(Allegato-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
 
                   Regime autorizzativo in zona 3 
 
    1. Nelle aree di zona 3 di cui al precedente art. 1 si  applicano
le  disposizioni  contenute  nello  strumento  urbanistico   vigente,
relativamente alle zone territoriali omogenee A, B, C, CT, D,  E,  F,
G, Cave del Gelkamar, individuate nel Piano  regolatore  generale  di
Pantelleria, ancorche' non rappresentate nella cartografia del  Parco
allegata al decreto istitutivo. Vi appartengono i Centri rurali  e  i
Nuclei, come definiti dagli articoli 42 e 43 del  Piano  territoriale
paesistico, e i Borghi costieri. Sono altresi' incluse in zona  3  le
aree delle infrastrutture portuali di  Scauri  e  le  caratteristiche
infrastrutturazioni turistiche dei borghi costieri. La  realizzazione
degli  interventi  previsti  nelle  suddette  zone   avviene   previa
elaborazione e approvazione dei relativi piani attuativi  di  settore
portuale e turistico. 
    2.  Tutte  le  opere  di  trasformazione  del   territorio   sono
consentite previo parere obbligatorio  dell'Ente  Parco.  Sono  fatti
salvi gli accordi di programma stipulati  ai  sensi  della  normativa
regionale vigente in materia e per i quali siano stati emanati,  alla
data di entrata in vigore delle presenti norme,  i  relativi  decreti
del presidente della Giunta regionale. 
    3. L'Ente Parco e la Regione Sicilia  elaborano  e  sottoscrivono
accordi e intese finalizzati a rendere compatibili con  le  finalita'
del  Parco  le  attivita'  presenti  in  tale  zona,  anche  mediante
l'utilizzo di risorse finanziarie  derivanti  da  piani  e  programmi
regionali,  nazionali  e  comunitari  con  l'applicazione  di  quanto
disposto  dall'art.  7  della  legge  6  dicembre  1991,  n.  394,  e
successive modifiche e integrazioni.