(Disciplinare-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
                         Prova dell'origine 
 
    Ogni  fase  del  processo  produttivo  deve   essere   monitorata
documentando per ciascuna di esse il prodotto in entrata e in uscita.
La tracciabilita' del prodotto e' garantita  attraverso  l'iscrizione
delle particelle catastali sulle quali  avviene  la  produzione,  dei
produttori, dei frantoiani e dei confezionatori in appositi  elenchi,
gestiti da  un'unica  struttura  di  controllo,  e  dalla  tenuta  di
registri di produzione e condizionamento. 
    Tutte le persone, fisiche e  giuridiche,  iscritte  nei  relativi
elenchi, saranno assoggettate alla struttura  di  controllo,  secondo
quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal  relativo  piano
di controllo.