Art. 11. Sorveglianza 1. La sorveglianza del territorio di cui al precedente art. 1 del presente decreto e' affidata al Corpo forestale della Regione Siciliana nei modi previsti dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, comma 32, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nonche' all'Arma dei carabinieri e alle altre Forze di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.