(Allegato) (parte 2)
 
                             SEZIONE VI 
 
 
                        SERVIZI DI PAGAMENTO 
 
1. Premessa 
    La presente sezione attua il Capo II-bis del Titolo VI del  T.U.,
introdotto per recepire nell'ordinamento italiano  la  direttiva  del
Parlamento europeo e del Consiglio n. 2007/64/CE relativa ai  servizi
di pagamento nel mercato interno,  e  successivamente  integrato  per
recepire la direttiva n. 2009/110/CE  concernente  l'attivita'  degli
istituti di moneta elettronica. 
2. Definizioni 
    Ai fini della presente sezione si definiscono: 
      - "beneficiario", la persona fisica o giuridica prevista  quale
destinataria dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento; 
      - "clienti" o  "clientela",  gli  utilizzatori  di  servizi  di
pagamento; 
      - "contratto quadro", il contratto  che  disciplina  la  futura
esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che puo'
dettare gli obblighi e le condizioni che le parti  devono  rispettare
per l'apertura e la gestione di un conto di pagamento; 
      - "fondi", banconote e  monete,  moneta  scritturale  e  moneta
elettronica cosi' come definita dall'articolo  1,  comma  2,  lettera
h-ter), del T.U.; 
      - "identificativo unico", la combinazione di lettere, numeri  o
simboli  che  il  prestatore   di   servizi   di   pagamento   indica
all'utilizzatore di servizi di pagamento e  che  l'utilizzatore  deve
fornire  al  proprio  prestatore  di   servizi   di   pagamento   per
identificare con  chiarezza  l'altro  utilizzatore  del  servizio  di
pagamento  e/o  il  suo  conto  di  pagamento  per  l'esecuzione   di
un'operazione di pagamento. Ove non vi sia  un  conto  di  pagamento,
l'identificativo unico identifica solo l'utilizzatore del servizio di
pagamento; 
      - "intermediari", i prestatori di servizi di pagamento; 
      -  "informazioni  obbligatorie",  le   informazioni   che   gli
intermediari devono consegnare o mettere a disposizione  dei  clienti
ai sensi  della  presente  sezione  anche  in  assenza  di  specifica
richiesta, ivi compresa la copia del contratto  e  del  documento  di
sintesi aggiornato  che  il  cliente  puo'  richiedere  in  qualsiasi
momento del rapporto ai sensi del paragrafo 6; 
      - "operazione di pagamento", l'attivita', posta in  essere  dal
pagatore o dal  beneficiario,  di  versare,  trasferire  o  prelevare
fondi,  indipendentemente  da  eventuali  obblighi  sottostanti   tra
pagatore e beneficiario; 
      - "ordine  di  pagamento",  qualsiasi  istruzione  data  da  un
pagatore o da un beneficiario al proprio  prestatore  di  servizi  di
pagamento con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'operazione di
pagamento; 
      - "pagatore", la persona fisica o giuridica  detentrice  di  un
conto di pagamento che autorizza l'ordine di pagamento a  partire  da
detto conto di pagamento o, in mancanza di conto  di  pagamento,  una
persona fisica o giuridica che da' l'ordine di pagamento; 
      - "prestatore  di  servizi  di  pagamento",  uno  dei  seguenti
organismi: istituti di moneta elettronica  e  istituti  di  pagamento
nonche',  quando  prestano  servizi   di   pagamento   (ivi   inclusa
l'emissione di moneta elettronica), banche, Poste Italiane s.p.a., la
Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non agiscono
in veste  di  autorita'  monetarie,  altre  autorita'  pubbliche,  le
pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono
in veste di autorita' pubbliche.  Quando  la  moneta  elettronica  e'
emessa  dallo  Stato  Italiano,  da  altri  Stati  comunitari,  dalle
pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali che agiscono in
veste di pubblica autorita' si applica solo il  paragrafo  5.4  della
presente sezione; 
      - "servizi di pagamento", le seguenti attivita': 
        1) servizi che permettono di depositare  il  contante  su  un
conto di pagamento nonche'  tutte  le  operazioni  richieste  per  la
gestione di un conto di pagamento; 
        2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di
pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un
conto di pagamento; 
        3)  esecuzione   di   ordini   di   pagamento,   incluso   il
trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore
di  servizi  di  pagamento  dell'utilizzatore  o  presso   un   altro
prestatore di servizi di pagamento: 
          - esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti  diretti
una tantum; 
          - esecuzione di operazioni di pagamento mediante  carte  di
pagamento o dispositivi analoghi; 
          - esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; 
        4) esecuzione di  operazioni  di  pagamento  quando  i  fondi
rientrano in una linea di credito accordata  ad  un  utilizzatore  di
servizi di pagamento: 
          - esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti  diretti
una tantum; 
          - esecuzione di operazioni di pagamento mediante  carte  di
pagamento o dispositivi analoghi; 
          - esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; 
        5) emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento; 
        6) rimessa di denaro; 
        7) esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso  del
pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento sia dato  mediante  un
dispositivo  di  telecomunicazione  digitale  o  informatico   e   il
pagamento sia effettuato all'operatore del sistema o  della  rete  di
telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce  esclusivamente
come intermediario tra l'utilizzatore di servizi di  pagamento  e  il
fornitore di beni e servizi; 
        8)  emissione  di  moneta  elettronica  cosi'  come  definita
dall'articolo 1, lettera h-ter), del T.U.; 
          -   "strumento   di   pagamento",   qualsiasi   dispositivo
personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utilizzatore
e il prestatore di servizi di pagamento e di  cui  l'utilizzatore  di
servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento; 
          -  "tasso  di  interesse  di  riferimento",  il  tasso   di
interesse che e' utilizzato come base per  calcolare  l'interesse  da
applicare e che proviene da una fonte  accessibile  al  pubblico  che
puo' essere verificata da entrambe le parti di un contratto avente ad
oggetto servizi di pagamento; 
          - "utilizzatore di servizi di pagamento" o  "utilizzatore",
la persona fisica o giuridica che utilizza un servizio  di  pagamento
in veste di pagatore o beneficiario o di entrambi. 
3. Disposizioni di carattere generale 
3.1 Ambito di applicazione e disposizioni applicabili 
    Le disposizioni della presente sezione si applicano ai  contratti
quadro  relativi  a  servizi  di  pagamento  e  alle  operazioni   di
pagamento, anche se queste non  rientrano  in  un  contratto  quadro,
quando i servizi sono offerti in Italia dagli intermediari (50) . 
    Per quanto non diversamente disciplinato dalla  presente  sezione
si applicano, inoltre, le  disposizioni  contenute  nella  sezione  I
(disposizioni di carattere generale); sezione II, paragrafi 1,  3,  4
(51) e 5 (premessa, fogli informativi, offerta  fuori  sede,  annunci
pubblicitari) e 7 (documento di sintesi);  sezione  III  (contratti),
secondo quanto previsto  dal  paragrafo  5  della  presente  sezione;
sezione V  (tecniche  di  comunicazione  a  distanza),  salvo  quanto
previsto dal  paragrafo  4.1.2  della  presente  sezione;  sezione  X
(controlli). La  sezione  XI  (requisiti  organizzativi)  si  applica
secondo quanto previsto dal paragrafo  1  della  stessa  sezione.  Ai
contratti disciplinati dalla presente  sezione  che  incorporano  una
componente creditizia (carte di credito) e che sono  commercializzati
presso consumatori si applica la sezione VII, secondo quanto previsto
dal paragrafo 7 della medesima sezione. 
    Gli intermediari tenuti, ai sensi dell'articolo  40  del  decreto
legislativo 27  gennaio  2010,  n.  11,  ad  aderire  ai  sistemi  di
risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti  dall'articolo
128-bis del T.U. mettono a  disposizione  della  clientela  la  Guida
concernente l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario prevista nella
sezione II, paragrafo 2. 
    Le parti possono convenire che  le  disposizioni  della  presente
sezione non si applichino, in tutto o in parte, se il cliente non  e'
un consumatore, ne' una microimpresa (articolo 126-bis, comma 3,  del
T.U.). 
3.2. Modalita' con cui le informazioni e i documenti sono forniti 
    I documenti e le informazioni  previsti  dalla  presente  sezione
sono "forniti" attraverso  consegna  o  messa  a  disposizione  degli
stessi, secondo quanto stabilito nei paragrafi seguenti. 
    Salvo  che  non  sia  diversamente  specificato,  ai  fini  della
presente sezione i documenti si intendono: 
      - "consegnati" al cliente quando gli vengono dati  o  trasmessi
di iniziativa dall'intermediario; 
      -  "messi  a  disposizione"  del  cliente  quando  questi  puo'
portarne gratuitamente con se' una  copia  dopo  averla  richiesta  o
prelevata direttamente. 
    I documenti previsti nella presente sezione possono essere "messi
a disposizione" o "consegnati" in forma cartacea o  anche  attraverso
altro supporto durevole. 
