SEZIONE VI
SERVIZI DI PAGAMENTO
1. Premessa
La presente sezione attua il Capo II-bis del Titolo VI del T.U.,
introdotto per recepire nell'ordinamento italiano la direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio n. 2007/64/CE relativa ai servizi
di pagamento nel mercato interno, e successivamente integrato per
recepire la direttiva n. 2009/110/CE concernente l'attivita' degli
istituti di moneta elettronica.
2. Definizioni
Ai fini della presente sezione si definiscono:
- "beneficiario", la persona fisica o giuridica prevista quale
destinataria dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento;
- "clienti" o "clientela", gli utilizzatori di servizi di
pagamento;
- "contratto quadro", il contratto che disciplina la futura
esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che puo'
dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare
per l'apertura e la gestione di un conto di pagamento;
- "fondi", banconote e monete, moneta scritturale e moneta
elettronica cosi' come definita dall'articolo 1, comma 2, lettera
h-ter), del T.U.;
- "identificativo unico", la combinazione di lettere, numeri o
simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica
all'utilizzatore di servizi di pagamento e che l'utilizzatore deve
fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per
identificare con chiarezza l'altro utilizzatore del servizio di
pagamento e/o il suo conto di pagamento per l'esecuzione di
un'operazione di pagamento. Ove non vi sia un conto di pagamento,
l'identificativo unico identifica solo l'utilizzatore del servizio di
pagamento;
- "intermediari", i prestatori di servizi di pagamento;
- "informazioni obbligatorie", le informazioni che gli
intermediari devono consegnare o mettere a disposizione dei clienti
ai sensi della presente sezione anche in assenza di specifica
richiesta, ivi compresa la copia del contratto e del documento di
sintesi aggiornato che il cliente puo' richiedere in qualsiasi
momento del rapporto ai sensi del paragrafo 6;
- "operazione di pagamento", l'attivita', posta in essere dal
pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare
fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra
pagatore e beneficiario;
- "ordine di pagamento", qualsiasi istruzione data da un
pagatore o da un beneficiario al proprio prestatore di servizi di
pagamento con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'operazione di
pagamento;
- "pagatore", la persona fisica o giuridica detentrice di un
conto di pagamento che autorizza l'ordine di pagamento a partire da
detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una
persona fisica o giuridica che da' l'ordine di pagamento;
- "prestatore di servizi di pagamento", uno dei seguenti
organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento
nonche', quando prestano servizi di pagamento (ivi inclusa
l'emissione di moneta elettronica), banche, Poste Italiane s.p.a., la
Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non agiscono
in veste di autorita' monetarie, altre autorita' pubbliche, le
pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono
in veste di autorita' pubbliche. Quando la moneta elettronica e'
emessa dallo Stato Italiano, da altri Stati comunitari, dalle
pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali che agiscono in
veste di pubblica autorita' si applica solo il paragrafo 5.4 della
presente sezione;
- "servizi di pagamento", le seguenti attivita':
1) servizi che permettono di depositare il contante su un
conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la
gestione di un conto di pagamento;
2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di
pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un
conto di pagamento;
3) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il
trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore
di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro
prestatore di servizi di pagamento:
- esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti
una tantum;
- esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di
pagamento o dispositivi analoghi;
- esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi
rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di
servizi di pagamento:
- esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti
una tantum;
- esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di
pagamento o dispositivi analoghi;
- esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
5) emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
6) rimessa di denaro;
7) esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del
pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento sia dato mediante un
dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico e il
pagamento sia effettuato all'operatore del sistema o della rete di
telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente
come intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento e il
fornitore di beni e servizi;
8) emissione di moneta elettronica cosi' come definita
dall'articolo 1, lettera h-ter), del T.U.;
- "strumento di pagamento", qualsiasi dispositivo
personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utilizzatore
e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l'utilizzatore di
servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento;
- "tasso di interesse di riferimento", il tasso di
interesse che e' utilizzato come base per calcolare l'interesse da
applicare e che proviene da una fonte accessibile al pubblico che
puo' essere verificata da entrambe le parti di un contratto avente ad
oggetto servizi di pagamento;
- "utilizzatore di servizi di pagamento" o "utilizzatore",
la persona fisica o giuridica che utilizza un servizio di pagamento
in veste di pagatore o beneficiario o di entrambi.
3. Disposizioni di carattere generale
3.1 Ambito di applicazione e disposizioni applicabili
Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti
quadro relativi a servizi di pagamento e alle operazioni di
pagamento, anche se queste non rientrano in un contratto quadro,
quando i servizi sono offerti in Italia dagli intermediari (50) .
Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente sezione
si applicano, inoltre, le disposizioni contenute nella sezione I
(disposizioni di carattere generale); sezione II, paragrafi 1, 3, 4
(51) e 5 (premessa, fogli informativi, offerta fuori sede, annunci
pubblicitari) e 7 (documento di sintesi); sezione III (contratti),
secondo quanto previsto dal paragrafo 5 della presente sezione;
sezione V (tecniche di comunicazione a distanza), salvo quanto
previsto dal paragrafo 4.1.2 della presente sezione; sezione X
(controlli). La sezione XI (requisiti organizzativi) si applica
secondo quanto previsto dal paragrafo 1 della stessa sezione. Ai
contratti disciplinati dalla presente sezione che incorporano una
componente creditizia (carte di credito) e che sono commercializzati
presso consumatori si applica la sezione VII, secondo quanto previsto
dal paragrafo 7 della medesima sezione.
Gli intermediari tenuti, ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ad aderire ai sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo
128-bis del T.U. mettono a disposizione della clientela la Guida
concernente l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario prevista nella
sezione II, paragrafo 2.
Le parti possono convenire che le disposizioni della presente
sezione non si applichino, in tutto o in parte, se il cliente non e'
un consumatore, ne' una microimpresa (articolo 126-bis, comma 3, del
T.U.).
3.2. Modalita' con cui le informazioni e i documenti sono forniti
I documenti e le informazioni previsti dalla presente sezione
sono "forniti" attraverso consegna o messa a disposizione degli
stessi, secondo quanto stabilito nei paragrafi seguenti.
Salvo che non sia diversamente specificato, ai fini della
presente sezione i documenti si intendono:
- "consegnati" al cliente quando gli vengono dati o trasmessi
di iniziativa dall'intermediario;
- "messi a disposizione" del cliente quando questi puo'
portarne gratuitamente con se' una copia dopo averla richiesta o
prelevata direttamente.
I documenti previsti nella presente sezione possono essere "messi
a disposizione" o "consegnati" in forma cartacea o anche attraverso
altro supporto durevole.
4. Informazione precontrattuale
4.1 Contratti quadro
4.1.1 Informazioni
Prima della conclusione del contratto gli intermediari forniscono
ai clienti almeno le seguenti informazioni:
a) informazioni sull'intermediario (denominazione; indirizzo
della sede amministrativa o della succursale con sede in Italia; nel
caso di offerta fuori sede, indirizzo del soggetto che entra in
rapporto con il cliente; indirizzo, anche di posta elettronica, o
altro recapito al quale il cliente puo' rivolgersi per chiedere
all'intermediario ulteriori informazioni; indicazione della vigilanza
ed estremi dell'iscrizione nell'albo (52) ;
b) informazioni sul servizio di pagamento (principali
caratteristiche del servizio; dati o identificativo unico che il
cliente deve fornire affinche' l'ordine di pagamento sia eseguito
correttamente; forma e modalita' per prestare e revocare il consenso
all'esecuzione di un'operazione di pagamento; indicazione del momento
in cui l'ordine di pagamento si considera ricevuto e dell'eventuale
momento limite giornaliero oltre il quale gli ordini si reputano
pervenuti nelle giornate successive, ai sensi dell'articolo 15, comma
1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; tempo massimo di
esecuzione del servizio di pagamento; eventuali limiti di spesa
applicabili in relazione all'utilizzo di determinati strumenti di
pagamento;
c) spese e tassi di interesse e di cambio (un elenco completo
di tutte le spese, oneri e commissioni a carico del cliente e, in
caso di pluralita' di voci di costo, la chiara distinzione delle
singole voci; indicazione dei tassi di interesse e di cambio
eventualmente applicati oppure, se il contratto fa rinvio a tassi di
interesse e di cambio di riferimento, indicazione del metodo di
calcolo dell'interesse applicato, della data pertinente e dei
parametri per determinare il tasso; nei casi consentiti, l'avvertenza
che le modifiche al tasso di interesse o di cambio di riferimento si
applicano senza preavviso e l'indicazione della frequenza e/o delle
modalita' con le quali l'intermediario deve comunicare al cliente le
eventuali variazioni del tasso di interesse);
d) comunicazioni (mezzi di comunicazione previsti per fornire
informazioni o avvisi ai sensi della presente disciplina e del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ivi compresi i requisiti
tecnici dei dispositivi mediante i quali il cliente puo' effettuare e
ricevere le comunicazioni; modalita' e frequenza con cui le
informazioni devono essere fornite; lingua o lingue in cui e'
concluso il contratto quadro e sono effettuate le comunicazioni nel
corso del rapporto; diritto del cliente di ottenere, in qualsiasi
momento del rapporto, copia del contratto quadro e del documento di
sintesi aggiornato);
e) misure di tutela e correttive (descrizione delle eventuali
misure di sicurezza che il cliente e' tenuto ad adottare
nell'utilizzo degli strumenti di pagamento e delle modalita' per
comunicare all'intermediario l'avvenuto smarrimento, sottrazione o
utilizzo indebito dello strumento di pagamento ovvero l'uso non
autorizzato del medesimo; le eventuali condizioni in base alle quali
l'intermediario si riserva il diritto di bloccare uno strumento di
pagamento in conformita' dell'articolo 6 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11; responsabilita' del pagatore per l'utilizzo non
autorizzato di strumenti di pagamento, ivi comprese le informazioni
sull'importo rimborsabile; modalita' e termini entro i quali il
cliente deve comunicare all'intermediario le operazioni di pagamento
non autorizzate o effettuate in modo inesatto; responsabilita'
dell'intermediario per le operazioni di pagamento non autorizzate e
per la mancata o inesatta esecuzione delle operazioni; condizioni per
ottenere dall'intermediario il rimborso delle operazioni disposte,
previa autorizzazione del pagatore, dal beneficiario o per il suo
tramite; modalita' e condizioni per ottenere il rimborso della moneta
elettronica) (53) ;
f) modifiche e recesso dal contratto quadro (indicazione che,
qualora il contratto lo preveda, eventuali modifiche del contratto
quadro o del documento di sintesi che ne costituisce il frontespizio
si ritengono accettate dal cliente in assenza di un suo espresso
rifiuto entro il termine previsto per la loro entrata in vigore;
durata del contratto; diritto del cliente di recedere dal contratto
quadro ed eventuali condizioni e modalita' per l'esercizio del
recesso ad opera delle parti in conformita' dei paragrafi 5.2 e 5.3
della presente sezione);
g) reclami e ricorsi (diritto applicabile al contratto quadro
e/o autorita' giudiziaria competente in relazione alle controversie
nascenti da quest'ultimo; diritto del cliente di presentare esposti
alla Banca d'Italia e di promuovere ricorsi all'Arbitro Bancario
Finanziario; informazioni sulle sanzioni amministrative applicabili
per eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di
pagamento ai sensi del T.U. e del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 11).
