Art. 3. Zona di produzione La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'Indicazione geografica protetta «Sicilia», comprende l'intero territorio amministrativo della regione Sicilia. Al fine di garantire la qualita' e la reputazione dell'Indicazione geografica protetta «Sicilia», tutte le fasi della produzione si devono svolgere all'interno della zona delimitata.