4. Informazione precontrattuale 
4.1 Contratti quadro 
4.1.1 Informazioni 
    Prima della conclusione del contratto gli intermediari forniscono
ai clienti almeno le seguenti informazioni: 
      a) informazioni  sull'intermediario  (denominazione;  indirizzo
della sede amministrativa o della succursale con sede in Italia;  nel
caso di offerta fuori sede,  indirizzo  del  soggetto  che  entra  in
rapporto con il cliente; indirizzo, anche  di  posta  elettronica,  o
altro recapito al quale  il  cliente  puo'  rivolgersi  per  chiedere
all'intermediario ulteriori informazioni; indicazione della vigilanza
ed estremi dell'iscrizione nell'albo (52) ; 
      b)  informazioni  sul   servizio   di   pagamento   (principali
caratteristiche del servizio; dati  o  identificativo  unico  che  il
cliente deve fornire affinche' l'ordine  di  pagamento  sia  eseguito
correttamente; forma e modalita' per prestare e revocare il  consenso
all'esecuzione di un'operazione di pagamento; indicazione del momento
in cui l'ordine di pagamento si considera ricevuto  e  dell'eventuale
momento limite giornaliero oltre il  quale  gli  ordini  si  reputano
pervenuti nelle giornate successive, ai sensi dell'articolo 15, comma
1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; tempo  massimo  di
esecuzione del servizio  di  pagamento;  eventuali  limiti  di  spesa
applicabili in relazione all'utilizzo  di  determinati  strumenti  di
pagamento; 
      c) spese e tassi di interesse e di cambio (un  elenco  completo
di tutte le spese, oneri e commissioni a carico  del  cliente  e,  in
caso di pluralita' di voci di  costo,  la  chiara  distinzione  delle
singole  voci;  indicazione  dei  tassi  di  interesse  e  di  cambio
eventualmente applicati oppure, se il contratto fa rinvio a tassi  di
interesse e di cambio  di  riferimento,  indicazione  del  metodo  di
calcolo  dell'interesse  applicato,  della  data  pertinente  e   dei
parametri per determinare il tasso; nei casi consentiti, l'avvertenza
che le modifiche al tasso di interesse o di cambio di riferimento  si
applicano senza preavviso e l'indicazione della frequenza  e/o  delle
modalita' con le quali l'intermediario deve comunicare al cliente  le
eventuali variazioni del tasso di interesse); 
      d) comunicazioni (mezzi di comunicazione previsti  per  fornire
informazioni o avvisi  ai  sensi  della  presente  disciplina  e  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ivi compresi i  requisiti
tecnici dei dispositivi mediante i quali il cliente puo' effettuare e
ricevere  le  comunicazioni;  modalita'  e  frequenza  con   cui   le
informazioni devono  essere  fornite;  lingua  o  lingue  in  cui  e'
concluso il contratto quadro e sono effettuate le  comunicazioni  nel
corso del rapporto; diritto del cliente  di  ottenere,  in  qualsiasi
momento del rapporto, copia del contratto quadro e del  documento  di
sintesi aggiornato); 
      e) misure di tutela e correttive (descrizione  delle  eventuali
misure  di  sicurezza  che  il  cliente   e'   tenuto   ad   adottare
nell'utilizzo degli strumenti di  pagamento  e  delle  modalita'  per
comunicare all'intermediario l'avvenuto  smarrimento,  sottrazione  o
utilizzo indebito dello  strumento  di  pagamento  ovvero  l'uso  non
autorizzato del medesimo; le eventuali condizioni in base alle  quali
l'intermediario si riserva il diritto di bloccare  uno  strumento  di
pagamento in conformita' dell'articolo 6 del decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 11; responsabilita' del pagatore per l'utilizzo  non
autorizzato di strumenti di pagamento, ivi comprese  le  informazioni
sull'importo rimborsabile; modalita'  e  termini  entro  i  quali  il
cliente deve comunicare all'intermediario le operazioni di  pagamento
non  autorizzate  o  effettuate  in  modo  inesatto;  responsabilita'
dell'intermediario per le operazioni di pagamento non  autorizzate  e
per la mancata o inesatta esecuzione delle operazioni; condizioni per
ottenere dall'intermediario il rimborso  delle  operazioni  disposte,
previa autorizzazione del pagatore, dal beneficiario  o  per  il  suo
tramite; modalita' e condizioni per ottenere il rimborso della moneta
elettronica) (53) ; 
      f) modifiche e recesso dal contratto quadro  (indicazione  che,
qualora il contratto lo preveda, eventuali  modifiche  del  contratto
quadro o del documento di sintesi che ne costituisce il  frontespizio
si ritengono accettate dal cliente in  assenza  di  un  suo  espresso
rifiuto entro il termine previsto per  la  loro  entrata  in  vigore;
durata del contratto; diritto del cliente di recedere  dal  contratto
quadro ed  eventuali  condizioni  e  modalita'  per  l'esercizio  del
recesso ad opera delle parti in conformita' dei paragrafi 5.2  e  5.3
della presente sezione); 
      g) reclami e ricorsi (diritto applicabile al  contratto  quadro
e/o autorita' giudiziaria competente in relazione  alle  controversie
nascenti da quest'ultimo; diritto del cliente di  presentare  esposti
alla Banca d'Italia e  di  promuovere  ricorsi  all'Arbitro  Bancario
Finanziario; informazioni sulle sanzioni  amministrative  applicabili
per eventuali violazioni della disciplina in materia  di  servizi  di
pagamento ai sensi del T.U. e  del  decreto  legislativo  27  gennaio
2010, n. 11). 
    Se  solo  uno  degli   intermediari   coinvolti   nell'esecuzione
dell'operazione di pagamento e' insediato nell'Unione Europea: 
      - tra le informazioni di cui alla lettera b) non e'  necessario
includere i dati o  l'identificativo  unico;  le  altre  informazioni
relative ai tempi di ricezione  degli  ordini  e  di  esecuzione  del
servizio vanno indicate soltanto ove disponibili; 
      - tra le informazioni di cui alla lettera  e),  l'intermediario
non e' tenuto a indicare quelle  relative  alla  responsabilita'  del
pagatore o dell'intermediario, quelle concernenti modalita' e termini
entro  i  quali  il  cliente  deve  comunicare  le   operazioni   non
autorizzate o inesatte, quelle relative alle condizioni per  ottenere
il rimborso delle operazioni disposte dal beneficiario o per  il  suo
tramite. 
    Per fornire le informazioni indicate nel presente paragrafo,  gli
intermediari: 
      1) mettono a disposizione dei clienti un  "foglio  informativo"
contenente le sole informazioni richieste dalla sezione II, paragrafi
1 e 3; 
      2)  consegnano  al  cliente,  in  tempo   utile   prima   della
conclusione del contratto, alternativamente: 
        i) un "documento di sintesi" redatto secondo quanto  previsto
dalla sezione II, paragrafi 1  e  7;  le  informazioni  indicate  nel
presente paragrafo non richieste ai sensi della sezione II, paragrafo
7, sono riportate in un documento allegato al  documento  di  sintesi
(54) ; 
        ii) copia completa  del  testo  contrattuale  idonea  per  la
stipula, il cui frontespizio e' costituito dal documento  di  sintesi
redatto secondo quanto previsto dalla sezione II, paragrafi  1  e  7,
che in questo caso costituisce parte  integrante  del  contratto.  Le
informazioni  indicate  nel  presente  paragrafo  non  richieste  nel
documento di sintesi ai sensi della sezione  II,  paragrafo  7,  sono
riportate nel contratto. 
4.1.2 Tecniche di comunicazione a distanza 
    Se, su richiesta del cliente, il contratto e'  concluso  mediante
una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di fornire i
documenti previsti nel paragrafo 4.1.1, l'intermediario  li  fornisce
al cliente subito dopo la conclusione del contratto. 
    Ai servizi e alle  operazioni  di  pagamento  disciplinati  dalla
presente  sezione  non  si  applicano  gli   articoli   67-quinquies,
67-sexies, comma 1, lettere a), b) e h), 67-septies, comma 1, lettere
b), c), f) e g), 67-octies, comma  1,  lettera  a),  del  Codice  del
Consumo. 
4.1.3 Singole operazioni di  pagamento  rientranti  in  un  contratto
quadro 
    In aggiunta alle informazioni  fornite  ai  sensi  del  paragrafo
4.1.1,  per  ogni  singola  operazione  di  pagamento  disposta   dal
pagatore,  su  richiesta  di  quest'ultimo  e  prima  dell'esecuzione
dell'operazione,  l'intermediario  fornisce  informazioni  chiare   e
dettagliate sui tempi massimi di esecuzione  e  sulle  spese  che  il
pagatore deve corrispondere; in caso di pluralita' di voci di  costo,
va data evidenza separata alle singole  voci.  Le  informazioni  sono
fornite secondo le modalita' previste dal contratto quadro. 
4.2 Singole operazioni di pagamento non rientranti  in  un  contratto
quadro 
4.2.1 Informazioni 
    Prima della conclusione del contratto gli intermediari mettono  a
disposizione della clientela  almeno  le  seguenti  informazioni  per
ciascuna operazione di pagamento offerta: 
      a) i dati o l'identificativo unico che il cliente deve  fornire
affinche' l'ordine di pagamento sia eseguito correttamente; 
      b) il tempo massimo di esecuzione dell'operazione; 
      c) tutte le spese, oneri e commissioni dovute all'intermediario
e, in caso di pluralita' di voci  di  costo,  la  chiara  distinzione
delle singole voci; 
      d) se del caso, il tasso di cambio effettivo o  di  riferimento
da applicare all'operazione; 
      e) forma e  modalita'  per  prestare  e  revocare  il  consenso
all'esecuzione di un'operazione di pagamento; 
      f) le altre  informazioni  previste  nel  paragrafo  4.1.1,  se
concernenti condizioni applicabili. 
    Se  solo  uno  degli   intermediari   coinvolti   nell'esecuzione
dell'operazione di pagamento e' insediato nell'Unione Europea, non e'
necessario includere le informazioni di cui alla lettera a); il tempo
massimo  di  esecuzione  dell'operazione  va  indicato  soltanto  ove
disponibile. 
    Le informazioni sono messe a disposizione con una delle  seguenti
modalita': 
      1. esposizione nei locali aperti al pubblico di un  cartello  o
allestimento  di  apparecchiature   tecnologiche   consultabili   dal
cliente. Su richiesta del cliente, le informazioni  sono  fornite  su
supporto cartaceo o altro supporto durevole; 
      2. consegna di una copia del contratto,  nel  cui  frontespizio
sono riportate le  informazioni  sopra  indicate,  che  costituiscono
parte integrante del contratto. 
    Se un ordine di pagamento per una singola operazione e' trasmesso
con uno strumento di pagamento contemplato da un contratto quadro con
un altro intermediario, il prestatore della singola  operazione  puo'
non fornire al cliente le informazioni che questi ha gia' ricevuto  o
ricevera' in base al contratto quadro. 
4.2.2 Tecniche di comunicazione a distanza 
    Se il contratto relativo a una singola operazione di pagamento e'
concluso  su  richiesta  del  cliente   mediante   una   tecnica   di
comunicazione  a  distanza  che  non  consente  all'intermediario  di
conformarsi  al  paragrafo  4.2.1,  questi  adempie   agli   obblighi
informativi in esso previsti subito dopo l'esecuzione dell'operazione
di pagamento. 
5. Contratti quadro 
5.1 Forma e contenuto dei contratti 
    I contratti sono redatti in forma scritta. 
    Il documento informatico soddisfa i requisiti della forma scritta
nei casi previsti dalla legge (55) . 
    Nel caso di inosservanza della forma prescritta il  contratto  e'
nullo; la nullita' puo' essere fatta valere solo dal cliente. 
    La forma scritta non e' obbligatoria per: 
      - l'emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi di  cui
all'articolo 25, comma  6,  lett.  d),  del  decreto  legislativo  21
novembre 2007, n. 231; 
      - i contratti  quadro  che  non  prevedano  la  concessione  di
finanziamenti  e  consentano  operazioni  di  pagamento  di   importo
unitario non superiore a 500 euro e non eccedenti l'importo totale di
2.500 euro su base annua. Questi contratti sono comunque  redatti  su
supporto durevole. 
    Un  esemplare  del  contratto,   comprensivo   delle   condizioni
generali, e' consegnato al cliente. La consegna e' attestata mediante
apposita sottoscrizione del cliente, ulteriore  rispetto  alla  firma
del  contratto,  apposta  sull'esemplare  del  contratto   conservato
dall'intermediario. 
