(Allegato) (parte 1)
                                                             Allegato 
 
 
 
       CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI 
 
 
                              SEZIONE I 
 
 
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
1. Premessa 
1.1 Finalita' e ambito di applicazione oggettivo 
    La disciplina sulla trasparenza delle operazioni  e  dei  servizi
bancari   e   finanziari   persegue   l'obiettivo,    nel    rispetto
dell'autonomia negoziale, che siano resi noti ai clienti gli elementi
essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni,  favorendo
in tal modo anche la concorrenza nei mercati bancario e finanziario. 
    Il  rispetto  delle  regole  e  dei  principi  di  trasparenza  e
correttezza nei rapporti con la clientela attenua i rischi  legali  e
di  reputazione  e   concorre   alla   sana   e   prudente   gestione
dell'intermediario. 
    Le disposizioni in materia di trasparenza (titolo  VI  del  T.U.;
delibere del CICR citate nel paragrafo 2 e presente provvedimento) si
applicano - salva diversa previsione - a  tutte  le  operazioni  e  a
tutti i servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del  T.U.  aventi
natura bancaria e finanziaria offerti dagli intermediari, anche al di
fuori  delle  dipendenze  ("fuori  sede")  o  mediante  "tecniche  di
comunicazione a distanza". 
    Le presenti disposizioni  si  applicano  inoltre  ai  servizi  di
bancoposta. Esse non si applicano alla raccolta del risparmio tra  il
pubblico effettuata da Poste  Italiane  S.p.A.  per  conto  di  Cassa
Depositi e Prestiti, attraverso libretti di risparmio postale e buoni
fruttiferi assistiti dalla garanzia dello Stato (per questi  prodotti
le  norme  in  materia  di  trasparenza,  pubblicita',  contratti   e
comunicazioni periodiche sono  stabilite  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato in  G.U.
il 13 ottobre 2004) (1) . 
    Secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, del T.U.F., le
disposizioni  non  si  applicano  ai  servizi  e  alle  attivita'  di
investimento ne' al collocamento di prodotti finanziari  (2)  e  alle
operazioni e servizi che siano  componenti  di  prodotti  finanziari,
sottoposti alla disciplina della trasparenza  prevista  dal  medesimo
T.U.F., salvo che si tratti di operazioni di credito  ai  consumatori
disciplinate ai sensi del titolo VI, capo II, del T.U. 
    Conseguentemente, le presenti disposizioni: 
      a) non si applicano ai servizi e alle attivita' di investimento
come definiti dal T.U.F. e al  collocamento  di  prodotti  finanziari
aventi finalita' di investimento, quali, ad esempio,  obbligazioni  e
altri titoli di debito, certificati di deposito, contratti  derivati,
pronti contro termine; 
      b) in caso di prodotti composti la cui  finalita'  esclusiva  o
preponderante non sia di investimento si applicano: 
        - all'intero prodotto se questo  ha  finalita',  esclusive  o
preponderanti,  riconducibili  a  quelle  di  servizi  o   operazioni
disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. (ad  esempio,  finalita'
di finanziamento, di gestione della liquidita', ecc.); 
        - alle sole componenti riconducibili a servizi  o  operazioni
disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. negli altri casi. 
    In caso  di  prodotti  composti  la  cui  finalita'  esclusiva  o
preponderante sia di investimento, si applicano le  disposizioni  del
T.U.F. sia al  prodotto  nel  suo  complesso  sia  alle  sue  singole
componenti, a meno che  queste  non  costituiscano  un'operazione  di
credito ai consumatori (alle quali si applica quanto  previsto  dalle
presenti disposizioni). 
    Alcune  previsioni  delle  presenti  disposizioni  si   applicano
esclusivamente nei rapporti con i consumatori  o  con  i  clienti  al
dettaglio. La qualifica di "consumatore" o di "cliente al  dettaglio"
dei singoli clienti viene rilevata  dagli  intermediari  prima  della
conclusione  del  contratto.  Successivamente  alla  conclusione  del
contratto gli intermediari sono tenuti a cambiare  la  qualifica  del
cliente, qualora ne ricorrano i presupposti, solo  se  questi  ne  fa
richiesta. 
    Gli intermediari sono  tenuti  ad  aderire  all'Arbitro  Bancario
Finanziario (articolo 128-bis del T.U.; deliberazione del CICR del 29
luglio 2008, n. 275; disposizioni della Banca d'Italia del 18  giugno
2009 e successive modificazioni). 
1.2 Principi generali 
    Le informazioni previste ai  sensi  delle  presenti  disposizioni
sono rese alla clientela  in  modo  corretto,  chiaro  ed  esauriente
nonche' adeguato  alla  forma  di  comunicazione  utilizzata  e  alle
caratteristiche dei servizi e della clientela.  In  applicazione  del
principio di proporzionalita',  la  disciplina  si  articola  secondo
modalita' differenziate in  relazione  alle  esigenze  delle  diverse
fasce di clientela e alle caratteristiche dei servizi. 
    La disciplina  sulla  trasparenza  presuppone  che  le  relazioni
d'affari siano improntate a criteri di buona fede e correttezza. 
    Essa, inoltre,  si  affianca  alle  altre  disposizioni  previste
dall'ordinamento  in  materia  di  trasparenza  e   correttezza   dei
comportamenti nei confronti della clientela. Nello svolgimento  delle
proprie attivita' gli intermediari considerano  l'insieme  di  queste
discipline come un complesso  regolamentare  integrato  e  curano  il
rispetto della regolamentazione nella sua  globalita',  adottando  le
misure  necessarie.  Vengono  in  rilievo,  ad  esempio,   le   norme
concernenti la distribuzione di prodotti di altri settori (mobiliare,
assicurativo,  ecc.),  le  clausole  vessatorie  nei  contratti   dei
consumatori, la pubblicita' ingannevole  e  le  pratiche  commerciali
scorrette  nonche'  la  commercializzazione  a  distanza  di  servizi
finanziari ai consumatori, il commercio elettronico, il  recesso  dai
rapporti di durata, l'estinzione anticipata dei mutui  immobiliari  e
la portabilita' dei finanziamenti, i diritti e gli obblighi  relativi
alla prestazione e all'uso di servizi di pagamento. 
1.3 Redazione dei documenti 
    I documenti informativi disciplinati dal  presente  provvedimento
sono redatti, almeno in lingua  italiana  (3)  ,  secondo  criteri  e
presentati  con  modalita'  che  garantiscano  la   correttezza,   la
completezza  e  la  comprensibilita'  delle  informazioni,  cosi'  da
consentire al cliente di capire le  caratteristiche  e  i  costi  del
servizio, confrontare con facilita' i  prodotti,  adottare  decisioni
ponderate e consapevoli. 
    A tal fine, gli  intermediari  prestano  attenzione  ai  seguenti
profili: 
      - criteri di impaginazione che assicurano  elevati  livelli  di
leggibilita'; 
      - struttura dei documenti idonea a presentare  le  informazioni
in un ordine logico  e  di  priorita'  che  assecondi  le  necessita'
informative del cliente e faciliti la  comprensione  e  il  confronto
delle caratteristiche dei prodotti; 
      - semplicita' sintattica e chiarezza  lessicale  calibrate  sul
livello  di  alfabetizzazione  finanziaria  della  clientela  cui  il
prodotto e' destinato, anche in  relazione  alle  caratteristiche  di
quest'ultimo. I termini tecnici  piu'  importanti  e  ricorrenti,  le
sigle e le abbreviazioni sono spiegati, con un linguaggio  preciso  e
semplice, in un glossario o in una legenda; 
      - coerenza  tra  presentazione  delle  informazioni  e   canale
comunicativo, che tenga conto di criticita' e  vantaggi  dei  diversi
canali. 
    L'Allegato 1 riporta una  guida  con  le  principali  indicazioni
redazionali che gli intermediari possono applicare per assicurare  il
rispetto dei criteri sopra previsti. 
1.4. Autoregolamentazione 
    Le iniziative di autoregolamentazione degli operatori (codici  di
condotta, sistemi di composizione stragiudiziale delle  controversie,
ecc.), soprattutto se intraprese a livello di categoria o  concordate
con le associazioni rappresentative dell'utenza,  possono  costituire
un utile  strumento  per  accrescere  l'efficacia  della  disciplina,
contribuire a  definire  e  a  diffondere  modelli  di  comportamento
funzionali al miglioramento dei rapporti con la clientela,  innalzare
il grado di condivisione e di effettivita' della normativa in materia
di trasparenza. 
    La Banca d'Italia e' disponibile a  esaminare  le  iniziative  di
autoregolamentazione al fine di valutare, assieme ai  promotori,  che
le  medesime  siano  in  linea  con  le  disposizioni  del   presente
provvedimento; le iniziative  possono  costituire  oggetto  di  esame
congiunto anche nella prospettiva di integrare  o  sostituire  alcuni
specifici profili delle presenti disposizioni. 
    L'esame e'  volto  ad  approfondire,  anche  sulla  base  di  una
valutazione di impatto presentata dai promotori, se l'iniziativa: 
      - rispetta quanto previsto dal titolo VI del T.U. e dalle altre
disposizioni di legge, nonche' dalle delibere del CICR, in materia; 
      - realizza in maniera efficace le medesime finalita' perseguite
dalla presente disciplina; 
      - ha un numero adeguato di aderenti. 
2. Fonti normative 
    La materia e' regolata dalle seguenti disposizioni: 
      -  titolo  VI  del  T.U.,  concernente  la  trasparenza   delle
condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti; 
      - articoli 53, comma 1, lettera d), 67, comma  1,  lettera  d),
108, comma 1, del T.U., i quali prevedono che la Banca d'Italia emani
disposizioni di carattere generale aventi a oggetto  l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni  delle  banche,  dei
gruppi bancari, degli intermediari finanziari iscritti  nell'albo  di
cui all'articolo 106 del medesimo T.U.; 
      - articolo  114-quinquies  3,  comma  1,  del  T.U.,  il  quale
dichiara applicabili agli Imel le disposizioni contenute  nel  titolo
VI del medesimo T.U., in quanto compatibili; 
      - articolo 114-quinquies 2, comma 2, del T.U., il quale prevede
che la Banca d'Italia emani disposizioni di carattere generale aventi
a oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e  i  controlli
interni degli Imel; 
      -  articolo  114-undecies  del  T.U.,  il  quale  estende  agli
istituti di pagamento l'applicazione del titolo VI del medesimo T.U.; 
      - articolo  114-quaterdecies,  comma  2,  del  T.U.,  il  quale
prevede  che  la  Banca  d'Italia  emani  disposizioni  di  carattere
generale aventi a oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile
e i controlli interni degli istituti di pagamento; 
      - articolo 128-decies del T.U., il quale  dichiara  applicabili
agli agenti  in  attivita'  finanziaria,  agli  agenti  che  prestano
servizi di pagamento per  conto  di  Imel  o  istituti  di  pagamento
comunitari e ai mediatori  creditizi  le  norme  del  titolo  VI  del
medesimo T.U.,  in  quanto  compatibili,  e  attribuisce  alla  Banca
d'Italia la facolta' di  stabilire  ulteriori  regole  per  garantire
trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela; 
      - deliberazione del CICR del 2 agosto 1996, recante  attuazione
dell'articolo  53,  comma  1,  lett.  d)  del  T.U.  in  materia   di
organizzazione amministrativa e contabile e controlli  interni  delle
banche, come modificata dalla deliberazione del  23  marzo  2004,  n.
692; 
      - deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000,  recante  Credito
fondiario. Disciplina dell'estinzione anticipata dei mutui; 
      - deliberazione del CICR del 4 marzo 2003,  recante  Disciplina
della trasparenza delle condizioni contrattuali  delle  operazioni  e
dei  servizi  bancari  e  finanziari,  come  modificata  dal  decreto
d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del
CICR del  3  febbraio  2011,  recante  Disposizioni  sul  credito  ai
consumatori e modifiche  alla  deliberazione  del  4  marzo  2003  in
materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni
e dei servizi bancari e finanziari; 
      - decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle  finanze
- Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, recante  Disposizioni  sul
credito ai consumatori e modifiche alla  deliberazione  del  4  marzo
2003 in materia di trasparenza delle  condizioni  contrattuali  delle
operazioni e dei servizi bancari e finanziari; 
      - decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle  finanze
- Presidente del CICR del 30 giugno 2012,  recante  Disciplina  della
remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti  in  attuazione
