Allegato
CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa
1.1 Finalita' e ambito di applicazione oggettivo
La disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari e finanziari persegue l'obiettivo, nel rispetto
dell'autonomia negoziale, che siano resi noti ai clienti gli elementi
essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, favorendo
in tal modo anche la concorrenza nei mercati bancario e finanziario.
Il rispetto delle regole e dei principi di trasparenza e
correttezza nei rapporti con la clientela attenua i rischi legali e
di reputazione e concorre alla sana e prudente gestione
dell'intermediario.
Le disposizioni in materia di trasparenza (titolo VI del T.U.;
delibere del CICR citate nel paragrafo 2 e presente provvedimento) si
applicano - salva diversa previsione - a tutte le operazioni e a
tutti i servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. aventi
natura bancaria e finanziaria offerti dagli intermediari, anche al di
fuori delle dipendenze ("fuori sede") o mediante "tecniche di
comunicazione a distanza".
Le presenti disposizioni si applicano inoltre ai servizi di
bancoposta. Esse non si applicano alla raccolta del risparmio tra il
pubblico effettuata da Poste Italiane S.p.A. per conto di Cassa
Depositi e Prestiti, attraverso libretti di risparmio postale e buoni
fruttiferi assistiti dalla garanzia dello Stato (per questi prodotti
le norme in materia di trasparenza, pubblicita', contratti e
comunicazioni periodiche sono stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato in G.U.
il 13 ottobre 2004) (1) .
Secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, del T.U.F., le
disposizioni non si applicano ai servizi e alle attivita' di
investimento ne' al collocamento di prodotti finanziari (2) e alle
operazioni e servizi che siano componenti di prodotti finanziari,
sottoposti alla disciplina della trasparenza prevista dal medesimo
T.U.F., salvo che si tratti di operazioni di credito ai consumatori
disciplinate ai sensi del titolo VI, capo II, del T.U.
Conseguentemente, le presenti disposizioni:
a) non si applicano ai servizi e alle attivita' di investimento
come definiti dal T.U.F. e al collocamento di prodotti finanziari
aventi finalita' di investimento, quali, ad esempio, obbligazioni e
altri titoli di debito, certificati di deposito, contratti derivati,
pronti contro termine;
b) in caso di prodotti composti la cui finalita' esclusiva o
preponderante non sia di investimento si applicano:
- all'intero prodotto se questo ha finalita', esclusive o
preponderanti, riconducibili a quelle di servizi o operazioni
disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. (ad esempio, finalita'
di finanziamento, di gestione della liquidita', ecc.);
- alle sole componenti riconducibili a servizi o operazioni
disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. negli altri casi.
In caso di prodotti composti la cui finalita' esclusiva o
preponderante sia di investimento, si applicano le disposizioni del
T.U.F. sia al prodotto nel suo complesso sia alle sue singole
componenti, a meno che queste non costituiscano un'operazione di
credito ai consumatori (alle quali si applica quanto previsto dalle
presenti disposizioni).
Alcune previsioni delle presenti disposizioni si applicano
esclusivamente nei rapporti con i consumatori o con i clienti al
dettaglio. La qualifica di "consumatore" o di "cliente al dettaglio"
dei singoli clienti viene rilevata dagli intermediari prima della
conclusione del contratto. Successivamente alla conclusione del
contratto gli intermediari sono tenuti a cambiare la qualifica del
cliente, qualora ne ricorrano i presupposti, solo se questi ne fa
richiesta.
Gli intermediari sono tenuti ad aderire all'Arbitro Bancario
Finanziario (articolo 128-bis del T.U.; deliberazione del CICR del 29
luglio 2008, n. 275; disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno
2009 e successive modificazioni).
1.2 Principi generali
Le informazioni previste ai sensi delle presenti disposizioni
sono rese alla clientela in modo corretto, chiaro ed esauriente
nonche' adeguato alla forma di comunicazione utilizzata e alle
caratteristiche dei servizi e della clientela. In applicazione del
principio di proporzionalita', la disciplina si articola secondo
modalita' differenziate in relazione alle esigenze delle diverse
fasce di clientela e alle caratteristiche dei servizi.
La disciplina sulla trasparenza presuppone che le relazioni
d'affari siano improntate a criteri di buona fede e correttezza.
Essa, inoltre, si affianca alle altre disposizioni previste
dall'ordinamento in materia di trasparenza e correttezza dei
comportamenti nei confronti della clientela. Nello svolgimento delle
proprie attivita' gli intermediari considerano l'insieme di queste
discipline come un complesso regolamentare integrato e curano il
rispetto della regolamentazione nella sua globalita', adottando le
misure necessarie. Vengono in rilievo, ad esempio, le norme
concernenti la distribuzione di prodotti di altri settori (mobiliare,
assicurativo, ecc.), le clausole vessatorie nei contratti dei
consumatori, la pubblicita' ingannevole e le pratiche commerciali
scorrette nonche' la commercializzazione a distanza di servizi
finanziari ai consumatori, il commercio elettronico, il recesso dai
rapporti di durata, l'estinzione anticipata dei mutui immobiliari e
la portabilita' dei finanziamenti, i diritti e gli obblighi relativi
alla prestazione e all'uso di servizi di pagamento.
1.3 Redazione dei documenti
I documenti informativi disciplinati dal presente provvedimento
sono redatti, almeno in lingua italiana (3) , secondo criteri e
presentati con modalita' che garantiscano la correttezza, la
completezza e la comprensibilita' delle informazioni, cosi' da
consentire al cliente di capire le caratteristiche e i costi del
servizio, confrontare con facilita' i prodotti, adottare decisioni
ponderate e consapevoli.
A tal fine, gli intermediari prestano attenzione ai seguenti
profili:
- criteri di impaginazione che assicurano elevati livelli di
leggibilita';
- struttura dei documenti idonea a presentare le informazioni
in un ordine logico e di priorita' che assecondi le necessita'
informative del cliente e faciliti la comprensione e il confronto
delle caratteristiche dei prodotti;
- semplicita' sintattica e chiarezza lessicale calibrate sul
livello di alfabetizzazione finanziaria della clientela cui il
prodotto e' destinato, anche in relazione alle caratteristiche di
quest'ultimo. I termini tecnici piu' importanti e ricorrenti, le
sigle e le abbreviazioni sono spiegati, con un linguaggio preciso e
semplice, in un glossario o in una legenda;
- coerenza tra presentazione delle informazioni e canale
comunicativo, che tenga conto di criticita' e vantaggi dei diversi
canali.
L'Allegato 1 riporta una guida con le principali indicazioni
redazionali che gli intermediari possono applicare per assicurare il
rispetto dei criteri sopra previsti.
1.4. Autoregolamentazione
Le iniziative di autoregolamentazione degli operatori (codici di
condotta, sistemi di composizione stragiudiziale delle controversie,
ecc.), soprattutto se intraprese a livello di categoria o concordate
con le associazioni rappresentative dell'utenza, possono costituire
un utile strumento per accrescere l'efficacia della disciplina,
contribuire a definire e a diffondere modelli di comportamento
funzionali al miglioramento dei rapporti con la clientela, innalzare
il grado di condivisione e di effettivita' della normativa in materia
di trasparenza.
La Banca d'Italia e' disponibile a esaminare le iniziative di
autoregolamentazione al fine di valutare, assieme ai promotori, che
le medesime siano in linea con le disposizioni del presente
provvedimento; le iniziative possono costituire oggetto di esame
congiunto anche nella prospettiva di integrare o sostituire alcuni
specifici profili delle presenti disposizioni.
L'esame e' volto ad approfondire, anche sulla base di una
valutazione di impatto presentata dai promotori, se l'iniziativa:
- rispetta quanto previsto dal titolo VI del T.U. e dalle altre
disposizioni di legge, nonche' dalle delibere del CICR, in materia;
- realizza in maniera efficace le medesime finalita' perseguite
dalla presente disciplina;
- ha un numero adeguato di aderenti.
2. Fonti normative
La materia e' regolata dalle seguenti disposizioni:
- titolo VI del T.U., concernente la trasparenza delle
condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti;
- articoli 53, comma 1, lettera d), 67, comma 1, lettera d),
108, comma 1, del T.U., i quali prevedono che la Banca d'Italia emani
disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni delle banche, dei
gruppi bancari, degli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
cui all'articolo 106 del medesimo T.U.;
- articolo 114-quinquies 3, comma 1, del T.U., il quale
dichiara applicabili agli Imel le disposizioni contenute nel titolo
VI del medesimo T.U., in quanto compatibili;
- articolo 114-quinquies 2, comma 2, del T.U., il quale prevede
che la Banca d'Italia emani disposizioni di carattere generale aventi
a oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli
interni degli Imel;
- articolo 114-undecies del T.U., il quale estende agli
istituti di pagamento l'applicazione del titolo VI del medesimo T.U.;
- articolo 114-quaterdecies, comma 2, del T.U., il quale
prevede che la Banca d'Italia emani disposizioni di carattere
generale aventi a oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile
e i controlli interni degli istituti di pagamento;
- articolo 128-decies del T.U., il quale dichiara applicabili
agli agenti in attivita' finanziaria, agli agenti che prestano
servizi di pagamento per conto di Imel o istituti di pagamento
comunitari e ai mediatori creditizi le norme del titolo VI del
medesimo T.U., in quanto compatibili, e attribuisce alla Banca
d'Italia la facolta' di stabilire ulteriori regole per garantire
trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela;
- deliberazione del CICR del 2 agosto 1996, recante attuazione
dell'articolo 53, comma 1, lett. d) del T.U. in materia di
organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle
banche, come modificata dalla deliberazione del 23 marzo 2004, n.
