Art. 4. Divieti in zona 1 1. Nelle aree di zona 1 di cui al precedente art. 1, oltre ai divieti generali di cui all'art. 3, vigono i seguenti ulteriori divieti: a) la realizzazione di nuovi edifici e il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti; b) lo svolgimento di attivita' sportive con veicoli a motore; c) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque, fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni e le attivita' di rilevante interesse pubblico; d) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del parco; e) la realizzazione di nuove opere di mobilita' e di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, lettera b); f) l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi, fatto salvo quanto previsto dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 gennaio 2014, e dalle relative Linee guide approvate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2015; g) l'interruzione e l'impermeabilizzazione dei tracciati viari rurali esistenti.