Se solo uno degli intermediari coinvolti nell'esecuzione
dell'operazione di pagamento e' insediato nell'Unione Europea:
- tra le informazioni di cui alla lettera b) non e' necessario
includere i dati o l'identificativo unico; le altre informazioni
relative ai tempi di ricezione degli ordini e di esecuzione del
servizio vanno indicate soltanto ove disponibili;
- tra le informazioni di cui alla lettera e), l'intermediario
non e' tenuto a indicare quelle relative alla responsabilita' del
pagatore o dell'intermediario, quelle concernenti modalita' e termini
entro i quali il cliente deve comunicare le operazioni non
autorizzate o inesatte, quelle relative alle condizioni per ottenere
il rimborso delle operazioni disposte dal beneficiario o per il suo
tramite.
Per fornire le informazioni indicate nel presente paragrafo, gli
intermediari:
1) mettono a disposizione dei clienti un "foglio informativo"
contenente le sole informazioni richieste dalla sezione II, paragrafi
1 e 3;
2) consegnano al cliente, in tempo utile prima della
conclusione del contratto, alternativamente:
i) un "documento di sintesi" redatto secondo quanto previsto
dalla sezione II, paragrafi 1 e 7; le informazioni indicate nel
presente paragrafo non richieste ai sensi della sezione II, paragrafo
7, sono riportate in un documento allegato al documento di sintesi
(54) ;
ii) copia completa del testo contrattuale idonea per la
stipula, il cui frontespizio e' costituito dal documento di sintesi
redatto secondo quanto previsto dalla sezione II, paragrafi 1 e 7,
che in questo caso costituisce parte integrante del contratto. Le
informazioni indicate nel presente paragrafo non richieste nel
documento di sintesi ai sensi della sezione II, paragrafo 7, sono
riportate nel contratto.
4.1.2 Tecniche di comunicazione a distanza
Se, su richiesta del cliente, il contratto e' concluso mediante
una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di fornire i
documenti previsti nel paragrafo 4.1.1, l'intermediario li fornisce
al cliente subito dopo la conclusione del contratto.
Ai servizi e alle operazioni di pagamento disciplinati dalla
presente sezione non si applicano gli articoli 67-quinquies,
67-sexies, comma 1, lettere a), b) e h), 67-septies, comma 1, lettere
b), c), f) e g), 67-octies, comma 1, lettera a), del Codice del
Consumo.
4.1.3 Singole operazioni di pagamento rientranti in un contratto
quadro
In aggiunta alle informazioni fornite ai sensi del paragrafo
4.1.1, per ogni singola operazione di pagamento disposta dal
pagatore, su richiesta di quest'ultimo e prima dell'esecuzione
dell'operazione, l'intermediario fornisce informazioni chiare e
dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese che il
pagatore deve corrispondere; in caso di pluralita' di voci di costo,
va data evidenza separata alle singole voci. Le informazioni sono
fornite secondo le modalita' previste dal contratto quadro.
4.2 Singole operazioni di pagamento non rientranti in un contratto
quadro
4.2.1 Informazioni
Prima della conclusione del contratto gli intermediari mettono a
disposizione della clientela almeno le seguenti informazioni per
ciascuna operazione di pagamento offerta:
a) i dati o l'identificativo unico che il cliente deve fornire
affinche' l'ordine di pagamento sia eseguito correttamente;
b) il tempo massimo di esecuzione dell'operazione;
c) tutte le spese, oneri e commissioni dovute all'intermediario
e, in caso di pluralita' di voci di costo, la chiara distinzione
delle singole voci;
d) se del caso, il tasso di cambio effettivo o di riferimento
da applicare all'operazione;
e) forma e modalita' per prestare e revocare il consenso
all'esecuzione di un'operazione di pagamento;
f) le altre informazioni previste nel paragrafo 4.1.1, se
concernenti condizioni applicabili.
Se solo uno degli intermediari coinvolti nell'esecuzione
dell'operazione di pagamento e' insediato nell'Unione Europea, non e'
necessario includere le informazioni di cui alla lettera a); il tempo
massimo di esecuzione dell'operazione va indicato soltanto ove
disponibile.
Le informazioni sono messe a disposizione con una delle seguenti
modalita':
1. esposizione nei locali aperti al pubblico di un cartello o
allestimento di apparecchiature tecnologiche consultabili dal
cliente. Su richiesta del cliente, le informazioni sono fornite su
supporto cartaceo o altro supporto durevole;
2. consegna di una copia del contratto, nel cui frontespizio
sono riportate le informazioni sopra indicate, che costituiscono
parte integrante del contratto.
Se un ordine di pagamento per una singola operazione e' trasmesso
con uno strumento di pagamento contemplato da un contratto quadro con
un altro intermediario, il prestatore della singola operazione puo'
non fornire al cliente le informazioni che questi ha gia' ricevuto o
ricevera' in base al contratto quadro.
4.2.2 Tecniche di comunicazione a distanza
Se il contratto relativo a una singola operazione di pagamento e'
concluso su richiesta del cliente mediante una tecnica di
comunicazione a distanza che non consente all'intermediario di
conformarsi al paragrafo 4.2.1, questi adempie agli obblighi
informativi in esso previsti subito dopo l'esecuzione dell'operazione
di pagamento.
5. Contratti quadro
5.1 Forma e contenuto dei contratti
I contratti sono redatti in forma scritta.
Il documento informatico soddisfa i requisiti della forma scritta
nei casi previsti dalla legge (55) .
Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto e'
nullo; la nullita' puo' essere fatta valere solo dal cliente.
La forma scritta non e' obbligatoria per:
- l'emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi di cui
all'articolo 25, comma 6, lett. d), del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231;
- i contratti quadro che non prevedano la concessione di
finanziamenti e consentano operazioni di pagamento di importo
unitario non superiore a 500 euro e non eccedenti l'importo totale di
2.500 euro su base annua. Questi contratti sono comunque redatti su
supporto durevole.
Un esemplare del contratto, comprensivo delle condizioni
generali, e' consegnato al cliente. La consegna e' attestata mediante
apposita sottoscrizione del cliente, ulteriore rispetto alla firma
del contratto, apposta sull'esemplare del contratto conservato
dall'intermediario.
Nella conclusione dei contratti mediante strumenti informatici o
telematici, gli intermediari osservano, oltre alla disciplina
prevista dalle presenti disposizioni, anche le norme legislative o
regolamentari specificamente stabilite per l'utilizzo di tali
tecniche.
Salvo quanto previsto nei successivi paragrafi 5.2 e 5.3, ai
contratti quadro relativi a servizi di pagamento si applica il
paragrafo 3 della sezione III.