692;
- deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000, recante Credito
fondiario. Disciplina dell'estinzione anticipata dei mutui;
- deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, recante Disciplina
della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e
dei servizi bancari e finanziari, come modificata dal decreto
d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del
CICR del 3 febbraio 2011, recante Disposizioni sul credito ai
consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in
materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni
e dei servizi bancari e finanziari;
- decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze
- Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, recante Disposizioni sul
credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo
2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle
operazioni e dei servizi bancari e finanziari;
- decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze
- Presidente del CICR del 30 giugno 2012, recante Disciplina della
remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione
dell'articolo 117-bis del Testo unico bancario;
- decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze
- Presidente del CICR del 29 settembre 2016, recante Disposizioni sul
credito immobiliare ai consumatori.
Si richiamano, inoltre:
- articolo 128-ter del T.U.;
- articolo 144 del T.U., che prevede l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza di norme
contenute nel titolo VI del T.U.;
- articolo 23, comma 4, del T.U.F., secondo cui le disposizioni
del titolo VI, capo I, del T.U. non si applicano ai servizi e alle
attivita' di investimento, al collocamento di prodotti finanziari
nonche' alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti
finanziari assoggettati alla disciplina dell'articolo 25-bis ovvero
della parte IV, titolo II, capo I, del T.U.F.; in ogni caso, alle
operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti
disposizioni del titolo VI del T.U.;
- decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.
180, e successive modificazioni, recante Approvazione del testo unico
delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione
degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche
Amministrazioni e, in particolare, l'articolo 6-bis (Trasparenza
delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti);
- decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di
commercio elettronico;
- decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni, recante il Codice del Consumo;
- decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante
Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive
97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la
direttiva 97/5/CE;
- decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, recante Attuazione
della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la
vigilanza prudenziale dell'attivita' degli istituti di moneta
elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che
abroga la direttiva 2000/46/CE;
- decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, (convertito, con
modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2), e in particolare,
l'articolo 2, comma 5, in materia di mutui garantiti da ipoteca per
l'acquisto dell'abitazione principale;
- decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare,
l'articolo 36-bis;
- decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare,
gli articoli 27, 27-bis e 28;
- decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, e, in particolare,
l'articolo 1, comma 1-ter;
- decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con
modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato
dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, e, in
particolare, l'articolo 11-quaterdecies in materia di prestito
vitalizio ipotecario;
- decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 dicembre
2015, n. 226;
- decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n.
144, Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta;
- deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 275, recante
Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie con la clientela ai sensi dell'articolo 128-bis del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
- decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15
gennaio 2015, in materia di trasparenza nel collocamento dei titoli
di Stato;
- provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012,
recante Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura
sanzionatoria amministrativa, e successive modifiche e integrazioni;
- provvedimento della Banca d'Italia del 21 dicembre 2007,
recante Disposizioni relative al trasferimento alla Banca d'Italia
delle competenze e dei poteri dell'Ufficio italiano dei cambi;
- provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009,
recante Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari
e successive modificazioni;
- regolamento dell'Isvap del 3 maggio 2012, n. 40, recante la
definizione dei contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla
vita di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 gennaio
2012 n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
3. Definizioni
Ai fini del presente provvedimento si definiscono:
- "annuncio pubblicitario", tutti i messaggi, in qualsiasi
forma diffusi, aventi natura promozionale, e ogni altra
documentazione non personalizzata avente la funzione di rendere note
le condizioni dell'offerta di uno o piu' operazioni o servizi alla
potenziale clientela (4) , salvo quanto previsto dalla sezione
VI-bis, paragrafo 5, e dalla sezione VII, paragrafo 4;
- "cliente", qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica,
che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in
relazione con l'intermediario (5) ;
- "clientela (o clienti) al dettaglio", i consumatori; le
persone fisiche che svolgono attivita' professionale o artigianale;
gli enti senza finalita' di lucro; le micro-imprese;
- "consumatore", la persona fisica che agisce per scopi
estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta;
- "intermediari", i destinatari della disciplina secondo quanto
previsto dal paragrafo 4 della presente sezione, esclusi i mediatori
creditizi e i cambiavalute;
- "intermediario committente", l'intermediario per conto del
quale e' svolta un'offerta fuori sede;
- "locale aperto al pubblico" o "dipendenza", la succursale
dell'intermediario (come definita nell'art. 4 del Regolamento UE n.
575/2013 del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli
enti creditizi e le imprese di investimento) e qualunque locale
dell'intermediario adibito al ricevimento del pubblico per le
trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso e'
sottoposto a forme di controllo;
- "micro-impresa", l'impresa che possiede i requisiti previsti
dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6
maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettera b), della
direttiva 2007/64/CE;
- "offerta fuori sede", l'offerta (ossia la promozione, il
collocamento, la conclusione di contratti relativi a operazioni e
servizi bancari e finanziari) svolta in luogo diverso dalla sede o
dalle dipendenze dell'intermediario;
- "prodotti composti", schemi negoziali composti da due o piu'
contratti tra loro collegati che realizzano un'unica operazione
economica;
- "reclamo", ogni atto con cui un cliente chiaramente
identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax,
e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione;
- "servizi accessori", i servizi offerti, anche gratuitamente,
insieme a un servizio principale, su base obbligatoria o facoltativa,
anche se non strettamente connessi con esso (ad esempio, contratti di
assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.), salvo quanto
previsto dalla sezione VI-bis, paragrafo 2, per i servizi accessori
connessi con un contratto di credito immobiliare ai consumatori e
dalla sezione VII, paragrafo 2, per i servizi accessori connessi con
un contratto di credito ai consumatori;
- "supporto durevole", qualsiasi strumento che permetta al
cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in
modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di
tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e
che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
- "tecniche di comunicazione a distanza", tecniche di contatto
con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non
comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e
dell'intermediario o di un suo incaricato;
- "T. U.", il decreto legislativo 1 ° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni;
- "T. U.F.", il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni.
4. Destinatari della disciplina
Le sezioni da I a V e X si applicano a:
- le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie;
- i soggetti iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 T.U.
(6) ;
- Poste Italiane S.p.A., per le attivita' di bancoposta di cui
al D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.
La sezione VI e le altre disposizioni ivi richiamate si applicano
ai prestatori di servizi di pagamento, per i servizi di pagamento da
essi prestati.
I soggetti indicati nella sezione VI-bis applicano, per le
operazioni di credito immobiliare ai consumatori, la sezione VI-bis e
le altre disposizioni ivi richiamate.
I soggetti indicati nella sezione VII applicano, per le
operazioni di credito ai consumatori, la sezione VII e le altre
disposizioni ivi richiamate. La sezione VII-bis si applica a tutti i
soggetti abilitati a erogare finanziamenti sotto forma di cessione
del quinto dello stipendio, del salario o della pensione, ai sensi
degli articoli 1 e 15 del D.P.R. n. 180/1950.
Ai servizi di mediazione creditizia il presente provvedimento si
applica secondo quanto previsto nella sezione VIII.
Ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112 del
T.U., le presenti disposizioni si applicano secondo quanto stabilito
dalla sezione IX.
La sezione XI si applica ai soggetti indicati nel paragrafo 1
della stessa sezione.
5. Abrogazioni
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- Circolare della Banca d'Italia 21 aprile 1999, n. 229, e
successivi aggiornamenti (Istruzioni di Vigilanza per le banche),
limitatamente al titolo X, capitolo 1, e al titolo V, capitolo 3,
sezione VI. Il titolo V, capitolo 3, non si applica alle banche
comunitarie in relazione all'emissione e al collocamento di strumenti
finanziari;
- Provvedimento dell'Ufficio Italiano Cambi del 21 dicembre
2001 (Istruzione per l'iscrizione dei cambiavalute nell'apposita
sezione dell'elenco generale ex art. 155, comma 5, del TUB, per la
variazione dei dati e la cancellazione), limitatamente alla parte V,
paragrafi 1, 2, 3 e 6;
- Provvedimento della Banca d'Italia del 25 luglio 2003,
relativo alle disposizioni di Vigilanza per gli intermediari
finanziari, Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e
dei servizi finanziari;
- Provvedimento della Banca d'Italia del 16 settembre 2003,
(Bancoposta - Trasparenza operazioni e servizi bancari);
- Circolare della Banca d'Italia 26 aprile 2004, n. 253,
(Istruzioni di vigilanza per gli istituti di moneta elettronica),
limitatamente al capitolo XIII;
- Provvedimento dell'Ufficio Italiano Cambi del 29 aprile 2005,
(Istruzioni per i mediatori creditizi);
- Provvedimento della Banca d'Italia del 30 dicembre 2008
(Mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale.
