SEZIONE VII
CREDITO AI CONSUMATORI
1. Premessa
La presente sezione disciplina i servizi e le operazioni previsti
dal titolo VI, capo II, del T.U., come sostituito dal decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni,
recante attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 2008/48/CE del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di
credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, tenuto
conto delle modifiche apportate dalla direttiva 2011/90/UE.
Essa attua il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
3 febbraio 2011, recante Determinazioni in materia di credito ai
consumatori.
2. Definizioni
Ai fini della presente sezione si definiscono:
- "consumatore", una persona fisica che agisce per scopi
estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta;
- "contratto di credito", il contratto con cui un finanziatore
concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto
forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione
finanziaria;
- "contratto di credito collegato", un contratto di credito
finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la
prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle
seguenti condizioni:
- il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del
prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di
credito;
- il bene o il servizio specifici sono esplicitamente
individuati nel contratto di credito;
- "costo totale del credito", tutti i costi, compresi gli
interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il
consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui
il finanziatore e' a conoscenza, escluse le spese notarili. Sono
inclusi i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di
assicurazione, connessi con il contratto di credito, qualora la
conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio
sia obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle
condizioni contrattuali offerte;
- "finanziatore", il soggetto che, essendo abilitato a erogare
finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica,
offre o stipula contratti di credito;
- "importo totale del credito", il limite massimo o la somma
totale degli importi messi a disposizione del consumatore in virtu'
di un contratto di credito;
- "importo totale dovuto dal consumatore", la somma
dell'importo totale del credito e del costo totale del credito;
- "intermediario del credito", l'agente in attivita'
finanziaria, il mediatore creditizio nonche' il soggetto, diverso dal
finanziatore, che nell'esercizio della propria attivita' commerciale
o professionale, a fronte di un compenso in denaro o di altro
vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle
riserve di attivita' previste dalla legge, conclude contratti di
credito per conto del finanziatore ovvero svolge attivita' di
presentazione o proposta di contratti di credito o altre attivita'
preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
- "sconfinamento", l'utilizzo da parte del consumatore di fondi
concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al saldo del conto
corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto
all'importo dell'apertura di credito concessa (73) ;
- "servizio accessorio connesso con il contratto di credito",
il servizio obbligatorio per la conclusione del contratto di credito
o il servizio (sia esso obbligatorio o facoltativo) offerto dal
finanziatore congiuntamente al contratto di credito (74) . Il
servizio si intende obbligatorio quando - anche sulla base di
disposizioni di legge - il consumatore non puo' stipulare il
contratto di credito senza stipulare il contratto avente a oggetto il
servizio accessorio oppure non puo' stipulare il contratto di credito
a determinate condizioni senza stipulare il contratto avente a
oggetto il servizio accessorio. Il servizio si intende altresi'
obbligatorio quando il recesso dal contratto avente a oggetto il
servizio accessorio determina l'applicazione di costi o qualsiasi
altra modifica delle condizioni del contratto di credito (75) ;
- "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG ", il costo totale
del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua,
dell'importo totale del credito, secondo quanto previsto dal
paragrafo 4.2.4.
3. Disposizioni di carattere generale: ambito di applicazione e
disposizioni applicabili
Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti
di credito, comunque denominati, tra un finanziatore e un
consumatore.
In base all'articolo 122 del T.U., sono esclusi dall'ambito di
applicazione della presente sezione:
- i finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a
75.000 euro, salvo che si tratti di contratti di credito non
garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile
residenziale, ai quali si applicano le disposizioni della presente
sezione anche se il finanziamento ha un importo superiore a 75.000
euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in
considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso piu'
contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione
economica (76) ;
- i contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559
e seguenti del codice civile e i contratti di appalto di cui
all'articolo 1677 del codice civile;
- i finanziamenti nei quali e' escluso il pagamento di
interessi o di altri oneri;
- i finanziamenti a fronte dei quali il consumatore e' tenuto a
corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non
significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro
tre mesi dall'utilizzo delle somme;
- i finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione
di un diritto di proprieta' su un terreno o su un immobile edificato
o progettato;
- i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili;
- i finanziamenti, concessi da banche o da imprese di
investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto
strumenti finanziari quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, purche' il finanziatore partecipi all'operazione;
- i finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto
dinanzi all'autorita' giudiziaria o a un'altra autorita' prevista
dalla legge;
- le dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse
gratuitamente dal finanziatore;
- i finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il
consumatore non e' obbligato per un ammontare eccedente il valore del
bene;
- i contratti di locazione, a condizione che in essi sia
prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprieta'
della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al
locatario;
- i contratti di credito che rientrano nell'ambito del
microcredito disciplinato ai sensi dell'articolo 111 del T.U. e altri
contratti di credito individuati dalla legge relativi a prestiti
concessi a un pubblico ristretto, con finalita' di interesse
generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono
tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre
condizioni piu' favorevoli per il consumatore rispetto a quelle
prevalenti sul mercato e a tassi di interesse non superiori a quelli
prevalenti sul mercato;
- i contratti aventi a oggetto lo sconfinamento, salvo quanto
previsto dal paragrafo 6.3. Ai sensi dell'articolo 125-octies, comma
1, del T.U., ai contratti di conto corrente in cui e' prevista la
possibilita' che al consumatore sia concesso uno sconfinamento si
applicano, oltre al paragrafo 6.3, le disposizioni contenute nelle
sezioni I (disposizioni di carattere generale), II (pubblicita' e
informazione precontrattuale), III (contratti), IV (comunicazioni
alla clientela), V (tecniche di comunicazione a distanza), X
(controlli) e XI (requisiti organizzativi).