dell'articolo 117-bis del Testo unico bancario; 
      - decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle  finanze
- Presidente del CICR del 29 settembre 2016, recante Disposizioni sul
credito immobiliare ai consumatori. 
    Si richiamano, inoltre: 
      - articolo 128-ter del T.U.; 
      - articolo 144 del T.U.,  che  prevede  l'applicazione  di  una
sanzione  amministrativa  pecuniaria  per  l'inosservanza  di   norme
contenute nel titolo VI del T.U.; 
      - articolo 23, comma 4, del T.U.F., secondo cui le disposizioni
del titolo VI, capo I, del T.U. non si applicano ai  servizi  e  alle
attivita' di investimento, al  collocamento  di  prodotti  finanziari
nonche' alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti
finanziari assoggettati alla disciplina dell'articolo  25-bis  ovvero
della parte IV, titolo II, capo I, del T.U.F.;  in  ogni  caso,  alle
operazioni  di  credito  al  consumo  si  applicano   le   pertinenti
disposizioni del titolo VI del T.U.; 
      - decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1950,  n.
180, e successive modificazioni, recante Approvazione del testo unico
delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e  la  cessione
degli stipendi, salari e  pensioni  dei  dipendenti  dalle  Pubbliche
Amministrazioni e,  in  particolare,  l'articolo  6-bis  (Trasparenza
delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti); 
      - decreto legislativo 9 aprile  2003,  n.  70,  in  materia  di
commercio elettronico; 
      - decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  e  successive
modificazioni, recante il Codice del Consumo; 
      -  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.   11,   recante
Attuazione  della  direttiva  2007/64/CE,  relativa  ai  servizi   di
pagamento nel  mercato  interno,  recante  modifica  delle  direttive
97/7/CE,  2002/65/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  e  che   abroga   la
direttiva 97/5/CE; 
      - decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, recante Attuazione
della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio,  l'esercizio  e  la
vigilanza  prudenziale  dell'attivita'  degli  istituti   di   moneta
elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e  che
abroga la direttiva 2000/46/CE; 
      - decreto legge 29 novembre  2008,  n.  185,  (convertito,  con
modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2), e in  particolare,
l'articolo 2, comma 5, in materia di mutui garantiti da  ipoteca  per
l'acquisto dell'abitazione principale; 
      - decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito  con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare,
l'articolo 36-bis; 
      -  decreto  legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27  e,  in  particolare,
gli articoli 27, 27-bis e 28; 
      -  decreto  legge  24  marzo  2012,  n.  29,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, e, in  particolare,
l'articolo 1, comma 1-ter; 
      - decreto legge 30  settembre  2005,  n.  203,  convertito  con
modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248,  come  modificato
dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015,  n.  44,  e,  in
particolare,  l'articolo  11-quaterdecies  in  materia  di   prestito
vitalizio ipotecario; 
      - decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 dicembre
2015, n. 226; 
      - decreto del Presidente della Repubblica  14  marzo  2001,  n.
144, Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta; 
      - deliberazione del CICR del 29 luglio 2008,  n.  275,  recante
Disciplina  dei   sistemi   di   risoluzione   stragiudiziale   delle
controversie con la clientela  ai  sensi  dell'articolo  128-bis  del
decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   e   successive
modificazioni; 
      - decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  del  15
gennaio 2015, in materia di trasparenza nel collocamento  dei  titoli
di Stato; 
      - provvedimento della Banca  d'Italia  del  18  dicembre  2012,
recante Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e  procedura
sanzionatoria amministrativa, e successive modifiche e integrazioni; 
      - provvedimento della Banca  d'Italia  del  21  dicembre  2007,
recante Disposizioni relative al trasferimento  alla  Banca  d'Italia
delle competenze e dei poteri dell'Ufficio italiano dei cambi; 
      - provvedimento  della  Banca  d'Italia  del  18  giugno  2009,
recante Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale  delle
controversie in materia di operazioni e servizi bancari e  finanziari
e successive modificazioni; 
      - regolamento dell'Isvap del 3 maggio 2012, n. 40,  recante  la
definizione dei contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla
vita di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto  legge  24  gennaio
2012 n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 
3. Definizioni 
    Ai fini del presente provvedimento si definiscono: 
      - "annuncio pubblicitario",  tutti  i  messaggi,  in  qualsiasi
forma   diffusi,   aventi   natura   promozionale,   e   ogni   altra
documentazione non personalizzata avente la funzione di rendere  note
le condizioni dell'offerta di uno o piu' operazioni  o  servizi  alla
potenziale clientela  (4)  ,  salvo  quanto  previsto  dalla  sezione
VI-bis, paragrafo 5, e dalla sezione VII, paragrafo 4; 
      - "cliente", qualsiasi soggetto, persona  fisica  o  giuridica,
che ha in essere un rapporto contrattuale o che  intenda  entrare  in
relazione con l'intermediario (5) ; 
      - "clientela (o  clienti)  al  dettaglio",  i  consumatori;  le
persone fisiche che svolgono attivita' professionale  o  artigianale;
gli enti senza finalita' di lucro; le micro-imprese; 
      -  "consumatore",  la  persona  fisica  che  agisce  per  scopi
estranei all'attivita' imprenditoriale,  commerciale,  artigianale  o
professionale eventualmente svolta; 
      - "intermediari", i destinatari della disciplina secondo quanto
previsto dal paragrafo 4 della presente sezione, esclusi i  mediatori
creditizi e i cambiavalute; 
      - "intermediario committente", l'intermediario  per  conto  del
quale e' svolta un'offerta fuori sede; 
      - "locale aperto al pubblico"  o  "dipendenza",  la  succursale
dell'intermediario (come definita nell'art. 4 del Regolamento  UE  n.
575/2013 del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli
enti creditizi e le  imprese  di  investimento)  e  qualunque  locale
dell'intermediario  adibito  al  ricevimento  del  pubblico  per   le
trattative e la conclusione  di  contratti,  anche  se  l'accesso  e'
sottoposto a forme di controllo; 
      - "micro-impresa", l'impresa che possiede i requisiti  previsti
dalla raccomandazione della Commissione  europea  2003/361/CE  del  6
maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze attuativo delle misure  adottate  dalla
Commissione europea ai sensi  dell'articolo  84,  lettera  b),  della
direttiva 2007/64/CE; 
      - "offerta fuori sede",  l'offerta  (ossia  la  promozione,  il
collocamento, la conclusione di contratti  relativi  a  operazioni  e
servizi bancari e finanziari) svolta in luogo diverso  dalla  sede  o
dalle dipendenze dell'intermediario; 
      - "prodotti composti", schemi negoziali composti da due o  piu'
contratti tra  loro  collegati  che  realizzano  un'unica  operazione
economica; 
      -  "reclamo",  ogni  atto  con  cui  un   cliente   chiaramente
identificabile contesta in forma scritta (ad  esempio  lettera,  fax,
e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione; 
      - "servizi accessori", i servizi offerti, anche  gratuitamente,
insieme a un servizio principale, su base obbligatoria o facoltativa,
anche se non strettamente connessi con esso (ad esempio, contratti di
assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.), salvo  quanto
previsto dalla sezione VI-bis, paragrafo 2, per i  servizi  accessori
connessi con un contratto di credito  immobiliare  ai  consumatori  e
dalla sezione VII, paragrafo 2, per i servizi accessori connessi  con
un contratto di credito ai consumatori; 
      - "supporto durevole",  qualsiasi  strumento  che  permetta  al
cliente di memorizzare informazioni a lui  personalmente  dirette  in
modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo  di
tempo adeguato ai fini cui sono destinate le  informazioni  stesse  e
che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate; 
      - "tecniche di comunicazione a distanza", tecniche di  contatto
con  la  clientela,  diverse  dagli  annunci  pubblicitari,  che  non
comportano  la  presenza  fisica   e   simultanea   del   cliente   e
dell'intermediario o di un suo incaricato; 
      - "T. U.", il decreto legislativo 1 ° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni; 
      - "T. U.F.", il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e
successive modificazioni. 
4. Destinatari della disciplina 
    Le sezioni da I a V e X si applicano a: 
      - le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie; 
      - i soggetti iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 T.U.
(6) ; 
      - Poste Italiane S.p.A., per le attivita' di bancoposta di  cui
al D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144. 
    La sezione VI e le altre disposizioni ivi richiamate si applicano
ai prestatori di servizi di pagamento, per i servizi di pagamento  da
essi prestati. 
    I soggetti  indicati  nella  sezione  VI-bis  applicano,  per  le
operazioni di credito immobiliare ai consumatori, la sezione VI-bis e
le altre disposizioni ivi richiamate. 
    I  soggetti  indicati  nella  sezione  VII  applicano,   per   le
operazioni di credito ai consumatori,  la  sezione  VII  e  le  altre
disposizioni ivi richiamate. La sezione VII-bis si applica a tutti  i
soggetti abilitati a erogare finanziamenti sotto  forma  di  cessione
del quinto dello stipendio, del salario o della  pensione,  ai  sensi
degli articoli 1 e 15 del D.P.R. n. 180/1950. 
    Ai servizi di mediazione creditizia il presente provvedimento  si
applica secondo quanto previsto nella sezione VIII. 
    Ai confidi iscritti nell'elenco previsto  dall'articolo  112  del
T.U., le presenti disposizioni si applicano secondo quanto  stabilito
dalla sezione IX. 
    La sezione XI si applica ai soggetti  indicati  nel  paragrafo  1
della stessa sezione. 
5. Abrogazioni 
    Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
      - Circolare della Banca d'Italia 21  aprile  1999,  n.  229,  e
successivi aggiornamenti (Istruzioni di  Vigilanza  per  le  banche),
limitatamente al titolo X, capitolo 1, e al  titolo  V,  capitolo  3,
sezione VI. Il titolo V, capitolo  3,  non  si  applica  alle  banche
comunitarie in relazione all'emissione e al collocamento di strumenti
finanziari; 
      - Provvedimento dell'Ufficio Italiano  Cambi  del  21  dicembre
2001 (Istruzione  per  l'iscrizione  dei  cambiavalute  nell'apposita
sezione dell'elenco generale ex art. 155, comma 5, del  TUB,  per  la
variazione dei dati e la cancellazione), limitatamente alla parte  V,
paragrafi 1, 2, 3 e 6; 
      - Provvedimento  della  Banca  d'Italia  del  25  luglio  2003,
relativo  alle  disposizioni  di  Vigilanza  per   gli   intermediari
finanziari, Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e
dei servizi finanziari; 
      - Provvedimento della Banca d'Italia  del  16  settembre  2003,
(Bancoposta - Trasparenza operazioni e servizi bancari); 
      - Circolare della  Banca  d'Italia  26  aprile  2004,  n.  253,
(Istruzioni di vigilanza per gli  istituti  di  moneta  elettronica),
limitatamente al capitolo XIII; 
      - Provvedimento dell'Ufficio Italiano Cambi del 29 aprile 2005,
(Istruzioni per i mediatori creditizi); 
      - Provvedimento della  Banca  d'Italia  del  30  dicembre  2008
(Mutui   ipotecari   per   l'acquisto   dell'abitazione   principale.
Disposizioni di trasparenza ai sensi del d.l. n. 185/2008); 
      - Provvedimento della  Banca  d'Italia  del  27  novembre  2009
(Conto Corrente Semplice); 
      - Provvedimento della  Banca  d'Italia  del  17  febbraio  2010
(Profili  di  operativita'  per  il  calcolo  dell'ISC  per  i  conti
correnti), con esclusione dell'Allegato 5A; 
      -  Provvedimento  della  Banca  d'Italia  del  28  marzo   2013
(Recepimento della Direttiva 2011/90/UE  in  materia  di  ipotesi  di
calcolo del TAEG), con esclusione dell'Allegato 5B. 
    Si intendono inoltre abrogate  le  note  interpretative  relative
alle predette disposizioni. 
 
