(Allegato-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
 
      Modalita' di richiesta e di rilascio delle autorizzazioni 
 
    1. L'eventuale rilascio  di  autorizzazioni  da  parte  dell'Ente
Parco, per quanto disposto dai precedenti articoli 6, 7,  8  e  9  e'
subordinato al rispetto, da parte del richiedente,  della  condizione
che gli  elaborati  tecnici  relativi  alle  istanze  prodotte  siano
corredati di  tutte  le  autorizzazioni,  i  nulla  osta,  i  pareri,
comprese   le   eventuali   prescrizioni,   da   parte   degli   Enti
istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto  richiesto
dalla normativa vigente. 
    2. L'Ente  Parco  rilascia  l'autorizzazione  in  conformita'  al
decreto istitutivo del Parco e alla disciplina del Piano territoriale
paesistico, sostituendo quello previsto dalla legge 29  giugno  1939,
n. 1497,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  secondo  quanto
stabilito dalla legge Regionale n. 14/1988 e successive  modifiche  e
integrazioni, assumendo altresi' le determinazioni sulle  valutazioni
di incidenza previste dall'art. 5 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 357/1997, secondo la legge regionale 8 maggio 2007,  n.
13. A tal fine, l'Ente Parco puo' avvalersi di un apposito  comitato,
ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge n. 394/1991. 
    3. L'autorizzazione e' rilasciata entro 90 giorni dalla ricezione
della documentazione richiesta, completa  in  ogni  sua  parte;  tale
termine puo' essere prorogato, per una sola volta, di  trenta  giorni
per necessita' di istruttoria.