5.2 Modifica delle condizioni previste nel contratto
Ai sensi dell'articolo 126-sexies del T.U. le modifiche del
contratto o delle condizioni e informazioni a esso relative sono
proposte espressamente al cliente con preavviso minimo di due mesi
rispetto alla data prevista per la loro applicazione. La
comunicazione dell'intermediario e' effettuata per iscritto, su
supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con il
cliente, secondo modalita' contenenti in modo evidenziato la formula
"Proposta di modifica del contratto".
Il contratto puo' prevedere che le modifiche si ritengono
accettate in assenza di un espresso rifiuto entro la data prevista
per la loro applicazione; in questo caso la comunicazione precisa
tale circostanza e richiama l'attenzione del cliente sul suo diritto
di recedere immediatamente e senza spese.
Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso
favorevole al cliente possono essere applicate con effetto immediato
e senza preavviso; quelle in senso sfavorevole al cliente possono
essere applicate con effetto immediato e senza preavviso a condizione
che:
- questa facolta' sia espressamente prevista nel contratto con
clausola approvata specificamente dal cliente e la modifica dipenda
esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di
riferimento convenuti nel contratto;
- quando la modifica riguarda i tassi di interesse, il cliente
ne sia informato tempestivamente; il contratto puo' prevedere che la
comunicazione sia effettuata periodicamente o con modalita'
particolari.
Tutte le modifiche dei tassi di interesse o di cambio sono
applicate e calcolate in modo tale da non creare discriminazioni tra
clienti. Le modalita' di applicazione e di calcolo di queste
modifiche si presumono non discriminatorie quando gli intermediari le
adottano sulla base di criteri oggettivi e motivati che applicano a
tutti i clienti, a parita' di condizioni.
Nel caso di contratti quadro relativi a servizi di pagamento
conclusi unitamente al contratto di conto corrente, la disciplina
prevista dal presente paragrafo si applica alle sole modifiche aventi
ad oggetto le condizioni relative al servizio di pagamento. Se la
struttura di prezzo non consente di identificare le componenti di
costo riguardanti in modo specifico i servizi di pagamento (ad
esempio, nel caso di conti correnti c.d. "a pacchetto"), a tutte le
modifiche si applicano l'articolo 118 del T.U. e il paragrafo 2 della
sezione IV.
Alle carte di credito si applica in ogni caso la disciplina
prevista dall'articolo 126-sexies del T.U. e quella del presente
paragrafo.
5.3 Recesso dal contratto
Il cliente puo' sempre recedere dal contratto senza penalita' e
senza spese di chiusura.
L'intermediario puo' recedere da un contratto a tempo
indeterminato se questa facolta' e' prevista dal contratto, con un
preavviso di almeno due mesi e senza alcun onere per il cliente. Il
preavviso e' dato in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro
supporto durevole concordato con il cliente.
In caso di recesso del cliente o dell'intermediario le spese per
i servizi fatturate periodicamente sono dovute dal cliente solo in
misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate
anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.
5.4 Rimborso della moneta elettronica (articoli 114-ter e 126-novies
del T.U.)
Si riporta di seguito, per comodita' di consultazione, quanto
previsto dagli articoli 114-ter e 126-novies, commi 1 e 2, del T.U.
in materia di rimborso della moneta elettronica.
Il cliente puo' chiedere il rimborso della moneta elettronica
all'intermediario in ogni momento e al valore nominale (56) .
Se previsto dal contratto, l'intermediario puo' assoggettare il
rimborso al pagamento di una commissione, adeguata e conforme ai
costi effettivamente sostenuti, purche' ricorra uno dei seguenti
casi:
a) il rimborso e' chiesto prima della scadenza del contratto;
b) il cliente recede dal contratto prima della sua scadenza;
c) il rimborso e' chiesto oltre un anno dopo la data di
scadenza del contratto ed entro il termine di prescrizione del
diritto (57) .
Se il cliente che accetta in pagamento moneta elettronica non e'
un consumatore, puo' regolare in via contrattuale con l'intermediario
le condizioni del rimborso a lui spettante nei suoi confronti, anche
in deroga rispetto alle condizioni sopra indicate.
Il presente paragrafo si applica anche quando la moneta
elettronica e' emessa dallo Stato Italiano, da altri Stati
comunitari, dalle pubbliche amministrazioni statali, regionali e
locali che agiscono in veste di pubblica autorita'; per
l'informazione da rendere al cliente nella fase pre-contrattuale, si
veda il paragrafo 4.1.1, lett. e), nota 1.
6. Comunicazioni alla clientela
In qualsiasi momento del rapporto il cliente puo' ottenere
dall'intermediario copia del contratto e del documento di sintesi
aggiornato con le condizioni economiche in vigore.
Per ogni operazione di pagamento eseguita, rientrante o meno in
un contratto quadro, l'intermediario consegna (58) tempestivamente al
pagatore e al beneficiario una ricevuta contenente rispettivamente le
seguenti informazioni (59) :
a) per il pagatore,
- un riferimento che gli consenta di individuare ogni
operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al
beneficiario;
- l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui
avviene l'addebito sul conto di pagamento del pagatore o in quella
utilizzata per l'ordine di pagamento;
- tutte le spese a suo carico relative all'operazione di
pagamento e, in caso di pluralita' di voci di costo, la chiara
distinzione delle singole voci o gli interessi che il pagatore deve
corrispondere;
- se del caso, il tasso di cambio utilizzato nell'operazione
di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore e
l'importo dell'operazione di pagamento dopo la conversione valutaria;
- la data valuta dell'addebito o la data di ricezione
dell'ordine di pagamento;
b) per il beneficiario,
- un riferimento che gli consenta di individuare l'operazione
di pagamento e, ove opportuno, il pagatore e tutte le informazioni
trasmesse con l'operazione di pagamento;
- l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui
avviene l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario;
- tutte le spese a suo carico relative all'operazione di
pagamento e, in caso di pluralita' di voci di costo, la chiara
distinzione delle singole voci o gli interessi che il beneficiario
deve corrispondere;
- se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l'operazione
di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario
e l'importo dell'operazione di pagamento prima della conversione
valutaria;
- la data valuta dell'accredito.
Per le operazioni rientranti in un contratto quadro, quest'ultimo
puo' prevedere che - in alternativa alla ricevuta - l'intermediario
fornisca periodicamente le informazioni sopra indicate,
rispettivamente al pagatore e al beneficiario, su supporto cartaceo o
altro supporto durevole preventivamente concordato. In questo caso
l'informativa periodica e' fornita almeno una volta al mese (60) .
Restano fermi gli obblighi previsti dalla sezione IV per quanto
riguarda la trasmissione alla clientela:
a) del documento di sintesi, se i servizi di pagamento sono
stati commercializzati unitamente al conto corrente (a meno che il
documento di sintesi possa essere omesso secondo quanto previsto dal
paragrafo 3 della sezione IV);
b) dell'estratto conto per le operazioni di pagamento regolate
in conto corrente, da integrare con le ulteriori informazioni
richieste dal presente paragrafo (61) .
7. Deroghe per strumenti di pagamento di basso valore e moneta
elettronica
Gli intermediari possono fornire ai clienti un'informativa
semplificata per gli strumenti di pagamento:
a) che, in conformita' del contratto quadro, consentono di
effettuare operazioni di pagamento di importo unitario non superiore
a 30 euro;
b) con un limite di spesa di 150 euro;
c) anche ricaricabili, che non possono essere avvalorati in
alcun momento per un importo superiore a 150 euro.
Le soglie sono raddoppiate quando i prestatori di servizi di
pagamento del pagatore e del beneficiario sono insediati in Italia e
sono pari a 500 euro per gli strumenti di pagamento prepagati.
Nei casi in cui si applica l'informativa semplificata:
a) il foglio informativo e il documento di sintesi riportano
soltanto le informazioni previste nel paragrafo 4.1.1 alle lettere b)
e c) e le disposizioni sulla responsabilita' previste nella lettera
e). E' inoltre riportata l'indicazione su come il cliente puo'
accedere facilmente alle informazioni complete previste dal paragrafo
4.1.1;
b) il contratto quadro puo' prevedere che le modifiche delle
condizioni siano comunicate con modalita' semplificate rispetto a
quelle previste dal paragrafo 5.2. Restano ferme le altre previsioni
stabilite dallo stesso paragrafo 5.2;
c) per le operazioni rientranti in un contratto quadro,
quest'ultimo puo' prevedere che - in deroga al paragrafo 6 -
l'intermediario:
i) mette a disposizione del pagatore e del beneficiario
soltanto un riferimento che consenta loro di identificare
l'operazione, il relativo importo e le spese rispettivamente
addebitate e/o, nel caso di una pluralita' di operazioni di pagamento
della stessa specie a favore del medesimo beneficiario, soltanto il
totale dell'importo delle operazioni stesse e delle relative spese;
ii) non e' tenuto a fornire le informazioni indicate al punto
i) se lo strumento di pagamento e' utilizzato in modo anonimo o in
caso di motivata impossibilita' tecnica. In questi casi
l'intermediario deve comunque permettere al pagatore di verificare
l'importo dei fondi caricati.
8. Disposizioni sulle spese
Il cliente ha diritto di ottenere gratuitamente le informazioni
obbligatorie previste ai sensi della presente sezione.
