(Disciplinare-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
                         Zona di produzione 
 
    La zona di  produzione  delle  olive  destinate  alla  produzione
dell'Indicazione geografica protetta  «Sicilia»,  comprende  l'intero
territorio amministrativo della regione Sicilia. 
    Al   fine   di   garantire   la   qualita'   e   la   reputazione
dell'Indicazione geografica protetta «Sicilia», tutte le  fasi  della
produzione si devono svolgere all'interno della zona delimitata.