                             SEZIONE II 
 
 
             PUBBLICITA' E INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE 
 
1. Premessa 
    Le disposizioni della presente sezione si applicano  ai  seguenti
servizi e operazioni:  depositi;  certificati  di  deposito  (secondo
quanto previsto dalla sezione I); finanziamenti (mutui;  aperture  di
credito;  anticipazioni  bancarie;  crediti  di  firma;   sconti   di
portafoglio; leasing finanziario; factoring; altri finanziamenti) che
non configurano operazioni di credito immobiliare ai  consumatori  ai
sensi della sezione VI-bis o operazioni di credito ai consumatori  ai
sensi  della  sezione  VII;  garanzie  ricevute;  conti  correnti  di
corrispondenza; emissione  e  gestione  di  strumenti  di  pagamento,
incassi e pagamenti che non configurano servizi di pagamento ai sensi
della sezione VI; custodia e amministrazione di strumenti  finanziari
(7) . 
    Le disposizioni della presente sezione: 
      - non si applicano all'attivita' degli intermediari volta  alla
conclusione di contratti unilateralmente predisposti  dal  cliente  o
che  costituiscono  oggetto  di  trattativa   individuale.   Non   si
considerano trattativa individuale  i  casi  in  cui  l'intermediario
abbia predisposto schemi contrattuali  predefiniti  e  la  trattativa
riguardi specifiche condizioni o clausole contrattuali (8) ; 
      - non si applicano agli strumenti di pagamento a  spendibilita'
limitata, come definiti dall'articolo 2, comma  2,  lettera  m),  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
      - si applicano alla commercializzazione attraverso tecniche  di
comunicazione a distanza secondo quanto previsto dalla sezione V. 
    Gli obblighi di pubblicita' relativi alle  informazioni  indicate
nella presente sezione non possono  essere  assolti  mediante  rinvio
agli usi. 
    Le  informazioni  pubblicizzate  non  costituiscono  offerta   al
pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile. 
    Salvo  che  non  sia  diversamente  specificato,  ai  fini  della
presente sezione i documenti si intendono "messi a disposizione"  del
cliente quando questi puo' portarne gratuitamente con se'  una  copia
dopo averla richiesta o prelevata direttamente (9) . 
    Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21,  comma  3-bis,  del
Codice del Consumo, dall'articolo 28 del decreto legge  n.  1/2012  e
dal regolamento dell'Isvap n. 40/2012 per la  commercializzazione  di
polizze assicurative o altri contratti insieme a un finanziamento. 
2. Guide pratiche 
    Gli intermediari mettono a disposizione della clientela  appositi
documenti ("Guide") concernenti: 
      - i contratti di conto corrente  offerti  ai  consumatori  e  i
servizi piu' comunemente associati, quali carte di debito (ad esempio
Bancomat, Postamat), assegni, carte di credito, scoperti, ecc.; 
      - il credito immobiliare ai consumatori ("Comprare una casa. Il
mutuo ipotecario in parole semplici"); 
      - l'accesso ai meccanismi  di  soluzione  stragiudiziale  delle
controversie  previsti  ai  sensi  dell'articolo  128-bis  del   T.U.
(Arbitro Bancario Finanziario); 
      - il credito ai consumatori. 
    Le Guide sono stampate in conformita' dei modelli pubblicati  sul
sito  www.bancaditalia.it  e,  per  la  Guida  pratica   sull'Arbitro
Bancario Finanziario, sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it. 
3. Fogli informativi 
    Gli  intermediari  mettono  a  disposizione  dei  clienti  "fogli
informativi"  contenenti   informazioni   sull'intermediario,   sulle
condizioni e sulle principali caratteristiche dell'operazione  o  del
servizio offerto. E' assicurata piena coerenza  tra  le  informazioni
riportate nei fogli informativi e i contenuti del contratto. 
    I fogli informativi sono  datati  e  tempestivamente  aggiornati.
Salvo l'utilizzo  di  tecniche  di  comunicazione  a  distanza  (cfr.
sezione V), essi sono messi a disposizione  dei  clienti  nei  locali
aperti al pubblico; a tal fine, gli intermediari possono avvalersi di
apparecchiature tecnologiche. 
    I fogli informativi contengono almeno: 
      - informazioni sull'intermediario (denominazione; iscrizione in
albi e/o registri; indirizzo della sede legale;  numero  di  telefono
degli uffici ai quali il cliente  si  puo'  rivolgere  per  ulteriori
informazioni e/o per la conclusione del contratto; numero di fax; ove
esistenti, sito internet e indirizzo di posta elettronica); 
      - le caratteristiche e i rischi tipici  dell'operazione  o  del
servizio; 
      - un elenco completo delle condizioni economiche  offerte  (che
comprendono ogni onere economico, comunque denominato, a  carico  del
cliente, incluse le spese connesse con le  comunicazioni  periodiche,
di scritturazione contabile, di istruttoria, le penali,  l'indicatore
sintetico di costo se richiesto, ecc.) (10) ; 
      - le  clausole  contrattuali  che  riguardano:  il  diritto  di
recesso spettante al cliente  e  all'intermediario  (11)  e  i  tempi
massimi  per  la  chiusura  del   rapporto;   i   mezzi   di   tutela
stragiudiziale di cui la clientela puo' avvalersi. 
    Gli intermediari possono redigere un unico foglio informativo per
pubblicizzare, in relazione a un determinato prodotto, le  condizioni
relative alle diverse linee del servizio offerte (ad  esempio,  conti
correnti aventi diverse caratteristiche). 
    Per i contratti diversi dal conto corrente offerto a consumatori,
il foglio informativo  include  anche  le  informazioni  sui  servizi
accessori se essi sono disciplinati dal presente provvedimento (12) . 
    I tassi di interesse sono riportati su base annuale e almeno  con
riferimento all'anno civile. 
    Qualora un'operazione comporti piu' voci di costo  a  carico  del
cliente, le condizioni economiche sono presentate in maniera tale che
risulti facilmente comprensibile il costo complessivo. 
    L'intermediario conserva copia dei fogli informativi  per  cinque
anni, anche avvalendosi di tecniche che  consentono  la  riproduzione
immutata delle informazioni memorizzate. 
    I fogli informativi relativi ai contratti di conto corrente per i
consumatori  sono  redatti  in  conformita'  del   modello   previsto
nell'Allegato 4A. La Banca d'Italia si riserva di  standardizzare  il
contenuto dei fogli informativi relativi ad altri servizi. 
    Per i contratti di conto corrente: 
      - il foglio informativo riporta  altresi'  eventuali  requisiti
minimi per l'apertura del conto (ad esempio, il  versamento  iniziale
di una somma di denaro, l'accredito dello stipendio, ecc.), le valute
sui versamenti e sui prelievi,  i  termini  di  disponibilita'  delle
somme accreditate sul conto e degli assegni versati; tutte le causali
che  danno  origine  a  una  scritturazione  per  la  quale   vengono
addebitati al cliente oneri economici, specificandone l'importo; 
      - in caso di contratti offerti ai  consumatori,  le  condizioni
relative ai servizi accessori (es. carte di pagamento)  non  comprese
tra le "Principali condizioni economiche" di cui all'Allegato 4A sono
riportate in uno o piu' fogli informativi separati concernenti i soli
servizi  accessori.  In  questi  casi,  gli  intermediari  mettono  a
disposizione del cliente - oltre al foglio  informativo  relativo  al
contratto di conto corrente  -  un  fascicolo  contenente  il  foglio
informativo o i  fogli  informativi  di  tutti  i  servizi  accessori
offerti insieme al conto; 
      - se e' valorizzato l'ISC per i profili di utilizzo  "giovani",
"famiglie con operativita'  bassa"  o  "pensionati  con  operativita'
bassa", il foglio informativo riporta - nella sezione denominata "Che
cos'e' il conto corrente" - la seguente avvertenza "Per i consumatori
che effettuano poche operazioni potrebbe essere indicato il conto  di
base; chieda o si procuri il relativo foglio informativo". 
    Per le operazioni di finanziamento comunque denominate,  inoltre,
i fogli informativi riportano l'indicazione  che  il  cliente  potra'
consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto
dall'articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d.  "legge  antiusura")  sul
cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo,  nonche'
sul sito internet, qualora  l'intermediario  se  ne  avvalga  secondo
quanto stabilito dalla sezione V. 
    Per i  finanziamenti  in  valuta  diversa  dall'euro,  il  foglio
informativo: 
      - riporta, nella sezione su caratteristiche e rischi tipici, un
richiamo al rischio di cambio dell'operazione; 
      -  contiene,  nella  parte  sulle  condizioni  economiche,  una
simulazione  dell'impatto  sull'ammontare  totale  da  rimborsare   a
scadenza  e,  per  i  finanziamenti  rateali,  sulle  singole   rate,
derivante da: i) un apprezzamento della valuta in cui e' espresso  il
finanziamento pari al 20 per cento; ii) per i finanziamenti di durata
superiore a due  anni,  un  apprezzamento  della  valuta  in  cui  e'
espresso il finanziamento pari al  20  per  cento  e  un  contestuale
aumento del tasso di interesse del 2 per cento dopo  due  anni  dalla
conclusione del contratto. Eventuali ulteriori simulazioni,  relative
a una variazione del  tasso  di  cambio  favorevole  per  il  cliente
(eventualmente combinata con una diminuzione del tasso di interesse),
sono simmetriche e di pari numero rispetto a quelle indicate sub i) e
ii). 
    Per i contratti di leasing finanziario, in  luogo  del  tasso  di
interesse e' indicato il tasso  interno  di  attualizzazione  per  il
quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato
(al netto di imposte) e  valore  attuale  dei  canoni  e  del  prezzo
dell'opzione   di   acquisto   finale   (al   netto    di    imposte)
contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi
per servizi accessori  di  natura  non  finanziaria  o  assicurativa,
andra' considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione
del  capitale  investito  per  l'acquisto  del  bene  e  i   relativi
interessi. 
    Nel caso di prodotti composti, gli intermediari predispongono  un
unico foglio informativo, relativo a tutte le componenti del prodotto
offerto.  Per  i  prodotti  composti  che  includono  componenti  non
disciplinate dalle presenti disposizioni (ad esempio, perche'  aventi
natura assicurativa), il foglio  informativo  rinvia  agli  eventuali
strumenti di  trasparenza  per  esse  stabiliti  dalle  normative  di
settore. In ogni caso, il foglio informativo riporta  tutti  i  costi
che il cliente deve sostenere, a qualsiasi titolo,  in  relazione  al
prodotto composto. 
4. Offerta fuori sede 
    Nel caso di offerta fuori sede, anche  se  realizzata  attraverso
soggetti  terzi,  i   fogli   informativi   riportano,   oltre   alle
informazioni sull'intermediario committente, i dati  e  la  qualifica
(13) del soggetto che entra in rapporto con il cliente  (ad  esempio,
dipendente, promotore finanziario, agente in  attivita'  finanziaria)
ed eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti da tali modalita' di
offerta. 
    Il soggetto che procede all'offerta deve consegnare  al  cliente,
in tempo utile prima che il contratto sia concluso o che  il  cliente
sia vincolato da un'offerta, il foglio informativo e, se e' prevista,
una Guida  ai  sensi  del  paragrafo  2.  In  caso  di  contratto  di
finanziamento,  viene  consegnato  al  cliente  anche  un   documento
contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge
n. 108/1996 (c.d.  "legge  antiusura").  L'intermediario  committente
acquisisce un'attestazione del cliente circa l'avvenuta consegna e la
conserva agli atti. Queste previsioni non si applicano se il soggetto
incaricato dell'offerta e' un intermediario,  fermo  restando  quanto
stabilito nel paragrafo 3 (14) . 
    L'intermediario committente fornisce  al  soggetto  che  effettua
l'offerta fuori sede (anche se si tratta di un altro intermediario) i
dati e la documentazione necessari per l'assolvimento degli  obblighi
di  pubblicita',  in  conformita'  delle  previsioni  della  presente
sezione. 
    L'intermediario committente verifica che il  soggetto  incaricato
dell'offerta rispetti gli  obblighi  di  trasparenza  previsti  dalla
presente sezione. In  particolare,  se  il  foglio  informativo  e  i
documenti previsti dal paragrafo  2  sono  predisposti  dal  soggetto
incaricato dell'offerta, l'intermediario committente  ne  accerta  la
conformita' alle disposizioni  vigenti  e  l'idoneita'  a  conseguire
pienamente le finalita' della disciplina in materia di trasparenza. 
    L'intermediario che offre i prodotti e  i  servizi  di  un  altro
intermediario,  prima  di  procedere  all'offerta,  controlla  se  le
informazioni ricevute sono complete e idonee a conseguire  pienamente
le finalita' della disciplina in materia di trasparenza. 
    Rimane fermo quanto previsto dagli articoli  45  e  seguenti  del
Codice del Consumo, ove ne ricorrano i presupposti. 
5. Annunci pubblicitari 
    Gli annunci pubblicitari devono essere chiaramente  riconoscibili
come tali. In particolare, essi specificano: 
      - la propria natura di messaggio  pubblicitario  con  finalita'
promozionale; 
      -  la  necessita'  di  fare  riferimento,  per  le   condizioni
contrattuali, ai fogli informativi, indicando le  modalita'  con  cui
questi ultimi sono messi a disposizione dei clienti. 
    Gli annunci pubblicitari relativi a operazioni di  finanziamento,
nei quali l'intermediario dichiara il  tasso  di  interesse  o  altre
cifre concernenti il costo del credito, indicano - ove previsto -  il
TAEG, specificandone il periodo minimo di validita' (15) . 
    Rimane fermo quanto previsto dal decreto legislativo n.  70/2003,
dal decreto legislativo n. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy) e dal
Codice del Consumo. 
6. Consegna di copia del contratto 
    Prima della conclusione del contratto,  l'intermediario  consegna
al  cliente,  su  sua  richiesta,  una  copia  completa   del   testo
contrattuale idonea per la stipula; a scelta del cliente puo'  essere
consegnato il solo documento di sintesi (16) .  La  consegna  avviene
entro tempi congrui rispetto alla richiesta. 
    Nei contratti di finanziamento, considerato che la determinazione
delle  condizioni  economiche  e'  preceduta  da  un'istruttoria,  il
cliente puo' scegliere tra: 
      i) la consegna di copia del contratto idonea  per  la  stipula,
che puo' essere subordinata al pagamento di una somma  non  eccedente
le spese di istruttoria (il cui ammontare  massimo  e'  pubblicizzato
nel foglio informativo); 
      ii) la consegna gratuita:  dello  schema  di  contratto,  privo
delle  condizioni  economiche;  di  un   preventivo   contenente   le
condizioni economiche basate sulle informazioni fornite dal cliente. 
    Per i  contratti  di  mutuo  ipotecario  offerti  ai  clienti  al
dettaglio,  diversi  dai  contratti   di   credito   immobiliare   ai
consumatori ai quali si applica la sezione VI-bis, la consegna  della
copia del contratto idonea per la stipula e' gratuita a  partire  dal
momento in cui viene concordata la data  per  la  stipula  presso  il
notaio (17) . 
    Negli altri casi la consegna e' sempre gratuita. 
    La consegna non impegna le parti alla stipula del  contratto.  Il
diritto del cliente di ottenere copia del testo  contrattuale  o  del
solo documento di sintesi non puo'  essere  sottoposto  a  termini  o
condizioni.  In  caso  di  modifica  delle  condizioni   contrattuali
indicate nella copia consegnata al  cliente,  l'intermediario,  prima
della conclusione del contratto, ne informa il cliente stesso  e,  su
richiesta di quest'ultimo, gli consegna una copia completa del  nuovo
testo contrattuale idonea per la stipula ovvero una nuova  copia  del
documento di sintesi. 
    Il presente paragrafo si applica anche in caso di  offerta  fuori
sede. 
7. Documento di sintesi 
    Ai contratti e' unito un "documento di sintesi", che  riporta  in
maniera personalizzata, secondo quanto  previsto  dal  contratto,  le
condizioni economiche pubblicizzate nel foglio  informativo  relativo
allo specifico tipo di operazione o servizio. 
    Il documento di sintesi dei servizi il cui foglio informativo  e'
redatto secondo i modelli allegati alle presenti disposizioni riporta
le condizioni economiche secondo lo stesso ordine seguito nel  foglio
informativo. Il documento di sintesi relativo ai contratti  di  conto
corrente offerti ai consumatori non riporta l'ISC. 
    Il documento di sintesi costituisce il frontespizio del contratto
(18) ; ne e' parte integrante in presenza di un accordo  delle  parti
in tal senso. 
    Se l'offerta di un'operazione o di un servizio non  e'  in  alcun
modo personalizzabile,  il  foglio  informativo  e  il  documento  di
sintesi possono  coincidere.  In  questo  caso  il  frontespizio  del
contratto e' costituito dal foglio informativo. 
    Per i contratti di mutuo che sono o potrebbero rimanere  a  tasso
fisso per tutta la durata del  contratto,  il  documento  di  sintesi
riporta in calce il piano di ammortamento. 
8. Indicatore sintetico di costo 
8.1 Conti correnti 
    Il foglio informativo  e  l'estratto  conto  dei  conti  correnti
destinati ai consumatori riportano un "Indicatore Sintetico di Costo"
(ISC), calcolato secondo le modalita' previste dall'Allegato 5A. 
    I profili di  utilizzo  riportati  nell'Allegato  5A  sono  stati
elaborati tenendo  conto  dei  risultati  di  un'indagine  statistica
effettuata nel 2009; sono  stati  coinvolti  l'Associazione  Bancaria
Italiana (ABI) e il  Consiglio  Nazionale  dei  Consumatori  e  degli
Utenti (CNCU) (19) . 
    Ai fini del calcolo dell'ISC  si  distinguono  tre  tipologie  di
conti correnti: 
      1) conti correnti con un  sistema  di  tariffazione  forfetario
(c.d. "a pacchetto"), per i quali i profili di operativita' tipo sono
sei, individuati sulla base di variabili socio-demografiche (giovani;
famiglie con operativita' bassa;  famiglie  con  operativita'  media;
famiglie con operativita' elevata; pensionati con operativita' bassa;
pensionati con operativita' media); 
      2) conti  con  un  sistema  di  tariffazione  a  consumo  (c.d.
"ordinari"), per i quali  il  profilo  e'  uno  e  fa  riferimento  a
un'operativita'  tipo  particolarmente   bassa,   coerente   con   la
circostanza che questa tipologia di conti  correnti  e'  generalmente
destinata a clienti che  intendono  utilizzarlo  per  esigenze  molto
specifiche, come tali non riconducibili  a  nessuno  dei  profili  di
operativita'    tipo    individuati    per    le    singole    classi
socio-demografiche sopra descritte (ad esempio, conti  usati  in  via
occasionale o discontinua in quanto il  cliente  e'  titolare  di  un
altro conto corrente, conti per l'addebito delle rate del mutuo); 
      3) conti c.d. "in convenzione" (20) , per i quali  e'  previsto
un regime particolare che tiene conto delle loro specificita'. 
    Per i conti correnti destinati ai  consumatori  gli  intermediari
sono tenuti a calcolare e indicare l'ISC, per  ciascuno  dei  diversi
profili (21) : 
      a) nel foglio informativo. 
    Per i conti  correnti  sub  1),  se  il  contratto  e'  destinato
unicamente a uno o piu' profili determinati di  clientela,  il  campo
relativo ai profili ai  quali  esso  non  e'  destinato  puo'  essere
riempito con la dicitura "non adatto".  In  questo  caso,  il  foglio
informativo   riporta   chiaramente   nell'intestazione,   sotto   la
denominazione del conto corrente, l'indicazione dei profili ai  quali
esso e' destinato. 
    Per i conti  correnti  sub  2),  il  foglio  informativo  riporta
chiaramente  nell'intestazione,  sotto  la  denominazione  del  conto
corrente, la seguente indicazione: "Questo conto  e'  particolarmente
adatto per chi al momento dell'apertura del conto pensa  di  svolgere
un numero bassissimo di operazioni  o  non  puo'  stabilire,  nemmeno
orientativamente, il tipo o il numero di operazioni che svolgera'."; 
      b) nell'estratto conto di fine anno inviato  nell'ambito  delle
comunicazioni periodiche alla clientela secondo quanto previsto nella
sezione IV, paragrafo 3.1. 
    Per le tipologie di conti sub 1) e  2)  sono  riportati  gli  ISC
pubblicizzati sul foglio  informativo  dello  stesso  conto  messo  a
disposizione della clientela alla data dell'invio (22) ,  secondo  lo
schema indicato nell'Allegato 6. 
    L'ISC e' valorizzato per ciascun profilo previsto dalle  presenti
disposizioni (Allegato 5A); se il contratto e' destinato unicamente a
uno o piu' profili determinati di clientela,  il  campo  relativo  ai
profili ai quali esso non e' destinato puo' essere  riempito  con  la
dicitura "non adatto". In questo caso, il foglio informativo  riporta
chiaramente  nell'intestazione,  sotto  la  denominazione  del  conto
corrente, l'indicazione dei profili ai quali esso e' destinato. 
    Per  i  conti  correnti  sub  3  (cd.  "in   convenzione"),   gli
intermediari possono optare per una delle seguenti alternative: 
      1)  se  le  specifiche  condizioni  economiche  previste  dalla
convenzione sono pubblicizzate con un  apposito  foglio  informativo,
trattare i conti in convenzione come i conti sub 1) per ogni  aspetto
indicato nelle presenti disposizioni (numero dei profili da calcolare
e valorizzare, informazioni  da  fornire  nel  foglio  informativo  e
nell'estratto conto di fine anno); 
      2) se, invece, le  specifiche  condizioni  economiche  previste
dalla convenzione vengono negoziate su conti  per  i  quali  e'  gia'
stato predisposto un foglio  informativo  (comprensivo,  quindi,  dei
relativi ISC), riportare nell'estratto conto di fine  anno,  l'ISC  -
calcolato per ciascuno dei sei profili previsti per i  conti  sub  1)
relativo   al   conto   corrente,   offerto   dall'intermediario   ai
consumatori, piu' conveniente per ciascuno di tali profili. In questi
casi, invece dello schema indicato nell'Allegato 6, gli  intermediari
usano lo schema indicato  nell'Allegato  6A.  Nel  medesimo  estratto
conto, gli intermediari riportano  in  modo  chiaro,  alla  fine  del
riepilogo delle spese, in luogo delle frase  indicata  nella  sezione
IV, paragrafo 3.2., la seguente: 
        «Puo' confrontare il totale delle spese  sostenute  nell'anno
con i costi orientativi per i clienti  tipo  riportati  nel  riquadro
"Quanto costa un altro conto corrente". Una differenza  significativa
puo' voler dire che questo conto forse oggi non  e'  il  piu'  adatto
alle sue esigenze anche se si tratta di un conto  in  convenzione;  i
motivi possono essere molti. In ogni caso, puo' andare in banca o  su
internet per verificare se  ci  sono  offerte  piu'  convenienti  per
lei.»; 
    Nell'ambito delle procedure organizzative previste dal  paragrafo
2 della sezione XI, gli intermediari  garantiscono  che  gli  addetti
alla rete di vendita siano in grado di fornire ai consumatori che  ne
facciano richiesta - sia al momento  dell'offerta  sia  in  corso  di
rapporto  -  tutte  le  spiegazioni  necessarie  per  comprendere  il
significato  dell'ISC,  la  portata  dei  profili  e  le   operazioni
associate a ciascuno di essi. Informazioni sul contenuto dei  profili
dovranno essere disponibili anche sul sito internet della banca. 
    Inoltre,  gli  intermediari,  nello   svolgere   la   valutazione
sull'opportunita'  di  introdurre   strumenti   che   consentano   di
verificare la coerenza tra il profilo del cliente e i  prodotti  allo
stesso offerti (sezione XI, paragrafo 2), tengono conto  dei  profili
indicati nel presente provvedimento. 
8.2 Finanziamenti 
    Il foglio informativo e il  documento  di  sintesi  riportano  un
indicatore sintetico  di  costo  denominato  "Tasso  Annuo  Effettivo
Globale" (TAEG) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni
indicate nell'Allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003 (23) : 
      - mutui; 
      - anticipazioni bancarie; 
      - altri finanziamenti (24) ; 
      - aperture di credito in conto corrente offerte  a  clienti  al
dettaglio. 
    Il TAEG e' calcolato secondo quanto previsto dalla disciplina  in
materia di credito per i consumatori (sezione VII, paragrafo 4.2.4  e
Allegato 5B) o, in presenza di ipoteca su un bene  immobile,  secondo
quanto previsto dalla disciplina in materia di credito immobiliare ai
consumatori (sezione VI-bis, paragrafo 5.2.4, e Allegato 5C) (25) . 
 
                             SEZIONE III 
 
 
                              CONTRATTI 
 
1. Premessa 
    La presente sezione contiene disposizioni in materia di  forma  e
contenuto minimo dei contratti. 
    Le questioni relative all'interpretazione e  alla  validita'  dei
contratti  o  di  singole  clausole  sono  rimesse  ai  rapporti  tra
intermediario e  cliente  e,  in  ultima  analisi,  alle  valutazioni
dell'autorita' giudiziaria. 
2. Forma e conclusione dei contratti 
    I contratti sono redatti in forma scritta. 
    Il documento informatico soddisfa i requisiti della forma scritta
nei casi previsti dalla legge (26) . 
    La forma scritta non e' obbligatoria per: 
      a) le operazioni  e  i  servizi  effettuati  in  esecuzione  di
contratti redatti per iscritto (27) ; 
      b) le operazioni e i servizi  prestati  in  via  occasionale  -
quali, ad esempio, acquisto e  vendita  di  valuta  estera  contante,
emissione di assegni circolari - purche' il valore complessivo  della
transazione non ecceda 5.000 euro e a condizione che l'intermediario: 
        - mantenga evidenza dell'operazione compiuta; 
        -  consegni  o  invii  tempestivamente  al  cliente  conferma
dell'operazione in  forma  scritta  o  su  altro  supporto  durevole,
indicando il prezzo praticato, le commissioni e le  spese  addebitate
(28) . 
    Nel caso di inosservanza della forma prescritta il  contratto  e'
nullo; la nullita' puo' essere fatta valere solo dal cliente. 
    Un  esemplare  del  contratto,   comprensivo   delle   condizioni
generali, e' consegnato al cliente. La consegna e' attestata mediante
apposita sottoscrizione del cliente, ulteriore  rispetto  alla  firma
del  contratto,  apposta  sull'esemplare  del  contratto   conservato
dall'intermediario. 
    Nella conclusione dei contratti mediante strumenti informatici  o
telematici,  gli  intermediari  osservano,  oltre   alla   disciplina
prevista dalle presenti disposizioni, anche le  norme  legislative  o
regolamentari  specificamente  stabilite  per  l'utilizzo   di   tali
tecniche. In questi casi, la consegna di  copia  del  contratto  puo'
avvenire attraverso lo strumento informatico o telematico  impiegato,
purche' su  supporto  durevole;  ne  viene  acquisita  l'attestazione
esplicita del cliente, separatamente dalla sottoscrizione,  anche  in
via informatica o telematica. 
3. Contenuto dei contratti 
    I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro  prezzo  e
condizione praticati,  inclusi,  per  i  contratti  di  credito,  gli
eventuali oneri  di  mora.  Sono  indicate,  oltre  alle  commissioni
spettanti all'intermediario, le voci di spesa a carico  del  cliente,
ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui alla sezione
IV (Comunicazioni alla clientela).  Il  contratto  riporta  tutte  le
condizioni applicate, incluse le condizioni generali di contratto. 
    Sono nulle e si considerano non apposte le clausole  contrattuali
di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e  di
ogni  altro  prezzo  e  condizione  praticati,  nonche'  quelle   che
prevedono tassi,  prezzi  e  condizioni  sfavorevoli  per  i  clienti
rispetto a quelli pubblicizzati nei fogli informativi e nei documenti
di sintesi (29) . La nullita'  puo'  essere  fatta  valere  solo  dal
cliente. 
    Nel caso in cui il contratto contenga clausole di indicizzazione,
vengono  riportati  il  valore  del  parametro   al   momento   della
conclusione   del   contratto   e   le   modalita'   di   rilevazione
dell'andamento di tale valore nel corso del rapporto. 
    La facolta'  di  modificare  unilateralmente  il  contratto  puo'
essere convenuta secondo quanto previsto dall'articolo 118 del T.U. 
    Se alcuni degli elementi che concorrono a  determinare  il  costo
complessivo dell'operazione dipendono dalla quotazione  di  titoli  o
dall'andamento di valute ad una data futura ovvero non sono  comunque
individuati al momento della redazione del  contratto,  il  contratto
stesso deve indicare in ogni caso gli  elementi  per  determinare  le
suddette componenti di costo. Se il contratto e' stipulato  in  forma
diversa da quella scritta, secondo quanto previsto  dal  paragrafo  2
della  presente  sezione,  gli  elementi  di  calcolo  devono  essere
indicati, oltre che nei fogli informativi, anche nella  comunicazione
di conferma dell'operazione, ove prevista. 
    Con particolare riferimento ai tassi di  interesse,  si  richiama
quanto previsto ai sensi dell'art. 120 del T.U. Per  i  contratti  di
finanziamento, nell'indicazione del tasso rapportato  su  base  annua
non si tiene conto degli eventuali interessi di mora applicati  sulle
rate di rimborso non pagate alla scadenza. 
    I contratti relativi a operazioni di credito fondiario diverse da
quelle disciplinate dall'articolo 120-ter del T.U.  riportano,  anche
in allegato, uno o piu'  esempi  di  applicazione  della  formula  di
calcolo del compenso onnicomprensivo  da  corrispondere  in  caso  di
estinzione anticipata, secondo le disposizioni dettate dal  CICR  con
delibera del 9 febbraio 2000. I  contratti  prevedono,  inoltre,  che
nessun altro onere puo' essere addebitato. 
    L'articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 185/2008 prevede  che
le banche  e  gli  altri  intermediari  che  offrono  mutui  a  tasso
variabile  garantiti  da  ipoteca  per   l'acquisto   dell'abitazione
principale debbano anche offrire mutui della  specie  indicizzati  al
tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale  della  BCE,  il
cui tasso complessivo deve essere in linea con quello  praticato  per
le altre forme di indicizzazione offerte (30) . 
    Con riferimento alla  remunerazione  degli  affidamenti  e  degli
sconfinamenti si rinvia a quanto previsto dal decreto  d'urgenza  del
Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR  del  30
giugno 2012 (Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli
sconfinamenti  in  attuazione  dell'art.  117-bis  del  Testo   unico
bancario). 
4. Conto di base 
    Le banche, gli istituti di moneta elettronica,  gli  istituti  di
pagamento  e  Poste  Italiane  S.p.A.  sono  tenuti  a   offrire   ai
consumatori  un  "Conto  di  base",  il  cui  contenuto   tipico   e'
determinato  ai  sensi  del  presente  paragrafo,   in   applicazione
dell'articolo 117, comma 8, del T.U. 
    Il "Conto di  base"  include,  a  fronte  di  un  canone  annuale
onnicomprensivo,   un   numero   determinato   di    operazioni    di
scritturazione contabile e di servizi. Il numero e  la  tipologia  di
servizi inclusi viene stabilito dalla convenzione  tra  il  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  la  Banca  d'Italia,  l'Associazione
Bancaria Italiana, Poste italiane S.p.A.  e  l'Associazione  italiana
istituti  di  pagamento  e  di  moneta  elettronica.  La  convenzione
individua inoltre le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle
quali il "Conto di base" e' offerto senza spese. 
    Resta ferma la possibilita' di addebitare al cliente spese per le
operazioni  eccedenti  i  limiti  indicati  dalla  convenzione,  alle
condizioni da questa stabilite. 
    Al "Conto di base" si applicano tutte le  disposizioni  di  legge
rilevanti in materia di operazioni  e  servizi  bancari,  nonche'  le
presenti disposizioni. L'ISC del "Conto di base" e' calcolato tenendo
conto di tutti i servizi e di tutte le operazioni incluse. 
    I contratti denominati "Conto di  base"  non  conformi  a  quanto
previsto dal presente paragrafo sono nulli,  ai  sensi  dell'articolo
117, comma 8, del T.U. 
    Continua ad applicarsi l'articolo  8,  commi  da  1  a  4,  della
Convenzione (31) . 
5. Recesso dai contratti a tempo indeterminato 
    Ai sensi dell'articolo 120-bis del T.U., il cliente ha diritto di
recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato  senza
penalita' e senza spese; al CICR e' rimessa l'individuazione dei casi
in cui puo' essere previsto un  rimborso  delle  spese  sostenute  in
relazione a servizi aggiuntivi richiesti dal cliente in occasione del
recesso. 
    In conformita' di quanto  stabilito  dall'articolo  10-bis  della
deliberazione del CICR 4 marzo 2003, e successive  modificazioni,  il
rimborso delle spese sostenute  in  relazione  a  servizi  aggiuntivi
chiesti dal cliente che recede da un contratto a tempo  indeterminato
e'  possibile  solo  in  relazione  a  servizi  non   necessari   per
l'esercizio del recesso o, se  necessari,  solo  quando  il  servizio
presuppone l'intervento di un soggetto terzo e le relative spese sono
state   pubblicizzate   secondo   quanto   previsto   dal    presente
provvedimento e riportate nel contratto (32) . 
6. Norme di legge in materia di decorrenza delle  valute,  estinzione
anticipata e portabilita' dei finanziamenti (rinvio) 
    Per  i  contratti  disciplinati  dal  presente  provvedimento  si
richiamano inoltre gli articoli 120, commi  01,  1  e  3  (Decorrenza
delle  valute  e  calcolo  degli  interessi),   120-ter   (Estinzione
anticipata dei mutui  immobiliari)  e  120-quater  (Surrogazione  nei
contratti di finanziamento. Portabilita') del T.U. 
 