    Nella conclusione dei contratti mediante strumenti informatici  o
telematici,  gli  intermediari  osservano,  oltre   alla   disciplina
prevista dalle presenti disposizioni, anche le  norme  legislative  o
regolamentari  specificamente  stabilite  per  l'utilizzo   di   tali
tecniche. 
    Salvo quanto previsto nei successivi  paragrafi  5.2  e  5.3,  ai
contratti quadro relativi  a  servizi  di  pagamento  si  applica  il
paragrafo 3 della sezione III. 
5.2 Modifica delle condizioni previste nel contratto 
    Ai sensi dell'articolo  126-sexies  del  T.U.  le  modifiche  del
contratto o delle condizioni e  informazioni  a  esso  relative  sono
proposte espressamente al cliente con preavviso minimo  di  due  mesi
rispetto  alla  data  prevista   per   la   loro   applicazione.   La
comunicazione  dell'intermediario  e'  effettuata  per  iscritto,  su
supporto  cartaceo  o  altro  supporto  durevole  concordato  con  il
cliente, secondo modalita' contenenti in modo evidenziato la  formula
"Proposta di modifica del contratto". 
    Il  contratto  puo'  prevedere  che  le  modifiche  si  ritengono
accettate in assenza di un espresso rifiuto entro  la  data  prevista
per la loro applicazione; in questo  caso  la  comunicazione  precisa
tale circostanza e richiama l'attenzione del cliente sul suo  diritto
di recedere immediatamente e senza spese. 
    Le modifiche  dei  tassi  di  interesse  o  di  cambio  in  senso
favorevole al cliente possono essere applicate con effetto  immediato
e senza preavviso; quelle in senso  sfavorevole  al  cliente  possono
essere applicate con effetto immediato e senza preavviso a condizione
che: 
      - questa facolta' sia espressamente prevista nel contratto  con
clausola approvata specificamente dal cliente e la  modifica  dipenda
esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di
riferimento convenuti nel contratto; 
      - quando la modifica riguarda i tassi di interesse, il  cliente
ne sia informato tempestivamente; il contratto puo' prevedere che  la
comunicazione  sia  effettuata   periodicamente   o   con   modalita'
particolari. 
    Tutte le modifiche dei  tassi  di  interesse  o  di  cambio  sono
applicate e calcolate in modo tale da non creare discriminazioni  tra
clienti.  Le  modalita'  di  applicazione  e  di  calcolo  di  queste
modifiche si presumono non discriminatorie quando gli intermediari le
adottano sulla base di criteri oggettivi e motivati che  applicano  a
tutti i clienti, a parita' di condizioni. 
    Nel caso di contratti quadro  relativi  a  servizi  di  pagamento
conclusi unitamente al contratto di  conto  corrente,  la  disciplina
prevista dal presente paragrafo si applica alle sole modifiche aventi
ad oggetto le condizioni relative al servizio  di  pagamento.  Se  la
struttura di prezzo non consente di  identificare  le  componenti  di
costo riguardanti in  modo  specifico  i  servizi  di  pagamento  (ad
esempio, nel caso di conti correnti c.d. "a pacchetto"), a  tutte  le
modifiche si applicano l'articolo 118 del T.U. e il paragrafo 2 della
sezione IV. 
    Alle carte di credito si  applica  in  ogni  caso  la  disciplina
prevista dall'articolo 126-sexies del  T.U.  e  quella  del  presente
paragrafo. 
5.3 Recesso dal contratto 
    Il cliente puo' sempre recedere dal contratto senza  penalita'  e
senza spese di chiusura. 
    L'intermediario  puo'  recedere   da   un   contratto   a   tempo
indeterminato se questa facolta' e' prevista dal  contratto,  con  un
preavviso di almeno due mesi e senza alcun onere per il  cliente.  Il
preavviso e' dato in forma scritta, su supporto cartaceo o  su  altro
supporto durevole concordato con il cliente. 
    In caso di recesso del cliente o dell'intermediario le spese  per
i servizi fatturate periodicamente sono dovute dal  cliente  solo  in
misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se  pagate
anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale. 
5.4 Rimborso della moneta elettronica (articoli 114-ter e  126-novies
del T.U.) 
    Si riporta di seguito, per  comodita'  di  consultazione,  quanto
previsto dagli articoli 114-ter e 126-novies, commi 1 e 2,  del  T.U.
in materia di rimborso della moneta elettronica. 
    Il cliente puo' chiedere il  rimborso  della  moneta  elettronica
all'intermediario in ogni momento e al valore nominale (56) . 
    Se previsto dal contratto, l'intermediario puo'  assoggettare  il
rimborso al pagamento di una  commissione,  adeguata  e  conforme  ai
costi effettivamente sostenuti,  purche'  ricorra  uno  dei  seguenti
casi: 
      a) il rimborso e' chiesto prima della scadenza del contratto; 
      b) il cliente recede dal contratto prima della sua scadenza; 
      c) il rimborso e'  chiesto  oltre  un  anno  dopo  la  data  di
scadenza del contratto  ed  entro  il  termine  di  prescrizione  del
diritto   (57) . 
    Se il cliente che accetta in pagamento moneta elettronica non  e'
un consumatore, puo' regolare in via contrattuale con l'intermediario
le condizioni del rimborso a lui spettante nei suoi confronti,  anche
in deroga rispetto alle condizioni sopra indicate. 
    Il  presente  paragrafo  si  applica  anche  quando   la   moneta
elettronica  e'  emessa  dallo  Stato  Italiano,   da   altri   Stati
comunitari, dalle  pubbliche  amministrazioni  statali,  regionali  e
locali  che  agiscono   in   veste   di   pubblica   autorita';   per
l'informazione da rendere al cliente nella fase pre-contrattuale,  si
veda il paragrafo 4.1.1, lett. e), nota 1. 
6. Comunicazioni alla clientela 
    In qualsiasi  momento  del  rapporto  il  cliente  puo'  ottenere
dall'intermediario copia del contratto e  del  documento  di  sintesi
aggiornato con le condizioni economiche in vigore. 
    Per ogni operazione di pagamento eseguita, rientrante o  meno  in
un contratto quadro, l'intermediario consegna (58) tempestivamente al
pagatore e al beneficiario una ricevuta contenente rispettivamente le
seguenti informazioni (59) : 
      a) per il pagatore, 
        -  un  riferimento  che  gli  consenta  di  individuare  ogni
operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni  relative  al
beneficiario; 
        - l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in  cui
avviene l'addebito sul conto di pagamento del pagatore  o  in  quella
utilizzata per l'ordine di pagamento; 
        - tutte le spese a  suo  carico  relative  all'operazione  di
pagamento e, in caso di  pluralita'  di  voci  di  costo,  la  chiara
distinzione delle singole voci o gli interessi che il  pagatore  deve
corrispondere; 
        - se del caso, il tasso di cambio utilizzato  nell'operazione
di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento  del  pagatore  e
l'importo dell'operazione di pagamento dopo la conversione valutaria; 
        - la  data  valuta  dell'addebito  o  la  data  di  ricezione
dell'ordine di pagamento; 
      b) per il beneficiario, 
        - un riferimento che gli consenta di individuare l'operazione
di pagamento e, ove opportuno, il pagatore e  tutte  le  informazioni
trasmesse con l'operazione di pagamento; 
        - l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in  cui
avviene l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario; 
        - tutte le spese a  suo  carico  relative  all'operazione  di
pagamento e, in caso di  pluralita'  di  voci  di  costo,  la  chiara
distinzione delle singole voci o gli interessi  che  il  beneficiario
deve corrispondere; 
        - se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l'operazione
di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del  beneficiario
e l'importo dell'operazione  di  pagamento  prima  della  conversione
valutaria; 
        - la data valuta dell'accredito. 
    Per le operazioni rientranti in un contratto quadro, quest'ultimo
puo' prevedere che - in alternativa alla ricevuta  -  l'intermediario
fornisca   periodicamente    le    informazioni    sopra    indicate,
rispettivamente al pagatore e al beneficiario, su supporto cartaceo o
altro supporto durevole preventivamente concordato.  In  questo  caso
l'informativa periodica e' fornita almeno una volta al mese (60) . 
    Restano fermi gli obblighi previsti dalla sezione IV  per  quanto
riguarda la trasmissione alla clientela: 
      a) del documento di sintesi, se i  servizi  di  pagamento  sono
stati commercializzati unitamente al conto corrente (a  meno  che  il
documento di sintesi possa essere omesso secondo quanto previsto  dal
paragrafo 3 della sezione IV); 
      b) dell'estratto conto per le operazioni di pagamento  regolate
in  conto  corrente,  da  integrare  con  le  ulteriori  informazioni
richieste dal presente paragrafo (61) . 
7. Deroghe per strumenti  di  pagamento  di  basso  valore  e  moneta
elettronica 
    Gli  intermediari  possono  fornire  ai  clienti   un'informativa
semplificata per gli strumenti di pagamento: 
      a) che, in conformita'  del  contratto  quadro,  consentono  di
effettuare operazioni di pagamento di importo unitario non  superiore
a 30 euro; 
      b) con un limite di spesa di 150 euro; 
      c) anche ricaricabili, che non  possono  essere  avvalorati  in
alcun momento per un importo superiore a 150 euro. 
    Le soglie sono raddoppiate quando  i  prestatori  di  servizi  di
pagamento del pagatore e del beneficiario sono insediati in Italia  e
sono pari a 500 euro per gli strumenti di pagamento prepagati. 
    Nei casi in cui si applica l'informativa semplificata: 
      a) il foglio informativo e il documento  di  sintesi  riportano
soltanto le informazioni previste nel paragrafo 4.1.1 alle lettere b)
e c) e le disposizioni sulla responsabilita' previste  nella  lettera
e). E' inoltre  riportata  l'indicazione  su  come  il  cliente  puo'
accedere facilmente alle informazioni complete previste dal paragrafo
4.1.1; 
      b) il contratto quadro puo' prevedere che  le  modifiche  delle
condizioni siano comunicate con  modalita'  semplificate  rispetto  a
quelle previste dal paragrafo 5.2. Restano ferme le altre  previsioni
stabilite dallo stesso paragrafo 5.2; 
      c)  per  le  operazioni  rientranti  in  un  contratto  quadro,
quest'ultimo puo'  prevedere  che  -  in  deroga  al  paragrafo  6  -
l'intermediario: 
        i) mette a  disposizione  del  pagatore  e  del  beneficiario
soltanto  un  riferimento   che   consenta   loro   di   identificare
l'operazione,  il  relativo  importo  e  le   spese   rispettivamente
addebitate e/o, nel caso di una pluralita' di operazioni di pagamento
della stessa specie a favore del medesimo beneficiario,  soltanto  il
totale dell'importo delle operazioni stesse e delle relative spese; 
        ii) non e' tenuto a fornire le informazioni indicate al punto
i) se lo strumento di pagamento e' utilizzato in modo  anonimo  o  in
caso   di   motivata   impossibilita'   tecnica.   In   questi   casi
l'intermediario deve comunque permettere al  pagatore  di  verificare
l'importo dei fondi caricati. 
