(Allegato-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
 
           Tutela e promozione per lo sviluppo sostenibile 
 
    1. Nell'ambito del territorio di cui al precedente art.  1,  sono
assicurate: 
    a) la conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni
vegetali,  con  particolare  riguardo   alle   direttive   79/409/CEE
«Uccelli» e  92/43/CEE  «Habitat»,  di  singolarita'  geologiche,  di
formazioni paleontologiche, di comunita' biologiche, di  biotopi,  di
processi naturali; 
    b) la salvaguardia e la valorizzazione  di  valori  paesaggistici
del territorio, di testimonianze archeologiche, storiche, culturali e
architettoniche,  etnoantropologiche   e   dell'antropizzazione,   di
manufatti e sistemi insediativi rurali, di paesaggi; 
    c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro  ambientale
idonei a mantenere un'integrazione  tra  uomo  e  ambiente  naturale,
anche   mediante   la   salvaguardia   dei   valori    antropologici,
archeologici,   storici   e   architettonici   e   delle    attivita'
agro-silvo-pastorali  e  artigianali  tradizionali  incentivando   le
azioni ad alta sostenibilita' ambientale; 
    d) la promozione di  attivita'  di  educazione  e  di  formazione
ambientale, di ricerca scientifica, lo  studio  delle  relazioni  fra
ambiente, paesaggio e territorio,  nonche'  di  attivita'  ricreative
compatibili; 
    e) la difesa e la  ricostituzione  degli  equilibri  idraulici  e
idrogeologici, superficiali e sotterranei; 
    f)  la  conservazione,  il  restauro  e  la  valorizzazione   del
paesaggio storico agrario, dei  dammusi,  dei  centri  e  dei  nuclei
abitati rurali e costieri; 
    g) lo sviluppo delle attivita' produttive agro-silvo-pastorali  e
agrituristiche  e  di   attivita'   connesse   alle   caratteristiche
geomorfologiche dell'isola, la promozione e l'utilizzo  di  fonti  di
energia sostenibile, nel rispetto e  nella  salvaguardia  dei  valori
naturalistici e paesaggistici presenti.