La presente sezione si applica alle carte di credito secondo
quanto previsto dal paragrafo 7.
Secondo quanto previsto dall'articolo 122, comma 2, del T.U.,
alle aperture di credito regolate in conto corrente, in cui il
rimborso delle somme prelevate deve avvenire su richiesta della banca
ovvero entro tre mesi dal loro utilizzo, non si applicano i paragrafi
4.2.2, 5.2.1, 6.3 e 9 (ferma restando l'applicazione dell'articolo
125-quinquies del T.U.); il paragrafo 4.1 si applica entro i limiti
ivi stabiliti.
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno
2012, recante Disciplina della remunerazione degli affidamenti e
degli sconfinamenti in attuazione dell'articolo 117-bis del Testo
unico bancario, si applica - anche nei rapporti con un consumatore -
ai seguenti contratti (articolo 2):
- aperture di credito in conto corrente;
- sconfinamenti nei contratti di conto corrente in assenza di
apertura di credito;
- sconfinamenti in presenza di apertura di credito regolata in
conto corrente;
- affidamenti e sconfinamenti a valere su conti di pagamento,
concessi conformemente a quanto previsto ai sensi dell'art.
114-octies, comma 1, lettera a), del T.U., con l'esclusione degli
affidamenti a valere su carte di credito;
- sconfinamenti a valere su carte di credito.
Ai sensi dell'articolo 122, comma 5, del T.U., i venditori di
beni e servizi possono concludere contratti di credito nella sola
forma della dilazione del prezzo con esclusione del pagamento degli
interessi e di altri oneri. In tale ipotesi non si applicano le
disposizioni contenute nella presente sezione.
Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente sezione,
ai contratti di credito si applicano, inoltre, le disposizioni
contenute nelle sezioni I (disposizioni di carattere generale), V
(tecniche di comunicazione a distanza), eccetto il paragrafo 2.2 (77)
, VIII (mediatori creditizi), X (controlli) e XI (requisiti
organizzativi). I finanziatori e gli intermediari del credito mettono
a disposizione della propria clientela la Guida concernente l'accesso
all'Arbitro Bancario Finanziario secondo quanto previsto dalla
sezione II, paragrafo 2.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 3-bis, del
Codice del Consumo, dall'articolo 28 del decreto legge n. 1/2012, dal
regolamento dell'Isvap n. 40/2012 per la commercializzazione di
polizze assicurative o altri contratti insieme a un finanziamento
nonche' dall'art. 48 del regolamento dell'Isvap n. 5/2006.
4. Pubblicita' e informazioni precontrattuali
Il presente paragrafo 4 disciplina:
- sub 4.1, gli annunci pubblicitari. Ai fini della presente
sezione rientrano nella nozione di annuncio pubblicitario tutti i
messaggi, in qualsiasi forma diffusi, aventi natura promozionale, e
ogni altra documentazione non personalizzata avente la funzione di
rendere note le condizioni dell'offerta di uno o piu' operazioni o
servizi alla potenziale clientela (salvo quanto previsto dal
paragrafo 4.2.1 per la documentazione non personalizzabile);
- sub 4.2, l'informativa personalizzata e l'assistenza da
rendere alla potenziale clientela nella fase pre-contrattuale;
- sub 4.3 e 4.4, la valutazione del merito di credito e
l'acquisizione di informazioni sul consumatore da banche dati.