8. Disposizioni sulle spese 
    Il cliente ha diritto di ottenere gratuitamente  le  informazioni
obbligatorie previste ai sensi della presente sezione. 
    Il contratto puo' tuttavia prevedere che, se il cliente  richiede
all'intermediario informazioni ulteriori o piu' frequenti rispetto  a
quelle  obbligatorie  oppure  la  trasmissione  di  informazioni  con
strumenti diversi da quelli specificati  nel  contratto,  il  cliente
stesso sia tenuto a corrispondere le relative spese. In questi  casi,
le spese  sono  adeguate  e  proporzionate  ai  costi  effettivamente
sostenuti dall'intermediario (62) . 
    Inoltre, l'intermediario non puo' addebitare al cliente le  spese
inerenti all'adempimento dei suoi obblighi di informazione  ai  sensi
di legge. Resta ferma  tuttavia  la  facolta'  dell'intermediario  di
addebitare al cliente spese nei casi previsti dall'articolo 16, comma
4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. In questi casi, le
spese sono previste dal contratto e sono adeguate e conformi ai costi
effettivamente sostenuti dall'intermediario. 
    Il cliente ha il diritto di essere informato, prima  di  disporre
l'operazione di pagamento: 
      a)  delle  eventuali  riduzioni  o  delle  spese  previste  dal
beneficiario per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento,
qualora ricorra uno dei casi di deroga al generale divieto di imporre
spese ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 11; il beneficiario informa la clientela  attraverso
un apposito cartello esposto nei locali  aperti  al  pubblico  o  con
altro mezzo che assicuri che il cliente sia informato della  spesa  o
della riduzione prima di disporre l'operazione di pagamento; 
      b) delle eventuali spese previste dall'intermediario  o  da  un
terzo per  l'utilizzo  di  un  determinato  strumento  di  pagamento;
l'intermediario inserisce la  comunicazione  nel  foglio  informativo
ovvero  nell'informativa  precontrattuale   relativa   alle   singole
operazioni di pagamento non rientranti in  un  contratto  quadro;  il
terzo informa il cliente al momento della richiesta di pagamento. 
 
                           SEZIONE VI-bis 
 
 
                 CREDITO IMMOBILIARE AI CONSUMATORI 
 
1. Premessa 
    La presente sezione attua il Capo I-bis del Titolo VI  del  T.U.,
introdotto per recepire nell'ordinamento italiano  la  direttiva  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  n.  2014/17/UE  in  merito  ai
contratti  di  credito  ai  consumatori  relativi  a  beni   immobili
residenziali  e  recante  modifica  delle  direttive   2008/48/CE   e
2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010. 
2. Definizioni 
    Ai fini della presente sezione si definiscono: 
      - "consumatore",  una  persona  fisica  che  agisce  per  scopi
estranei all'attivita' imprenditoriale,  commerciale,  artigianale  o
professionale eventualmente svolta; 
      - "contratto di credito", il contratto di credito  con  cui  un
finanziatore concede o si impegna a concedere  a  un  consumatore  un
credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra
facilitazione  finanziaria,  quando  il  credito  e'   garantito   da
un'ipoteca sul diritto di proprieta' o su altro diritto reale  avente
a oggetto beni immobili residenziali o e' finalizzato all'acquisto  o
alla conservazione del diritto di proprieta' su un terreno  o  su  un
immobile edificato o progettato; 
      - "costo totale del  credito",  tutti  i  costi,  compresi  gli
interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese  che  il
consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui
il finanziatore e' a conoscenza,  escluse  le  spese  notarili.  Sono
inclusi: i) i costi  relativi  ai  servizi  accessori,  ivi  compresi
quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, se  la
conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio e'
obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle  condizioni
contrattuali offerte; ii) i costi di valutazione del  bene  immobile,
se la valutazione e' necessaria per ottenere il credito. Sono esclusi
i costi connessi con la trascrizione dell'atto di  compravendita  del
bene immobile e le eventuali penali che il consumatore  e'  tenuto  a
pagare  in  caso  di  inadempimento  degli  obblighi  stabiliti   nel
contratto di credito (63) ; 
      - "finanziatore", il soggetto che, essendo abilitato a  erogare
finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica,
offre o stipula contratti di credito; 
      - "importo totale del credito", il limite massimo  o  la  somma
totale degli importi messi a disposizione del consumatore  in  virtu'
di un contratto di credito; 
      -  "importo  totale   dovuto   dal   consumatore",   la   somma
dell'importo totale del credito e del costo totale del credito; 
      -  "intermediario   del   credito",   l'agente   in   attivita'
finanziaria, il mediatore  creditizio,  il  soggetto  che  presta  un
servizio  di   consulenza   indipendente   ai   sensi   dell'articolo
128-sexies, comma 2-bis, del T.U., nonche' il soggetto,  diverso  dal
finanziatore, che nell'esercizio della propria attivita'  commerciale
o professionale, a fronte  di  un  compenso  in  denaro  o  di  altro
vantaggio economico oggetto  di  pattuizione  e  nel  rispetto  delle
riserve di attivita' previste  dalla  legge,  conclude  contratti  di
credito  per  conto  del  finanziatore  ovvero  svolge  attivita'  di
presentazione o proposta di contratti di credito  o  altre  attivita'
preparatorie in vista della conclusione di tali contratti; 
      - "servizio accessorio connesso con il contratto  di  credito",
il servizio obbligatorio per la conclusione del contratto di  credito
o il servizio (sia  esso  obbligatorio  o  facoltativo)  offerto  dal
finanziatore congiuntamente al contratto di credito. Il  servizio  si
intende obbligatorio quando - anche sulla  base  di  disposizioni  di
legge - il consumatore non puo' stipulare  il  contratto  di  credito
senza stipulare il contratto avente a oggetto il servizio  accessorio
oppure non puo' stipulare  il  contratto  di  credito  a  determinate
condizioni senza stipulare il contratto avente a oggetto il  servizio
accessorio. Il servizio si intende, altresi', obbligatorio quando  il
recesso  dal  contratto  avente  a  oggetto  il  servizio  accessorio
determina l'applicazione di costi o qualsiasi  altra  modifica  delle
condizioni del contratto di credito; 
      - "servizio di consulenza", le  raccomandazioni  personalizzate
fornite al consumatore ai sensi dell'articolo 120-terdecies in merito
a una o piu' operazioni relative a contratti di credito; l'offerta di
contratti  di  credito  e  le  attivita'  indicate   negli   articoli
120-octies, 120-novies, 120-decies, 120-undecies,  120-duodecies  del
T.U., non implicano un servizio di consulenza; 
      - "supporto durevole",  qualsiasi  strumento  che  permetta  al
consumatore di memorizzare informazioni a lui  personalmente  dirette
in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un  periodo
di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e
che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate; 
      - "tasso annuo effettivo globale" o  "TAEG",  indica  il  costo
totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base  annua,
dell'importo  totale  del  credito,  secondo  quanto   previsto   dal
paragrafo 5.2.4; 
      - "valuta estera", la valuta  diversa  da  quella  in  cui,  al
momento della conclusione del contratto, il consumatore percepisce il
proprio reddito o detiene le attivita' con le quali dovra' rimborsare
il finanziamento ovvero la valuta  diversa  da  quella  avente  corso
legale nello Stato membro dell'Unione europea in cui  il  consumatore
ha la residenza al momento della conclusione del contratto; 
      - "valuta nazionale del  consumatore",  la  valuta  in  cui  e'
denominata la parte principale del reddito del consumatore o  in  cui
egli  detiene  le  attivita'  con  le  quali  dovra'  rimborsare   il
finanziamento,  come  indicato  al   momento   della   piu'   recente
valutazione del merito creditizio condotta in relazione al  contratto
di credito, ovvero la valuta avente corso legale nello  Stato  membro
dell'Unione europea in cui  il  consumatore  aveva  la  residenza  al
momento della conclusione del contratto o ha la residenza al  momento
della richiesta di conversione. 
3. Disposizioni di  carattere  generale:  ambito  di  applicazione  e
disposizioni applicabili 
    Le disposizioni della presente sezione si applicano ai  contratti
di  credito,  comunque  denominati,  tra   un   finanziatore   e   un
consumatore. 
    In  base  all'articolo  120-sexies   del   T.U.,   sono   esclusi
dall'ambito di applicazione della presente sezione: 
      - i contratti di credito in cui il finanziatore: 
        i. concede una tantum o periodicamente una somma di denaro  o
eroga credito sotto altre forme in  cambio  di  una  somma  derivante
dalla vendita futura di un bene immobile residenziale o di un diritto
reale su un bene immobile residenziale; e 
        ii. non chiede il rimborso del credito fino al verificarsi di
uno o piu' eventi specifici afferenti la vita del consumatore,  salvo
in caso di violazione, da parte del consumatore, dei propri  obblighi
contrattuali che consenta al finanziatore di domandare la risoluzione
del contratto di credito; 
      - i contratti di credito mediate i quali un datore  di  lavoro,
al di fuori della sua attivita'  principale,  concede  ai  dipendenti
crediti senza interessi o a un TAEG inferiore a quello prevalente sul
mercato e non offerti al pubblico in genere; 
      - i contratti di credito, individuati dalla legge,  relativi  a
prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalita' di interesse
generale, che non prevedono il pagamento  di  interessi  o  prevedono
tassi inferiori a quelli  prevalenti  sul  mercato  oppure  ad  altre
condizioni piu' favorevoli  per  il  consumatore  rispetto  a  quelle
prevalenti sul mercato e a tassi  debitori  non  superiori  a  quelli
prevalenti sul mercato; 
      - i contratti di credito in cui  e'  escluso  il  pagamento  di
interessi o di altri oneri, a esclusione di quelli  per  il  recupero
dei costi direttamente connessi all'ipoteca; 
      - i contratti di credito nella forma dell'apertura di  credito,
qualora il credito sia da rimborsare entro un mese; 
      - i contratti di credito risultanti  da  un  accordo  raggiunto
dinanzi all'autorita' giudiziaria o  a  un'altra  autorita'  prevista
dalla legge; 
      - i contratti di credito relativi alla dilazione del  pagamento
di un debito preesistente concessa gratuitamente dal finanziatore, se
non comportano l'iscrizione di un'ipoteca; 
      -  i  contratti  di  credito  non  garantiti  finalizzati  alla
ristrutturazione di un bene immobile residenziale; 
      - i contratti di credito in cui la durata non e' determinata  o
in cui il credito deve essere rimborsato  entro  dodici  mesi  ed  e'
destinato ad essere utilizzato come finanziamento temporaneo in vista
di altre soluzioni per finanziarie l'acquisto della proprieta' di  un
bene immobile. 