Disposizioni di trasparenza ai sensi del d.l. n. 185/2008);
- Provvedimento della Banca d'Italia del 27 novembre 2009
(Conto Corrente Semplice);
- Provvedimento della Banca d'Italia del 17 febbraio 2010
(Profili di operativita' per il calcolo dell'ISC per i conti
correnti), con esclusione dell'Allegato 5A;
- Provvedimento della Banca d'Italia del 28 marzo 2013
(Recepimento della Direttiva 2011/90/UE in materia di ipotesi di
calcolo del TAEG), con esclusione dell'Allegato 5B.
Si intendono inoltre abrogate le note interpretative relative
alle predette disposizioni.
SEZIONE II
PUBBLICITA' E INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE
1. Premessa
Le disposizioni della presente sezione si applicano ai seguenti
servizi e operazioni: depositi; certificati di deposito (secondo
quanto previsto dalla sezione I); finanziamenti (mutui; aperture di
credito; anticipazioni bancarie; crediti di firma; sconti di
portafoglio; leasing finanziario; factoring; altri finanziamenti) che
non configurano operazioni di credito immobiliare ai consumatori ai
sensi della sezione VI-bis o operazioni di credito ai consumatori ai
sensi della sezione VII; garanzie ricevute; conti correnti di
corrispondenza; emissione e gestione di strumenti di pagamento,
incassi e pagamenti che non configurano servizi di pagamento ai sensi
della sezione VI; custodia e amministrazione di strumenti finanziari
(7) .
Le disposizioni della presente sezione:
- non si applicano all'attivita' degli intermediari volta alla
conclusione di contratti unilateralmente predisposti dal cliente o
che costituiscono oggetto di trattativa individuale. Non si
considerano trattativa individuale i casi in cui l'intermediario
abbia predisposto schemi contrattuali predefiniti e la trattativa
riguardi specifiche condizioni o clausole contrattuali (8) ;
- non si applicano agli strumenti di pagamento a spendibilita'
limitata, come definiti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
- si applicano alla commercializzazione attraverso tecniche di
comunicazione a distanza secondo quanto previsto dalla sezione V.
Gli obblighi di pubblicita' relativi alle informazioni indicate
nella presente sezione non possono essere assolti mediante rinvio
agli usi.
Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al
pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile.
Salvo che non sia diversamente specificato, ai fini della
presente sezione i documenti si intendono "messi a disposizione" del
cliente quando questi puo' portarne gratuitamente con se' una copia
dopo averla richiesta o prelevata direttamente (9) .
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 3-bis, del
Codice del Consumo, dall'articolo 28 del decreto legge n. 1/2012 e
dal regolamento dell'Isvap n. 40/2012 per la commercializzazione di
polizze assicurative o altri contratti insieme a un finanziamento.
2. Guide pratiche
Gli intermediari mettono a disposizione della clientela appositi
documenti ("Guide") concernenti:
- i contratti di conto corrente offerti ai consumatori e i
servizi piu' comunemente associati, quali carte di debito (ad esempio
Bancomat, Postamat), assegni, carte di credito, scoperti, ecc.;
- il credito immobiliare ai consumatori ("Comprare una casa. Il
mutuo ipotecario in parole semplici");
- l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle
controversie previsti ai sensi dell'articolo 128-bis del T.U.
(Arbitro Bancario Finanziario);
- il credito ai consumatori.
Le Guide sono stampate in conformita' dei modelli pubblicati sul
sito www.bancaditalia.it e, per la Guida pratica sull'Arbitro
Bancario Finanziario, sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it.
3. Fogli informativi
Gli intermediari mettono a disposizione dei clienti "fogli
informativi" contenenti informazioni sull'intermediario, sulle
condizioni e sulle principali caratteristiche dell'operazione o del
servizio offerto. E' assicurata piena coerenza tra le informazioni
riportate nei fogli informativi e i contenuti del contratto.
I fogli informativi sono datati e tempestivamente aggiornati.
Salvo l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (cfr.
sezione V), essi sono messi a disposizione dei clienti nei locali
aperti al pubblico; a tal fine, gli intermediari possono avvalersi di
apparecchiature tecnologiche.
I fogli informativi contengono almeno:
- informazioni sull'intermediario (denominazione; iscrizione in
albi e/o registri; indirizzo della sede legale; numero di telefono
degli uffici ai quali il cliente si puo' rivolgere per ulteriori
informazioni e/o per la conclusione del contratto; numero di fax; ove
esistenti, sito internet e indirizzo di posta elettronica);
- le caratteristiche e i rischi tipici dell'operazione o del
servizio;
- un elenco completo delle condizioni economiche offerte (che
comprendono ogni onere economico, comunque denominato, a carico del
cliente, incluse le spese connesse con le comunicazioni periodiche,
di scritturazione contabile, di istruttoria, le penali, l'indicatore
sintetico di costo se richiesto, ecc.) (10) ;
- le clausole contrattuali che riguardano: il diritto di
recesso spettante al cliente e all'intermediario (11) e i tempi
massimi per la chiusura del rapporto; i mezzi di tutela
stragiudiziale di cui la clientela puo' avvalersi.
Gli intermediari possono redigere un unico foglio informativo per
pubblicizzare, in relazione a un determinato prodotto, le condizioni
relative alle diverse linee del servizio offerte (ad esempio, conti
correnti aventi diverse caratteristiche).
Per i contratti diversi dal conto corrente offerto a consumatori,
il foglio informativo include anche le informazioni sui servizi
accessori se essi sono disciplinati dal presente provvedimento (12) .
I tassi di interesse sono riportati su base annuale e almeno con
riferimento all'anno civile.
Qualora un'operazione comporti piu' voci di costo a carico del
cliente, le condizioni economiche sono presentate in maniera tale che
risulti facilmente comprensibile il costo complessivo.
L'intermediario conserva copia dei fogli informativi per cinque
anni, anche avvalendosi di tecniche che consentono la riproduzione
immutata delle informazioni memorizzate.
I fogli informativi relativi ai contratti di conto corrente per i
consumatori sono redatti in conformita' del modello previsto
nell'Allegato 4A. La Banca d'Italia si riserva di standardizzare il
contenuto dei fogli informativi relativi ad altri servizi.
Per i contratti di conto corrente:
- il foglio informativo riporta altresi' eventuali requisiti
minimi per l'apertura del conto (ad esempio, il versamento iniziale
di una somma di denaro, l'accredito dello stipendio, ecc.), le valute
sui versamenti e sui prelievi, i termini di disponibilita' delle
somme accreditate sul conto e degli assegni versati; tutte le causali
che danno origine a una scritturazione per la quale vengono
addebitati al cliente oneri economici, specificandone l'importo;
- in caso di contratti offerti ai consumatori, le condizioni
relative ai servizi accessori (es. carte di pagamento) non comprese
tra le "Principali condizioni economiche" di cui all'Allegato 4A sono
riportate in uno o piu' fogli informativi separati concernenti i soli
servizi accessori. In questi casi, gli intermediari mettono a
disposizione del cliente - oltre al foglio informativo relativo al
contratto di conto corrente - un fascicolo contenente il foglio
informativo o i fogli informativi di tutti i servizi accessori
offerti insieme al conto;
- se e' valorizzato l'ISC per i profili di utilizzo "giovani",
"famiglie con operativita' bassa" o "pensionati con operativita'
bassa", il foglio informativo riporta - nella sezione denominata "Che
cos'e' il conto corrente" - la seguente avvertenza "Per i consumatori
che effettuano poche operazioni potrebbe essere indicato il conto di
base; chieda o si procuri il relativo foglio informativo".
Per le operazioni di finanziamento comunque denominate, inoltre,
i fogli informativi riportano l'indicazione che il cliente potra'
consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto
dall'articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. "legge antiusura") sul
cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nonche'
sul sito internet, qualora l'intermediario se ne avvalga secondo
quanto stabilito dalla sezione V.