Con specifico riferimento all'informazione da rendere nella fase
precontrattuale, il presente paragrafo 4 segue l'impostazione
prevista dalla direttiva 2008/48/CE, in parte diversa rispetto a
quella stabilita per la generalita' dei servizi bancari e finanziari;
in particolare:
- sono considerati annunci pubblicitari, e assoggettati alla
relativa disciplina (paragrafo 4.1), i documenti che svolgono, per il
credito ai consumatori, la funzione - propria dei "fogli informativi"
previsti dalla deliberazione del CICR 4 marzo 2003 e dalle sezioni II
e VI - di pubblicizzare le condizioni offerte alla generalita' della
clientela (78) ;
- le informazioni personalizzate previste dal paragrafo 4.2
sono equiparabili, per la funzione svolta, al "documento di sintesi"
previsto dalla deliberazione del CICR 4 marzo 2003 e dalle sezioni II
e VI.
Il presente paragrafo si applica anche in caso di impiego di
tecniche di comunicazione a distanza.
4.1 Pubblicita'
Gli annunci pubblicitari - ivi compresi quelli effettuati dai
venditori di beni o fornitori di servizi - che riportano il tasso
d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano -
ai sensi dell'articolo 123 del T.U. - le seguenti informazioni:
a) il tasso d'interesse riportato su base annuale, specificando
se fisso o variabile;
b) le spese, comunque denominate, comprese nel costo totale del
credito;
c) l'importo totale del credito (in caso di contratti di
credito che attribuiscono il diritto di utilizzare somme entro un
certo importo, va indicato il massimale che puo' essere messo a
disposizione del consumatore);
d) il tasso annuo effettivo globale previsto dal paragrafo
4.2.4;
e) la necessita' di sottoscrivere contratti relativi a uno o
piu' servizi accessori connessi con il contratto di credito (ad
esempio una polizza assicurativa); l'informazione va inserita solo se
i costi relativi ai servizi accessori connessi con il contratto di
credito non sono stati inclusi nel tasso annuo effettivo globale
perche' non determinabili in anticipo (cfr. paragrafo 4.2.4) (79) ;
f) la durata del contratto di credito;
g) l'importo totale dovuto dal consumatore e l'ammontare delle
singole rate, quando queste informazioni siano determinabili in
anticipo.
Agli annunci pubblicitari relativi alle aperture di credito
regolate in conto corrente, in cui il rimborso delle somme prelevate
deve avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal
prelievo, non si applica l'obbligo di riportare le informazioni di
cui alle lettere e), f) e g) (articolo 122, comma 2, TU).
Le informazioni sopra elencate sono riportate negli annunci
pubblicitari in forma chiara, concisa ed evidenziata rispetto alle
altre informazioni relative alle caratteristiche del credito o ai
suoi costi; a tal fine, viene fornito un esempio rappresentativo. Nel
testo o nella presentazione degli annunci pubblicitari nessuna voce,
tra quelle precedentemente elencate, puo' avere maggiore evidenza del
TAEG.
Agli annunci pubblicitari che non riportano il tasso d'interesse
o altre cifre concernenti il costo del credito si applica la sezione
II, paragrafo 5; il riferimento ai fogli informativi deve essere
inteso ai documenti previsti dal paragrafo 4.2.
Resta fermo quanto previsto dalla parte II, titolo III, del
Codice del Consumo.
4.2 Informazioni precontrattuali
4.2.1 Disposizioni di carattere generale
Il finanziatore fornisce al consumatore, prima che questi sia
vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile,
le informazioni necessarie per consentirgli il confronto tra le
diverse offerte di credito sul mercato, cosi' che possa prendere una
decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del
contratto di credito. In particolare:
- il paragrafo 4.2.2 riguarda la generalita' dei contratti di
credito con esclusione di quelli disciplinati dal paragrafo 4.2.3;
- il paragrafo 4.2.3 contiene regole specifiche relative ad
alcune tipologie di apertura di credito in conto corrente e dilazione
di pagamento;
- i paragrafi 4.2.4 e 4.2.5, che si applicano a tutti i
contratti di credito, disciplinano, rispettivamente, il calcolo del
TAEG e le ipotesi di offerta attraverso intermediari del credito.
Il finanziatore assolve agli obblighi di fornire le informazioni
precontrattuali al consumatore attraverso il documento denominato
"Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" o altro
documento, conformemente a quanto stabilito dai paragrafi 4.2.2 e
4.2.3. Tali documenti contengono, alternativamente:
a) le condizioni offerte alla generalita' della clientela, se
queste non sono personalizzabili;
b) nei casi diversi da quelli previsti dalla lettera a), le
condizioni offerte al singolo consumatore, tenendo conto delle
informazioni o delle preferenze specifiche eventualmente manifestate.
I tassi di interesse sono riportati su base annuale e almeno con
riferimento all'anno civile.
