(Allegato-art. 6)
 
                               Art. 6. 
 
 
                    Regime autorizzativo generale 
 
    1.  Su  tutto  il  territorio  del  Parco  nazionale,  fino  alla
approvazione del Piano del Parco e fermo restando quanto  esposto  ai
precedenti articoli 3, 4 e 5, nonche' ai successivi articoli 7,  8  e
9, mantengono  efficacia  le  previsioni  contenute  nello  strumento
urbanistico  comunale  vigente  e  le  prescrizioni  della   relativa
valutazione d'incidenza regionale ai sensi  dell'art.  5  del decreto
del Presidente della Repubblica n.  357/97  unicamente  in  relazione
alle aree produttive (zone  D),  ai  servizi  ed  attrezzature  d'uso
pubblico ed impianti pubblici e privati di interesse urbano (zone  F)
ed agli impianti tecnologici (zone G). 
    2. Sono sottoposti all'autorizzazione dell'Ente Parco: 
    a) i nuovi strumenti urbanistici  e  quelli  non  definitivamente
approvati alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
nonche' le loro eventuali varianti, totali o parziali; 
    b) le opere  che  comportano  modifiche  al  regime  delle  acque
finalizzate alla difesa del suolo o alla sicurezza delle popolazioni; 
    c) le opere di mobilita' di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) e
all'art. 8, comma 1, lettera a); 
    h) le opere inerenti  i  servizi  primari  idrici  ed  elettrici,
nonche' le opere per la valorizzazione delle emergenze  vulcaniche  e
l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili; 
    c)  gli  interventi  selvicolturali  tendenti   a   favorire   il
mantenimento e il ripristino dei boschi e della restante  vegetazione
arborea e arbustiva e delle formazioni vegetali di cui  alla  lettera
b) del comma 1 dell'art.  3,  nonche'  i  rimboschimenti;  tutti  gli
interventi devono essere effettuati in ogni  caso  con  l'impiego  di
specie autoctone; 
    d) i piani forestali; 
    e) i piani di miglioramento fondiario. 
    3. Tutti gli  interventi  e  le  opere  da  realizzare  nei  siti
proposti e nelle zone designate ai sensi delle direttive  comunitarie
92/43/CEE e 79/409/CEE compresi in tutto o in parte nei  confini  del
Parco  nazionale  sono   sottoposti   alla   necessaria   valutazione
d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357. 
    4. Per gli interventi di rilevante trasformazione del  territorio
che siano in corso d'opera alla  data  di  entrata  in  vigore  delle
presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono  all'Ente
Parco, entro e non oltre trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore delle  presenti  disposizioni,  secondo  quanto  disposto  dal
successivo  art.  10,  l'elenco  delle  opere  accompagnato  da   una
relazione  dettagliata  sullo  stato  dei  lavori  e  contenente   le
indicazioni  del  luogo  ove  sono  depositati  i  relativi  progetti
esecutivi.  In  caso  di  mancata  comunicazione  delle  informazioni
predette, l'Ente Parco provvede ad ordinare, in via  cautelativa,  la
sospensione  dei  lavori.  Decorsi  novanta  giorni  dalla  data   di
ricevimento di tale documentazione, il  parere  si  intende  espresso
favorevolmente.