Il contratto puo' tuttavia prevedere che, se il cliente richiede
all'intermediario informazioni ulteriori o piu' frequenti rispetto a
quelle obbligatorie oppure la trasmissione di informazioni con
strumenti diversi da quelli specificati nel contratto, il cliente
stesso sia tenuto a corrispondere le relative spese. In questi casi,
le spese sono adeguate e proporzionate ai costi effettivamente
sostenuti dall'intermediario (62) .
Inoltre, l'intermediario non puo' addebitare al cliente le spese
inerenti all'adempimento dei suoi obblighi di informazione ai sensi
di legge. Resta ferma tuttavia la facolta' dell'intermediario di
addebitare al cliente spese nei casi previsti dall'articolo 16, comma
4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. In questi casi, le
spese sono previste dal contratto e sono adeguate e conformi ai costi
effettivamente sostenuti dall'intermediario.
Il cliente ha il diritto di essere informato, prima di disporre
l'operazione di pagamento:
a) delle eventuali riduzioni o delle spese previste dal
beneficiario per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento,
qualora ricorra uno dei casi di deroga al generale divieto di imporre
spese ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11; il beneficiario informa la clientela attraverso
un apposito cartello esposto nei locali aperti al pubblico o con
altro mezzo che assicuri che il cliente sia informato della spesa o
della riduzione prima di disporre l'operazione di pagamento;
b) delle eventuali spese previste dall'intermediario o da un
terzo per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento;
l'intermediario inserisce la comunicazione nel foglio informativo
ovvero nell'informativa precontrattuale relativa alle singole
operazioni di pagamento non rientranti in un contratto quadro; il
terzo informa il cliente al momento della richiesta di pagamento.
SEZIONE VI-bis
CREDITO IMMOBILIARE AI CONSUMATORI
1. Premessa
La presente sezione attua il Capo I-bis del Titolo VI del T.U.,
introdotto per recepire nell'ordinamento italiano la direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/17/UE in merito ai
contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili
residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e
2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.
2. Definizioni
Ai fini della presente sezione si definiscono:
- "consumatore", una persona fisica che agisce per scopi
estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta;
- "contratto di credito", il contratto di credito con cui un
finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un
credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra
facilitazione finanziaria, quando il credito e' garantito da
un'ipoteca sul diritto di proprieta' o su altro diritto reale avente
a oggetto beni immobili residenziali o e' finalizzato all'acquisto o
alla conservazione del diritto di proprieta' su un terreno o su un
immobile edificato o progettato;
- "costo totale del credito", tutti i costi, compresi gli
interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il
consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui
il finanziatore e' a conoscenza, escluse le spese notarili. Sono
inclusi: i) i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi
quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, se la
conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio e'
obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni
contrattuali offerte; ii) i costi di valutazione del bene immobile,
se la valutazione e' necessaria per ottenere il credito. Sono esclusi
i costi connessi con la trascrizione dell'atto di compravendita del
bene immobile e le eventuali penali che il consumatore e' tenuto a
pagare in caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nel
contratto di credito (63) ;
- "finanziatore", il soggetto che, essendo abilitato a erogare
finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica,
offre o stipula contratti di credito;
- "importo totale del credito", il limite massimo o la somma
totale degli importi messi a disposizione del consumatore in virtu'
di un contratto di credito;
- "importo totale dovuto dal consumatore", la somma
dell'importo totale del credito e del costo totale del credito;
- "intermediario del credito", l'agente in attivita'
finanziaria, il mediatore creditizio, il soggetto che presta un
servizio di consulenza indipendente ai sensi dell'articolo
128-sexies, comma 2-bis, del T.U., nonche' il soggetto, diverso dal
finanziatore, che nell'esercizio della propria attivita' commerciale
o professionale, a fronte di un compenso in denaro o di altro
vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle
riserve di attivita' previste dalla legge, conclude contratti di
credito per conto del finanziatore ovvero svolge attivita' di
presentazione o proposta di contratti di credito o altre attivita'
preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
- "servizio accessorio connesso con il contratto di credito",
il servizio obbligatorio per la conclusione del contratto di credito
o il servizio (sia esso obbligatorio o facoltativo) offerto dal
finanziatore congiuntamente al contratto di credito. Il servizio si
intende obbligatorio quando - anche sulla base di disposizioni di
legge - il consumatore non puo' stipulare il contratto di credito
senza stipulare il contratto avente a oggetto il servizio accessorio
oppure non puo' stipulare il contratto di credito a determinate
condizioni senza stipulare il contratto avente a oggetto il servizio
accessorio. Il servizio si intende, altresi', obbligatorio quando il
recesso dal contratto avente a oggetto il servizio accessorio
determina l'applicazione di costi o qualsiasi altra modifica delle
condizioni del contratto di credito;
- "servizio di consulenza", le raccomandazioni personalizzate
fornite al consumatore ai sensi dell'articolo 120-terdecies in merito
a una o piu' operazioni relative a contratti di credito; l'offerta di
contratti di credito e le attivita' indicate negli articoli
120-octies, 120-novies, 120-decies, 120-undecies, 120-duodecies del
T.U., non implicano un servizio di consulenza;
- "supporto durevole", qualsiasi strumento che permetta al
consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette
in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo
di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e
che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
- "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG", indica il costo
totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua,
dell'importo totale del credito, secondo quanto previsto dal
paragrafo 5.2.4;
- "valuta estera", la valuta diversa da quella in cui, al
momento della conclusione del contratto, il consumatore percepisce il
proprio reddito o detiene le attivita' con le quali dovra' rimborsare
il finanziamento ovvero la valuta diversa da quella avente corso
legale nello Stato membro dell'Unione europea in cui il consumatore
ha la residenza al momento della conclusione del contratto;
- "valuta nazionale del consumatore", la valuta in cui e'
denominata la parte principale del reddito del consumatore o in cui
egli detiene le attivita' con le quali dovra' rimborsare il
finanziamento, come indicato al momento della piu' recente
valutazione del merito creditizio condotta in relazione al contratto
di credito, ovvero la valuta avente corso legale nello Stato membro
dell'Unione europea in cui il consumatore aveva la residenza al
momento della conclusione del contratto o ha la residenza al momento
della richiesta di conversione.
3. Disposizioni di carattere generale: ambito di applicazione e
disposizioni applicabili
Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti
di credito, comunque denominati, tra un finanziatore e un
consumatore.
In base all'articolo 120-sexies del T.U., sono esclusi
dall'ambito di applicazione della presente sezione:
- i contratti di credito in cui il finanziatore:
i. concede una tantum o periodicamente una somma di denaro o
eroga credito sotto altre forme in cambio di una somma derivante
dalla vendita futura di un bene immobile residenziale o di un diritto
reale su un bene immobile residenziale; e
ii. non chiede il rimborso del credito fino al verificarsi di
uno o piu' eventi specifici afferenti la vita del consumatore, salvo
in caso di violazione, da parte del consumatore, dei propri obblighi
contrattuali che consenta al finanziatore di domandare la risoluzione
del contratto di credito;
- i contratti di credito mediate i quali un datore di lavoro,
al di fuori della sua attivita' principale, concede ai dipendenti
crediti senza interessi o a un TAEG inferiore a quello prevalente sul
mercato e non offerti al pubblico in genere;
- i contratti di credito, individuati dalla legge, relativi a
prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalita' di interesse
generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono
tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre
condizioni piu' favorevoli per il consumatore rispetto a quelle
prevalenti sul mercato e a tassi debitori non superiori a quelli
prevalenti sul mercato;
- i contratti di credito in cui e' escluso il pagamento di
interessi o di altri oneri, a esclusione di quelli per il recupero
dei costi direttamente connessi all'ipoteca;
- i contratti di credito nella forma dell'apertura di credito,
qualora il credito sia da rimborsare entro un mese;
- i contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto
dinanzi all'autorita' giudiziaria o a un'altra autorita' prevista
dalla legge;
- i contratti di credito relativi alla dilazione del pagamento
di un debito preesistente concessa gratuitamente dal finanziatore, se
non comportano l'iscrizione di un'ipoteca;
- i contratti di credito non garantiti finalizzati alla
ristrutturazione di un bene immobile residenziale;
- i contratti di credito in cui la durata non e' determinata o
in cui il credito deve essere rimborsato entro dodici mesi ed e'
destinato ad essere utilizzato come finanziamento temporaneo in vista
di altre soluzioni per finanziarie l'acquisto della proprieta' di un
bene immobile.