I documenti previsti nel presente paragrafo sono forniti
gratuitamente, attraverso un supporto cartaceo o altro supporto
durevole.
L'avvenuta acquisizione del documento da parte del consumatore e'
attestata per iscritto o attraverso altro supporto durevole, che
riporta l'indicazione della data di avvenuta consegna.
Con specifico riferimento alle aperture di credito in conto
corrente:
a) in caso di aperture di credito in conto corrente da
rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo
delle somme, si applica il paragrafo 4.2.3 e le informazioni ivi
previste possono essere fornite attraverso un apposito documento
(eventualmente le "Informazioni europee di base sul credito ai
consumatori") oppure essere incluse nel foglio informativo e nel
documento di sintesi del conto corrente;
b) per le aperture di credito in conto corrente diverse da
quelle di cui alla lettera a), si applica quanto previsto sub 4.2.2.1
e 4.2.2.2.
Qualora il finanziatore fornisca le informazioni sull'apertura di
credito in conto corrente attraverso un documento diverso dal foglio
informativo e dal documento di sintesi relativi al conto corrente
(sezione II, paragrafi 3 e 7, e Allegato 4A), in questi ultimi
possono essere omesse le condizioni relative all'apertura di credito
secondo quanto previsto dall'Allegato 4A;
c) per tutte le aperture di credito in conto corrente, il TAEG
viene calcolato conformemente al paragrafo 4.2.4 e all'Allegato 5B.
4.2.2 Contenuto e modalita' delle informazioni relative ai contratti
di credito
4.2.2.1 Documenti informativi
Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito
o da una proposta irrevocabile, il finanziatore gli fornisce le
seguenti informazioni:
a) il tipo di contratto di credito;
b) la denominazione del finanziatore e l'indirizzo della sua
sede amministrativa o della succursale con sede in Italia; nel caso
di offerta attraverso intermediari del credito, vanno indicati anche
il nome e il cognome o la denominazione e l'indirizzo del soggetto
che entra in rapporto con il consumatore;
c) l'importo totale del credito e le condizioni di utilizzo;
d) la durata del contratto di credito;
e) nel caso di contratti di credito collegati, l'indicazione
del bene o del servizio oggetto del contratto e il relativo prezzo in
contanti;
f) il tasso di interesse, le condizioni che ne disciplinano
l'applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento
applicabile al tasso iniziale, nonche' le condizioni temporali e le
modalita' per l'eventuale modifica del tasso di interesse, ove
consentita ai sensi dell'articolo 118 del T.U. Qualora il contratto
preveda l'applicazione di tassi di interesse diversi al variare di
determinate circostanze, le informazioni previste dalla presente
lettera vanno fornite con riferimento a ciascuno dei tassi
applicabili;
g) il TAEG e l'importo totale dovuto dal consumatore,
illustrati mediante un esempio rappresentativo che deve indicare le
ipotesi sulle quali si basa il calcolo di tale tasso. Se il contratto
prevede diverse modalita' di utilizzo dei fondi, a ciascuna delle
quali si applicano spese o tassi diversi, viene riportata una chiara
avvertenza circa la circostanza che l'impiego da parte del
consumatore di modalita' di utilizzo diverse da quella presa in
considerazione per il calcolo del TAEG ai sensi dell'allegato 5B,
parte II, lettera b), puo' comportare l'applicazione di un tasso piu'
elevato;
h) l'importo, il numero e la periodicita' delle rate e, ove
previsto dal contratto, l'ordine con cui vengono imputati i pagamenti
finalizzati al rimborso di saldi negativi ai quali sono applicati
diversi tassi debitori;
i) tutte le spese derivanti dal contratto di credito, ivi
incluse: i) le spese di gestione di un conto, quando per la
stipulazione del contratto e' obbligatoria l'apertura di un conto sul
quale regolare i rimborsi e i prelievi effettuati dal consumatore;
ii) le spese connesse all'utilizzazione dei mezzi di pagamento che
consentono di effettuare rimborsi e prelievi (80) . Sono altresi'
indicate le condizioni in presenza delle quali e' possibile una
modifica delle spese, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla
modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;
j) se necessarie, l'esistenza di spese notarili a carico del
consumatore in relazione alla stipula del contratto di credito;
k) l'indicazione degli eventuali servizi accessori connessi con
il contratto di credito (ad esempio, polizza assicurativa)
obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni
previste (81) ;
l) il tasso degli interessi di mora, le condizioni in presenza
delle quali esso puo' essere modificato, nel rispetto delle
disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni
contrattuali, e le eventuali penali previste per l'inadempimento;
m) una chiara avvertenza delle conseguenze alle quali il
consumatore puo' andare incontro in caso di mancato pagamento di una
o piu' rate;
n) le eventuali garanzie richieste;
o) l'esistenza del diritto di recesso ai sensi dell'articolo
125-ter del T.U., oppure l'inesistenza di questo diritto nel caso di
contratti di credito ai quali non si applicano le disposizioni in
materia di recesso;
p) il diritto al rimborso anticipato previsto dall'articolo
125-sexies del T.U. nonche', in presenza delle condizioni ivi
stabilite, il diritto del finanziatore a ottenere un indennizzo a
fronte del rimborso anticipato e le relative modalita' di calcolo;
q) il diritto del consumatore, se la domanda di credito e'
stata rifiutata dopo la consultazione di una banca dati, di essere
informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda e
degli estremi della banca dati consultata secondo quanto previsto dal
paragrafo 4.4.1;
r) il diritto del consumatore a ricevere gratuitamente, su
richiesta, una copia completa del testo contrattuale idonea per la
stipula;
s) l'eventuale limite temporale di validita' dell'offerta
illustrata nelle informazioni precontrattuali.
Le informazioni indicate nel presente paragrafo sono fornite
attraverso il documento standard denominato "Informazioni europee di
base sul credito ai consumatori", redatto in conformita' del modello
previsto nell'Allegato 4C. Attraverso questo documento sono altresi'
soddisfatti gli obblighi informativi previsti dagli articoli
67-quater, commi 1 e 2, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies e
67-octies del Codice del Consumo. Per le comunicazioni mediante
telefonia vocale, ai fini dell'articolo 67-novies del Codice del
Consumo, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio
finanziario deve comprendere almeno le informazioni precedentemente
elencate sub c), d), e), f) e h), nonche' il TAEG, illustrato
mediante un esempio rappresentativo, e l'importo totale dovuto dal
consumatore.
Se il finanziatore intende fornire al consumatore informazioni
aggiuntive sul contratto di credito, queste sono riportate in un
documento distinto, eventualmente allegato alle "Informazioni europee
di base sul credito ai consumatori".
Oltre alle informazioni precontrattuali precedentemente elencate,
il consumatore ha il diritto di ottenere gratuitamente, su richiesta,
una copia del testo contrattuale idonea per la stipula. Questo
diritto non sussiste se il finanziatore, al momento della richiesta,
ha gia' comunicato al consumatore la propria intenzione di rifiutare
la domanda di credito.
Nel caso di un contratto di credito in base al quale i pagamenti
effettuati dal consumatore non comportano un immediato e
corrispondente ammortamento dell'importo totale del credito, ma
servono a costituire un capitale da investire secondo quanto
stabilito dal contratto di credito o da un contratto accessorio, le
informazioni da rendere ai sensi del presente paragrafo comprendono
una dichiarazione chiara e concisa da cui risulti che, salvo diversa
previsione contrattuale, non vi e' una garanzia di rimborso
dell'importo totale del credito prelevato in base al contratto di
credito, anche quando siano state integralmente pagate le rate; cio'
in quanto l'entita' del rimborso dipende dal valore del capitale
investito alla scadenza del termine previsto nel contratto. Resta
ferma la disciplina sui prodotti finanziari prevista ai sensi del
T.U.F.
4.2.2.2 Assistenza al consumatore
Ai sensi dell'articolo 124, comma 5, del T.U. il finanziatore
fornisce al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi
possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle
proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, eventualmente
illustrandogli le informazioni precontrattuali che devono essere
fornite, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli
effetti specifici che possono avere su di lui, incluse le conseguenze
del mancato pagamento.
Il finanziatore assolve a tale obbligo adottando, conformemente a
quanto previsto ai sensi della sezione XI, procedure interne volte ad
assicurare che il consumatore possa - prima della conclusione del
contratto e per tutto il periodo a disposizione per l'esercizio del
diritto di recesso ai sensi dell'articolo 125-ter del T.U. -
rivolgersi, nei normali orari di lavoro, al finanziatore o a soggetti
da questo incaricati per ottenere gratuitamente spiegazioni aventi ad
oggetto:
- la documentazione precontrattuale fornitagli;
- le caratteristiche essenziali del prodotto offerto;
- gli effetti che possono derivargli dalla conclusione del
contratto, in termini di obblighi economici e conseguenze del mancato
pagamento.
Le procedure assicurano facilita' di accesso alle spiegazioni e
prevedono che il consumatore possa ottenerle oralmente o, comunque,
attraverso tecniche di comunicazione a distanza che gli consentano -
ove lo desideri - un'interazione individuale con gli addetti. Il
finanziatore assicura che il personale incaricato di fornire i
chiarimenti abbia un'adeguata e aggiornata conoscenza dei contratti
di credito offerti, nonche' dei diritti dei consumatori e delle
regole previste dal capo II del titolo VI del T.U. e dalla presente
sezione. Per specifici aspetti tecnici, il personale incaricato puo'
indirizzare il consumatore verso l'utilizzo di adeguati strumenti di
autovalutazione e di modelli di simulazione disponibili su internet.