Per i finanziamenti in valuta diversa dall'euro, il foglio
informativo:
- riporta, nella sezione su caratteristiche e rischi tipici, un
richiamo al rischio di cambio dell'operazione;
- contiene, nella parte sulle condizioni economiche, una
simulazione dell'impatto sull'ammontare totale da rimborsare a
scadenza e, per i finanziamenti rateali, sulle singole rate,
derivante da: i) un apprezzamento della valuta in cui e' espresso il
finanziamento pari al 20 per cento; ii) per i finanziamenti di durata
superiore a due anni, un apprezzamento della valuta in cui e'
espresso il finanziamento pari al 20 per cento e un contestuale
aumento del tasso di interesse del 2 per cento dopo due anni dalla
conclusione del contratto. Eventuali ulteriori simulazioni, relative
a una variazione del tasso di cambio favorevole per il cliente
(eventualmente combinata con una diminuzione del tasso di interesse),
sono simmetriche e di pari numero rispetto a quelle indicate sub i) e
ii).
Per i contratti di leasing finanziario, in luogo del tasso di
interesse e' indicato il tasso interno di attualizzazione per il
quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato
(al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo
dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte)
contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi
per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa,
andra' considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione
del capitale investito per l'acquisto del bene e i relativi
interessi.
Nel caso di prodotti composti, gli intermediari predispongono un
unico foglio informativo, relativo a tutte le componenti del prodotto
offerto. Per i prodotti composti che includono componenti non
disciplinate dalle presenti disposizioni (ad esempio, perche' aventi
natura assicurativa), il foglio informativo rinvia agli eventuali
strumenti di trasparenza per esse stabiliti dalle normative di
settore. In ogni caso, il foglio informativo riporta tutti i costi
che il cliente deve sostenere, a qualsiasi titolo, in relazione al
prodotto composto.
4. Offerta fuori sede
Nel caso di offerta fuori sede, anche se realizzata attraverso
soggetti terzi, i fogli informativi riportano, oltre alle
informazioni sull'intermediario committente, i dati e la qualifica
(13) del soggetto che entra in rapporto con il cliente (ad esempio,
dipendente, promotore finanziario, agente in attivita' finanziaria)
ed eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti da tali modalita' di
offerta.
Il soggetto che procede all'offerta deve consegnare al cliente,
in tempo utile prima che il contratto sia concluso o che il cliente
sia vincolato da un'offerta, il foglio informativo e, se e' prevista,
una Guida ai sensi del paragrafo 2. In caso di contratto di
finanziamento, viene consegnato al cliente anche un documento
contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge
n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura"). L'intermediario committente
acquisisce un'attestazione del cliente circa l'avvenuta consegna e la
conserva agli atti. Queste previsioni non si applicano se il soggetto
incaricato dell'offerta e' un intermediario, fermo restando quanto
stabilito nel paragrafo 3 (14) .
L'intermediario committente fornisce al soggetto che effettua
l'offerta fuori sede (anche se si tratta di un altro intermediario) i
dati e la documentazione necessari per l'assolvimento degli obblighi
di pubblicita', in conformita' delle previsioni della presente
sezione.
L'intermediario committente verifica che il soggetto incaricato
dell'offerta rispetti gli obblighi di trasparenza previsti dalla
presente sezione. In particolare, se il foglio informativo e i
documenti previsti dal paragrafo 2 sono predisposti dal soggetto
incaricato dell'offerta, l'intermediario committente ne accerta la
conformita' alle disposizioni vigenti e l'idoneita' a conseguire
pienamente le finalita' della disciplina in materia di trasparenza.
L'intermediario che offre i prodotti e i servizi di un altro
intermediario, prima di procedere all'offerta, controlla se le
informazioni ricevute sono complete e idonee a conseguire pienamente
le finalita' della disciplina in materia di trasparenza.
Rimane fermo quanto previsto dagli articoli 45 e seguenti del
Codice del Consumo, ove ne ricorrano i presupposti.
5. Annunci pubblicitari
Gli annunci pubblicitari devono essere chiaramente riconoscibili
come tali. In particolare, essi specificano:
- la propria natura di messaggio pubblicitario con finalita'
promozionale;
- la necessita' di fare riferimento, per le condizioni
contrattuali, ai fogli informativi, indicando le modalita' con cui
questi ultimi sono messi a disposizione dei clienti.
Gli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento,
nei quali l'intermediario dichiara il tasso di interesse o altre
cifre concernenti il costo del credito, indicano - ove previsto - il
TAEG, specificandone il periodo minimo di validita' (15) .
Rimane fermo quanto previsto dal decreto legislativo n. 70/2003,
dal decreto legislativo n. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy) e dal
Codice del Consumo.
6. Consegna di copia del contratto
Prima della conclusione del contratto, l'intermediario consegna
al cliente, su sua richiesta, una copia completa del testo
contrattuale idonea per la stipula; a scelta del cliente puo' essere
consegnato il solo documento di sintesi (16) . La consegna avviene
entro tempi congrui rispetto alla richiesta.
Nei contratti di finanziamento, considerato che la determinazione
delle condizioni economiche e' preceduta da un'istruttoria, il
cliente puo' scegliere tra:
i) la consegna di copia del contratto idonea per la stipula,
che puo' essere subordinata al pagamento di una somma non eccedente
le spese di istruttoria (il cui ammontare massimo e' pubblicizzato
nel foglio informativo);
ii) la consegna gratuita: dello schema di contratto, privo
delle condizioni economiche; di un preventivo contenente le
condizioni economiche basate sulle informazioni fornite dal cliente.
Per i contratti di mutuo ipotecario offerti ai clienti al
dettaglio, diversi dai contratti di credito immobiliare ai
consumatori ai quali si applica la sezione VI-bis, la consegna della
copia del contratto idonea per la stipula e' gratuita a partire dal
momento in cui viene concordata la data per la stipula presso il
notaio (17) .
Negli altri casi la consegna e' sempre gratuita.
La consegna non impegna le parti alla stipula del contratto. Il
diritto del cliente di ottenere copia del testo contrattuale o del
solo documento di sintesi non puo' essere sottoposto a termini o
condizioni. In caso di modifica delle condizioni contrattuali
indicate nella copia consegnata al cliente, l'intermediario, prima
della conclusione del contratto, ne informa il cliente stesso e, su
richiesta di quest'ultimo, gli consegna una copia completa del nuovo
testo contrattuale idonea per la stipula ovvero una nuova copia del
documento di sintesi.
Il presente paragrafo si applica anche in caso di offerta fuori
sede.
7. Documento di sintesi
Ai contratti e' unito un "documento di sintesi", che riporta in
maniera personalizzata, secondo quanto previsto dal contratto, le
condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo
allo specifico tipo di operazione o servizio.
Il documento di sintesi dei servizi il cui foglio informativo e'
redatto secondo i modelli allegati alle presenti disposizioni riporta
le condizioni economiche secondo lo stesso ordine seguito nel foglio
informativo. Il documento di sintesi relativo ai contratti di conto
corrente offerti ai consumatori non riporta l'ISC.
Il documento di sintesi costituisce il frontespizio del contratto
(18) ; ne e' parte integrante in presenza di un accordo delle parti
in tal senso.
Se l'offerta di un'operazione o di un servizio non e' in alcun
modo personalizzabile, il foglio informativo e il documento di
sintesi possono coincidere. In questo caso il frontespizio del
contratto e' costituito dal foglio informativo.
Per i contratti di mutuo che sono o potrebbero rimanere a tasso
fisso per tutta la durata del contratto, il documento di sintesi
riporta in calce il piano di ammortamento.
8. Indicatore sintetico di costo
8.1 Conti correnti
Il foglio informativo e l'estratto conto dei conti correnti
destinati ai consumatori riportano un "Indicatore Sintetico di Costo"
(ISC), calcolato secondo le modalita' previste dall'Allegato 5A.
I profili di utilizzo riportati nell'Allegato 5A sono stati
elaborati tenendo conto dei risultati di un'indagine statistica
effettuata nel 2009; sono stati coinvolti l'Associazione Bancaria
Italiana (ABI) e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli
Utenti (CNCU) (19) .
Ai fini del calcolo dell'ISC si distinguono tre tipologie di
conti correnti:
1) conti correnti con un sistema di tariffazione forfetario
(c.d. "a pacchetto"), per i quali i profili di operativita' tipo sono
sei, individuati sulla base di variabili socio-demografiche (giovani;
famiglie con operativita' bassa; famiglie con operativita' media;
famiglie con operativita' elevata; pensionati con operativita' bassa;
pensionati con operativita' media);
2) conti con un sistema di tariffazione a consumo (c.d.
"ordinari"), per i quali il profilo e' uno e fa riferimento a
un'operativita' tipo particolarmente bassa, coerente con la
circostanza che questa tipologia di conti correnti e' generalmente
destinata a clienti che intendono utilizzarlo per esigenze molto
specifiche, come tali non riconducibili a nessuno dei profili di
operativita' tipo individuati per le singole classi
socio-demografiche sopra descritte (ad esempio, conti usati in via
occasionale o discontinua in quanto il cliente e' titolare di un
altro conto corrente, conti per l'addebito delle rate del mutuo);
3) conti c.d. "in convenzione" (20) , per i quali e' previsto
un regime particolare che tiene conto delle loro specificita'.