Ai contratti di credito si applica l'articolo 125-sexies, comma
1, del T.U. Inoltre, per quanto non diversamente disposto dalla
presente sezione, ai contratti di credito si applicano le
disposizioni contenute nelle sezioni I (disposizioni di carattere
generale), II (pubblicita' e informazione precontrattuale), paragrafo
2 (64) , III (contratti), paragrafi 1, 2, 3 e 6, IV (comunicazioni
alla clientela) (65) , V (tecniche di comunicazione a distanza),
eccetto il paragrafo 2.2 (che va applicato secondo quanto stabilito
nella presente sezione), VIII (mediatori creditizi), X (controlli) e
XI (requisiti organizzativi). I finanziatori e gli intermediari del
credito mettono a disposizione della propria clientela la Guida
concernente l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario secondo quanto
previsto dalla sezione II, paragrafo 2.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120-octiesdecies, comma
1, del T.U., dall'articolo 21, comma 3-bis, del Codice del Consumo,
dall'articolo 28 del decreto legge n. 1/2012, dal regolamento
dell'Isvap n. 40/2012 per la commercializzazione di polizze
assicurative o altri contratti insieme a un finanziamento, nonche'
dall'art. 48 del regolamento dell'Isvap n. 5/2006.
4. Principi generali
Ai sensi degli articoli 120-septies e 120-noviesdecies, comma 2,
del T.U., il finanziatore e l'intermediario del credito, nell'ambito
delle attivita' disciplinate dalla presente sezione:
- si comportano con diligenza, correttezza, e trasparenza,
tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori;
- basano la propria attivita' sulle informazioni rilevanti
riguardanti la situazione del consumatore, su ogni bisogno
particolare che questi ha comunicato, su ipotesi ragionevoli con
riguardo ai rischi cui e' esposta la situazione del consumatore per
la durata del contratto di credito;
- forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni
previste ai sensi della presente sezione, anche in deroga a quanto
previsto dall'articolo 127-bis del T.U.
5. Pubblicita' e informazioni precontrattuali
Il presente paragrafo disciplina:
- sub 5.1, gli annunci pubblicitari. Ai fini della presente
sezione rientrano nella nozione di annuncio pubblicitario tutti i
messaggi, in qualsiasi forma diffusi, aventi natura promozionale, e
ogni altra documentazione non personalizzata avente la funzione di
rendere note le condizioni dell'offerta di uno o piu' operazioni o
servizi alla potenziale clientela (salvo quanto previsto dal
paragrafo 5.2 per l'informativa precontrattuale);
- sub 5.2, l'informativa generale, l'informativa personalizzata
e l'assistenza da rendere alla potenziale clientela nella fase
pre-contrattuale;
- sub 5.3 e 5.4, la valutazione del merito di credito e la
valutazione dei beni immobili.
Il presente paragrafo si applica anche in caso di impiego di
tecniche di comunicazione a distanza.
5.1 Pubblicita'
Ai sensi dell'articolo 120-octies del T.U., gli annunci
pubblicitari relativi ai contratti disciplinati dalla presente
sezione sono effettuati in forma chiara, corretta e non ingannevole.
Essi non contengono formulazioni che possano indurre nel consumatore
aspettative erronee sulla possibilita' di ottenere il credito o sul
costo di quest'ultimo. Resta fermo quanto previsto dalla parte II,
titolo III, del Codice del Consumo.
Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso di interesse o
altre cifre concernenti il costo del credito indicano - ai sensi
dell'articolo 120-octies del T.U. - le seguenti informazioni:
a) la denominazione del finanziatore o dell'intermediario del
credito;
b) se del caso, l'indicazione che il credito sara' garantito da
un'ipoteca sul diritto di proprieta' o su altro diritto reale avente
a oggetto un bene immobile residenziale;
c) il tasso d'interesse, riportato su base annuale,
specificando se fisso o variabile o una combinazione dei due tipi di
tasso;
d) le spese, comunque denominate, comprese nel costo totale del
credito;
e) l'importo totale del credito;
f) il tasso annuo effettivo globale previsto dal paragrafo
5.2.4;
g) se del caso, la necessita' di sottoscrivere contratti
relativi a uno o piu' servizi accessori connessi con il contratto di
credito (ad esempio una polizza assicurativa); l'informazione va
inserita solo se i costi relativi ai servizi accessori connessi con
il contratto di credito non sono stati inclusi nel tasso annuo
effettivo globale perche' non determinabili in anticipo (cfr.
paragrafo 5.2.4);
h) la durata del contratto, se determinata;
i) l'importo totale dovuto dal consumatore, il numero e
l'ammontare delle singole rate, quando queste informazioni siano
determinabili in anticipo;
j) in caso di finanziamenti in valuta estera, l'avvertimento
che le oscillazioni del tasso di cambio potrebbero incidere
sull'importo dovuto dal consumatore.
Le informazioni sopra elencate sono riportate negli annunci
pubblicitari in maniera chiara, concisa, evidenziata rispetto alle
altre informazioni relative alle caratteristiche e ai costi del
credito nonche' facilmente leggibile o udibile, a seconda della
tecnica di comunicazione utilizzata.
Le informazioni elencate alle lettere c), d), e), f), g), h), i),
sono fornite anche attraverso un esempio rappresentativo; ai fini
della definizione dell'esempio rappresentativo il finanziatore tiene
conto delle caratteristiche del contratto di credito offerto, della
tipologia di clientela cui e' destinato, della domanda
realisticamente attesa (in base al target di clientela cui il credito
e' destinato e all'esperienza relativa alla commercializzazione del
prodotto o di prodotti analoghi) e delle modalita' di rimborso del
credito. L'esempio rappresentativo e' redatto in modo chiaro e
conciso, e' accompagnato dall'espressione "esempio rappresentativo";
l'esempio rappresentativo ha un'evidenza maggiore rispetto alle
singole informazioni illustrate attraverso l'esempio.
Nel testo o nella presentazione degli annunci pubblicitari il
TAEG deve avere un'evidenza almeno equivalente a quella del tasso di
interesse.
Agli annunci pubblicitari che non riportano il tasso d'interesse
o altre cifre concernenti il costo del credito si applica la sezione
II, paragrafo 5; il riferimento ai fogli informativi deve essere
inteso ai documenti previsti dal paragrafo 5.2.
Resta fermo quanto previsto dalla parte II, titolo III, del
Codice del Consumo.
5.2 Informazioni precontrattuali
5.2.1 Informazioni generali relative ai contratti di credito
Il finanziatore mette a disposizione del consumatore, in
qualsiasi momento, un documento contenente informazioni generali sui
contratti di credito offerti. Le informazioni sono riportate in modo
chiaro e comprensibile, su supporto cartaceo o altro supporto
durevole.
Le informazioni generali includono almeno:
a) la denominazione del finanziatore e l'indirizzo della sua
sede amministrativa o della succursale con sede in Italia; nel caso
di offerta attraverso intermediari del credito, vanno indicati anche
il nome e il cognome o la denominazione dell'intermediario del
credito e, se del caso, del collaboratore di cui si avvale e il
numero di iscrizione nell'elenco in cui l'intermediario del credito
e' eventualmente iscritto, l'indirizzo dell'intermediario del credito
e del soggetto che entra in rapporto con il consumatore;
b) le finalita' per le quali il credito puo' essere utilizzato;
c) la tipologia di garanzie accettate; in caso di ipoteca, va
indicata la necessita' di una valutazione del bene immobile, la parte
che e' responsabile della sua esecuzione e i relativi costi per il
consumatore; e' inoltre indicata la possibilita' o meno che il bene
immobile sia ubicato in un altro Stato membro dell'Unione europea;
d) la possibile durata del contratto;
e) le tipologie di tasso d'interesse disponibili, con la
precisazione della natura fissa o variabile ovvero derivante dalla
combinazione dei due tipi di tasso, e una breve descrizione delle
caratteristiche del tasso fisso e del tasso variabile e dei relativi
effetti per il consumatore (66) ;
f) per i finanziamenti in valuta estera, la valuta o le valute
estere disponibili, con la spiegazione degli effetti che questi
finanziamenti possono avere per il consumatore;
g) l'importo totale del credito, il costo totale del credito,
l'importo totale dovuto dal consumatore e il TAEG, illustrati
mediante un esempio rappresentativo;
h) tutte le spese, non incluse nel costo totale del credito,
derivanti dal contratto di credito;
i) se del caso, la necessita' di sottoscrivere contratti
relativi a uno o piu' servizi accessori connessi con il contratto di
credito (ad esempio una polizza assicurativa), con la precisazione
che questi contratti possono essere acquistati da un fornitore
diverso dal finanziatore;
j) la possibilita' di ricevere servizi di consulenza ai sensi
dell'articolo 120-terdecies del T.U.;
k) le possibili modalita' di rimborso del credito, l'importo,
il numero e la periodicita' delle rate (67) ;
l) le condizioni per il rimborso anticipato del credito,
secondo quanto previsto dagli articoli 120-ter e 125-sexies, comma 1,
del T.U.;
m) le informazioni e le evidenze documentali che il consumatore
deve fornire al finanziatore ai fini della valutazione del merito di
credito ai sensi dell'articolo 120-undecies, comma 1, del T.U., e il
termine entro il quale esse devono essere fornite, con l'avvertimento
che il credito non puo' essere concesso se il consumatore non
fornisce le informazioni o gli elementi di verifica necessari alla
valutazione del merito di credito;
n) se verra' consultata una banca dati, in conformita'
dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
o) un avvertimento generale circa le possibili conseguenze
connesse con l'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto
di credito.
I finanziatori che hanno un sito internet pubblicano sul sito le
Guide previste dalla sezione II e le informazioni generali previste
dal presente paragrafo.