    Ai contratti di credito si applica l'articolo  125-sexies,  comma
1, del T.U. Inoltre,  per  quanto  non  diversamente  disposto  dalla
presente  sezione,  ai  contratti  di   credito   si   applicano   le
disposizioni contenute nelle sezioni  I  (disposizioni  di  carattere
generale), II (pubblicita' e informazione precontrattuale), paragrafo
2 (64) , III (contratti), paragrafi 1, 2, 3 e  6,  IV  (comunicazioni
alla clientela) (65) , V  (tecniche  di  comunicazione  a  distanza),
eccetto il paragrafo 2.2 (che va applicato secondo  quanto  stabilito
nella presente sezione), VIII (mediatori creditizi), X (controlli)  e
XI (requisiti organizzativi). I finanziatori e gli  intermediari  del
credito mettono a  disposizione  della  propria  clientela  la  Guida
concernente l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario secondo quanto
previsto dalla sezione II, paragrafo 2. 
    Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120-octiesdecies, comma
1, del T.U., dall'articolo 21, comma 3-bis, del Codice  del  Consumo,
dall'articolo  28  del  decreto  legge  n.  1/2012,  dal  regolamento
dell'Isvap  n.  40/2012  per  la   commercializzazione   di   polizze
assicurative o altri contratti insieme a  un  finanziamento,  nonche'
dall'art. 48 del regolamento dell'Isvap n. 5/2006. 
4. Principi generali 
    Ai sensi degli articoli 120-septies e 120-noviesdecies, comma  2,
del T.U., il finanziatore e l'intermediario del credito,  nell'ambito
delle attivita' disciplinate dalla presente sezione: 
      - si comportano  con  diligenza,  correttezza,  e  trasparenza,
tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori; 
      - basano la  propria  attivita'  sulle  informazioni  rilevanti
riguardanti  la  situazione  del   consumatore,   su   ogni   bisogno
particolare che questi ha  comunicato,  su  ipotesi  ragionevoli  con
riguardo ai rischi cui e' esposta la situazione del  consumatore  per
la durata del contratto di credito; 
      -  forniscono  gratuitamente  ai  consumatori  le  informazioni
previste ai sensi della presente sezione, anche in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 127-bis del T.U. 
5. Pubblicita' e informazioni precontrattuali 
    Il presente paragrafo disciplina: 
      - sub 5.1, gli annunci pubblicitari.  Ai  fini  della  presente
sezione rientrano nella nozione di  annuncio  pubblicitario  tutti  i
messaggi, in qualsiasi forma diffusi, aventi natura  promozionale,  e
ogni altra documentazione non personalizzata avente  la  funzione  di
rendere note le condizioni dell'offerta di uno o  piu'  operazioni  o
servizi  alla  potenziale  clientela  (salvo  quanto   previsto   dal
paragrafo 5.2 per l'informativa precontrattuale); 
      - sub 5.2, l'informativa generale, l'informativa personalizzata
e l'assistenza  da  rendere  alla  potenziale  clientela  nella  fase
pre-contrattuale; 
      - sub 5.3 e 5.4, la valutazione del  merito  di  credito  e  la
valutazione dei beni immobili. 
    Il presente paragrafo si applica anche  in  caso  di  impiego  di
tecniche di comunicazione a distanza. 
5.1 Pubblicita' 
    Ai  sensi  dell'articolo  120-octies  del   T.U.,   gli   annunci
pubblicitari  relativi  ai  contratti  disciplinati  dalla   presente
sezione sono effettuati in forma chiara, corretta e non  ingannevole.
Essi non contengono formulazioni che possano indurre nel  consumatore
aspettative erronee sulla possibilita' di ottenere il credito  o  sul
costo di quest'ultimo. Resta fermo quanto previsto  dalla  parte  II,
titolo III, del Codice del Consumo. 
    Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso  di  interesse  o
altre cifre concernenti il costo del  credito  indicano  -  ai  sensi
dell'articolo 120-octies del T.U. - le seguenti informazioni: 
      a) la denominazione del finanziatore o  dell'intermediario  del
credito; 
      b) se del caso, l'indicazione che il credito sara' garantito da
un'ipoteca sul diritto di proprieta' o su altro diritto reale  avente
a oggetto un bene immobile residenziale; 
      c)  il  tasso   d'interesse,   riportato   su   base   annuale,
specificando se fisso o variabile o una combinazione dei due tipi  di
tasso; 
      d) le spese, comunque denominate, comprese nel costo totale del
credito; 
      e) l'importo totale del credito; 
      f) il tasso annuo  effettivo  globale  previsto  dal  paragrafo
5.2.4; 
      g) se  del  caso,  la  necessita'  di  sottoscrivere  contratti
relativi a uno o piu' servizi accessori connessi con il contratto  di
credito (ad esempio  una  polizza  assicurativa);  l'informazione  va
inserita solo se i costi relativi ai servizi accessori  connessi  con
il contratto di credito  non  sono  stati  inclusi  nel  tasso  annuo
effettivo  globale  perche'  non  determinabili  in  anticipo   (cfr.
paragrafo 5.2.4); 
      h) la durata del contratto, se determinata; 
      i)  l'importo  totale  dovuto  dal  consumatore,  il  numero  e
l'ammontare delle singole  rate,  quando  queste  informazioni  siano
determinabili in anticipo; 
      j) in caso di finanziamenti in  valuta  estera,  l'avvertimento
che  le  oscillazioni  del  tasso  di  cambio   potrebbero   incidere
sull'importo dovuto dal consumatore. 
    Le informazioni  sopra  elencate  sono  riportate  negli  annunci
pubblicitari in maniera chiara, concisa,  evidenziata  rispetto  alle
altre informazioni relative  alle  caratteristiche  e  ai  costi  del
credito nonche' facilmente  leggibile  o  udibile,  a  seconda  della
tecnica di comunicazione utilizzata. 
    Le informazioni elencate alle lettere c), d), e), f), g), h), i),
sono fornite anche attraverso un  esempio  rappresentativo;  ai  fini
della definizione dell'esempio rappresentativo il finanziatore  tiene
conto delle caratteristiche del contratto di credito  offerto,  della
tipologia   di   clientela   cui   e'   destinato,   della    domanda
realisticamente attesa (in base al target di clientela cui il credito
e' destinato e all'esperienza relativa alla  commercializzazione  del
prodotto o di prodotti analoghi) e delle modalita'  di  rimborso  del
credito. L'esempio  rappresentativo  e'  redatto  in  modo  chiaro  e
conciso, e' accompagnato dall'espressione "esempio  rappresentativo";
l'esempio  rappresentativo  ha  un'evidenza  maggiore  rispetto  alle
singole informazioni illustrate attraverso l'esempio. 
    Nel testo o nella presentazione  degli  annunci  pubblicitari  il
TAEG deve avere un'evidenza almeno equivalente a quella del tasso  di
interesse. 
    Agli annunci pubblicitari che non riportano il tasso  d'interesse
o altre cifre concernenti il costo del credito si applica la  sezione
II, paragrafo 5; il riferimento  ai  fogli  informativi  deve  essere
inteso ai documenti previsti dal paragrafo 5.2. 
    Resta fermo quanto previsto  dalla  parte  II,  titolo  III,  del
Codice del Consumo. 
5.2 Informazioni precontrattuali 
5.2.1 Informazioni generali relative ai contratti di credito 
    Il  finanziatore  mette  a  disposizione  del   consumatore,   in
qualsiasi momento, un documento contenente informazioni generali  sui
contratti di credito offerti. Le informazioni sono riportate in  modo
chiaro  e  comprensibile,  su  supporto  cartaceo  o  altro  supporto
durevole. 
    Le informazioni generali includono almeno: 
      a) la denominazione del finanziatore e  l'indirizzo  della  sua
sede amministrativa o della succursale con sede in Italia;  nel  caso
di offerta attraverso intermediari del credito, vanno indicati  anche
il nome e  il  cognome  o  la  denominazione  dell'intermediario  del
credito e, se del caso, del collaboratore  di  cui  si  avvale  e  il
numero di iscrizione nell'elenco in cui l'intermediario  del  credito
e' eventualmente iscritto, l'indirizzo dell'intermediario del credito
e del soggetto che entra in rapporto con il consumatore; 
      b) le finalita' per le quali il credito puo' essere utilizzato; 
      c) la tipologia di garanzie accettate; in caso di  ipoteca,  va
indicata la necessita' di una valutazione del bene immobile, la parte
che e' responsabile della sua esecuzione e i relativi  costi  per  il
consumatore; e' inoltre indicata la possibilita' o meno che  il  bene
immobile sia ubicato in un altro Stato membro dell'Unione europea; 
      d) la possibile durata del contratto; 
      e) le  tipologie  di  tasso  d'interesse  disponibili,  con  la
precisazione della natura fissa o variabile  ovvero  derivante  dalla
combinazione dei due tipi di tasso, e  una  breve  descrizione  delle
caratteristiche del tasso fisso e del tasso variabile e dei  relativi
effetti per il consumatore (66) ; 
      f) per i finanziamenti in valuta estera, la valuta o le  valute
estere disponibili, con  la  spiegazione  degli  effetti  che  questi
finanziamenti possono avere per il consumatore; 
      g) l'importo totale del credito, il costo totale  del  credito,
l'importo  totale  dovuto  dal  consumatore  e  il  TAEG,  illustrati
mediante un esempio rappresentativo; 
      h) tutte le spese, non incluse nel costo  totale  del  credito,
derivanti dal contratto di credito; 
      i) se  del  caso,  la  necessita'  di  sottoscrivere  contratti
relativi a uno o piu' servizi accessori connessi con il contratto  di
credito (ad esempio una polizza assicurativa),  con  la  precisazione
che questi  contratti  possono  essere  acquistati  da  un  fornitore
diverso dal finanziatore; 
      j) la possibilita' di ricevere servizi di consulenza  ai  sensi
dell'articolo 120-terdecies del T.U.; 
      k) le possibili modalita' di rimborso del  credito,  l'importo,
il numero e la periodicita' delle rate (67) ; 
      l) le  condizioni  per  il  rimborso  anticipato  del  credito,
secondo quanto previsto dagli articoli 120-ter e 125-sexies, comma 1,
del T.U.; 
      m) le informazioni e le evidenze documentali che il consumatore
deve fornire al finanziatore ai fini della valutazione del merito  di
credito ai sensi dell'articolo 120-undecies, comma 1, del T.U., e  il
termine entro il quale esse devono essere fornite, con l'avvertimento
che il credito  non  puo'  essere  concesso  se  il  consumatore  non
fornisce le informazioni o gli elementi di  verifica  necessari  alla
valutazione del merito di credito; 
      n)  se  verra'  consultata  una  banca  dati,  in   conformita'
dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
      o) un avvertimento  generale  circa  le  possibili  conseguenze
connesse con l'inadempimento degli obblighi derivanti  dal  contratto
di credito. 
