Art. 2. Tutela e promozione per lo sviluppo sostenibile 1. Nell'ambito del territorio di cui al precedente art. 1, sono assicurate: a) la conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni vegetali, con particolare riguardo alle direttive 79/409/CEE «Uccelli» e 92/43/CEE «Habitat», di singolarita' geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunita' biologiche, di biotopi, di processi naturali; b) la salvaguardia e la valorizzazione di valori paesaggistici del territorio, di testimonianze archeologiche, storiche, culturali e architettoniche, etnoantropologiche e dell'antropizzazione, di manufatti e sistemi insediativi rurali, di paesaggi; c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a mantenere un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attivita' agro-silvo-pastorali e artigianali tradizionali incentivando le azioni ad alta sostenibilita' ambientale; d) la promozione di attivita' di educazione e di formazione ambientale, di ricerca scientifica, lo studio delle relazioni fra ambiente, paesaggio e territorio, nonche' di attivita' ricreative compatibili; e) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, superficiali e sotterranei; f) la conservazione, il restauro e la valorizzazione del paesaggio storico agrario, dei dammusi, dei centri e dei nuclei abitati rurali e costieri; g) lo sviluppo delle attivita' produttive agro-silvo-pastorali e agrituristiche e di attivita' connesse alle caratteristiche geomorfologiche dell'isola, la promozione e l'utilizzo di fonti di energia sostenibile, nel rispetto e nella salvaguardia dei valori naturalistici e paesaggistici presenti.