Per i conti correnti destinati ai consumatori gli intermediari
sono tenuti a calcolare e indicare l'ISC, per ciascuno dei diversi
profili (21) :
a) nel foglio informativo.
Per i conti correnti sub 1), se il contratto e' destinato
unicamente a uno o piu' profili determinati di clientela, il campo
relativo ai profili ai quali esso non e' destinato puo' essere
riempito con la dicitura "non adatto". In questo caso, il foglio
informativo riporta chiaramente nell'intestazione, sotto la
denominazione del conto corrente, l'indicazione dei profili ai quali
esso e' destinato.
Per i conti correnti sub 2), il foglio informativo riporta
chiaramente nell'intestazione, sotto la denominazione del conto
corrente, la seguente indicazione: "Questo conto e' particolarmente
adatto per chi al momento dell'apertura del conto pensa di svolgere
un numero bassissimo di operazioni o non puo' stabilire, nemmeno
orientativamente, il tipo o il numero di operazioni che svolgera'.";
b) nell'estratto conto di fine anno inviato nell'ambito delle
comunicazioni periodiche alla clientela secondo quanto previsto nella
sezione IV, paragrafo 3.1.
Per le tipologie di conti sub 1) e 2) sono riportati gli ISC
pubblicizzati sul foglio informativo dello stesso conto messo a
disposizione della clientela alla data dell'invio (22) , secondo lo
schema indicato nell'Allegato 6.
L'ISC e' valorizzato per ciascun profilo previsto dalle presenti
disposizioni (Allegato 5A); se il contratto e' destinato unicamente a
uno o piu' profili determinati di clientela, il campo relativo ai
profili ai quali esso non e' destinato puo' essere riempito con la
dicitura "non adatto". In questo caso, il foglio informativo riporta
chiaramente nell'intestazione, sotto la denominazione del conto
corrente, l'indicazione dei profili ai quali esso e' destinato.
Per i conti correnti sub 3 (cd. "in convenzione"), gli
intermediari possono optare per una delle seguenti alternative:
1) se le specifiche condizioni economiche previste dalla
convenzione sono pubblicizzate con un apposito foglio informativo,
trattare i conti in convenzione come i conti sub 1) per ogni aspetto
indicato nelle presenti disposizioni (numero dei profili da calcolare
e valorizzare, informazioni da fornire nel foglio informativo e
nell'estratto conto di fine anno);
2) se, invece, le specifiche condizioni economiche previste
dalla convenzione vengono negoziate su conti per i quali e' gia'
stato predisposto un foglio informativo (comprensivo, quindi, dei
relativi ISC), riportare nell'estratto conto di fine anno, l'ISC -
calcolato per ciascuno dei sei profili previsti per i conti sub 1)
relativo al conto corrente, offerto dall'intermediario ai
consumatori, piu' conveniente per ciascuno di tali profili. In questi
casi, invece dello schema indicato nell'Allegato 6, gli intermediari
usano lo schema indicato nell'Allegato 6A. Nel medesimo estratto
conto, gli intermediari riportano in modo chiaro, alla fine del
riepilogo delle spese, in luogo delle frase indicata nella sezione
IV, paragrafo 3.2., la seguente:
«Puo' confrontare il totale delle spese sostenute nell'anno
con i costi orientativi per i clienti tipo riportati nel riquadro
"Quanto costa un altro conto corrente". Una differenza significativa
puo' voler dire che questo conto forse oggi non e' il piu' adatto
alle sue esigenze anche se si tratta di un conto in convenzione; i
motivi possono essere molti. In ogni caso, puo' andare in banca o su
internet per verificare se ci sono offerte piu' convenienti per
lei.»;
Nell'ambito delle procedure organizzative previste dal paragrafo
2 della sezione XI, gli intermediari garantiscono che gli addetti
alla rete di vendita siano in grado di fornire ai consumatori che ne
facciano richiesta - sia al momento dell'offerta sia in corso di
rapporto - tutte le spiegazioni necessarie per comprendere il
significato dell'ISC, la portata dei profili e le operazioni
associate a ciascuno di essi. Informazioni sul contenuto dei profili
dovranno essere disponibili anche sul sito internet della banca.
Inoltre, gli intermediari, nello svolgere la valutazione
sull'opportunita' di introdurre strumenti che consentano di
verificare la coerenza tra il profilo del cliente e i prodotti allo
stesso offerti (sezione XI, paragrafo 2), tengono conto dei profili
indicati nel presente provvedimento.
8.2 Finanziamenti
Il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un
indicatore sintetico di costo denominato "Tasso Annuo Effettivo
Globale" (TAEG) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni
indicate nell'Allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003 (23) :
- mutui;
- anticipazioni bancarie;
- altri finanziamenti (24) ;
- aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al
dettaglio.
Il TAEG e' calcolato secondo quanto previsto dalla disciplina in
materia di credito per i consumatori (sezione VII, paragrafo 4.2.4 e
Allegato 5B) o, in presenza di ipoteca su un bene immobile, secondo
quanto previsto dalla disciplina in materia di credito immobiliare ai
consumatori (sezione VI-bis, paragrafo 5.2.4, e Allegato 5C) (25) .
SEZIONE III
CONTRATTI
1. Premessa
La presente sezione contiene disposizioni in materia di forma e
contenuto minimo dei contratti.
Le questioni relative all'interpretazione e alla validita' dei
contratti o di singole clausole sono rimesse ai rapporti tra
intermediario e cliente e, in ultima analisi, alle valutazioni
dell'autorita' giudiziaria.
2. Forma e conclusione dei contratti
I contratti sono redatti in forma scritta.
Il documento informatico soddisfa i requisiti della forma scritta
nei casi previsti dalla legge (26) .
La forma scritta non e' obbligatoria per:
a) le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di
contratti redatti per iscritto (27) ;
b) le operazioni e i servizi prestati in via occasionale -
quali, ad esempio, acquisto e vendita di valuta estera contante,
emissione di assegni circolari - purche' il valore complessivo della
transazione non ecceda 5.000 euro e a condizione che l'intermediario:
- mantenga evidenza dell'operazione compiuta;
- consegni o invii tempestivamente al cliente conferma
dell'operazione in forma scritta o su altro supporto durevole,
indicando il prezzo praticato, le commissioni e le spese addebitate
(28) .
Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto e'
nullo; la nullita' puo' essere fatta valere solo dal cliente.
Un esemplare del contratto, comprensivo delle condizioni
generali, e' consegnato al cliente. La consegna e' attestata mediante
apposita sottoscrizione del cliente, ulteriore rispetto alla firma
del contratto, apposta sull'esemplare del contratto conservato
dall'intermediario.
Nella conclusione dei contratti mediante strumenti informatici o
telematici, gli intermediari osservano, oltre alla disciplina
prevista dalle presenti disposizioni, anche le norme legislative o
regolamentari specificamente stabilite per l'utilizzo di tali
tecniche. In questi casi, la consegna di copia del contratto puo'
avvenire attraverso lo strumento informatico o telematico impiegato,
purche' su supporto durevole; ne viene acquisita l'attestazione
esplicita del cliente, separatamente dalla sottoscrizione, anche in
via informatica o telematica.
3. Contenuto dei contratti
I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e
condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli
eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltre alle commissioni
spettanti all'intermediario, le voci di spesa a carico del cliente,
ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui alla sezione
IV (Comunicazioni alla clientela). Il contratto riporta tutte le
condizioni applicate, incluse le condizioni generali di contratto.
Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali
di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di
ogni altro prezzo e condizione praticati, nonche' quelle che
prevedono tassi, prezzi e condizioni sfavorevoli per i clienti
rispetto a quelli pubblicizzati nei fogli informativi e nei documenti
di sintesi (29) . La nullita' puo' essere fatta valere solo dal
cliente.
Nel caso in cui il contratto contenga clausole di indicizzazione,
vengono riportati il valore del parametro al momento della
conclusione del contratto e le modalita' di rilevazione
dell'andamento di tale valore nel corso del rapporto.
La facolta' di modificare unilateralmente il contratto puo'
essere convenuta secondo quanto previsto dall'articolo 118 del T.U.
Se alcuni degli elementi che concorrono a determinare il costo
complessivo dell'operazione dipendono dalla quotazione di titoli o
dall'andamento di valute ad una data futura ovvero non sono comunque
individuati al momento della redazione del contratto, il contratto
stesso deve indicare in ogni caso gli elementi per determinare le
suddette componenti di costo. Se il contratto e' stipulato in forma
diversa da quella scritta, secondo quanto previsto dal paragrafo 2
della presente sezione, gli elementi di calcolo devono essere
indicati, oltre che nei fogli informativi, anche nella comunicazione
di conferma dell'operazione, ove prevista.
Con particolare riferimento ai tassi di interesse, si richiama
quanto previsto ai sensi dell'art. 120 del T.U. Per i contratti di
finanziamento, nell'indicazione del tasso rapportato su base annua
non si tiene conto degli eventuali interessi di mora applicati sulle
rate di rimborso non pagate alla scadenza.