    I finanziatori che hanno un sito internet pubblicano sul sito  le
Guide previste dalla sezione II e le informazioni  generali  previste
dal presente paragrafo. 
    Il finanziatore  assolve  agli  obblighi  previsti  dal  presente
paragrafo attraverso il foglio contenente  le  informazioni  generali
sul  credito  immobiliare  offerto   ai   consumatori,   redatto   in
conformita' del modello previsto nell'Allegato 3. 
    Il   foglio   contenente   le   informazioni   generali   riporta
l'indicazione che il consumatore potra' consultare lo specifico Tasso
Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'articolo 2  della  legge
n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura") sul cartello  affisso  ai  sensi
del comma 3 del medesimo articolo, nonche' sul sito internet, qualora
il finanziatore se ne avvalga secondo quanto stabilito dalla  sezione
V. 
5.2.2 Informazioni personalizzate 
    Il  finanziatore  fornisce   al   consumatore   le   informazioni
personalizzate necessarie  per  confrontare  le  diverse  offerte  di
credito sul mercato, valutarne gli effetti e prendere  una  decisione
informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto. 
    Le informazioni personalizzate sono fornite su supporto  cartaceo
o  altro  supporto  durevole  attraverso  la  consegna   del   modulo
denominato "Prospetto informativo europeo standardizzato", redatto in
conformita' del modello previsto nell'Allegato 4E. 
    Il   modulo    denominato    "Prospetto    informativo    europeo
standardizzato" e' consegnato al  consumatore  tempestivamente,  dopo
che quest'ultimo ha fornito le informazioni necessarie riguardanti le
sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue  preferenze,  ai
sensi dell'articolo 120-undecies, comma 1, del T.U.,  e  comunque  in
tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da  un  contratto
di credito o da un'offerta. L'avvenuta acquisizione del documento  da
parte del consumatore e' attestata per iscritto  o  attraverso  altro
supporto durevole, che riporta l'indicazione della data  di  avvenuta
consegna.  Le  informazioni  aggiuntive   che   il   finanziatore   o
l'intermediario del credito debba o  voglia  fornire  al  consumatore
sono riportate in un documento distinto. 
    I tassi di interesse sono riportati su base annuale e almeno  con
riferimento all'anno civile. 
    Il "Prospetto informativo  europeo  standardizzato"  include  una
tabella di  ammortamento  esemplificativa  quando:  i)  il  tasso  di
interesse e' fisso per tutta la durata del contratto di credito o ii)
il contratto prevede  il  rimborso  differito  degli  interessi  (gli
interessi non sono integralmente  rimborsati  con  le  rate  e  sono,
invece, aggiunti all'importo totale del credito residuo). 
    Ai sensi dell'articolo 120-novies, comma 3, del T.U., prima della
conclusione del contratto di credito il consumatore ha diritto  a  un
periodo di riflessione di  almeno  sette  giorni,  che  decorrono  da
quando riceve l'offerta vincolante del finanziatore, per  confrontare
le diverse offerte di credito sul mercato, valutarne le  implicazioni
e prendere una decisione informata e consapevole. Durante il  periodo
di riflessione, l'offerta e' vincolante  per  il  finanziatore  e  il
consumatore puo' accettarla in qualsiasi momento. 
    La proposta di  un'offerta  vincolante  per  il  finanziatore  e'
fornita al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole
e  include  la  bozza  del  contratto  di  credito;  la  proposta  e'
accompagnata  dalla  consegna  del   modulo   denominato   "Prospetto
informativo europeo standardizzato" se: 
      -  il  modulo  non  e'   stato   fornito   precedentemente   al
consumatore; o 
      -  le  caratteristiche  dell'offerta  sono  diverse  da  quelle
contenute  nel  modulo  denominato  "Prospetto  informativo   europeo
standardizzato" precedentemente fornito al consumatore. 
    Se  il  contratto  di  credito  contiene  la  clausola   di   cui
all'articolo 120-quinquiesdecies, comma 3, del T.U.,  al  consumatore
sono fornite informazioni sul  contenuto  specifico  della  clausola,
sulle caratteristiche dell'inadempimento di cui al comma  4,  lettera
c), del medesimo articolo 120-quinquiesdecies e sui possibili effetti
per il consumatore. Le  informazioni  sono  rese  in  modo  chiaro  e
comprensibile, attraverso  un  apposito  documento  che  puo'  essere
allegato  al  modulo  denominato   "Prospetto   informativo   europeo
standardizzato". 
    In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza,  gli
obblighi di informativa precontrattuale ai  sensi  della  sezione  V,
paragrafo 2.2, sono  soddisfatti  solo  attraverso  la  consegna  del
modulo  denominato  "Prospetto  informativo  europeo  standardizzato"
prima della conclusione del contratto. 
    Per le comunicazioni mediante telefonia  vocale,  la  descrizione
delle caratteristiche  del  contratto  di  credito  che  deve  essere
fornita  previo  consenso   del   consumatore   include   almeno   le
informazioni contenute nelle sezioni 3, 4, 5 e  6  dell'Allegato  4E.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 67-novies  del  Codice  del
Consumo. 
5.2.3 Assistenza al consumatore 
    Ai  sensi  dell'articolo  120-novies,  comma  5,  del   T.U.   il
finanziatore fornisce al consumatore chiarimenti  adeguati,  in  modo
che questi possa valutare se il contratto di credito e gli  eventuali
servizi accessori proposti siano adatti alle proprie esigenze e  alla
propria situazione finanziaria. 
    I   chiarimenti   possono   includere    l'illustrazione    delle
informazioni che devono essere fornite ai sensi dei paragrafi 5.2.2 e
5.2.5, le caratteristiche essenziali  dei  prodotti  proposti  e  gli
effetti specifici che possono avere nei suoi  confronti,  incluse  le
conseguenze del mancato pagamento. 
    Se il contratto di credito e' offerto o  commercializzato  in  un
pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti,
i chiarimenti includono la possibilita' di recedere separatamente  da
ciascuno dei contratti compresi nel pacchetto e  i  relativi  effetti
per il consumatore. 
    Il finanziatore assolve all'obbligo  di  fornire  chiarimenti  al
consumatore adottando, conformemente a quanto previsto ai sensi della
sezione XI, procedure interne volte ad assicurare che il  consumatore
possa - prima della conclusione del contratto e per tutto il  periodo
di riflessione ai sensi dell'articolo 120-novies, comma 3, del T.U. -
rivolgersi, nei normali orari di lavoro, al finanziatore o a soggetti
da questo incaricati per ottenere gratuitamente spiegazioni aventi ad
oggetto: 
      - la documentazione precontrattuale fornitagli; 
      - le caratteristiche essenziali del prodotto offerto; 
      - gli effetti che  possono  derivargli  dalla  conclusione  del
contratto, in termini di obblighi economici e conseguenze del mancato
pagamento. 
    Le procedure assicurano facilita' di accesso alle  spiegazioni  e
prevedono che il consumatore possa ottenerle oralmente  o,  comunque,
attraverso tecniche di comunicazione a distanza che gli consentano  -
ove lo desideri - un'interazione  individuale  con  gli  addetti.  Il
finanziatore assicura  che  il  personale  incaricato  di  fornire  i
chiarimenti  possegga  un'adeguata  e   aggiornata   conoscenza   dei
contratti di credito offerti, nonche' dei diritti dei  consumatori  e
delle regole previste dal capo I-bis del titolo VI del T.U.  e  dalla
presente sezione, secondo  quanto  previsto  dal  paragrafo  10.  Per
specifici aspetti tecnici, il personale incaricato  puo'  indirizzare
il  consumatore   verso   l'utilizzo   di   adeguati   strumenti   di
autovalutazione e di modelli di simulazione disponibili su internet. 
5.2.4 Tasso annuo effettivo globale 
    Il TAEG e' il tasso che rende uguale, su  base  annua,  i  valori
attualizzati di tutti  gli  impegni  (prelievi,  rimborsi  e  spese),
esistenti o futuri, oggetto di  accordo  tra  il  finanziatore  e  il
consumatore; il TAEG  e'  calcolato  secondo  la  formula  matematica
riportata nell'Allegato 5C. 
    Il TAEG e' comprensivo  degli  interessi  e  di  tutti  i  costi,
inclusi gli  eventuali  compensi  di  intermediari  del  credito,  le
commissioni, le imposte e tutte le altre  spese  che  il  consumatore
deve pagare in  relazione  al  contratto  di  credito  e  di  cui  il
finanziatore e' a conoscenza, escluse le spese notarili. 
    Nel TAEG sono inclusi i  costi,  di  cui  il  finanziatore  e'  a
conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di
credito e obbligatori per ottenere il credito o  per  ottenerlo  alle
condizioni  contrattuali  offerte.   Nel   caso   in   cui   utilizzi
informazioni ricavate per stima, il finanziatore tiene  informato  il
consumatore  di  tale  circostanza  e  del  fatto  che  le  stime  si
considerano  rappresentative  del  tipo  di  contratto  concretamente
concluso. Nella fase  precontrattuale  il  finanziatore  fornisce  al
consumatore anche le informazioni relative  alle  ipotesi  utilizzate
per il calcolo delle stime. I  costi  relativi  a  servizi  accessori
possono essere esclusi  dal  TAEG,  purche'  la  loro  esistenza  sia
indicata con evidenza separata, nel solo caso in cui non sia in alcun
modo possibile quantificarli. 
    Nel TAEG sono altresi' inclusi i costi di  valutazione  del  bene
immobile costituito in garanzia, se la valutazione e' necessaria  per
ottenere il credito. 
    Il calcolo del TAEG e' fondato sull'ipotesi che il  contratto  di
credito rimarra' valido per il periodo di tempo convenuto  e  che  il
finanziatore e  il  consumatore  adempiranno  ai  loro  obblighi  nei
termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito. 
    Se un contratto di credito contiene clausole  che  permettono  di
modificare il tasso di interesse o le altre spese computate nel TAEG,
ma in modo non quantificabile al momento del calcolo del TAEG stesso,
si ipotizza che  il  tasso  debitore  e  le  altre  spese  rimarranno
invariati rispetto al livello iniziale e si applicheranno  fino  alla
scadenza del contratto di credito. 
    Per i contratti di credito in  cui  e'  concordato  un  tasso  di
interesse fisso per un periodo iniziale di  almeno  cinque  anni,  al
termine del quale e' negoziato un nuovo tasso fisso per un  ulteriore
periodo di riferimento, il TAEG riportato nel  foglio  contenente  le
informazioni  generali   e   nel   "Prospetto   informativo   europeo
standardizzato" copre soltanto il periodo iniziale a tasso  fisso  ed
e' fondato sull'ipotesi che, al termine di tale periodo, il  capitale
residuo sia rimborsato. 
