e  c)  del
presente Regolamento viene effettuata secondo le  modalita'  indicate
nell'art. 5, commi 5 e 6.