Allegato 1
Indicatori per la valutazione dei risultati (obiettivi A, B e C)
Obiettivo A - Miglioramento dei risultati conseguiti nella
programmazione del triennio 2013 - 2015 su azioni strategiche per
il sistema
Gli Atenei interessati sono tenuti a scegliere al massimo due
azioni e almeno un indicatore e non piu' di due per ciascuna di esse.
Azione a) Orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in uscita
dal percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione
studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro
Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:
1. Proporzione di studenti che si iscrivono al II anno della
stessa classe di laurea o laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU)
avendo acquisito almeno 40 CFU in rapporto alla coorte di
immatricolati nell'a.a. precedente;
2. Proporzione di Laureati (L, LMCU) entro la durata normale del
corso;
3. Proporzione di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L);
4. Proporzione di Laureati occupati a tre anni dal Titolo (LM,
LMCU);
5. Utilizzo delle competenze acquisite durante il corso di studi
(L), (LM e LMCU).
Azione b) Potenziamento dell'offerta formativa relativa a corsi
"internazionali" anche con riferimento alle definizioni dell'all. 3
Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:
1. Numero di Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea
Magistrale a ciclo unico "internazionali";
2. Numero di Corsi di dottorato internazionali, ai fini del PNR
2015 - 2020;
3. Proporzione di studenti iscritti al primo anno (L, LM, LMCU)
che hanno conseguito il titolo di accesso all'estero;
4. Proporzione di CFU conseguiti all'estero da parte degli
studenti per attivita' di studio o tirocinio curricolare rispetto al
totale dei CFU previsti nell'anno solare.
Obiettivo B - Modernizzazione ambienti di studio e ricerca,
innovazione delle metodologie didattiche.
Gli Atenei interessati sono tenuti a scegliere al massimo una
azione e uno degli indicatori ad esse riferiti piu', eventualmente,
un indicatore proposto dall'Ateneo.
Azione a) Allestimento e/o attrezzature per la didattica e la ricerca
Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:
1. Percentuale giudizi positivi dei laureati relativi alle
dotazioni disponibili per la didattica;
2. Percentuale di incremento dei proventi da ricerche
commissionate e trasferimento tecnologico e da finanziamenti
competitivi;
3. Realizzazione di progetti di federazione con altre Universita'
o con enti e istituzioni operanti nei settori della ricerca e/o
dell'alta formazione, ivi compresi gli Istituti Tecnici Superiori, ai
sensi dell'art. 3 della Legge 240/2010 (*).
Azione b) Interventi per la ristrutturazione, ampliamento e messa in
sicurezza di aule e laboratori
Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:
1. Percentuale giudizi positivi dei laureati relativi alle
dotazioni disponibili per la didattica;
2. Riduzione degli oneri per fitti passivi;
3. Mq per studente iscritto entro la durata normale dei corsi di
studio (*);
4. Realizzazione di progetti di federazione con altre Universita'
o con enti e istituzioni operanti nei settori della ricerca e/o
dell'alta formazione, ivi compresi gli Istituti Tecnici Superiori, ai
sensi dell'art. 3 della Legge 240/2010 (*).
Azione c) Interventi per il rafforzamento delle competenze
trasversali acquisite dagli studenti
Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:
1. Proporzione di studenti iscritti con almeno 6 CFU acquisiti
per attivita' di tirocinio curricolare nell'anno di riferimento;
2. Numero di Corsi di dottorato innovativi ("interdisciplinari" o
"intersettoriali") ai fini del PNR 2015 - 20;
3. Realizzazione di un progetto sperimentale di ateneo, anche
dedicato ai soli docenti, orientato a favorire i risultati della
formazione cosi' come definiti dai Descrittori di Dublino e a
sostenere l'apprendimento attivo dello studente Riferimento alla
Guida per l'Utente ECTS 2015, approvata alla Conferenza Ministeriale
di Yerevan. (*).
Obiettivo C - Giovani ricercatori e premi per merito ai docenti
Gli Atenei sono tenuti a scegliere al massimo due delle tre
azioni e uno degli indicatori a ciascuna di esse riferiti piu',
eventualmente, un proprio indicatore.
Azione a) Risorse per contratti di durata triennale di ricercatori di
cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), legge 240/2010.
Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:
1. Proporzione di ricercatori di cui all'art. 24, c. 3, lett a),
che hanno acquisito il dottorato di ricerca in altro Ateneo;
2. Proporzione di Ricercatori di cui all'art. 24, comma 3,
lettera a) assunti e non gia' in servizio nell'ateneo ad altro titolo
(es. assegni ricerca, dottorato di ricerca, docenza a contratto);
3. Riduzione eta' media dei ricercatori a tempo determinato di
cui all'articolo 24, comma 3, lettera a).
Azione b) Risorse a sostegno della mobilita' per ricercatori o
professori associati per una durata massima di 3 anni ai sensi
dell'articolo 7, comma 3, della legge 240/2010.
Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:
1. Proporzione di Ricercatori di cui all'articolo 24, c. 3,
lettera b) reclutati dall'esterno e non gia' appartenenti ai ruoli
dell'ateneo;
2. Proporzione di Professori di II fascia reclutati dall'esterno
non gia' appartenenti ai ruoli dell'ateneo;
3. Accordi di programma tra Atenei finalizzati alla revisione e
razionalizzazione dell'offerta formativa con conseguente
disattivazione, in almeno uno degli Atenei, di corsi di studio (L,
LMCU, LM) e l'impegno esplicito sottoscritto alla garanzia del
mantenimento dei servizi agli studenti, inclusa la mobilita' tra le
sedi, e alla non riattivazione di alcun corso di studio nella
medesima classe nel corso del triennio di programmazione.
Azione c) Integrazione del fondo per la premialita' dei docenti
universitari ai sensi dell'art. 9, secondo periodo, della L. n.
240/2010.
Indicatore di riferimento per la valutazione dei risultati:
1. Importo medio annuo del premio per docente > € 4.000 lordi.
Relativamente agli Indicatori proposti dagli Atenei e agli
indicatori contrassegnati con (*), occorre specificare il motivo
della scelta, le modalita' di rilevazione e di aggiornamento dei
dati, la relativa fonte di rilevazione, il valore iniziale
dell'indicatore, l'Ufficio dell'Ateneo referente. Tale indicatore, la
metodologia e le fonti di rilevazione e il relativo valore iniziale
dovranno altresi' essere validati da parte del Nucleo di valutazione,
al quale l'Ateneo assicura l'accesso alle informazioni necessarie
allo svolgimento dell'attivita' ai sensi dell'art. 1, comma 2 della
legge 19 ottobre 1999, n. 370. Il Ministero si riserva di prendere in
considerazione l'indicatore proposto in relazione alla valutazione
del programma relativo alla specifica linea di intervento.