Art. 7. Regime autorizzativo in zona 1 1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4 sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco i seguenti interventi: a) la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, finalizzati al riuso dei manufatti esistenti, cosi' come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico per l'edilizia n. 380/2001. Resta ferma la possibilita' di realizzare interventi di manutenzione ordinaria di cui alla lettera a), stesso articolo, stesso comma, del testo unico suddetto, dandone comunicazione all'Ente Parco. Tutti gli interventi devono essere eseguiti utilizzando e rispettando le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale; b) i tracciati stradali interpoderali e le nuove piste forestali previste dai piani di assestamento forestale; e' vietata in ogni caso la loro impermeabilizzazione; c) le opere tecnologiche e i piccoli impianti funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico, elettrico ed antincendio, nonche' quelli necessari per la realizzazione degli impianti di comunicazione sulla vetta della Montagna Grande e su altri siti di interesse pubblico militare e civile, previa autorizzazione dell'Ente Parco. Resta ferma la possibilita' di realizzare interventi di manutenzione ordinaria, dandone comunicazione all'Ente Parco. d) le opere per la valorizzazione delle emergenze vulcaniche e l'utilizzazione delle fonti di energia endogene. 2. Nelle aree di zona 1 in cui sono in atto coltivazioni agricole o sono presenti caratteri, segni e strutture della precedente attivita' agricola, purche' la valutazione d'incidenza verifichi l'assenza di incidenze significative sugli habitat e sulle specie tutelati, sono in particolare sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco, previa valutazione e approvazione di apposito piano di miglioramento fondiario, gli interventi di ampliamento dei soli «dammusi» esistenti. Tali ampliamenti, in coerenza con il Piano territoriale paesistico vigente, devono essere destinati all'adeguamento igienico-sanitario ovvero a locali da destinare esclusivamente ad usi pertinenti alla conduzione del fondo agricolo, non devono comunque eccedere i cinque metri quadri di superficie utile, e sono in ogni caso esclusi nelle aree delle fasce di rispetto del Lago di Venere e dell'ambito costiero. Per la loro realizzazione devono essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale.