Art. 8. Designazione e presentazione 1) All'indicazione geografica protetta «Sicilia», e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». Sono ammessi i riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziare l'operato dei singoli produttori, quali: «monovarietale» seguito dal nome della cultivar utilizzata, «raccolto a mano», eccetera. 2) E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. 3) L'uso di nomi di aziende, tenute e fattorie e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda. Il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa situata nell'area di produzione e' consentito solo se il confezionamento e' avvenuto nell'azienda medesima. 4) Le operazioni di confezionamento dell'Indicazione geografica protetta «Sicilia», devono avvenire nel territorio amministrativo della regione Sicilia. 5) L'uso di altre indicazioni geografiche e' vietato. 6) L'indicazione geografica protetta «Sicilia», deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili in modo da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. 7) La designazione deve altresi' rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione. 8) L'indicazione geografica protetta «Sicilia», deve essere immessa al consumo in recipienti idonei di capacita' non superiore a litri 5. 9) E' obbligatorio indicare in etichetta la campagna olearia in cui l'olio e' ottenuto (esempio 2012/13). 10) E' obbligatorio inserire in etichetta e/o nell'eventuale retro-etichetta il simbolo europeo della indicazione geografica protetta, in quadricromia o in bianco e nero.