(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
            RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI 
             GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA 
 
                          Nota metodologica 
 
    La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a  contrastare  il  fenomeno
dell'usura, prevede che siano resi noti  con  cadenza  trimestrale  i
tassi effettivi globali medi, comprensivi  di  commissioni,  spese  e
remunerazioni  a  qualsiasi  titolo   connesse   col   finanziamento,
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. 
    Il decreto annuale di classificazione  delle  operazioni  emanato
dal Ministero dell'economia e delle finanze ripartisce le  operazioni
in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia il  compito  di
rilevare i tassi. 
    La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le  medie
aritmetiche  dei  tassi  praticati  sulle  operazioni   censite   nel
trimestre di riferimento. Essa e' condotta per classi di importo; non
sono incluse  nella  rilevazione  alcune  fattispecie  di  operazioni
condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es.
operazioni a tassi agevolati in virtu' di provvedimenti legislativi). 
    Per le operazioni di «credito personale», «credito  finalizzato»,
«leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione
del quinto dello stipendio e della  pensione»  i  tassi  rilevati  si
riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi  nel  trimestre;  per
esse e' adottato un indicatore del costo del credito analogo al  TAEG
definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo.  Per  le
«aperture  di  credito  in  conto  corrente»,  gli  «scoperti   senza
affidamento», il «credito  revolving  e  con  utilizzo  di  carte  di
credito»,  gli  «anticipi  su  crediti  e   sconto   di   portafoglio
commerciale» e le operazioni  di  «factoring»  -  i  cui  tassi  sono
continuamente sottoposti a  revisione  -  vengono  rilevati  i  tassi
praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre,  computati
sulla base dell'effettivo utilizzo. 
    La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso
degli intermediari finanziari gia' iscritti  negli  elenchi  previsti
dagli articoli 106 e 107 del Testo unico bancario. 
    La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra  dati  omogenei  al
fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le
categorie di finanziamento sono definite  considerando  l'omogeneita'
delle operazioni evidenziata dalle  forme  tecniche  adottate  e  dal
livello dei tassi di mercato rilevati. 
    La tabella - che e' stata definita sentita la Banca d'Italia - e'
composta da 25 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di
operazioni. 
    Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla
base della distribuzione  delle  operazioni  tra  le  diverse  classi
presenti nella  rilevazione  statistica;  lo  scostamento  dei  tassi
aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe  di  importo
e' contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del dicembre  2009,
la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con
la revisione delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla  Banca
d'Italia  nell'agosto  2009  (1)  . Le  segnalazioni  inviate   dagli
intermediari tengono anche conto dei chiarimenti forniti dalla  Banca
d'Italia,  attraverso  il  sito  internet,  in  risposta  ai  quesiti
pervenuti (2) . 
    La rinnovata metodologia di calcolo ha comportato  l'introduzione
di alcune modifiche nella griglia  dei  tassi:  viene  data  separata
evidenza agli scoperti senza affidamento - in precedenza compresi tra
le aperture di credito in conto corrente -  ai  crediti  personali  e
agli anticipi e sconti; sono stati unificati  i  tassi  applicati  da
banche e finanziarie per tutte le categorie di operazioni; sono state
distinte tre tipologie  di  operazioni  di  leasing  («autoveicoli  e
aeronavale», «immobiliare» e «strumentale»); sono  stati  separati  i
TEG pubblicati per il «credito finalizzato» e il «credito revolving»;
la  categoria  residuale  «altri  finanziamenti»   non   prevede   la
distinzione per soggetto finanziato (famiglie o imprese). 
    Con riferimento ai prestiti  contro  cessione  del  quinto  dello
stipendio e della pensione di cui  al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 180/50, le modalita' di  assolvimento  dell'obbligo  della
garanzia assicurativa  di  cui  all'art.  54  del  medesimo  decreto,
secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP  n.  29  del  16  marzo
2009, non modificano la classificazione di tali operazioni  stabilita
dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2 comma  2  della
legge n. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 180/50, nello stabilire che gli  istituti
autorizzati a concedere prestiti  contro  cessione  del  quinto  «non
possono assumere in proprio i  rischi  di  morte  o  di  impiego  dei
cedenti» e' unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori
possano rilasciare garanzie assicurative,  attivita'  riservata  alle
imprese assicurative autorizzate. 
    A  causa  degli  importanti  scostamenti  tra  i  tassi  fissi  e
variabili rilevati nelle operazioni di leasing immobiliare, a partire
dal decreto valido per il trimestre 1° aprile 2011 - 30  giugno  2011
l'indicazione delle operazioni di leasing immobiliare «a tasso fisso»
e «a tasso variabile» e' data separatamente al  fine  di  evitare  in
tale comparto fenomeni di razionamento del credito (3) . 
    Data la  metodologia  della  segnalazione,  i  tassi  d'interesse
bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla
Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati  e
di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai  fini  dell'analisi
economica e  dell'esame  della  congiuntura.  Queste  rilevazioni  si
riferiscono  a  campioni,  tra  loro  diversi,  di  banche;  i  tassi
armonizzati  non  sono  comprensivi  degli  oneri  accessori  e  sono
ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale  dei
rischi si riferiscono alle operazioni  di  finanziamento  di  importo
pari o superiore a 30 mila euro. 
    Secondo quanto  previsto  dalla  legge,  i  tassi  medi  rilevati
vengono corretti in relazione alla variazione del  valore  medio  del
tasso ufficiale di sconto nel  periodo  successivo  al  trimestre  di
riferimento. A decorrere dal 1º gennaio 2004, si fa riferimento  alle
variazioni del tasso applicato  alle  operazioni  di  rifinanziamento
principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della
Banca Centrale  Europea,  la  cui  misura  sostituisce  quella  della
cessata ragione normale dello sconto. 
    Come prescrive la legge, il limite oltre il quale  gli  interessi
sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un
quarto  e  aggiungendo  un  margine  di   ulteriori   quattro   punti
percentuali. La differenza tra il limite e il tasso  medio  non  puo'
essere superiore a otto punti percentuali. 
 
                 Rilevazione degli interessi di mora 
 
    Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano  dei  cambi
hanno proceduto a una rilevazione statistica  riguardante  la  misura
media  degli  interessi  di  mora  stabiliti   contrattualmente.   La
rilevazione ha  riguardato  un  campione  di  banche  e  di  societa'
finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e
della ripartizione tra le categorie istituzionali. 
    In relazione ai contratti accesi nel  terzo  trimestre  del  2001
sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le
aperture  di  credito  in  conto  corrente  sono  state  rilevate  le
condizioni previste  nei  casi  di  revoca  del  fido  per  tutte  le
operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni,  il
valore  della  maggiorazione  percentuale  media  e'  stato  posto  a
confronto con il tasso medio rilevato. 

(1) Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del  29
    agosto  2009  n.  200   e   sul   sito   della   Banca   d'Italia
    (www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/c
    ontrasto-usura/cusu-istr-tassi/Istr_usura_ago_09-istruzioni.pdf). 

(2) www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/co
    ntrasto-usura/cusu-istr-tassi/istr_usura_faq.pdf. 

(3) Al riguardo, la Banca d'Italia ha condotto una specifica indagine
    presso gli intermediari operanti nel comparto.