I contratti relativi a operazioni di credito fondiario diverse da
quelle disciplinate dall'articolo 120-ter del T.U. riportano, anche
in allegato, uno o piu' esempi di applicazione della formula di
calcolo del compenso onnicomprensivo da corrispondere in caso di
estinzione anticipata, secondo le disposizioni dettate dal CICR con
delibera del 9 febbraio 2000. I contratti prevedono, inoltre, che
nessun altro onere puo' essere addebitato.
L'articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 185/2008 prevede che
le banche e gli altri intermediari che offrono mutui a tasso
variabile garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione
principale debbano anche offrire mutui della specie indicizzati al
tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della BCE, il
cui tasso complessivo deve essere in linea con quello praticato per
le altre forme di indicizzazione offerte (30) .
Con riferimento alla remunerazione degli affidamenti e degli
sconfinamenti si rinvia a quanto previsto dal decreto d'urgenza del
Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR del 30
giugno 2012 (Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli
sconfinamenti in attuazione dell'art. 117-bis del Testo unico
bancario).
4. Conto di base
Le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di
pagamento e Poste Italiane S.p.A. sono tenuti a offrire ai
consumatori un "Conto di base", il cui contenuto tipico e'
determinato ai sensi del presente paragrafo, in applicazione
dell'articolo 117, comma 8, del T.U.
Il "Conto di base" include, a fronte di un canone annuale
onnicomprensivo, un numero determinato di operazioni di
scritturazione contabile e di servizi. Il numero e la tipologia di
servizi inclusi viene stabilito dalla convenzione tra il Ministero
dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, l'Associazione
Bancaria Italiana, Poste italiane S.p.A. e l'Associazione italiana
istituti di pagamento e di moneta elettronica. La convenzione
individua inoltre le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle
quali il "Conto di base" e' offerto senza spese.
Resta ferma la possibilita' di addebitare al cliente spese per le
operazioni eccedenti i limiti indicati dalla convenzione, alle
condizioni da questa stabilite.
Al "Conto di base" si applicano tutte le disposizioni di legge
rilevanti in materia di operazioni e servizi bancari, nonche' le
presenti disposizioni. L'ISC del "Conto di base" e' calcolato tenendo
conto di tutti i servizi e di tutte le operazioni incluse.
I contratti denominati "Conto di base" non conformi a quanto
previsto dal presente paragrafo sono nulli, ai sensi dell'articolo
117, comma 8, del T.U.
Continua ad applicarsi l'articolo 8, commi da 1 a 4, della
Convenzione (31) .
5. Recesso dai contratti a tempo indeterminato
Ai sensi dell'articolo 120-bis del T.U., il cliente ha diritto di
recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza
penalita' e senza spese; al CICR e' rimessa l'individuazione dei casi
in cui puo' essere previsto un rimborso delle spese sostenute in
relazione a servizi aggiuntivi richiesti dal cliente in occasione del
recesso.
In conformita' di quanto stabilito dall'articolo 10-bis della
deliberazione del CICR 4 marzo 2003, e successive modificazioni, il
rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi
chiesti dal cliente che recede da un contratto a tempo indeterminato
e' possibile solo in relazione a servizi non necessari per
l'esercizio del recesso o, se necessari, solo quando il servizio
presuppone l'intervento di un soggetto terzo e le relative spese sono
state pubblicizzate secondo quanto previsto dal presente
provvedimento e riportate nel contratto (32) .
6. Norme di legge in materia di decorrenza delle valute, estinzione
anticipata e portabilita' dei finanziamenti (rinvio)
Per i contratti disciplinati dal presente provvedimento si
richiamano inoltre gli articoli 120, commi 01, 1 e 3 (Decorrenza
delle valute e calcolo degli interessi), 120-ter (Estinzione
anticipata dei mutui immobiliari) e 120-quater (Surrogazione nei
contratti di finanziamento. Portabilita') del T.U.
SEZIONE IV
COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA
1. Premessa
La presente sezione riguarda le comunicazioni che gli
intermediari sono tenuti a fornire durante i rapporti intrattenuti
con i clienti.
Il responsabile per il corretto adempimento delle previsioni di
questa sezione e' la controparte contrattuale del cliente. Ne
consegue che:
- in caso di cessione del contratto, il responsabile e' il
soggetto cessionario;
- in caso di cessione del credito, il responsabile continua a
essere il cedente, titolare del contratto, salvo diversa pattuizione
tra il cedente e il cessionario. In caso di operazioni di
cartolarizzazione dei crediti disciplinate ai sensi della legge 30
aprile 1999, n. 130, il responsabile puo' essere in alternativa il
soggetto individuato contrattualmente nell'ambito dell'operazione di
cartolarizzazione. Al cliente va comunque comunicato il responsabile.
In caso di cessione di rapporti giuridici cui si applichi
l'articolo 58 del T.U., il cessionario comunica con congruo anticipo,
almeno 30 giorni prima, ai titolari dei conti correnti e dei conti di
pagamento le informazioni necessarie per assicurare che il cliente
possa fruire senza soluzione di continuita' dei servizi connessi al
conto (es. servizi di pagamento) (33) . La comunicazione puo' essere
omessa se e' assicurata al cliente continuita' nella prestazione dei
servizi di pagamento; in questo caso, se e' comunque astrattamente
prevedibile il verificarsi di una discontinuita' nella prestazione di
servizi di pagamento per un breve arco temporale, fermi restando gli
obblighi contrattuali, il cessionario ne da' comunicazione
personalizzata e tempestiva alla clientela.
2. Variazioni contrattuali
Le condizioni e i limiti alla facolta' per l'intermediario di
modificare unilateralmente le condizioni del contratto sono
disciplinate dall'articolo 118 del T.U. (34) .
Secondo il Ministero dello sviluppo economico le "modifiche" di
cui all'articolo 118 del T.U., riguardando soltanto le fattispecie di
variazioni previste dal contratto, non possono comportare
l'introduzione di nuove clausole (35) .
Nei rapporti al portatore, le modifiche unilaterali delle
condizioni contrattuali sono comunicate alla clientela, rispettando
il medesimo termine, con strumenti di comunicazione impersonale
facilmente accessibili presso le dipendenze dell'intermediario (es.
cartello esposto nei locali aperti al pubblico) e, contestualmente,
pubblicando la notizia sul sito internet, ove esistente.
Ai sensi dell'articolo 127-bis, comma 1, le comunicazioni
relative alle modifiche unilaterali sono sempre gratuite per il
cliente.
3. Comunicazioni periodiche alla clientela
3.1 Disposizioni di carattere generale
Nei contratti di durata gli intermediari forniscono ai clienti,
alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno,
una comunicazione analitica che dia una completa e chiara
informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato
delle condizioni economiche applicate (36) .
In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le
comunicazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal
ricevimento.
La comunicazione periodica e' effettuata mediante invio o
consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle condizioni
economiche. Le parti possono convenire una diversa periodicita' per
l'invio o la consegna del rendiconto e del documento di sintesi (37)
.
Il rendiconto (estratto conto per i rapporti regolati in conto
corrente) indica, anche mediante voci sintetiche di costo, tutte le
movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate,
il saldo debitore o creditore e ogni altra informazione rilevante per
la comprensione dell'andamento del rapporto.
Il documento di sintesi, datato e progressivamente numerato,
aggiorna quello unito al contratto (cfr. sezione II, paragrafo 7) e
riporta le condizioni economiche in vigore (38) . Le condizioni
modificate rispetto alla comunicazione precedente sono riportate con
una specifica evidenza grafica (ad esempio, attraverso l'uso del
grassetto). Il documento di sintesi inviato con il rendiconto
relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre riporta inoltre il
numero complessivo delle variazioni intervenute nel corso dell'anno.
Le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche siano
omesse nei casi di rapporti che non registrano movimenti da oltre un
anno e presentano un saldo creditore per il cliente non superiore a
euro 2.500.
Se le condizioni economiche in vigore non sono variate rispetto
alla comunicazione precedente, l'invio o la consegna del documento di
sintesi possono essere omessi a condizione che:
- in qualsiasi momento del rapporto il cliente possa ottenere
gratuitamente dall'intermediario copia del documento di sintesi con
le condizioni economiche in vigore; l'invio o la consegna del
documento di sintesi richiesto dal cliente sono effettuati
tempestivamente o
- il cliente che abbia scelto il regime di comunicazioni
telematiche possa accedere al documento di sintesi aggiornato, in
qualsiasi momento, tramite il sito web dell'intermediario o ottenerne
tempestivamente copia per posta elettronica.
Il contratto stabilisce le modalita' di invio delle comunicazioni
periodiche alla clientela e indica i costi connessi alle diverse
tecniche utilizzate. Le modalita' a disposizione della clientela
includono sempre la forma cartacea e quella elettronica; esse
consistono, in ogni caso, in supporti durevoli.
