Art. 10. Modalita' di richiesta e di rilascio delle autorizzazioni 1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'Ente Parco, per quanto disposto dai precedenti articoli 6, 7, 8 e 9 e' subordinato al rispetto, da parte del richiedente, della condizione che gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte siano corredati di tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente. 2. L'Ente Parco rilascia l'autorizzazione in conformita' al decreto istitutivo del Parco e alla disciplina del Piano territoriale paesistico, sostituendo quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modifiche e integrazioni, secondo quanto stabilito dalla legge Regionale n. 14/1988 e successive modifiche e integrazioni, assumendo altresi' le determinazioni sulle valutazioni di incidenza previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, secondo la legge regionale 8 maggio 2007, n. 13. A tal fine, l'Ente Parco puo' avvalersi di un apposito comitato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge n. 394/1991. 3. L'autorizzazione e' rilasciata entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine puo' essere prorogato, per una sola volta, di trenta giorni per necessita' di istruttoria.