(Allegato-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
 
                          Divieti in zona 1 
 
    1. Nelle aree di zona 1 di cui al precedente  art.  1,  oltre  ai
divieti generali di cui  all'art.  3,  vigono  i  seguenti  ulteriori
divieti: 
    a) la realizzazione di nuovi edifici e il cambio di  destinazione
d'uso di quelli esistenti; 
    b) lo svolgimento di attivita' sportive con veicoli a motore; 
    c) la realizzazione di opere che comportino la modificazione  del
regime naturale delle acque, fatte salve  le  opere  necessarie  alla
difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni e le attivita' di
rilevante interesse pubblico; 
    d)  l'apposizione  di  cartelli  e  manufatti   pubblicitari   di
qualunque natura e scopo, con esclusione della  segnaletica  stradale
di cui alla normativa vigente e di quella informativa del parco; 
    e) la realizzazione di  nuove  opere  di  mobilita'  e  di  nuovi
tracciati stradali, ad eccezione di  quanto  stabilito  dall'art.  7,
comma 1, lettera b); 
    f) l'utilizzo di fitofarmaci  e  pesticidi,  fatto  salvo  quanto
previsto dal Piano di azione  nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti  fitosanitari  adottato  con  decreto  del  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  del
22 gennaio 2014, e dalle relative Linee guide approvate  con  decreto
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del  10
marzo 2015; 
    g) l'interruzione e l'impermeabilizzazione  dei  tracciati  viari
rurali esistenti.