                             SEZIONE IV 
 
 
                    COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA 
 
1. Premessa 
    La  presente  sezione   riguarda   le   comunicazioni   che   gli
intermediari sono tenuti a fornire durante  i  rapporti  intrattenuti
con i clienti. 
    Il responsabile per il corretto adempimento delle  previsioni  di
questa  sezione  e'  la  controparte  contrattuale  del  cliente.  Ne
consegue che: 
      - in caso di cessione del  contratto,  il  responsabile  e'  il
soggetto cessionario; 
      - in caso di cessione del credito, il responsabile  continua  a
essere il cedente, titolare del contratto, salvo diversa  pattuizione
tra  il  cedente  e  il  cessionario.  In  caso  di   operazioni   di
cartolarizzazione dei crediti disciplinate ai sensi  della  legge  30
aprile 1999, n. 130, il responsabile puo' essere  in  alternativa  il
soggetto individuato contrattualmente nell'ambito dell'operazione  di
cartolarizzazione. Al cliente va comunque comunicato il responsabile. 
    In caso  di  cessione  di  rapporti  giuridici  cui  si  applichi
l'articolo 58 del T.U., il cessionario comunica con congruo anticipo,
almeno 30 giorni prima, ai titolari dei conti correnti e dei conti di
pagamento le informazioni necessarie per assicurare  che  il  cliente
possa fruire senza soluzione di continuita' dei servizi  connessi  al
conto (es. servizi di pagamento) (33) . La comunicazione puo'  essere
omessa se e' assicurata al cliente continuita' nella prestazione  dei
servizi di pagamento; in questo caso, se  e'  comunque  astrattamente
prevedibile il verificarsi di una discontinuita' nella prestazione di
servizi di pagamento per un breve arco temporale, fermi restando  gli
obblighi  contrattuali,   il   cessionario   ne   da'   comunicazione
personalizzata e tempestiva alla clientela. 
2. Variazioni contrattuali 
    Le condizioni e i limiti alla  facolta'  per  l'intermediario  di
modificare  unilateralmente  le   condizioni   del   contratto   sono
disciplinate dall'articolo 118 del T.U. (34) . 
    Secondo il Ministero dello sviluppo economico le  "modifiche"  di
cui all'articolo 118 del T.U., riguardando soltanto le fattispecie di
variazioni   previste   dal   contratto,   non   possono   comportare
l'introduzione di nuove clausole (35) . 
    Nei  rapporti  al  portatore,  le  modifiche  unilaterali   delle
condizioni contrattuali sono comunicate alla  clientela,  rispettando
il medesimo  termine,  con  strumenti  di  comunicazione  impersonale
facilmente accessibili presso le dipendenze  dell'intermediario  (es.
cartello esposto nei locali aperti al pubblico)  e,  contestualmente,
pubblicando la notizia sul sito internet, ove esistente. 
    Ai  sensi  dell'articolo  127-bis,  comma  1,  le   comunicazioni
relative alle modifiche  unilaterali  sono  sempre  gratuite  per  il
cliente. 
3. Comunicazioni periodiche alla clientela 
3.1 Disposizioni di carattere generale 
    Nei contratti di durata gli intermediari forniscono  ai  clienti,
alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una  volta  all'anno,
una  comunicazione  analitica  che  dia   una   completa   e   chiara
informazione sullo svolgimento del rapporto e  un  quadro  aggiornato
delle condizioni economiche applicate (36) . 
    In mancanza di opposizione  scritta  da  parte  del  cliente,  le
comunicazioni si intendono approvate trascorsi  sessanta  giorni  dal
ricevimento. 
    La  comunicazione  periodica  e'  effettuata  mediante  invio   o
consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle condizioni
economiche. Le parti possono convenire una diversa  periodicita'  per
l'invio o la consegna del rendiconto e del documento di sintesi  (37)
. 
    Il rendiconto (estratto conto per i rapporti  regolati  in  conto
corrente) indica, anche mediante voci sintetiche di costo,  tutte  le
movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate,
il saldo debitore o creditore e ogni altra informazione rilevante per
la comprensione dell'andamento del rapporto. 
    Il documento di  sintesi,  datato  e  progressivamente  numerato,
aggiorna quello unito al contratto (cfr. sezione II, paragrafo  7)  e
riporta le condizioni economiche  in  vigore  (38)  .  Le  condizioni
modificate rispetto alla comunicazione precedente sono riportate  con
una specifica evidenza grafica  (ad  esempio,  attraverso  l'uso  del
grassetto).  Il  documento  di  sintesi  inviato  con  il  rendiconto
relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre riporta inoltre il
numero complessivo delle variazioni intervenute nel corso dell'anno. 
    Le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche  siano
omesse nei casi di rapporti che non registrano movimenti da oltre  un
anno e presentano un saldo creditore per il cliente non  superiore  a
euro 2.500. 
    Se le condizioni economiche in vigore non sono  variate  rispetto
alla comunicazione precedente, l'invio o la consegna del documento di
sintesi possono essere omessi a condizione che: 
      - in qualsiasi momento del rapporto il cliente  possa  ottenere
gratuitamente dall'intermediario copia del documento di  sintesi  con
le condizioni  economiche  in  vigore;  l'invio  o  la  consegna  del
documento  di  sintesi  richiesto   dal   cliente   sono   effettuati
tempestivamente o 
      - il cliente  che  abbia  scelto  il  regime  di  comunicazioni
telematiche possa accedere al documento  di  sintesi  aggiornato,  in
qualsiasi momento, tramite il sito web dell'intermediario o ottenerne
tempestivamente copia per posta elettronica. 
    Il contratto stabilisce le modalita' di invio delle comunicazioni
periodiche alla clientela e indica  i  costi  connessi  alle  diverse
tecniche utilizzate. Le  modalita'  a  disposizione  della  clientela
includono  sempre  la  forma  cartacea  e  quella  elettronica;  esse
consistono, in ogni caso, in supporti durevoli. 
    In ogni momento del rapporto il cliente ha il diritto di cambiare
la  modalita'  di  comunicazione  utilizzata,  salvo  che  cio'   sia
incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio. 
    L'offerta puo' prevedere la  sola  forma  elettronica  quando  il
contratto sia concluso con clienti obbligati per legge a  dotarsi  di
un indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo  di
posta elettronica. 
    In applicazione dell'articolo 127-bis del T.U.: 
      - le comunicazioni previste ai sensi del presente  paragrafo  e
dal paragrafo 3.2 sono gratuite  per  il  cliente  se  trasmesse  con
strumenti telematici; 
      - il contratto puo' prevedere a carico del cliente spese per le
comunicazioni  previste  ai  sensi  del  presente  paragrafo  e   dal
paragrafo 3.2 effettuate con strumenti diversi da quelli  telematici,
per quelle ulteriori o piu'  frequenti  rispetto  a  quanto  previsto
dalla presente sezione ovvero  per  quelle  trasmesse  con  strumenti
diversi rispetto a quanto previsto nel contratto. In questi  casi  le
spese a carico del cliente sono adeguate  e  proporzionate  ai  costi
sostenuti dall'intermediario e sono quantificate  in  conformita'  di
quanto stabilito dalla sezione XI, paragrafo 2 (39) . 
    Se il contratto prevede l'impiego dello strumento informatico,  i
termini per l'esercizio del diritto di recesso o per la contestazione
dell'estratto conto decorrono  dalla  ricezione  della  comunicazione
(40) . 
    Le  comunicazioni  periodiche  informano  altresi'   il   cliente
dell'esistenza di procedure - richieste dalla legge o  introdotte  in
via di autoregolamentazione - che favoriscono la  "portabilita'"  dei
rapporti  presso  altro  intermediario  e  fanno  rinvio  alle  Guide
previste dalla sezione II, paragrafo 2, ove previste per lo specifico
rapporto cui la comunicazione si riferisce. 
3.2 Comunicazioni periodiche  inerenti  a  particolari  tipologie  di
rapporti 
    Per i rapporti regolati in conto corrente, l'estratto conto e  il
documento di sintesi sono inviati al cliente con periodicita' annuale
o, a sua scelta, con periodicita' semestrale, trimestrale o  mensile.
Negli estratti conto sono indicate  le  modalita'  di  calcolo  degli
interessi. 
    Se il titolare di un conto corrente e' un cliente  al  dettaglio,
l'estratto conto relativo al periodo che si conclude il  31  dicembre
riporta il riepilogo delle spese complessivamente sostenute nell'anno
solare per la tenuta del conto corrente e per i servizi  di  gestione
della liquidita' e di pagamento (41) ;  con  separata  evidenza  sono
riportati i costi sostenuti in relazione a  eventuali  affidamenti  e
sconfinamenti. In particolare, il riepilogo: riporta il numero  delle
operazioni  effettuate,  suddistinte  per   categoria   e   comprende
l'ammontare complessivo delle  spese  addebitate  e  quello  parziale
relativo a ciascun servizio. L'estratto conto relativo al periodo che
si conclude il 31 dicembre nei contratti di conto  corrente  conclusi
con  consumatori  riporta  inoltre  l'ISC  pubblicizzato  sul  foglio
informativo dello stesso conto messo a disposizione  della  clientela
alla data dell'invio dell'estratto conto (42)  ,  secondo  lo  schema
indicato negli Allegati 6 e 6A; esso richiama, inoltre,  l'attenzione
del consumatore sulla possibilita' di  confrontare  il  totale  delle
spese sostenute con l'ISC e invita il consumatore a verificare se  vi
sono servizi piu' adatti alle sue esigenze. A questi fini, le  banche
riportano in modo chiaro, alla fine del riepilogo, la frase seguente: 
      "Puo' confrontare il totale delle spese sostenute nell'anno con
i costi orientativi per i clienti tipo riportati nel riquadro "Quanto
costa il conto corrente". 
    Una differenza significativa puo' voler  dire  che  questo  conto
forse oggi non e' il piu' adatto alle sue esigenze; i motivi  possono
essere molti. In ogni caso, puo' andare in banca o  su  internet  per
verificare se ci sono offerte piu' convenienti per lei." 
    Per i libretti di risparmio al portatore,  le  banche  mettono  a
disposizione dei clienti l'estratto conto annuale e il  documento  di
sintesi per trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio di ciascun  anno
presso la succursale in cui e' intrattenuto il rapporto. Il documento
di  sintesi  puo'  essere  omesso  in  assenza  di  variazione  delle
condizioni economiche rispetto alla comunicazione precedente. 
    Per i contratti di credito fondiario, le comunicazioni periodiche
includono le modalita' per l'estinzione anticipata  e  gli  eventuali
oneri connessi, riportati attraverso il compenso onnicomprensivo. 
    Per i contratti di deposito titoli a custodia e  amministrazione,
le parti possono convenire che la comunicazione sia omessa quando  il
valore nominale dei titoli non supera 10.000 euro e non si registrano
movimenti da oltre un anno. Entro il medesimo limite di 10.000  euro,
le parti possono convenire di omettere le  comunicazioni  periodiche,
anche in presenza di movimenti, quando le informazioni richieste sono
gia' contenute nelle comunicazioni  riepilogative  concernenti  altri
rapporti di durata (ad esempio, nell'estratto conto  per  l'accredito
degli interessi). 
4. Richiesta di documentazione su singole operazioni 
    Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui  che
subentra  nell'amministrazione  dei  suoi  beni  hanno   diritto   di
ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine  e  comunque  non
oltre novanta giorni  dalla  richiesta,  copia  della  documentazione
inerente a singole operazioni poste  in  essere  negli  ultimi  dieci
anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione
di tale documentazione. 
    Gli intermediari indicano al cliente, al momento della richiesta,
il presumibile importo delle relative spese (43) . 
 
