Art. 5. Divieti in zona 2 1. Nelle aree di zona 2 di cui al precedente art. 1, oltre ai divieti generali di cui all'art. 3, vigono i seguenti ulteriori divieti: a) l'apertura di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lettera a); b) la realizzazione di nuovi edifici non funzionali alla conduzione del fondo agricolo; c) l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi, fatto salvo quanto previsto dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 gennaio 2014, e dalle relative Linee guide approvate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2015.