    Dal calcolo del TAEG sono comunque escluse  le  eventuali  penali
che il consumatore e' tenuto a pagare per la mancata esecuzione degli
obblighi  stabiliti  nel  contratto  di  credito,  ivi  compresi  gli
interessi di mora. 
    Nel costo totale del  credito  sono  inclusi  anche  i  costi  di
apertura e tenuta di un conto, i costi relativi all'utilizzazione  di
mezzi di pagamento che permettano di effettuare pagamenti e  prelievi
e tutti gli  altri  costi  relativi  alle  operazioni  di  pagamento,
qualora sia obbligatorio aprire un conto o - se il consumatore ne  ha
gia' uno  in  essere  -  mantenerlo  per  ottenere  il  credito  alle
condizioni contrattuali offerte. 
    In caso di aperture di credito in conto  corrente,  in  deroga  a
quanto previsto nel precedente capoverso, sono inclusi tra gli  oneri
solo i costi  relativi  ai  pagamenti  e  ai  prelievi  connessi  con
l'utilizzo o con il rimborso del credito; resta in  ogni  caso  fermo
quanto previsto ai sensi dell'articolo 117-bis del T.U. e del decreto
d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del
CICR del 30 giugno 2012 (68) . 
5.2.5 Obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito 
    L'intermediario del credito di cui il finanziatore  eventualmente
si  avvalga  e'  anch'egli  tenuto  all'assolvimento  degli  obblighi
previsti dai paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3. 
    In tempo utile prima dell'esercizio di  una  delle  attivita'  di
intermediazione, l'intermediario del credito fornisce al  consumatore
almeno le seguenti informazioni, su  supporto  cartaceo  o  su  altro
supporto durevole: 
      a) il nome e il cognome o la denominazione,  l'indirizzo  o  la
sede dell'intermediario del credito; 
      b) l'elenco in cui l'intermediario del credito e' iscritto,  il
numero di iscrizione e le modalita' attraverso le quali  l'iscrizione
puo' essere verificata; 
      c) la circostanza che l'intermediario del credito e' soggetto a
vincolo  di  mandato  o  opera  in  via  esclusiva  con  uno  o  piu'
finanziatori; in questo caso, e' indicata altresi'  la  denominazione
del  finanziatore  o   dei   finanziatori   per   conto   dei   quali
l'intermediario  del  credito  opera.  L'intermediario  del   credito
abilitato in Italia puo' dichiarare di essere indipendente solo se e'
un consulente  indipendente  ai  sensi  dell'articolo  120-terdecies,
comma 2, del T.U.; l'intermediario del credito abilitato in un  altro
Stato membro puo' dichiarare di essere indipendente solo se ricorrono
le condizioni previste a tal  fine  dalla  legislazione  dello  Stato
membro di appartenenza; 
      d) l'eventuale prestazione di servizi di consulenza; 
      e)  se   previsto,   il   compenso   dovuto   dal   consumatore
all'intermediario del credito per i sui servizi; se il  compenso  non
e' determinato, e' indicato il metodo per calcolarlo; 
      f) le modalita' per presentare reclami  e  i  mezzi  di  tutela
stragiudiziale (ricorsi) di cui  il  consumatore  o  le  altre  parti
interessate possono avvalersi e le modalita' per accedervi ; 
      g) l'esistenza e, se noto, l'importo  delle  commissioni  o  di
altre somme dovute dal finanziatore o da terzi all'intermediario  del
credito per i servizi dallo stesso prestati in relazione al contratto
di credito; se l'importo non e' noto al momento della  comunicazione,
il consumatore e' informato del fatto che l'importo effettivo  verra'
comunicato attraverso il  modulo  denominato  "Prospetto  informativo
europeo standardizzato"; 
      h) se l'intermediario del credito richiede il pagamento  di  un
compenso da parte del consumatore e riceve anche una  commissione  da
parte  del  finanziatore  o  da  un  terzo,  la   spiegazione   circa
l'eventuale detrazione della commissione, in tutto o  in  parte,  dal
compenso che il consumatore  dovra'  corrispondere  all'intermediario
del credito; 
      i) se l'intermediario del credito riceve, per la sua attivita',
commissioni da uno o piu' finanziatori, il diritto del consumatore di
chiedere e ottenere  informazioni  comparabili  sull'ammontare  delle
commissioni percepite da ciascun  finanziatore;  queste  informazioni
sono  fornite  dall'intermediario  del  credito  al  consumatore   su
richiesta di quest'ultimo. 
    Ai fini dei calcolo del TAEG da inserire  nel  modulo  denominato
"Prospetto informativo europeo standardizzato",  l'intermediario  del
credito comunica al  finanziatore  l'eventuale  compenso  dovuto  dal
consumatore in relazione ai servizi di intermediazione del credito. 
    Gli intermediari del credito assicurano  che,  in  aggiunta  alle
informazioni previste dal presente paragrafo, i propri  collaboratori
e dipendenti comunichino al consumatore, al momento di contattarlo  o
prima di trattare con lo stesso, la qualifica in base alla quale essi
operano e l'intermediario del credito che rappresentano. 
5.3 Valutazione del merito creditizio del consumatore 
    Ai sensi dell'articolo 120-undecies  del  T.U.  il  finanziatore,
prima  della  conclusione  del  contratto  di  credito  o  di  essere
vincolato da un'offerta,  svolge  una  valutazione  approfondita  del
merito  creditizio  del  consumatore,  tenendo  conto   dei   fattori
pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte  del
consumatore degli obblighi stabiliti dal  contratto  di  credito.  La
valutazione del merito creditizio  e'  effettuata  sulla  base  delle
informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore
necessarie, sufficienti, proporzionate e  opportunamente  verificate.
Le informazioni su cui si basa la valutazione del merito  di  credito
comprendono  quelle   fornite   dal   consumatore,   anche   mediante
l'intermediario  del   credito;   il   finanziatore   puo'   chiedere
chiarimenti al consumatore sulle informazioni ricevute, se necessario
per consentire la valutazione del merito di credito. 
    Le   banche   assolvono   all'obbligo   previsto    dall'articolo
120-undecies, comma  1,  applicando  le  disposizioni  relative  alla
valutazione del merito  creditizio  previste  dalla  Circolare  della
Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (Istruzioni  di  vigilanza
per le banche), Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Allegato A, paragrafo
2. I finanziatori disciplinati dal titolo V  del  T.U.  vi  assolvono
applicando le  disposizioni  relative  alla  valutazione  del  merito
creditizio previste dalla Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3
aprile 2015, Titolo III, Capitolo I, Sezione VII, paragrafo 2. 
    I finanziatori di Stati dell'Unione Europea  diversi  dall'Italia
ai quali non si applicano le disposizioni sopra indicate svolgono  la
valutazione del merito di credito ai sensi dell'articolo 120-undecies
del T.U. conformemente alla disciplina del paese di appartenenza. 
    Prima  di  concedere  al  consumatore  un  aumento  significativo
dell'importo totale del credito, il finanziatore effettua  una  nuova
valutazione  del  merito  creditizio  sulla  base   di   informazioni
aggiornate, se l'aumento non era previsto e  non  era  incluso  nella
originaria valutazione del merito creditizio. 
    Il finanziatore non  risolve  il  contratto  di  credito  ne'  vi
apporta  modifiche  svantaggiose  per  il   consumatore,   ai   sensi
dell'articolo 118 del T.U., in ragione del fatto che  la  valutazione
del merito creditizio e'  stata  condotta  scorrettamente  o  che  le
informazioni fornite dal  consumatore  prima  della  conclusione  del
contratto  erano  incomplete,  salvo   che   il   consumatore   abbia
intenzionalmente omesso  di  fornire  o  abbia  fornito  informazioni
false. 
    Se la valutazione del merito creditizio e' effettuata sulla  base
di informazioni ottenute consultando una banca dati, il  finanziatore
ne informa in anticipo il consumatore. Se la domanda  di  credito  e'
stata rifiutata il creditore informa il consumatore immediatamente  e
gratuitamente del rifiuto della domanda e, se del caso, del fatto che
la decisione e' basata sul trattamento automatico di dati. Si applica
il paragrafo 4.4.1 della sezione VII. 
5.4 Valutazione dei beni immobili 
    Ai sensi dell'articolo 120-duodecies del T.U., per la concessione
di  finanziamenti  garantiti  da  ipoteca,  il  finanziatore  applica
standard affidabili di valutazione degli  immobili  residenziali;  il
finanziatore assicura che tali standard siano applicati anche  quando
la valutazione e' condotta per il tramite di soggetti terzi. 
    La  valutazione  e'  svolta  da  soggetti  dotati   di   adeguata
professionalita'   e   indipendenti   rispetto   al    processo    di
commercializzazione del credito. 
    Le  banche  assolvono  agli   obblighi   previsti   dall'articolo
120-duodecies del T.U.  applicando  le  disposizioni  previste  dalla
Circolare  della  Banca  d'Italia  n.  285  del  17   dicembre   2013
(Istruzioni di vigilanza per le banche), Parte I, Titolo IV, Capitolo
3, Allegato A, paragrafo 2. I finanziatori disciplinati dal titolo  V
del T.U. vi  assolvono  applicando  le  disposizioni  previste  dalla
Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015, Titolo  III,
Capitolo I, Sezione VII, paragrafo 2. 
6. Finanziamenti denominati in valuta estera 
    Ai sensi dell'articolo 120-quaterdecies del T.U., se  il  credito
e' denominato in una valuta estera, il consumatore ha il  diritto  di
convertire la valuta in cui e' denominato il contratto in  una  delle
valute nazionali del consumatore. 
    Il diritto di conversione puo' essere esercitato dal  consumatore
quando la variazione del tasso di cambio e' pari o superiore al venti
per cento  rispetto  al  momento  della  conclusione  del  contratto,
secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo120-quaterdecies del
T.U. 
    Per l'esercizio del diritto di conversione, al  consumatore  puo'
essere  richiesto  di  pagare  al  finanziatore,  ove  previsto   dal
contratto di credito, un compenso  onnicomprensivo  che  tenga  conto
della  natura  e  dell'entita'  degli   oneri   finanziari   che   il
finanziatore  puo'  essere  tenuto  a  sostenere  in  relazione  alla
conversione del finanziamento in una valuta diversa da quella in  cui
era denominato il credito al momento della conclusione del contratto.
A tal fine, il finanziatore si dota di sistemi  interni  e  procedure
organizzative  che  consentano  di  ricostruire   le   modalita'   di
determinazione dei singoli oneri finanziari considerati. 