In ogni momento del rapporto il cliente ha il diritto di cambiare
la modalita' di comunicazione utilizzata, salvo che cio' sia
incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.
L'offerta puo' prevedere la sola forma elettronica quando il
contratto sia concluso con clienti obbligati per legge a dotarsi di
un indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di
posta elettronica.
In applicazione dell'articolo 127-bis del T.U.:
- le comunicazioni previste ai sensi del presente paragrafo e
dal paragrafo 3.2 sono gratuite per il cliente se trasmesse con
strumenti telematici;
- il contratto puo' prevedere a carico del cliente spese per le
comunicazioni previste ai sensi del presente paragrafo e dal
paragrafo 3.2 effettuate con strumenti diversi da quelli telematici,
per quelle ulteriori o piu' frequenti rispetto a quanto previsto
dalla presente sezione ovvero per quelle trasmesse con strumenti
diversi rispetto a quanto previsto nel contratto. In questi casi le
spese a carico del cliente sono adeguate e proporzionate ai costi
sostenuti dall'intermediario e sono quantificate in conformita' di
quanto stabilito dalla sezione XI, paragrafo 2 (39) .
Se il contratto prevede l'impiego dello strumento informatico, i
termini per l'esercizio del diritto di recesso o per la contestazione
dell'estratto conto decorrono dalla ricezione della comunicazione
(40) .
Le comunicazioni periodiche informano altresi' il cliente
dell'esistenza di procedure - richieste dalla legge o introdotte in
via di autoregolamentazione - che favoriscono la "portabilita'" dei
rapporti presso altro intermediario e fanno rinvio alle Guide
previste dalla sezione II, paragrafo 2, ove previste per lo specifico
rapporto cui la comunicazione si riferisce.
3.2 Comunicazioni periodiche inerenti a particolari tipologie di
rapporti
Per i rapporti regolati in conto corrente, l'estratto conto e il
documento di sintesi sono inviati al cliente con periodicita' annuale
o, a sua scelta, con periodicita' semestrale, trimestrale o mensile.
Negli estratti conto sono indicate le modalita' di calcolo degli
interessi.
Se il titolare di un conto corrente e' un cliente al dettaglio,
l'estratto conto relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre
riporta il riepilogo delle spese complessivamente sostenute nell'anno
solare per la tenuta del conto corrente e per i servizi di gestione
della liquidita' e di pagamento (41) ; con separata evidenza sono
riportati i costi sostenuti in relazione a eventuali affidamenti e
sconfinamenti. In particolare, il riepilogo: riporta il numero delle
operazioni effettuate, suddistinte per categoria e comprende
l'ammontare complessivo delle spese addebitate e quello parziale
relativo a ciascun servizio. L'estratto conto relativo al periodo che
si conclude il 31 dicembre nei contratti di conto corrente conclusi
con consumatori riporta inoltre l'ISC pubblicizzato sul foglio
informativo dello stesso conto messo a disposizione della clientela
alla data dell'invio dell'estratto conto (42) , secondo lo schema
indicato negli Allegati 6 e 6A; esso richiama, inoltre, l'attenzione
del consumatore sulla possibilita' di confrontare il totale delle
spese sostenute con l'ISC e invita il consumatore a verificare se vi
sono servizi piu' adatti alle sue esigenze. A questi fini, le banche
riportano in modo chiaro, alla fine del riepilogo, la frase seguente:
"Puo' confrontare il totale delle spese sostenute nell'anno con
i costi orientativi per i clienti tipo riportati nel riquadro "Quanto
costa il conto corrente".
Una differenza significativa puo' voler dire che questo conto
forse oggi non e' il piu' adatto alle sue esigenze; i motivi possono
essere molti. In ogni caso, puo' andare in banca o su internet per
verificare se ci sono offerte piu' convenienti per lei."
Per i libretti di risparmio al portatore, le banche mettono a
disposizione dei clienti l'estratto conto annuale e il documento di
sintesi per trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno
presso la succursale in cui e' intrattenuto il rapporto. Il documento
di sintesi puo' essere omesso in assenza di variazione delle
condizioni economiche rispetto alla comunicazione precedente.
Per i contratti di credito fondiario, le comunicazioni periodiche
includono le modalita' per l'estinzione anticipata e gli eventuali
oneri connessi, riportati attraverso il compenso onnicomprensivo.
Per i contratti di deposito titoli a custodia e amministrazione,
le parti possono convenire che la comunicazione sia omessa quando il
valore nominale dei titoli non supera 10.000 euro e non si registrano
movimenti da oltre un anno. Entro il medesimo limite di 10.000 euro,
le parti possono convenire di omettere le comunicazioni periodiche,
anche in presenza di movimenti, quando le informazioni richieste sono
gia' contenute nelle comunicazioni riepilogative concernenti altri
rapporti di durata (ad esempio, nell'estratto conto per l'accredito
degli interessi).
4. Richiesta di documentazione su singole operazioni
Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che
subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di
ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non
oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione
inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci
anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione
di tale documentazione.
Gli intermediari indicano al cliente, al momento della richiesta,
il presumibile importo delle relative spese (43) .
SEZIONE V
TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
1. Premessa
La presente sezione contiene disposizioni relative all'impiego di
tecniche di comunicazione a distanza da parte degli intermediari o di
altri soggetti da questi incaricati nei rapporti con la clientela. In
particolare, le disposizioni riguardano:
- l'informativa precontrattuale;
- le comunicazioni non richieste;
- la stipula del contratto.
Gli obblighi previsti dalla presente sezione si aggiungono - ove
non diversamente previsto - a quelli stabiliti dalle altre sezioni
del presente provvedimento.
A fini di coordinamento, si richiamano altresi' le disposizioni
della sezione IV-bis del capo I del titolo III della parte III del
Codice del Consumo in materia di commercializzazione a distanza di
servizi finanziari ai consumatori. Alle fattispecie previste
dall'articolo 67-bis del Codice del Consumo si applicano, oltre alle
disposizioni previste nel medesimo Codice, anche quelle contenute
nella presente sezione, ove non sia diversamente disposto (cfr.
articoli 67-bis, comma 3, e 67-decies, comma 1, del Codice del
Consumo).
2. Informativa precontrattuale e comunicazioni non richieste
2.1 Ambito di applicazione
Si forniscono di seguito indicazioni sul campo di applicazione
della disciplina sull'informativa precontrattuale e sulle
comunicazioni non richieste contenute nei paragrafi 2.2 e 2.3, con
riferimento specifico ai seguenti profili:
1. quando l'offerta tramite tecniche di comunicazione a
distanza di servizi bancari e finanziari configura una attivita'
svolta in Italia, anche ai sensi dell'articolo 115 del T.U.
(paragrafo 2.1.1);
2. quando, accertato che l'attivita' e' svolta in Italia, alla
commercializzazione di servizi bancari e finanziari attraverso
tecniche di comunicazione a distanza nei confronti dei consumatori si
applica la disciplina italiana (paragrafo 2.1.2);
3. quando, accertato che l'attivita' e' svolta in Italia, alla
commercializzazione di servizi bancari e finanziari attraverso
tecniche di comunicazione a distanza nei confronti di soggetti
diversi dai consumatori si applica la disciplina italiana (paragrafo
2.1.3).
2.1.1 Attivita' svolta in Italia
Fermo restando quanto previsto ai sensi degli articoli 13 e
seguenti del T.U. in materia di operativita' in Italia di
intermediari esteri, ai fini delle presenti disposizioni l'offerta
tramite internet di servizi bancari e finanziari configura una
attivita' svolta in Italia, anche ai sensi dell'articolo 115 del
T.U., quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) l'intermediario esercita effettivamente la propria attivita'
sul territorio italiano, anche se la tecnologia di supporto del sito
o il luogo dal quale il sito stesso e' accessibile si trova in altro
Stato;
b) l'offerta e' rivolta a soggetti residenti o aventi sede in
Italia, anche se l'intermediario esercita concretamente la propria
attivita' in tutto o in parte al di fuori del territorio italiano.
Per verificare se l'offerta e' rivolta a soggetti residenti o
aventi sede in Italia, la Banca d'Italia prende in considerazione i
seguenti criteri:
- il contenuto dell'offerta ovvero le circostanze ad essa
connesse fanno presumere che l'attivita' abbia come destinatari anche
non esclusivi soggetti residenti o aventi sede in Italia;
- ricorre una delle seguenti circostanze: utilizzo della lingua
italiana; riferimenti all'andamento di indicatori economici e
finanziari o ad altre situazioni relative all'Italia; operativita' in
Italia degli intermediari attraverso i quali e' possibile dare
seguito all'offerta; diffusione di informazioni pubblicitarie in
Italia; reperibilita' del sito tramite motori di ricerca italiani o
specializzati sull'Italia o che comunque consentano di effettuare
ricerche mirate su siti che rivestano interesse per i residenti o
aventi sede in Italia;
- l'intermediario accetta ordini da parte di soggetti residenti
o aventi sede in Italia o presta servizi nei confronti di tali
soggetti o invia ai medesimi informazioni mediante posta elettronica
o altro mezzo di comunicazione.
