Art. 9. Regime autorizzativo in zona 3 1. Nelle aree di zona 3 di cui al precedente art. 1 si applicano le disposizioni contenute nello strumento urbanistico vigente, relativamente alle zone territoriali omogenee A, B, C, CT, D, E, F, G, Cave del Gelkamar, individuate nel Piano regolatore generale di Pantelleria, ancorche' non rappresentate nella cartografia del Parco allegata al decreto istitutivo. Vi appartengono i Centri rurali e i Nuclei, come definiti dagli articoli 42 e 43 del Piano territoriale paesistico, e i Borghi costieri. Sono altresi' incluse in zona 3 le aree delle infrastrutture portuali di Scauri e le caratteristiche infrastrutturazioni turistiche dei borghi costieri. La realizzazione degli interventi previsti nelle suddette zone avviene previa elaborazione e approvazione dei relativi piani attuativi di settore portuale e turistico. 2. Tutte le opere di trasformazione del territorio sono consentite previo parere obbligatorio dell'Ente Parco. Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati ai sensi della normativa regionale vigente in materia e per i quali siano stati emanati, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i relativi decreti del presidente della Giunta regionale. 3. L'Ente Parco e la Regione Sicilia elaborano e sottoscrivono accordi e intese finalizzati a rendere compatibili con le finalita' del Parco le attivita' presenti in tale zona, anche mediante l'utilizzo di risorse finanziarie derivanti da piani e programmi regionali, nazionali e comunitari con l'applicazione di quanto disposto dall'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche e integrazioni.