4.2.3 Aperture di credito in conto corrente e dilazioni di pagamento
Il presente paragrafo si applica ai seguenti contratti di
credito:
- aperture di credito in conto corrente da rimborsare su
richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo;
- dilazioni di pagamento non gratuite e altre modalita'
agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le
parti a seguito di un inadempimento del consumatore (82) .
Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito
o da una proposta irrevocabile, il finanziatore gli fornisce le
seguenti informazioni:
a) il tipo di contratto di credito;
b) la denominazione del finanziatore e l'indirizzo della sua
sede amministrativa o della succursale con sede in Italia; nel caso
di offerta attraverso intermediari del credito, vanno indicati anche
il nome e il cognome o la denominazione e l'indirizzo del soggetto
che entra in rapporto con il consumatore;
c) l'importo totale del credito;
d) la durata del contratto di credito;
e) il tasso di interesse, le condizioni che ne disciplinano
l'applicazione e ogni indice o tasso di riferimento applicabile al
tasso iniziale; tutte le spese derivanti dal contratto di credito
(83) e le condizioni in presenza delle quali e' possibile
un'eventuale modifica delle stesse, nel rispetto delle disposizioni
di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;
f) il TAEG, illustrato mediante un'esemplificazione
rappresentativa che deve indicare le ipotesi sulle quali si basa il
calcolo di tale tasso. Per le aperture di credito regolate in conto
corrente si applica l'Allegato 5B;
g) le condizioni e le modalita' per l'esercizio del diritto di
recesso previsto dall'articolo 125-quater del T.U., da altre norme di
legge o dal contratto di credito;
h) nel caso di apertura di credito in conto corrente, qualora
sia previsto che il consumatore debba rimborsare su richiesta della
banca le somme prelevate, l'avvertenza che al consumatore puo' essere
richiesto in qualsiasi momento il rimborso;
i) il tasso degli interessi di mora, le condizioni in presenza
delle quali esso puo' essere modificato e le eventuali penali
previste per l'inadempimento;
j) il diritto del consumatore, se la domanda di credito e'
stata rifiutata dopo la consultazione di una banca dati, di essere
informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda e
degli estremi della banca dati consultata secondo quanto previsto dal
paragrafo 4.4.1;
k) l'eventuale limite temporale di validita' dell'offerta
illustrata nelle informazioni precontrattuali.
Per le dilazioni di pagamento e le modalita' agevolate di
rimborso di crediti preesistenti, a meno che non siano stipulate
nella forma di apertura di credito in conto corrente da rimborsare su
richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo, le informazioni
precontrattuali previste dal presente paragrafo includono altresi':
a) l'importo, il numero e la scadenza delle rate e, ove
previsto dal contratto, l'ordine con cui vengono imputati i pagamenti
finalizzati al rimborso di saldi negativi ai quali sono applicati
diversi tassi debitori;
b) il diritto al rimborso anticipato previsto dall'articolo
125-sexies del T.U. nonche', in presenza delle condizioni ivi
stabilite, il diritto del finanziatore a ottenere un indennizzo a
fronte del rimborso anticipato e le relative modalita' di calcolo.
Le informazioni indicate nel presente paragrafo possono essere
fornite, alternativamente:
i) attraverso il documento standard denominato "Informazioni
europee di base sul credito ai consumatori", redatto in conformita'
del modello previsto nell'Allegato 4D. Attraverso questo documento
sono altresi' soddisfatti gli obblighi informativi previsti dagli
articoli 67-quater, commi 1 e 2, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies
e 67-octies del Codice del Consumo;
ii) attraverso un documento, diverso da quello indicato sub i),
redatto nel rispetto dei criteri generali previsti dalla sezione I,
paragrafo 1.4 (in caso di uso di tecniche di comunicazione a
distanza, dovranno essere altresi' fornite le ulteriori informazioni
previste dagli articoli 67-quater, commi 1 e 2, 67-quinquies,
67-sexies, 67-septies e 67-octies del Codice del Consumo);
iii) limitatamente alle aperture di credito in conto corrente,
includendole nel foglio informativo e nel documento di sintesi del
conto corrente secondo quanto previsto dalla sezione II e
dall'Allegato 4A (in questo caso, in deroga al paragrafo 6 della
sezione II, il documento di sintesi e' fornito al consumatore
obbligatoriamente e gratuitamente prima che egli sia vincolato dal
contratto o da una proposta irrevocabile) e, se sono impiegate
tecniche di comunicazione a distanza, dalla sezione V, paragrafo 2.2.