    Salvo che non sia diversamente previsto nel contratto,  il  tasso
di cambio al quale avviene la conversione e' pari al  tasso  rilevato
dalla Banca centrale europea nel giorno in cui e' stata presentata la
domanda di conversione. 
    Se il valore dell'importo del credito residuo  o  delle  rate  da
rimborsare varia di oltre il 20  per  cento  rispetto  a  quello  che
risulterebbe applicando  il  tasso  di  cambio  -  al  momento  della
conclusione del contratto - tra la valuta in  cui  e'  denominato  il
finanziamento e la valuta nazionale del consumatore , il finanziatore
ne informa tempestivamente il consumatore  nelle  forme  previste  ai
sensi della sezione IV (69)  ;  con  la  medesima  comunicazione,  il
consumatore e'  altresi'  informato  del  diritto  di  convertire  il
finanziamento in una valuta alternativa e delle condizioni per farlo. 
7. Comunicazioni alla clientela 
    Nei contratti di credito il consumatore ha il diritto di chiedere
e ottenere gratuitamente dal finanziatore, in qualsiasi  momento  del
rapporto, una  versione  aggiornata  della  tabella  di  ammortamento
prevista  dal  paragrafo  5.2.2.  In  ogni  caso,   la   tabella   di
ammortamento aggiornata e' fornita al consumatore  almeno  una  volta
l'anno; a tal fine, il finanziatore  si  avvale  delle  comunicazioni
periodiche previste dalla sezione IV (70) . 
    Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118 del T.U., per le
variazioni del tasso di  interesse  che  discendono  direttamente  da
variazioni del valore del tasso di  riferimento,  il  contratto  puo'
prevedere che - se il nuovo valore del tasso di riferimento  e'  reso
pubblico con mezzi appropriati ed e' disponibile presso le dipendenze
del finanziatore - le informazioni  sulle  variazioni  del  tasso  di
interesse siano fornite periodicamente in forma scritta, su  supporto
cartaceo o altro  supporto  durevole  preventivamente  accettato,  in
conformita' di quanto previsto dalla sezione IV. 
8. Inadempimento del consumatore 
    Il presente paragrafo disciplina  le  politiche  e  le  procedure
interne che il finanziatore e'  tenuto  ad  adottare  per  gestire  i
rapporti con i consumatori in difficolta' nel pagamento (in  tutto  o
in parte) delle rate di rimborso del credito, ai sensi  dell'articolo
120-quinquiesdecies, comma 1,  del  T.U.  Esso  da'  attuazione  agli
Orientamenti  dell'Autorita'  Bancaria   Europea   su   morosita'   e
pignoramenti del 19 agosto 2015 (71) . 
    Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo  40,  comma
2, del T.U., il finanziatore adotta, conformemente a quanto  previsto
ai sensi della sezione XI, procedure  interne  idonee  ad  assicurare
che: 
      - i consumatori che si trovano in difficolta' nel rispettare  i
termini di pagamento siano tempestivamente individuati; 
      - le modalita' di interazione con i consumatori in  difficolta'
prevedano comunicazioni chiare  e  con  un  linguaggio  comprensibile
(secondo quanto indicato  nella  sezione  I,  paragrafo  1.3),  siano
proporzionate  agli  obblighi  di  informazione  e  non  eccessive  e
avvengano  nel   rispetto   del   principio   di   riservatezza;   le
comunicazioni avvengono in forma elettronica o cartacea; 
      - il finanziatore collabori con il consumatore per  individuare
i motivi delle difficolta' incontrate e le piu'  adeguate  misure  da
adottare per il rimborso del credito; 
      - sia fornita adeguata assistenza ai consumatori in difficolta'
nel rispettare i termini di pagamento, con  particolare  riguardo  ai
casi di stato di bisogno o di particolare  debolezza  (ad  esempio  a
seguito  di  eventi  quali  la  perdita  del  posto  di  lavoro,   la
sopravenuta invalidita' o grave malattia, la  morte  di  un  prossimo
congiunto, la separazione o il divorzio, calamita' naturali che hanno
interessato la persona, il luogo di residenza,  il  patrimonio  o  la
capacita' di reddito del consumatore); a questo fine, il finanziatore
richiama   l'attenzione   del   consumatore   sull'importanza   della
cooperazione per trovare una soluzione alla situazione di difficolta'
e gli fornisce almeno le seguenti informazioni : 
      i. il numero e l'importo complessivo  dei  pagamenti  omessi  o
parziali; 
      ii. gli oneri dovuti per i pagamenti omessi o parziali. 
    In caso di ritardato pagamento (totale o parziale)  di  una  rata
per oltre 30  giorni  e,  comunque,  con  congruo  anticipo  rispetto
all'avvio  di  procedure  di  recupero  giudiziale  del  credito,  il
finanziatore  informa  -  con  apposita  e  tempestiva  comunicazione
scritta - il  consumatore  circa:  a)  le  conseguenze  degli  omessi
pagamenti (ad esempio, l'applicazione degli  interessi  di  mora,  la
possibilita' di perdere il diritto di proprieta' sul bene  costituito
in garanzia); b) le misure di sostegno eventualmente disponibili  (ad
esempio, le misure pubbliche o  quelle  messe  a  punto  in  sede  di
autoregolamentazione); 
      - il personale preposto all'interazione con  i  consumatori  in
difficolta'  nel  rispettare  i  termini  di  pagamento  riceva   una
formazione specifica ed adeguata rispetto ai compiti svolti. 
    Nel valutare le iniziative da assumere per venire  incontro  alle
esigenze dei consumatori in difficolta' nel rispettare i  termini  di
pagamento, il finanziatore tiene conto delle  circostanze  personali,
degli interessi, dei  diritti  e  della  capacita'  di  rimborso  del
consumatore. Le iniziative possono prevedere: 
      1) il rifinanziamento totale o parziale del credito; 
      2) la modifica delle condizioni del contratto di  credito,  che
possono includere: 
        a) l'estensione della durata del contratto; 
        b) la modifica della tipologia del credito;  ad  esempio,  un
contratto che prevede il rimborso contestuale, con ciascuna rata,  di
capitale e interessi puo' essere modificato convenendo, per  un  arco
temporale predefinito, il solo pagamento degli interessi; 
        c) il differimento totale  o  parziale  del  pagamento  delle
rate; 
        d) la rinegoziazione del tasso di interesse; 
        e) la sospensione temporanea del pagamento delle rate. 
    Il finanziatore documenta le ragioni alla base della  valutazione
dell'adeguatezza delle iniziative assunte rispetto  alle  circostanze
individuali  del  consumatore  e   conserva   per   almeno   5   anni
dall'estinzione del rapporto  adeguata  documentazione  dei  rapporti
intrattenuti con  i  consumatori  in  difficolta'  nel  rispettare  i
termini di pagamento. 
    Resta fermo per il finanziatore quanto previsto,  ai  fini  della
classificazione  per  qualita'  del  credito  delle  esposizioni   in
argomento, dalla Circolare della Banca d'Italia n. 217 del  5  agosto
1996 (Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per
gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per  gli
IMEL) e dalla Circolare della Banca d'Italia, n. 272  del  30  luglio
2008 (Matrice dei conti). 
9. Remunerazioni 
    Ai sensi dell'articolo 120-septiesdecies, comma 1, del  T.U.,  il
finanziatore remunera il personale e gli intermediari del credito  di
cui eventualmente si avvale in modo da assicurare il  rispetto  degli
obblighi previsti ai sensi della presente sezione. Si applica  quanto
previsto ai sensi della sezione XI. 
10. Requisiti professionali per il personale 
    Ai sensi dell'articolo 120-septiesdecies, comma 2, del  T.U.,  il
finanziatore  assicura  che  il  personale  abbia   un   livello   di
professionalita'  adeguato  per  predisporre,  offrire  e  concludere
contratti di credito o contratti accessori ai  contratti  di  credito
nonche' prestare servizi di consulenza. 
    Il presente paragrafo disciplina le procedure che il finanziatore
e' tenuto ad adottare al fine di assicurare che il personale soddisfi
nel continuo adeguati livelli di professionalita'. Esso si applica al
personale  preposto  alla  valutazione  del  merito  creditizio   del
consumatore,  alla  commercializzazione  dei  contratti  di  credito,
all'assistenza al consumatore e alla gestione dei reclami  presentati
dai consumatori, nonche' ai soggetti a cui questo personale  risponde
direttamente in via gerarchica. 
    Le procedure adottate ai sensi della presente sezione  assicurano
che il personale soddisfi nel continuo requisiti di  professionalita'
che includono almeno: 
    1. adeguata conoscenza con riguardo a: 
      a) i prodotti di credito disciplinati dalla presente sezione  e
i servizi  accessori  solitamente  offerti  congiuntamente  a  questi
prodotti; 
      b) le disposizioni di legge relative ai contratti di credito ai
consumatori e in materia di tutela dei consumatori; 
      c) il mercato nazionale del credito immobiliare; 
      d) la procedura di acquisto dei beni immobili,  la  valutazione
delle garanzie, l'organizzazione  e  il  funzionamento  dei  registri
immobiliari; 
      e) gli standard di etica professionale; 
      f) la procedura di valutazione del merito di credito; 
    2. adeguata competenza in materia economica e finanziaria e,  per
il personale  preposto  alla  verifica  del  merito  creditizio,  con
riguardo al  processo  di  valutazione  del  merito  di  credito  dei
consumatori. 
    Il finanziatore assicura che il personale che offre contratti  di
credito ai consumatori, interagendo con questi ultimi, e i soggetti a
cui questo personale risponde direttamente in via gerarchica, abbiano
un livello elevato di conoscenza con riguardo almeno alle lettere a),
b), d), e). 
    Il livello di conoscenza e competenza del  personale  di  cui  ai
punti 1 e 2 viene valutato dal finanziatore sulla base delle seguenti
condizioni: 
      a) possesso di specifiche qualifiche professionali, quali: 
        i. titolo di studio non inferiore al  diploma  di  istruzione
secondaria  superiore,  rilasciato  a  seguito  di  corso  di  durata
quinquennale ovvero  quadriennale,  o  un  titolo  di  studio  estero
ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge; 
        ii. frequenza di un corso di formazione  professionale  nelle
materie rilevanti  per  l'esercizio  delle  funzioni  alle  quali  il
personale e' preposto; 
        iii. adeguata conoscenza in materie  giuridiche,  economiche,
finanziarie  e  tecniche,  accertata  dal  finanziatore  tramite   un
apposito test; o 
      b) esperienza professionale  di  almeno  due  anni  in  settori
riguardanti l'erogazione, la  distribuzione  o  l'intermediazione  di
prodotti creditizi (72) . 
    Il finanziatore  assolve  agli  obblighi  previsti  dal  presente
paragrafo attraverso  l'adozione  e  l'applicazione  delle  procedure
previste ai sensi della sezione XI.