L'offerta non si considera rivolta a soggetti residenti o aventi
sede in Italia alla stregua di uno o piu' dei seguenti criteri:
- nel sito e' posto in evidenza che l'offerta e' diretta
soltanto a soggetti residenti o aventi sede in Stati diversi
dall'Italia;
- l'intermediario utilizza procedure informatiche idonee a
rifiutare ogni adesione o richiesta proveniente da controparti
residenti o aventi sede in Italia;
- l'intermediario rifiuta effettivamente ogni adesione o
richiesta proveniente da soggetti residenti o aventi sede in Italia.
L'offerta di servizi bancari e finanziari mediante posta, posta
elettronica, telefonia vocale o altre tecniche di comunicazione a
distanza che consentono comunicazioni individuali configura
un'attivita' svolta in Italia quando i destinatari sono residenti o
hanno sede in Italia.
2.1.2 Rapporti tra intermediari e consumatori
Per l'attivita' svolta in Italia (in base alle previsioni di cui
al precedente paragrafo 2.1.1), l'informativa precontrattuale in
relazione all'offerta a consumatori di servizi e operazioni bancari e
finanziari attraverso tecniche di comunicazione a distanza e'
disciplinata dal paragrafo 2.2 della presente sezione al ricorrere di
una delle seguenti condizioni:
1) quando la commercializzazione dell'operazione o del servizio
rientra nel campo di applicazione della sezione IV-bis del capo I del
titolo III della parte III del Codice del Consumo.
Nell'esercizio delle proprie funzioni la Banca d'Italia considera
che, ai sensi dell'articolo 67-quater, commi 3 e 4, del Codice del
Consumo, tale condizione si verifichi nei seguenti casi:
- quando l'intermediario ha sede in Italia o in altro Stato
dell'Unione europea, se alternativamente:
i) nell'offerta e' prevista l'applicazione della legge
italiana al contratto, se concluso, ovvero
ii) il consumatore ha la propria residenza abituale in Italia
(44) ;
quando l'intermediario ha sede in uno Stato non appartenente
all'Unione europea.
2) quando non tutte le fasi della commercializzazione avvengono
attraverso tecniche di comunicazione a distanza.
2.1.3 Rapporti tra intermediari e soggetti diversi dai consumatori
Il campo di applicazione della normativa italiana
sull'informativa precontrattuale (e, quindi, del paragrafo 2.2 della
presente sezione) relativa all'offerta di servizi e operazioni
bancari e finanziari attraverso tecniche di comunicazione a distanza
a soggetti diversi dai consumatori e' disciplinato:
1) dall'articolo 115 del T.U. e dall'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo n. 70/2003 quando:
i) l'intermediario ha sede in Italia o in uno Stato non
appartenente all'Unione europea;
ii) l'offerta avviene attraverso tecniche di comunicazione a
distanza diverse da quella elettronica, se l'intermediario ha sede in
uno Stato estero appartenente all'Unione europea.
In tali casi si applica la disciplina prevista ai sensi del
titolo VI del T.U. e, quindi, il paragrafo 2.2 della presente
sezione.
2) dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 70/2003
quando l'intermediario ha sede in uno Stato estero appartenente
all'Unione europea e l'offerta avviene attraverso forme elettroniche
(ad esempio internet, email). In tali casi non si applica la
disciplina italiana sull'informativa precontrattuale (e, quindi, il
paragrafo 2.2 della presente sezione) se l'intermediario rispetta la
corrispondente normativa dello Stato membro nel quale ha sede.
2.2 Informativa precontrattuale
Gli intermediari e gli altri soggetti incaricati dell'offerta di
operazioni e servizi bancari e finanziari che hanno un sito internet
pubblicano sul sito le Guide e i fogli informativi relativi alle
operazioni e ai servizi offerti.
Gli intermediari e gli altri soggetti incaricati dell'offerta di
operazioni e servizi bancari e finanziari che si avvalgono di altre
tecniche di comunicazione a distanza per rendere note le
caratteristiche dei prodotti offerti mettono a disposizione i fogli
informativi relativi alle operazioni e ai servizi offerti mediante la
medesima tecnica impiegata per la conclusione del contratto, su
supporto cartaceo o su altro supporto durevole, disponibile e
accessibile per il cliente in tempo utile prima che il medesimo sia
vincolato dal contratto o dall'offerta; se per il servizio offerto e'
prevista una Guida ai sensi della sezione II, paragrafo 2, questa
deve essere messa a disposizione con le medesime modalita'.
I fogli informativi e i documenti di sintesi sono redatti secondo
quanto previsto nei paragrafi 3 e 7 della sezione II o, per i servizi
di pagamento, secondo quanto previsto dal paragrafo 4 della sezione
VI, e sono integrati con l'indicazione dei costi e degli oneri
specifici connessi con il mezzo di comunicazione utilizzato, dei
recapiti che permettono di contattare rapidamente l'intermediario e
di comunicare efficacemente con lo stesso, nonche', se ne ricorrono
le condizioni, con le altre informazioni previste dagli articoli da
67-quater a 67-octies del Codice del Consumo (45) (46) .
Per le operazioni di credito immobiliare ai consumatori il
presente paragrafo si applica secondo quanto previsto ai sensi della
sezione VI-bis. Per le operazioni di credito ai consumatori si
applica quanto previsto ai sensi della sezione VII.
In caso di comunicazioni ai consumatori mediante telefonia
vocale, ai sensi dell'articolo 67-novies del Codice del Consumo,
all'inizio della conversazione l'intermediario o il soggetto
incaricato dell'offerta dichiara in maniera inequivoca la propria
identita' e il fine commerciale della chiamata. Previo consenso del
consumatore, gli devono essere fornite solo informazioni relative a:
- identita' della persona in contatto telefonico e suo rapporto
con l'intermediario;
- principali caratteristiche del servizio finanziario;
- costo totale del servizio ovvero base di calcolo dello
stesso;
- esistenza o mancanza del diritto di recesso ai sensi degli
articoli 67- duodecies e 67-ter decies del Codice del Consumo.
Al consumatore e' altresi' comunicato che ulteriori informazioni
sono disponibili su richiesta e ne viene precisata la natura.
Quando si adoperano tecniche di comunicazione a distanza, il
testo contrattuale e' fornito al cliente in forma cartacea o su altro
supporto durevole.
Gli obblighi previsti dalla sezione II, paragrafo 6, si intendono
assolti con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 67-undecies,
comma 1, del Codice del Consumo.
Se il contratto e' concluso su richiesta del cliente mediante una
tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere
la Guida relativa allo specifico contratto concluso e il foglio
informativo, l'intermediario mette a disposizione del cliente tali
strumenti di pubblicita' subito dopo la conclusione del contratto
(47) .
2.3 Comunicazioni non richieste
Secondo quanto previsto dall'articolo 67-sexies decies del Codice
del Consumo, nella commercializzazione di servizi finanziari
l'intermediario richiede il preventivo consenso del consumatore
all'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza quali sistemi
automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore, telefax
o strumenti che consentono una comunicazione individuale (es. e-mail,
posta, telefono). Tali misure non possono comportare costi per il
consumatore.
La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni, ritiene
che:
- il consenso sia validamente prestato se manifestato dal
consumatore liberamente, in modo esplicito e in forma differenziata a
seconda delle diverse finalita' e categorie di servizi offerti (48) ;
- l'intermediario possa non richiedere il preventivo consenso
se il consumatore ha precedentemente fornito nella
commercializzazione di un servizio analogo i propri recapiti di posta
elettronica o di posta cartacea. In occasione dell'invio di ciascuna
comunicazione, il consumatore e' comunque informato della
possibilita' di opporsi in ogni momento alla ricezione di ulteriori
annunci, in modo agevole e gratuito; a tal fine, e' fornito un
indirizzo valido cui inviare la richiesta di cessazione di tali
comunicazioni (49) .
Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo n.
70/2003, dal decreto legislativo n. 196/2003 (c.d. Codice della
Privacy) e dal titolo III della parte II del Codice del Consumo in
materia di pratiche commerciali scorrette.
3. Stipula del contratto
La stipula di contratti mediante tecniche di comunicazione a
distanza e' ammessa nel rispetto delle condizioni e dei requisiti
previsti dal paragrafo 2 della sezione III.
Il consumatore ha diritto di richiedere, in qualsiasi momento del
rapporto, copia cartacea del contratto nonche' di cambiare la tecnica
di comunicazione utilizzata, a meno che cio' sia incompatibile con il
contratto concluso o con la natura del servizio prestato (cfr.
l'articolo 67-undecies, comma 3, del Codice del Consumo).
Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva
per servizi non richiesti e, in ogni caso, l'assenza di risposta non
implica consenso del consumatore, secondo quanto previsto
dall'articolo 67-quinquies decies del Codice del Consumo.