Il consumatore ha il diritto di ottenere gratuitamente, su
richiesta, una copia del testo contrattuale idonea per la stipula.
Questo diritto non sussiste se il finanziatore, al momento della
richiesta, ha gia' comunicato al consumatore la propria intenzione di
rifiutare la domanda di credito.
Ai contratti di cui al presente paragrafo non si applica
l'obbligo del finanziatore di fornire al consumatore chiarimenti
adeguati sul contratto di credito ai sensi dell'articolo 124, comma
5, del T.U. e del paragrafo 4.2.2.2.
4.2.4 Tasso annuo effettivo globale
Il TAEG e' il tasso che rende uguali, su base annua, i valori
attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese),
esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il
consumatore. Il TAEG e' calcolato secondo la formula matematica
riportata nell'allegato 5B.
Il TAEG e' comprensivo degli interessi e di tutti i costi,
inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le
commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore
deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il
finanziatore e' a conoscenza, escluse le spese notarili.
Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore e' a
conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di
credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle
condizioni offerte (84) . Nel caso in cui utilizzi informazioni
ricavate per stima, il finanziatore tiene informato il consumatore di
tale circostanza e del fatto che le stime si considerano
rappresentative del tipo di contratto concretamente concluso. Nella
fase precontrattuale il finanziatore fornisce al consumatore anche le
informazioni relative alle ipotesi utilizzate per il calcolo delle
stime. I costi relativi a servizi accessori connessi possono essere
esclusi dal TAEG, purche' la loro esistenza sia indicata con evidenza
separata, nel solo caso in cui non sia in alcun modo possibile
quantificarli.
Il calcolo del TAEG e' fondato sull'ipotesi che il contratto di
credito rimarra' valido per il periodo di tempo convenuto e che il
finanziatore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei
termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito.
Se un contratto di credito contiene clausole che permettono di
modificare il tasso debitore o le altre spese computate nel TAEG, ma
in modo non quantificabile al momento del calcolo del TAEG stesso, si
ipotizza che il tasso debitore e le altre spese rimarranno invariati
rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino alla scadenza
del contratto di credito.
Dal calcolo del TAEG sono comunque escluse:
- le eventuali penali che il consumatore e' tenuto a pagare per
la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal
contratto di credito, compresi gli interessi di mora;
- le spese, diverse dal prezzo d'acquisto, che competono al
consumatore all'atto dell'acquisto, indipendentemente dal fatto che
si tratti di acquisto di merci o servizi, tramite pagamento in
contanti o a credito.
Nel costo totale del credito sono inclusi - se oggetto di accordo
tra finanziatore e consumatore - anche i costi di gestione del conto
sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi,
i costi relativi all'utilizzazione di mezzi di pagamento che
permettano di effettuare pagamenti e prelievi e tutti gli altri costi
relativi alle operazioni di pagamento. Qualora il conto possa essere
utilizzato anche per operazioni diverse da quelle connesse al
contratto di credito, il costo totale del credito include i seguenti
costi di gestione ad esso correlati: i) costi fissi (anche se volti a
remunerare servizi estranei al finanziamento); ii) costi variabili in
funzione dell'utilizzo del solo finanziamento. I costi di gestione
del conto, anche se oggetto di accordo tra finanziatore e
consumatore, non sono inclusi ove ricorrano congiuntamente le
seguenti condizioni: i) l'apertura del conto o - se il cliente ne ha
gia' in essere uno - il suo mantenimento sono facoltativi; ii) i
costi correlati al conto sono indicati in modo chiaro e distinto nel
contratto di credito, o in qualsiasi altro contratto concluso con il
consumatore.
In caso di aperture di credito in conto corrente, i costi di
gestione del conto corrente sono calcolati nel TAEG secondo quanto
previsto dall'Allegato 5B. In questo caso, in deroga a quanto
previsto nel precedente capoverso, sono inclusi tra gli oneri solo i
costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l'utilizzo o
con il rimborso del credito; resta in ogni caso fermo quanto previsto
ai sensi dell'articolo 117-bis del T.U. e del decreto d'urgenza del
Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR del 30
giugno 2012 (85) .
4.2.5 Offerta attraverso intermediari del credito
L'intermediario del credito di cui il finanziatore eventualmente
si avvalga e' anch'egli tenuto all'assolvimento degli obblighi
previsti dai paragrafi 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4.