Il finanziatore assolve agli obblighi previsti dal presente
paragrafo attraverso il foglio contenente le informazioni generali
sul credito immobiliare offerto ai consumatori, redatto in
conformita' del modello previsto nell'Allegato 3.
Il foglio contenente le informazioni generali riporta
l'indicazione che il consumatore potra' consultare lo specifico Tasso
Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'articolo 2 della legge
n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura") sul cartello affisso ai sensi
del comma 3 del medesimo articolo, nonche' sul sito internet, qualora
il finanziatore se ne avvalga secondo quanto stabilito dalla sezione
V.
5.2.2 Informazioni personalizzate
Il finanziatore fornisce al consumatore le informazioni
personalizzate necessarie per confrontare le diverse offerte di
credito sul mercato, valutarne gli effetti e prendere una decisione
informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto.
Le informazioni personalizzate sono fornite su supporto cartaceo
o altro supporto durevole attraverso la consegna del modulo
denominato "Prospetto informativo europeo standardizzato", redatto in
conformita' del modello previsto nell'Allegato 4E.
Il modulo denominato "Prospetto informativo europeo
standardizzato" e' consegnato al consumatore tempestivamente, dopo
che quest'ultimo ha fornito le informazioni necessarie riguardanti le
sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze, ai
sensi dell'articolo 120-undecies, comma 1, del T.U., e comunque in
tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto
di credito o da un'offerta. L'avvenuta acquisizione del documento da
parte del consumatore e' attestata per iscritto o attraverso altro
supporto durevole, che riporta l'indicazione della data di avvenuta
consegna. Le informazioni aggiuntive che il finanziatore o
l'intermediario del credito debba o voglia fornire al consumatore
sono riportate in un documento distinto.
I tassi di interesse sono riportati su base annuale e almeno con
riferimento all'anno civile.
Il "Prospetto informativo europeo standardizzato" include una
tabella di ammortamento esemplificativa quando: i) il tasso di
interesse e' fisso per tutta la durata del contratto di credito o ii)
il contratto prevede il rimborso differito degli interessi (gli
interessi non sono integralmente rimborsati con le rate e sono,
invece, aggiunti all'importo totale del credito residuo).
Ai sensi dell'articolo 120-novies, comma 3, del T.U., prima della
conclusione del contratto di credito il consumatore ha diritto a un
periodo di riflessione di almeno sette giorni, che decorrono da
quando riceve l'offerta vincolante del finanziatore, per confrontare
le diverse offerte di credito sul mercato, valutarne le implicazioni
e prendere una decisione informata e consapevole. Durante il periodo
di riflessione, l'offerta e' vincolante per il finanziatore e il
consumatore puo' accettarla in qualsiasi momento.
La proposta di un'offerta vincolante per il finanziatore e'
fornita al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole
e include la bozza del contratto di credito; la proposta e'
accompagnata dalla consegna del modulo denominato "Prospetto
informativo europeo standardizzato" se:
- il modulo non e' stato fornito precedentemente al
consumatore; o
- le caratteristiche dell'offerta sono diverse da quelle
contenute nel modulo denominato "Prospetto informativo europeo
standardizzato" precedentemente fornito al consumatore.
Se il contratto di credito contiene la clausola di cui
all'articolo 120-quinquiesdecies, comma 3, del T.U., al consumatore
sono fornite informazioni sul contenuto specifico della clausola,
sulle caratteristiche dell'inadempimento di cui al comma 4, lettera
c), del medesimo articolo 120-quinquiesdecies e sui possibili effetti
per il consumatore. Le informazioni sono rese in modo chiaro e
comprensibile, attraverso un apposito documento che puo' essere
allegato al modulo denominato "Prospetto informativo europeo
standardizzato".
In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, gli
obblighi di informativa precontrattuale ai sensi della sezione V,
paragrafo 2.2, sono soddisfatti solo attraverso la consegna del
modulo denominato "Prospetto informativo europeo standardizzato"
prima della conclusione del contratto.
Per le comunicazioni mediante telefonia vocale, la descrizione
delle caratteristiche del contratto di credito che deve essere
fornita previo consenso del consumatore include almeno le
informazioni contenute nelle sezioni 3, 4, 5 e 6 dell'Allegato 4E.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 67-novies del Codice del
Consumo.
5.2.3 Assistenza al consumatore
Ai sensi dell'articolo 120-novies, comma 5, del T.U. il
finanziatore fornisce al consumatore chiarimenti adeguati, in modo
che questi possa valutare se il contratto di credito e gli eventuali
servizi accessori proposti siano adatti alle proprie esigenze e alla
propria situazione finanziaria.
I chiarimenti possono includere l'illustrazione delle
informazioni che devono essere fornite ai sensi dei paragrafi 5.2.2 e
5.2.5, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli
effetti specifici che possono avere nei suoi confronti, incluse le
conseguenze del mancato pagamento.
Se il contratto di credito e' offerto o commercializzato in un
pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti,
i chiarimenti includono la possibilita' di recedere separatamente da
ciascuno dei contratti compresi nel pacchetto e i relativi effetti
per il consumatore.
Il finanziatore assolve all'obbligo di fornire chiarimenti al
consumatore adottando, conformemente a quanto previsto ai sensi della
sezione XI, procedure interne volte ad assicurare che il consumatore
possa - prima della conclusione del contratto e per tutto il periodo
di riflessione ai sensi dell'articolo 120-novies, comma 3, del T.U. -
rivolgersi, nei normali orari di lavoro, al finanziatore o a soggetti
da questo incaricati per ottenere gratuitamente spiegazioni aventi ad
oggetto:
- la documentazione precontrattuale fornitagli;
- le caratteristiche essenziali del prodotto offerto;
- gli effetti che possono derivargli dalla conclusione del
contratto, in termini di obblighi economici e conseguenze del mancato
pagamento.
Le procedure assicurano facilita' di accesso alle spiegazioni e
prevedono che il consumatore possa ottenerle oralmente o, comunque,
attraverso tecniche di comunicazione a distanza che gli consentano -
ove lo desideri - un'interazione individuale con gli addetti. Il
finanziatore assicura che il personale incaricato di fornire i
chiarimenti possegga un'adeguata e aggiornata conoscenza dei
contratti di credito offerti, nonche' dei diritti dei consumatori e
delle regole previste dal capo I-bis del titolo VI del T.U. e dalla
presente sezione, secondo quanto previsto dal paragrafo 10. Per
specifici aspetti tecnici, il personale incaricato puo' indirizzare
il consumatore verso l'utilizzo di adeguati strumenti di
autovalutazione e di modelli di simulazione disponibili su internet.
5.2.4 Tasso annuo effettivo globale
Il TAEG e' il tasso che rende uguale, su base annua, i valori
attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese),
esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il
consumatore; il TAEG e' calcolato secondo la formula matematica
riportata nell'Allegato 5C.
Il TAEG e' comprensivo degli interessi e di tutti i costi,
inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le
commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore
deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il
finanziatore e' a conoscenza, escluse le spese notarili.
Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore e' a
conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di
credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle
condizioni contrattuali offerte. Nel caso in cui utilizzi
informazioni ricavate per stima, il finanziatore tiene informato il
consumatore di tale circostanza e del fatto che le stime si
considerano rappresentative del tipo di contratto concretamente
concluso. Nella fase precontrattuale il finanziatore fornisce al
consumatore anche le informazioni relative alle ipotesi utilizzate
per il calcolo delle stime. I costi relativi a servizi accessori
possono essere esclusi dal TAEG, purche' la loro esistenza sia
indicata con evidenza separata, nel solo caso in cui non sia in alcun
modo possibile quantificarli.
Nel TAEG sono altresi' inclusi i costi di valutazione del bene
immobile costituito in garanzia, se la valutazione e' necessaria per
ottenere il credito.
Il calcolo del TAEG e' fondato sull'ipotesi che il contratto di
credito rimarra' valido per il periodo di tempo convenuto e che il
finanziatore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei
termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito.
Se un contratto di credito contiene clausole che permettono di
modificare il tasso di interesse o le altre spese computate nel TAEG,
ma in modo non quantificabile al momento del calcolo del TAEG stesso,
si ipotizza che il tasso debitore e le altre spese rimarranno
invariati rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino alla
scadenza del contratto di credito.
Per i contratti di credito in cui e' concordato un tasso di
interesse fisso per un periodo iniziale di almeno cinque anni, al
termine del quale e' negoziato un nuovo tasso fisso per un ulteriore
periodo di riferimento, il TAEG riportato nel foglio contenente le
informazioni generali e nel "Prospetto informativo europeo
standardizzato" copre soltanto il periodo iniziale a tasso fisso ed
e' fondato sull'ipotesi che, al termine di tale periodo, il capitale
residuo sia rimborsato.
Dal calcolo del TAEG sono comunque escluse le eventuali penali
che il consumatore e' tenuto a pagare per la mancata esecuzione degli
obblighi stabiliti nel contratto di credito, ivi compresi gli
interessi di mora.
Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi di
apertura e tenuta di un conto, i costi relativi all'utilizzazione di
mezzi di pagamento che permettano di effettuare pagamenti e prelievi
e tutti gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento,
qualora sia obbligatorio aprire un conto o - se il consumatore ne ha
gia' uno in essere - mantenerlo per ottenere il credito alle
condizioni contrattuali offerte.
In caso di aperture di credito in conto corrente, in deroga a
quanto previsto nel precedente capoverso, sono inclusi tra gli oneri
solo i costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con
l'utilizzo o con il rimborso del credito; resta in ogni caso fermo
quanto previsto ai sensi dell'articolo 117-bis del T.U. e del decreto
d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del
CICR del 30 giugno 2012 (68) .
5.2.5 Obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito
L'intermediario del credito di cui il finanziatore eventualmente
si avvalga e' anch'egli tenuto all'assolvimento degli obblighi
previsti dai paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3.
In tempo utile prima dell'esercizio di una delle attivita' di
intermediazione, l'intermediario del credito fornisce al consumatore
almeno le seguenti informazioni, su supporto cartaceo o su altro
supporto durevole:
a) il nome e il cognome o la denominazione, l'indirizzo o la
sede dell'intermediario del credito;
b) l'elenco in cui l'intermediario del credito e' iscritto, il
numero di iscrizione e le modalita' attraverso le quali l'iscrizione
puo' essere verificata;
c) la circostanza che l'intermediario del credito e' soggetto a
vincolo di mandato o opera in via esclusiva con uno o piu'
finanziatori; in questo caso, e' indicata altresi' la denominazione
del finanziatore o dei finanziatori per conto dei quali
l'intermediario del credito opera. L'intermediario del credito
abilitato in Italia puo' dichiarare di essere indipendente solo se e'
un consulente indipendente ai sensi dell'articolo 120-terdecies,
comma 2, del T.U.; l'intermediario del credito abilitato in un altro
Stato membro puo' dichiarare di essere indipendente solo se ricorrono
le condizioni previste a tal fine dalla legislazione dello Stato
membro di appartenenza;
d) l'eventuale prestazione di servizi di consulenza;
e) se previsto, il compenso dovuto dal consumatore
all'intermediario del credito per i sui servizi; se il compenso non
e' determinato, e' indicato il metodo per calcolarlo;
f) le modalita' per presentare reclami e i mezzi di tutela
stragiudiziale (ricorsi) di cui il consumatore o le altre parti
interessate possono avvalersi e le modalita' per accedervi ;
g) l'esistenza e, se noto, l'importo delle commissioni o di
altre somme dovute dal finanziatore o da terzi all'intermediario del
credito per i servizi dallo stesso prestati in relazione al contratto
di credito; se l'importo non e' noto al momento della comunicazione,
il consumatore e' informato del fatto che l'importo effettivo verra'
comunicato attraverso il modulo denominato "Prospetto informativo
europeo standardizzato";
h) se l'intermediario del credito richiede il pagamento di un
compenso da parte del consumatore e riceve anche una commissione da
parte del finanziatore o da un terzo, la spiegazione circa
l'eventuale detrazione della commissione, in tutto o in parte, dal
compenso che il consumatore dovra' corrispondere all'intermediario
del credito;
i) se l'intermediario del credito riceve, per la sua attivita',
commissioni da uno o piu' finanziatori, il diritto del consumatore di
chiedere e ottenere informazioni comparabili sull'ammontare delle
commissioni percepite da ciascun finanziatore; queste informazioni
sono fornite dall'intermediario del credito al consumatore su
richiesta di quest'ultimo.
Ai fini dei calcolo del TAEG da inserire nel modulo denominato
"Prospetto informativo europeo standardizzato", l'intermediario del
credito comunica al finanziatore l'eventuale compenso dovuto dal
consumatore in relazione ai servizi di intermediazione del credito.
Gli intermediari del credito assicurano che, in aggiunta alle
informazioni previste dal presente paragrafo, i propri collaboratori
e dipendenti comunichino al consumatore, al momento di contattarlo o
prima di trattare con lo stesso, la qualifica in base alla quale essi
operano e l'intermediario del credito che rappresentano.
5.3 Valutazione del merito creditizio del consumatore
Ai sensi dell'articolo 120-undecies del T.U. il finanziatore,
prima della conclusione del contratto di credito o di essere
vincolato da un'offerta, svolge una valutazione approfondita del
merito creditizio del consumatore, tenendo conto dei fattori
pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del
consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito. La
valutazione del merito creditizio e' effettuata sulla base delle
informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore
necessarie, sufficienti, proporzionate e opportunamente verificate.
Le informazioni su cui si basa la valutazione del merito di credito
comprendono quelle fornite dal consumatore, anche mediante
l'intermediario del credito; il finanziatore puo' chiedere
chiarimenti al consumatore sulle informazioni ricevute, se necessario
per consentire la valutazione del merito di credito.
Le banche assolvono all'obbligo previsto dall'articolo
120-undecies, comma 1, applicando le disposizioni relative alla
valutazione del merito creditizio previste dalla Circolare della
Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (Istruzioni di vigilanza
per le banche), Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Allegato A, paragrafo
2. I finanziatori disciplinati dal titolo V del T.U. vi assolvono
applicando le disposizioni relative alla valutazione del merito
creditizio previste dalla Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3
aprile 2015, Titolo III, Capitolo I, Sezione VII, paragrafo 2.
I finanziatori di Stati dell'Unione Europea diversi dall'Italia
ai quali non si applicano le disposizioni sopra indicate svolgono la
valutazione del merito di credito ai sensi dell'articolo 120-undecies
del T.U. conformemente alla disciplina del paese di appartenenza.
Prima di concedere al consumatore un aumento significativo
dell'importo totale del credito, il finanziatore effettua una nuova
valutazione del merito creditizio sulla base di informazioni
aggiornate, se l'aumento non era previsto e non era incluso nella
originaria valutazione del merito creditizio.
Il finanziatore non risolve il contratto di credito ne' vi
apporta modifiche svantaggiose per il consumatore, ai sensi
dell'articolo 118 del T.U., in ragione del fatto che la valutazione
del merito creditizio e' stata condotta scorrettamente o che le
informazioni fornite dal consumatore prima della conclusione del
contratto erano incomplete, salvo che il consumatore abbia
intenzionalmente omesso di fornire o abbia fornito informazioni
false.
Se la valutazione del merito creditizio e' effettuata sulla base
di informazioni ottenute consultando una banca dati, il finanziatore
ne informa in anticipo il consumatore. Se la domanda di credito e'
stata rifiutata il creditore informa il consumatore immediatamente e
gratuitamente del rifiuto della domanda e, se del caso, del fatto che
la decisione e' basata sul trattamento automatico di dati. Si applica
il paragrafo 4.4.1 della sezione VII.
5.4 Valutazione dei beni immobili
Ai sensi dell'articolo 120-duodecies del T.U., per la concessione
di finanziamenti garantiti da ipoteca, il finanziatore applica
standard affidabili di valutazione degli immobili residenziali; il
finanziatore assicura che tali standard siano applicati anche quando
la valutazione e' condotta per il tramite di soggetti terzi.
La valutazione e' svolta da soggetti dotati di adeguata
professionalita' e indipendenti rispetto al processo di
commercializzazione del credito.
Le banche assolvono agli obblighi previsti dall'articolo
120-duodecies del T.U. applicando le disposizioni previste dalla
Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013
(Istruzioni di vigilanza per le banche), Parte I, Titolo IV, Capitolo
3, Allegato A, paragrafo 2. I finanziatori disciplinati dal titolo V
del T.U. vi assolvono applicando le disposizioni previste dalla
Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015, Titolo III,
Capitolo I, Sezione VII, paragrafo 2.
6. Finanziamenti denominati in valuta estera
Ai sensi dell'articolo 120-quaterdecies del T.U., se il credito
e' denominato in una valuta estera, il consumatore ha il diritto di
convertire la valuta in cui e' denominato il contratto in una delle
valute nazionali del consumatore.
Il diritto di conversione puo' essere esercitato dal consumatore
quando la variazione del tasso di cambio e' pari o superiore al venti
per cento rispetto al momento della conclusione del contratto,
secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo120-quaterdecies del
T.U.
Per l'esercizio del diritto di conversione, al consumatore puo'
essere richiesto di pagare al finanziatore, ove previsto dal
contratto di credito, un compenso onnicomprensivo che tenga conto
della natura e dell'entita' degli oneri finanziari che il
finanziatore puo' essere tenuto a sostenere in relazione alla
conversione del finanziamento in una valuta diversa da quella in cui
era denominato il credito al momento della conclusione del contratto.
A tal fine, il finanziatore si dota di sistemi interni e procedure
organizzative che consentano di ricostruire le modalita' di
determinazione dei singoli oneri finanziari considerati.
Salvo che non sia diversamente previsto nel contratto, il tasso
di cambio al quale avviene la conversione e' pari al tasso rilevato
dalla Banca centrale europea nel giorno in cui e' stata presentata la
domanda di conversione.
