Art. 7. Obblighi informativi 1. L'impresa cui e' stato attribuito il rating e' tenuta a comunicare all'Autorita' ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e qualunque evento che incida sul possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 2 e 3, comma 2, nonche' gli eventi di cui al precedente art. 6, commi 6 e 7, entro dieci giorni dal verificarsi degli stessi, pena la revoca di cui all'art. 6, comma 4, del presente Regolamento. 2. Il Ministero dell'interno e le altre pubbliche amministrazioni, per quanto di loro competenza, non appena ne siano venuti a conoscenza, comunicano all'Autorita' ogni variazione intervenuta nei requisiti di cui all'art. 2 nonche' gli eventi di cui all'art. 6, comma 7, del presente Regolamento. 2-bis. Ogni anno l'Autorita' individua un campione rappresentativo, uniformemente distribuito sul territorio nazionale, pari al 10% delle imprese in possesso del rating di legalita', e invia l'elenco alla Guardia di finanza per verificare singoli profili di rilevanza fiscale e contributiva. Entro 60 giorni la Guardia di finanza comunica all'Autorita' gli esiti delle verifiche. 3. La verifica delle variazioni intervenute nel possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) del presente Regolamento viene effettuata secondo le modalita' indicate nell'art. 5, commi 5 e 6.