Art. 6. Regime autorizzativo generale 1. Su tutto il territorio del Parco nazionale, fino alla approvazione del Piano del Parco e fermo restando quanto esposto ai precedenti articoli 3, 4 e 5, nonche' ai successivi articoli 7, 8 e 9, mantengono efficacia le previsioni contenute nello strumento urbanistico comunale vigente e le prescrizioni della relativa valutazione d'incidenza regionale ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97 unicamente in relazione alle aree produttive (zone D), ai servizi ed attrezzature d'uso pubblico ed impianti pubblici e privati di interesse urbano (zone F) ed agli impianti tecnologici (zone G). 2. Sono sottoposti all'autorizzazione dell'Ente Parco: a) i nuovi strumenti urbanistici e quelli non definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le loro eventuali varianti, totali o parziali; b) le opere che comportano modifiche al regime delle acque finalizzate alla difesa del suolo o alla sicurezza delle popolazioni; c) le opere di mobilita' di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) e all'art. 8, comma 1, lettera a); h) le opere inerenti i servizi primari idrici ed elettrici, nonche' le opere per la valorizzazione delle emergenze vulcaniche e l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili; c) gli interventi selvicolturali tendenti a favorire il mantenimento e il ripristino dei boschi e della restante vegetazione arborea e arbustiva e delle formazioni vegetali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, nonche' i rimboschimenti; tutti gli interventi devono essere effettuati in ogni caso con l'impiego di specie autoctone; d) i piani forestali; e) i piani di miglioramento fondiario. 3. Tutti gli interventi e le opere da realizzare nei siti proposti e nelle zone designate ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE compresi in tutto o in parte nei confini del Parco nazionale sono sottoposti alla necessaria valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357. 4. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente Parco, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, secondo quanto disposto dal successivo art. 10, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente le indicazioni del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni predette, l'Ente Parco provvede ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori. Decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento di tale documentazione, il parere si intende espresso favorevolmente.