Se il valore dell'importo del credito residuo o delle rate da
rimborsare varia di oltre il 20 per cento rispetto a quello che
risulterebbe applicando il tasso di cambio - al momento della
conclusione del contratto - tra la valuta in cui e' denominato il
finanziamento e la valuta nazionale del consumatore , il finanziatore
ne informa tempestivamente il consumatore nelle forme previste ai
sensi della sezione IV (69) ; con la medesima comunicazione, il
consumatore e' altresi' informato del diritto di convertire il
finanziamento in una valuta alternativa e delle condizioni per farlo.
7. Comunicazioni alla clientela
Nei contratti di credito il consumatore ha il diritto di chiedere
e ottenere gratuitamente dal finanziatore, in qualsiasi momento del
rapporto, una versione aggiornata della tabella di ammortamento
prevista dal paragrafo 5.2.2. In ogni caso, la tabella di
ammortamento aggiornata e' fornita al consumatore almeno una volta
l'anno; a tal fine, il finanziatore si avvale delle comunicazioni
periodiche previste dalla sezione IV (70) .
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118 del T.U., per le
variazioni del tasso di interesse che discendono direttamente da
variazioni del valore del tasso di riferimento, il contratto puo'
prevedere che - se il nuovo valore del tasso di riferimento e' reso
pubblico con mezzi appropriati ed e' disponibile presso le dipendenze
del finanziatore - le informazioni sulle variazioni del tasso di
interesse siano fornite periodicamente in forma scritta, su supporto
cartaceo o altro supporto durevole preventivamente accettato, in
conformita' di quanto previsto dalla sezione IV.
8. Inadempimento del consumatore
Il presente paragrafo disciplina le politiche e le procedure
interne che il finanziatore e' tenuto ad adottare per gestire i
rapporti con i consumatori in difficolta' nel pagamento (in tutto o
in parte) delle rate di rimborso del credito, ai sensi dell'articolo
120-quinquiesdecies, comma 1, del T.U. Esso da' attuazione agli
Orientamenti dell'Autorita' Bancaria Europea su morosita' e
pignoramenti del 19 agosto 2015 (71) .
Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 40, comma
2, del T.U., il finanziatore adotta, conformemente a quanto previsto
ai sensi della sezione XI, procedure interne idonee ad assicurare
che:
- i consumatori che si trovano in difficolta' nel rispettare i
termini di pagamento siano tempestivamente individuati;
- le modalita' di interazione con i consumatori in difficolta'
prevedano comunicazioni chiare e con un linguaggio comprensibile
(secondo quanto indicato nella sezione I, paragrafo 1.3), siano
proporzionate agli obblighi di informazione e non eccessive e
avvengano nel rispetto del principio di riservatezza; le
comunicazioni avvengono in forma elettronica o cartacea;
- il finanziatore collabori con il consumatore per individuare
i motivi delle difficolta' incontrate e le piu' adeguate misure da
adottare per il rimborso del credito;
- sia fornita adeguata assistenza ai consumatori in difficolta'
nel rispettare i termini di pagamento, con particolare riguardo ai
casi di stato di bisogno o di particolare debolezza (ad esempio a
seguito di eventi quali la perdita del posto di lavoro, la
sopravenuta invalidita' o grave malattia, la morte di un prossimo
congiunto, la separazione o il divorzio, calamita' naturali che hanno
interessato la persona, il luogo di residenza, il patrimonio o la
capacita' di reddito del consumatore); a questo fine, il finanziatore
richiama l'attenzione del consumatore sull'importanza della
cooperazione per trovare una soluzione alla situazione di difficolta'
e gli fornisce almeno le seguenti informazioni :
i. il numero e l'importo complessivo dei pagamenti omessi o
parziali;
ii. gli oneri dovuti per i pagamenti omessi o parziali.
In caso di ritardato pagamento (totale o parziale) di una rata
per oltre 30 giorni e, comunque, con congruo anticipo rispetto
all'avvio di procedure di recupero giudiziale del credito, il
finanziatore informa - con apposita e tempestiva comunicazione
scritta - il consumatore circa: a) le conseguenze degli omessi
pagamenti (ad esempio, l'applicazione degli interessi di mora, la
possibilita' di perdere il diritto di proprieta' sul bene costituito
in garanzia); b) le misure di sostegno eventualmente disponibili (ad
esempio, le misure pubbliche o quelle messe a punto in sede di
autoregolamentazione);
- il personale preposto all'interazione con i consumatori in
difficolta' nel rispettare i termini di pagamento riceva una
formazione specifica ed adeguata rispetto ai compiti svolti.
Nel valutare le iniziative da assumere per venire incontro alle
esigenze dei consumatori in difficolta' nel rispettare i termini di
pagamento, il finanziatore tiene conto delle circostanze personali,
degli interessi, dei diritti e della capacita' di rimborso del
consumatore. Le iniziative possono prevedere:
1) il rifinanziamento totale o parziale del credito;
2) la modifica delle condizioni del contratto di credito, che
possono includere:
a) l'estensione della durata del contratto;
b) la modifica della tipologia del credito; ad esempio, un
contratto che prevede il rimborso contestuale, con ciascuna rata, di
capitale e interessi puo' essere modificato convenendo, per un arco
temporale predefinito, il solo pagamento degli interessi;
c) il differimento totale o parziale del pagamento delle
rate;
d) la rinegoziazione del tasso di interesse;
e) la sospensione temporanea del pagamento delle rate.
Il finanziatore documenta le ragioni alla base della valutazione
dell'adeguatezza delle iniziative assunte rispetto alle circostanze
individuali del consumatore e conserva per almeno 5 anni
dall'estinzione del rapporto adeguata documentazione dei rapporti
intrattenuti con i consumatori in difficolta' nel rispettare i
termini di pagamento.
Resta fermo per il finanziatore quanto previsto, ai fini della
classificazione per qualita' del credito delle esposizioni in
argomento, dalla Circolare della Banca d'Italia n. 217 del 5 agosto
1996 (Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per
gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli
IMEL) e dalla Circolare della Banca d'Italia, n. 272 del 30 luglio
2008 (Matrice dei conti).
9. Remunerazioni
Ai sensi dell'articolo 120-septiesdecies, comma 1, del T.U., il
finanziatore remunera il personale e gli intermediari del credito di
cui eventualmente si avvale in modo da assicurare il rispetto degli
obblighi previsti ai sensi della presente sezione. Si applica quanto
previsto ai sensi della sezione XI.
10. Requisiti professionali per il personale
Ai sensi dell'articolo 120-septiesdecies, comma 2, del T.U., il
finanziatore assicura che il personale abbia un livello di
professionalita' adeguato per predisporre, offrire e concludere
contratti di credito o contratti accessori ai contratti di credito
nonche' prestare servizi di consulenza.
Il presente paragrafo disciplina le procedure che il finanziatore
e' tenuto ad adottare al fine di assicurare che il personale soddisfi
nel continuo adeguati livelli di professionalita'. Esso si applica al
personale preposto alla valutazione del merito creditizio del
consumatore, alla commercializzazione dei contratti di credito,
all'assistenza al consumatore e alla gestione dei reclami presentati
dai consumatori, nonche' ai soggetti a cui questo personale risponde
direttamente in via gerarchica.
Le procedure adottate ai sensi della presente sezione assicurano
che il personale soddisfi nel continuo requisiti di professionalita'
che includono almeno:
1. adeguata conoscenza con riguardo a:
a) i prodotti di credito disciplinati dalla presente sezione e
i servizi accessori solitamente offerti congiuntamente a questi
prodotti;
b) le disposizioni di legge relative ai contratti di credito ai
consumatori e in materia di tutela dei consumatori;
c) il mercato nazionale del credito immobiliare;
d) la procedura di acquisto dei beni immobili, la valutazione
delle garanzie, l'organizzazione e il funzionamento dei registri
immobiliari;
e) gli standard di etica professionale;
f) la procedura di valutazione del merito di credito;
2. adeguata competenza in materia economica e finanziaria e, per
il personale preposto alla verifica del merito creditizio, con
riguardo al processo di valutazione del merito di credito dei
consumatori.
Il finanziatore assicura che il personale che offre contratti di
credito ai consumatori, interagendo con questi ultimi, e i soggetti a
cui questo personale risponde direttamente in via gerarchica, abbiano
un livello elevato di conoscenza con riguardo almeno alle lettere a),
b), d), e).
Il livello di conoscenza e competenza del personale di cui ai
punti 1 e 2 viene valutato dal finanziatore sulla base delle seguenti
condizioni:
a) possesso di specifiche qualifiche professionali, quali:
i. titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione
secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata
quinquennale ovvero quadriennale, o un titolo di studio estero
ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge;
ii. frequenza di un corso di formazione professionale nelle
materie rilevanti per l'esercizio delle funzioni alle quali il
personale e' preposto;
iii. adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche,
finanziarie e tecniche, accertata dal finanziatore tramite un
apposito test; o
b) esperienza professionale di almeno due anni in settori
riguardanti l'erogazione, la distribuzione o l'intermediazione di
prodotti creditizi (72) .
Il finanziatore assolve agli obblighi previsti dal presente
paragrafo attraverso l'adozione e l'applicazione delle procedure
previste ai sensi della sezione XI.