(Allegato-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
 
                   Regime autorizzativo in zona 2 
 
    1. Salvo quanto disposto dai precedenti  articoli  3  e  5,  sono
sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco i seguenti interventi di
rilevante trasformazione del territorio: 
    a) l'apertura di nuove strade destinate ad attivita' di fruizione
naturalistica, i tracciati stradali interpoderali, nonche' di  quelle
che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, siano  gia'
state autorizzate da parte delle competenti autorita' e per le  quali
non sia stato dato inizio ai lavori; 
    b)  le  opere  tecnologiche  e  i  piccoli  impianti   funzionali
all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico,
elettrico ed antincendio, nonche' gli impianti per l'uso delle  fonti
di energia sostenibile provenienti dal sottosuolo; 
    Resta  ferma  la  possibilita'  di   realizzare   interventi   di
manutenzione e adeguamento dandone comunicazione all'Ente Parco. 
    c) le opere di bonifica e trasformazione  agraria,  favorendo  le
produzioni agricole tipiche del  luogo  con  particolare  riguardo  a
quelle con denominazione d'origine; 
    d) gli interventi di restauro e  risanamento  conservativo  e  di
ristrutturazione  edilizia,  finalizzati  al  riuso   dei   manufatti
esistenti, cosi' come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere c) e d),
del testo unico per l'edilizia n. 380/2001. 
    Resta  ferma  la  possibilita'  di   realizzare   interventi   di
manutenzione ordinaria e straordinaria, cosi' come definiti dall'art.
3, comma 1, lettere a) e  b),  del  testo  unico  per  l'edilizia  n.
380/2001, dandone comunicazione all'Ente Parco; 
      e) la realizzazione di nuovi edifici e l'ampliamento di  quelli
esistenti,  esclusivamente  funzionali  alla  conduzione  del   fondo
agricolo  e  con  le  limitazioni  di  cui  ai  decreti  direttoriali
regionali n.  834/2007  e  n.  572/2007  di  approvazione  del  Piano
regolatore  generale  di  Pantelleria  ai  sensi  del   decreto   del
Presidente della Repubblica n. 357/1997; devono in ogni  caso  essere
utilizzate e rispettate le tipologie edilizie  e  i  materiali  della
tradizione storica locale; 
      f) la realizzazione degli edifici per i quali, pur in  presenza
di approvazione definitiva alla  data  di  entrata  in  vigore  delle
presenti norme, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori.