(Allegato-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
 
                   Regime autorizzativo in zona 1 
 
    1. Salvo quanto disposto dai  precedenti  articoli  3  e  4  sono
sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco i seguenti interventi: 
    a) la manutenzione straordinaria, il restauro  e  il  risanamento
conservativo, finalizzati al riuso  dei  manufatti  esistenti,  cosi'
come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere b), c) e  d),  del  testo
unico per l'edilizia n. 380/2001.  Resta  ferma  la  possibilita'  di
realizzare interventi di manutenzione ordinaria di cui  alla  lettera
a), stesso articolo, stesso comma, del testo unico suddetto,  dandone
comunicazione all'Ente Parco.  Tutti  gli  interventi  devono  essere
eseguiti  utilizzando  e  rispettando  le  tipologie  edilizie  e   i
materiali della tradizione storica locale; 
    b) i tracciati stradali interpoderali e le nuove piste  forestali
previste dai piani di assestamento forestale; e' vietata in ogni caso
la loro impermeabilizzazione; 
    c)  le  opere  tecnologiche  e  i  piccoli  impianti   funzionali
all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico,
elettrico  ed  antincendio,   nonche'   quelli   necessari   per   la
realizzazione degli  impianti  di  comunicazione  sulla  vetta  della
Montagna Grande e su altri siti  di  interesse  pubblico  militare  e
civile, previa autorizzazione dell'Ente Parco. 
    Resta  ferma  la  possibilita'  di   realizzare   interventi   di
manutenzione ordinaria, dandone comunicazione all'Ente Parco. 
      d) le opere per la valorizzazione delle emergenze vulcaniche  e
l'utilizzazione delle fonti di energia endogene. 
    2. Nelle aree di zona 1 in cui sono in atto coltivazioni agricole
o  sono  presenti  caratteri,  segni  e  strutture  della  precedente
attivita' agricola,  purche'  la  valutazione  d'incidenza  verifichi
l'assenza di incidenze significative sugli  habitat  e  sulle  specie
tutelati, sono in particolare sottoposti ad autorizzazione  dell'Ente
Parco,  previa  valutazione  e  approvazione  di  apposito  piano  di
miglioramento fondiario,  gli  interventi  di  ampliamento  dei  soli
«dammusi» esistenti. Tali  ampliamenti,  in  coerenza  con  il  Piano
territoriale   paesistico   vigente,    devono    essere    destinati
all'adeguamento  igienico-sanitario  ovvero  a  locali  da  destinare
esclusivamente ad usi pertinenti alla conduzione del fondo  agricolo,
non devono comunque eccedere i  cinque  metri  quadri  di  superficie
utile, e sono in ogni caso esclusi nelle aree delle fasce di rispetto
del Lago di Venere e dell'ambito costiero. Per la loro  realizzazione
devono essere utilizzate e  rispettate  le  tipologie  edilizie  e  i
materiali della tradizione storica locale.