                              SEZIONE V 
 
 
                TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA 
 
1. Premessa 
    La presente sezione contiene disposizioni relative all'impiego di
tecniche di comunicazione a distanza da parte degli intermediari o di
altri soggetti da questi incaricati nei rapporti con la clientela. In
particolare, le disposizioni riguardano: 
      - l'informativa precontrattuale; 
      - le comunicazioni non richieste; 
      - la stipula del contratto. 
    Gli obblighi previsti dalla presente sezione si aggiungono -  ove
non diversamente previsto - a quelli stabiliti  dalle  altre  sezioni
del presente provvedimento. 
    A fini di coordinamento, si richiamano altresi'  le  disposizioni
della sezione IV-bis del capo I del titolo III della  parte  III  del
Codice del Consumo in materia di commercializzazione  a  distanza  di
servizi  finanziari  ai  consumatori.   Alle   fattispecie   previste
dall'articolo 67-bis del Codice del Consumo si applicano, oltre  alle
disposizioni previste nel medesimo  Codice,  anche  quelle  contenute
nella presente sezione,  ove  non  sia  diversamente  disposto  (cfr.
articoli 67-bis, comma 3,  e  67-decies,  comma  1,  del  Codice  del
Consumo). 
2. Informativa precontrattuale e comunicazioni non richieste 
2.1 Ambito di applicazione 
    Si forniscono di seguito indicazioni sul  campo  di  applicazione
della   disciplina   sull'informativa   precontrattuale    e    sulle
comunicazioni non richieste contenute nei paragrafi 2.2  e  2.3,  con
riferimento specifico ai seguenti profili: 
      1.  quando  l'offerta  tramite  tecniche  di  comunicazione   a
distanza di servizi bancari  e  finanziari  configura  una  attivita'
svolta  in  Italia,  anche  ai  sensi  dell'articolo  115  del   T.U.
(paragrafo 2.1.1); 
      2. quando, accertato che l'attivita' e' svolta in Italia,  alla
commercializzazione  di  servizi  bancari  e  finanziari   attraverso
tecniche di comunicazione a distanza nei confronti dei consumatori si
applica la disciplina italiana (paragrafo 2.1.2); 
      3. quando, accertato che l'attivita' e' svolta in Italia,  alla
commercializzazione  di  servizi  bancari  e  finanziari   attraverso
tecniche di  comunicazione  a  distanza  nei  confronti  di  soggetti
diversi dai consumatori si applica la disciplina italiana  (paragrafo
2.1.3). 
2.1.1 Attivita' svolta in Italia 
    Fermo restando quanto previsto  ai  sensi  degli  articoli  13  e
seguenti  del  T.U.  in  materia  di  operativita'   in   Italia   di
intermediari esteri, ai fini delle  presenti  disposizioni  l'offerta
tramite internet  di  servizi  bancari  e  finanziari  configura  una
attivita' svolta in Italia, anche  ai  sensi  dell'articolo  115  del
T.U., quando ricorre una delle seguenti condizioni: 
      a) l'intermediario esercita effettivamente la propria attivita'
sul territorio italiano, anche se la tecnologia di supporto del  sito
o il luogo dal quale il sito stesso e' accessibile si trova in  altro
Stato; 
      b) l'offerta e' rivolta a soggetti residenti o aventi  sede  in
Italia, anche se l'intermediario esercita  concretamente  la  propria
attivita' in tutto o in parte al di fuori del territorio italiano. 
    Per verificare se l'offerta e' rivolta  a  soggetti  residenti  o
aventi sede in Italia, la Banca d'Italia prende in  considerazione  i
seguenti criteri: 
      - il contenuto  dell'offerta  ovvero  le  circostanze  ad  essa
connesse fanno presumere che l'attivita' abbia come destinatari anche
non esclusivi soggetti residenti o aventi sede in Italia; 
      - ricorre una delle seguenti circostanze: utilizzo della lingua
italiana;  riferimenti  all'andamento  di  indicatori   economici   e
finanziari o ad altre situazioni relative all'Italia; operativita' in
Italia degli  intermediari  attraverso  i  quali  e'  possibile  dare
seguito all'offerta;  diffusione  di  informazioni  pubblicitarie  in
Italia; reperibilita' del sito tramite motori di ricerca  italiani  o
specializzati sull'Italia o che  comunque  consentano  di  effettuare
ricerche mirate su siti che rivestano interesse  per  i  residenti  o
aventi sede in Italia; 
      - l'intermediario accetta ordini da parte di soggetti residenti
o aventi sede in Italia  o  presta  servizi  nei  confronti  di  tali
soggetti o invia ai medesimi informazioni mediante posta  elettronica
o altro mezzo di comunicazione. 
    L'offerta non si considera rivolta a soggetti residenti o  aventi
sede in Italia alla stregua di uno o piu' dei seguenti criteri: 
      - nel sito e'  posto  in  evidenza  che  l'offerta  e'  diretta
soltanto  a  soggetti  residenti  o  aventi  sede  in  Stati  diversi
dall'Italia; 
      - l'intermediario  utilizza  procedure  informatiche  idonee  a
rifiutare  ogni  adesione  o  richiesta  proveniente  da  controparti
residenti o aventi sede in Italia; 
      -  l'intermediario  rifiuta  effettivamente  ogni  adesione   o
richiesta proveniente da soggetti residenti o aventi sede in Italia. 
    L'offerta di servizi bancari e finanziari mediante  posta,  posta
elettronica, telefonia vocale o altre  tecniche  di  comunicazione  a
distanza   che   consentono   comunicazioni   individuali   configura
un'attivita' svolta in Italia quando i destinatari sono  residenti  o
hanno sede in Italia. 
2.1.2 Rapporti tra intermediari e consumatori 
    Per l'attivita' svolta in Italia (in base alle previsioni di  cui
al precedente  paragrafo  2.1.1),  l'informativa  precontrattuale  in
relazione all'offerta a consumatori di servizi e operazioni bancari e
finanziari  attraverso  tecniche  di  comunicazione  a  distanza   e'
disciplinata dal paragrafo 2.2 della presente sezione al ricorrere di
una delle seguenti condizioni: 
      1) quando la commercializzazione dell'operazione o del servizio
rientra nel campo di applicazione della sezione IV-bis del capo I del
titolo III della parte III del Codice del Consumo. 
    Nell'esercizio delle proprie funzioni la Banca d'Italia considera
che, ai sensi dell'articolo 67-quater, commi 3 e 4,  del  Codice  del
Consumo, tale condizione si verifichi nei seguenti casi: 
      - quando l'intermediario ha sede in Italia  o  in  altro  Stato
dell'Unione europea, se alternativamente: 
        i)  nell'offerta  e'  prevista  l'applicazione  della   legge
italiana al contratto, se concluso, ovvero 
        ii) il consumatore ha la propria residenza abituale in Italia
(44) ; 
      quando l'intermediario ha sede in uno  Stato  non  appartenente
all'Unione europea. 
    2) quando non tutte le fasi della  commercializzazione  avvengono
attraverso tecniche di comunicazione a distanza. 
2.1.3 Rapporti tra intermediari e soggetti diversi dai consumatori 
    Il   campo   di    applicazione    della    normativa    italiana
sull'informativa precontrattuale (e, quindi, del paragrafo 2.2  della
presente  sezione)  relativa  all'offerta  di  servizi  e  operazioni
bancari e finanziari attraverso tecniche di comunicazione a  distanza
a soggetti diversi dai consumatori e' disciplinato: 
