(Allegato-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
 
                          Divieti in zona 2 
 
    1. Nelle aree di zona 2 di cui al precedente  art.  1,  oltre  ai
divieti generali di cui  all'art.  3,  vigono  i  seguenti  ulteriori
divieti: 
    a) l'apertura di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto
stabilito dall'art. 8, comma 1, lettera a); 
    b)  la  realizzazione  di  nuovi  edifici  non  funzionali   alla
conduzione del fondo agricolo; 
    c) l'utilizzo di fitofarmaci  e  pesticidi,  fatto  salvo  quanto
previsto dal Piano di azione  nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti  fitosanitari  adottato  con  decreto  del  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  del
22 gennaio 2014, e dalle relative Linee guide approvate  con  decreto
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del  10
marzo 2015.