(Allegato-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
 
                          Divieti generali 
 
    1. Sono vietati su tutto il territorio del Parco nazionale «Isola
di Pantelleria»: 
    a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle
specie animali, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e
di  studio  previa  autorizzazione  dell'Ente  Parco.  Sono  comunque
consentiti prelievi faunistici ed abbattimenti  selettivi,  necessari
per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente  Parco,  sulla
base di appositi piani di intervento approvati dall'Ente stesso; 
    b) la raccolta e  il  danneggiamento  della  flora  spontanea  ad
eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di  studio  previa
autorizzazione dell'Ente Parco. Sono consentiti, anche in  attuazione
dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993, n. 352,
il pascolo e  la  raccolta  di  funghi  e  di  altri  prodotti  della
vegetazione spontanea, nel rispetto delle  vigenti  normative,  degli
usi civici e delle consuetudini locali; 
    c) l'introduzione in ambiente naturale di  specie  e  popolazioni
estranee alla flora e alla fauna autoctona; 
    d)   il   prelievo   di   materiali   di   interesse   geologico,
paleontologico ed archeologico ad eccezione di quello  eseguito,  per
fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente Parco; 
    e) l'apertura  e  l'esercizio  di  cave,  miniere  e  discariche,
nonche'  l'asportazione  di  minerali;  la   prosecuzione   fino   ad
esaurimento delle autorizzazioni dell'attivita' di  cave,  miniere  e
discariche in esercizio e regolarmente autorizzate,  e'  condizionata
al  rispetto  di  specifici  piani  di  coltivazione,  dismissione  e
recupero autorizzati dall'Ente Parco; 
    f) la realizzazione  di  opere  e  di  impianti  tecnologici  che
alterino la morfologia del suolo e  del  paesaggio  e  gli  equilibri
ecologici, fatto salvo quanto disposto al comma 3 dell'art.  7  e  al
comma 1, lettera b) dell'art. 8; 
    g) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi  o  di
qualsiasi mezzo di distruzione o di cattura se non autorizzata, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera g), della  legge
11 febbraio 1992, n. 157; 
    h) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale  scopo  e
appositamente  attrezzate;  e'  consentito  il  campeggio  temporaneo
appositamente autorizzato in base alla normativa vigente; 
    i) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorita', secondo
quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla  disciplina  del
volo; 
    l) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade  statali,
provinciali, comunali, vicinali e dalle piste  forestali  gravate  da
servizi di pubblico passaggio, e privato, fatta eccezione per i mezzi
di   servizio    e    per    quelli    accessori    alle    attivita'
agro-silvo-pastorali; 
    m) la costruzione  nelle  zone  agricole  di  qualsiasi  tipo  di
recinzione, ad eccezione di quelle necessarie  alla  sicurezza  delle
costruzioni, degli impianti tecnologici e di quelle  accessorie  alle
attivita' agro-silvo-pastorali, purche' realizzate secondo tipologie,
criteri e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee  a
protezione  delle  attivita'  zootecniche,  nonche'  le  tradizionali
recinzioni dei fondi rustici - muretti a secco,  giardini  panteschi,
stenditoi ed aire - realizzati con materiali tradizionali; 
    n) lo svolgimento di attivita'  pubblicitarie  al  di  fuori  dei
centri urbani, non autorizzate dall'Ente Parco; 
    o) il danneggiamento e il taglio dei boschi, degli alberi isolati
e  della  macchia  mediterranea,  ad   eccezione   degli   interventi
strettamente necessari alla prevenzione degli incendi e per  pubblica
incolumita', e ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 6, comma 2,
lettera c); 
    p)  la  demolizione  parziale  o   totale,   il   danneggiamento,
l'asportazione di parti e  l'alterazione  tipologica  dei  «dammusi»,
manufatti   rurali   appartenenti   alla   tradizione    storica    e
architettonica locale, come definiti dall'art. 4 delle Norme tecniche
di attuazione del P.R.G. e  dall'art.  44  della  Norme  tecniche  di
attuazione del P.T.P.; sono fatti salvi i casi  in  cui,  per  motivi
statici, l'utilizzo del «dammuso» e'  condizionato  al  suo  recupero
attraverso interventi di demolizione e successiva  ricostruzione,  in
ogni caso nel  rispetto  delle  tipologie  edilizie,  delle  tecniche
costruttive e dei materiali originari.