Art. 3. Divieti generali 1. Sono vietati su tutto il territorio del Parco nazionale «Isola di Pantelleria»: a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente Parco. Sono comunque consentiti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente Parco, sulla base di appositi piani di intervento approvati dall'Ente stesso; b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente Parco. Sono consentiti, anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993, n. 352, il pascolo e la raccolta di funghi e di altri prodotti della vegetazione spontanea, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e delle consuetudini locali; c) l'introduzione in ambiente naturale di specie e popolazioni estranee alla flora e alla fauna autoctona; d) il prelievo di materiali di interesse geologico, paleontologico ed archeologico ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente Parco; e) l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche, nonche' l'asportazione di minerali; la prosecuzione fino ad esaurimento delle autorizzazioni dell'attivita' di cave, miniere e discariche in esercizio e regolarmente autorizzate, e' condizionata al rispetto di specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero autorizzati dall'Ente Parco; f) la realizzazione di opere e di impianti tecnologici che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio e gli equilibri ecologici, fatto salvo quanto disposto al comma 3 dell'art. 7 e al comma 1, lettera b) dell'art. 8; g) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi o di qualsiasi mezzo di distruzione o di cattura se non autorizzata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157; h) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate; e' consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente; i) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorita', secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo; l) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e dalle piste forestali gravate da servizi di pubblico passaggio, e privato, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli accessori alle attivita' agro-silvo-pastorali; m) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle costruzioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attivita' agro-silvo-pastorali, purche' realizzate secondo tipologie, criteri e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attivita' zootecniche, nonche' le tradizionali recinzioni dei fondi rustici - muretti a secco, giardini panteschi, stenditoi ed aire - realizzati con materiali tradizionali; n) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente Parco; o) il danneggiamento e il taglio dei boschi, degli alberi isolati e della macchia mediterranea, ad eccezione degli interventi strettamente necessari alla prevenzione degli incendi e per pubblica incolumita', e ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, lettera c); p) la demolizione parziale o totale, il danneggiamento, l'asportazione di parti e l'alterazione tipologica dei «dammusi», manufatti rurali appartenenti alla tradizione storica e architettonica locale, come definiti dall'art. 4 delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G. e dall'art. 44 della Norme tecniche di attuazione del P.T.P.; sono fatti salvi i casi in cui, per motivi statici, l'utilizzo del «dammuso» e' condizionato al suo recupero attraverso interventi di demolizione e successiva ricostruzione, in ogni caso nel rispetto delle tipologie edilizie, delle tecniche costruttive e dei materiali originari.