      1) dall'articolo 115 del T.U. e dall'articolo 3, comma  1,  del
decreto legislativo n. 70/2003 quando: 
        i) l'intermediario ha sede in  Italia  o  in  uno  Stato  non
appartenente all'Unione europea; 
        ii) l'offerta avviene attraverso tecniche di comunicazione  a
distanza diverse da quella elettronica, se l'intermediario ha sede in
uno Stato estero appartenente all'Unione europea. 
    In tali casi si applica  la  disciplina  prevista  ai  sensi  del
titolo VI del  T.U.  e,  quindi,  il  paragrafo  2.2  della  presente
sezione. 
    2) dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo  n.  70/2003
quando l'intermediario ha  sede  in  uno  Stato  estero  appartenente
all'Unione europea e l'offerta avviene attraverso forme  elettroniche
(ad esempio  internet,  email).  In  tali  casi  non  si  applica  la
disciplina italiana sull'informativa precontrattuale (e,  quindi,  il
paragrafo 2.2 della presente sezione) se l'intermediario rispetta  la
corrispondente normativa dello Stato membro nel quale ha sede. 
2.2 Informativa precontrattuale 
    Gli intermediari e gli altri soggetti incaricati dell'offerta  di
operazioni e servizi bancari e finanziari che hanno un sito  internet
pubblicano sul sito le Guide e  i  fogli  informativi  relativi  alle
operazioni e ai servizi offerti. 
    Gli intermediari e gli altri soggetti incaricati dell'offerta  di
operazioni e servizi bancari e finanziari che si avvalgono  di  altre
tecniche  di  comunicazione  a   distanza   per   rendere   note   le
caratteristiche dei prodotti offerti mettono a disposizione  i  fogli
informativi relativi alle operazioni e ai servizi offerti mediante la
medesima tecnica impiegata  per  la  conclusione  del  contratto,  su
supporto  cartaceo  o  su  altro  supporto  durevole,  disponibile  e
accessibile per il cliente in tempo utile prima che il  medesimo  sia
vincolato dal contratto o dall'offerta; se per il servizio offerto e'
prevista una Guida ai sensi della sezione  II,  paragrafo  2,  questa
deve essere messa a disposizione con le medesime modalita'. 
    I fogli informativi e i documenti di sintesi sono redatti secondo
quanto previsto nei paragrafi 3 e 7 della sezione II o, per i servizi
di pagamento, secondo quanto previsto dal paragrafo 4  della  sezione
VI, e sono integrati  con  l'indicazione  dei  costi  e  degli  oneri
specifici connessi con il  mezzo  di  comunicazione  utilizzato,  dei
recapiti che permettono di contattare rapidamente  l'intermediario  e
di comunicare efficacemente con lo stesso, nonche', se  ne  ricorrono
le condizioni, con le altre informazioni previste dagli  articoli  da
67-quater a 67-octies del Codice del Consumo (45) (46) . 
    Per le  operazioni  di  credito  immobiliare  ai  consumatori  il
presente paragrafo si applica secondo quanto previsto ai sensi  della
sezione VI-bis. Per  le  operazioni  di  credito  ai  consumatori  si
applica quanto previsto ai sensi della sezione VII. 
    In  caso  di  comunicazioni  ai  consumatori  mediante  telefonia
vocale, ai sensi dell'articolo  67-novies  del  Codice  del  Consumo,
all'inizio  della  conversazione  l'intermediario   o   il   soggetto
incaricato dell'offerta dichiara in  maniera  inequivoca  la  propria
identita' e il fine commerciale della chiamata. Previo  consenso  del
consumatore, gli devono essere fornite solo informazioni relative a: 
      - identita' della persona in contatto telefonico e suo rapporto
con l'intermediario; 
      - principali caratteristiche del servizio finanziario; 
      - costo totale  del  servizio  ovvero  base  di  calcolo  dello
stesso; 
      - esistenza o mancanza del diritto di recesso  ai  sensi  degli
articoli 67- duodecies e 67-ter decies del Codice del Consumo. 
    Al consumatore e' altresi' comunicato che ulteriori  informazioni
sono disponibili su richiesta e ne viene precisata la natura. 
    Quando si adoperano tecniche  di  comunicazione  a  distanza,  il
testo contrattuale e' fornito al cliente in forma cartacea o su altro
supporto durevole. 
    Gli obblighi previsti dalla sezione II, paragrafo 6, si intendono
assolti con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 67-undecies,
comma 1, del Codice del Consumo. 
    Se il contratto e' concluso su richiesta del cliente mediante una
tecnica di comunicazione a distanza che non consente  di  trasmettere
la Guida relativa allo  specifico  contratto  concluso  e  il  foglio
informativo, l'intermediario mette a disposizione  del  cliente  tali
strumenti di pubblicita' subito dopo  la  conclusione  del  contratto
(47) . 
2.3 Comunicazioni non richieste 
    Secondo quanto previsto dall'articolo 67-sexies decies del Codice
del  Consumo,  nella  commercializzazione   di   servizi   finanziari
l'intermediario  richiede  il  preventivo  consenso  del  consumatore
all'utilizzo di tecniche di comunicazione a  distanza  quali  sistemi
automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore, telefax
o strumenti che consentono una comunicazione individuale (es. e-mail,
posta, telefono). Tali misure non possono  comportare  costi  per  il
consumatore. 
    La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni, ritiene
che: 
      - il consenso  sia  validamente  prestato  se  manifestato  dal
consumatore liberamente, in modo esplicito e in forma differenziata a
seconda delle diverse finalita' e categorie di servizi offerti (48) ; 
      - l'intermediario possa non richiedere il  preventivo  consenso
se    il    consumatore    ha    precedentemente    fornito     nella
commercializzazione di un servizio analogo i propri recapiti di posta
elettronica o di posta cartacea. In occasione dell'invio di  ciascuna
comunicazione,   il   consumatore   e'   comunque   informato   della
possibilita' di opporsi in ogni momento alla ricezione  di  ulteriori
annunci, in modo agevole e  gratuito;  a  tal  fine,  e'  fornito  un
indirizzo valido cui inviare  la  richiesta  di  cessazione  di  tali
comunicazioni (49) . 
    Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo n.
70/2003, dal decreto  legislativo  n.  196/2003  (c.d.  Codice  della
Privacy) e dal titolo III della parte II del Codice  del  Consumo  in
materia di pratiche commerciali scorrette. 
3. Stipula del contratto 
    La stipula di contratti  mediante  tecniche  di  comunicazione  a
distanza e' ammessa nel rispetto delle  condizioni  e  dei  requisiti
previsti dal paragrafo 2 della sezione III. 
    Il consumatore ha diritto di richiedere, in qualsiasi momento del
rapporto, copia cartacea del contratto nonche' di cambiare la tecnica
di comunicazione utilizzata, a meno che cio' sia incompatibile con il
contratto concluso o  con  la  natura  del  servizio  prestato  (cfr.
l'articolo 67-undecies, comma 3, del Codice del Consumo). 
    Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione  corrispettiva
per servizi non richiesti e, in ogni caso, l'assenza di risposta  non
implica   consenso   del   consumatore,   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 67-quinquies decies del Codice del Consumo.