Le disposizioni dei paragrafi 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4,
tuttavia, non si applicano ai fornitori di merci o prestatori di
servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo
accessorio. Nel caso in cui nell'offerta di contratti di credito il
finanziatore si avvalga di questi soggetti, egli rimane comunque
responsabile dell'adozione di misure atte a garantire che il
consumatore riceva, anche tramite l'intermediario del credito, le
informazioni previste ai sensi dei paragrafi 4.2.1, 4.2.2.1, 4.2.3,
4.2.4 e possa ottenere l'assistenza prevista dal paragrafo 4.2.2.2.
Gli intermediari del credito indicano, negli annunci pubblicitari
e negli altri documenti destinati ai consumatori, a quale titolo
operano, entro quali limiti possono svolgere la propria attivita' e,
in particolare, se siano legati da rapporti contrattuali con uno o
piu' finanziatori oppure agiscano in qualita' di mediatori
convenzionati o non convenzionati.
Nei casi in cui l'intermediario del credito puo' richiedere al
consumatore il pagamento di un compenso per i suoi servizi
(mediazione creditizia), ai sensi dell'articolo 125-novies, comma 2,
del T.U. il compenso e' comunicato al consumatore e costituisce
oggetto di accordo su supporto cartaceo o su altro supporto durevole,
prima della conclusione del contratto di credito. I mediatori
assolvono a questi obblighi applicando quanto previsto ai sensi della
sezione VIII.
Il mediatore creditizio comunica al finanziatore, secondo le
modalita' tra loro concordate, l'ammontare del compenso che il
consumatore e' tenuto a versargli, comunque in tempo utile affinche'
il finanziatore possa includerlo nel calcolo del TAEG secondo quanto
previsto dal paragrafo 4.2.4.
4.3 Valutazione del merito creditizio del consumatore
Ai sensi dell'articolo 124-bis del T.U. il finanziatore, prima di
concludere il contratto di credito o di concedere al consumatore un
aumento significativo dell'importo totale del credito, effettua una
valutazione del merito creditizio del consumatore sulla base di
informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e,
ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.
In attuazione dell'articolo 6 del decreto d'urgenza del Ministro
dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR del 3 febbraio
2011, le banche assolvono all'obbligo previsto dall'articolo 124-bis
del T.U. applicando le disposizioni relative alla valutazione del
merito creditizio previste dalla Circolare della Banca d'Italia n.
285 del 17 dicembre 2013 (Istruzioni di vigilanza per le banche),
Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Allegato A, paragrafo 2. I
finanziatori disciplinati dal titolo V del T.U. vi assolvono
applicando le disposizioni relative alla valutazione del merito
creditizio previste dalla Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3
aprile 2015, Titolo III, Capitolo I, Sezione VII, paragrafo 2.
Gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica
applicano il provvedimento della Banca d'Italia del 20 giugno 2012
(Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli
istituti di moneta elettronica), capitolo VI.
I finanziatori di Stati dell'Unione Europea diversi dall'Italia
ai quali non si applicano le disposizioni sopra indicate svolgono la
valutazione del merito di credito ai sensi dell'articolo 124-bis del
T.U. conformemente alla disciplina del paese di appartenenza.
4.4 Banche dati
4.4.1 Informazione del consumatore
Il presente paragrafo si applica ai casi in cui, per la
valutazione del merito creditizio del consumatore, il finanziatore si
avvale delle informazioni presenti in una banca dati.
Se la domanda di credito e' stata rifiutata dopo che e' stata
consultata una banca dati, il finanziatore informa il consumatore
immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda e degli
estremi identificativi dei sistemi di informazione creditizia
consultati e dei rispettivi gestori (articolo 125 del T.U.).
Il finanziatore:
- informa preventivamente il consumatore - unitamente all'invio
di altre comunicazioni e solleciti o in via autonoma - la prima volta
che segnala a una banca dati informazioni "negative" sul suo conto;
- assicura che le informazioni comunicate alle banche dati
siano esatte e aggiornate e rettifica prontamente i dati in caso di
errori;
- informa il consumatore sugli effetti che le informazioni
negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla
sua capacita' di accedere al credito.
Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali)
nonche', con riferimento alla disciplina delle banche dati, dalla
Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 (Centrale
dei rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi) e successivi
aggiornamenti e dal provvedimento del Garante per la protezione dei
dati personali n. 8 del 16 novembre 2004 (Codice di deontologia e di
buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati
in tema di crediti al consumo, affidabilita' e puntualita' nei
pagamenti).
4.4.2 Finanziatori di Stati membri dell'Unione Europea diversi
dall'Italia
Ai sensi del decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle
finanze - Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, l'accesso su base
non discriminatoria alle banche dati contenenti informazioni
nominative sul credito ("banche dati"), previsto dall'articolo 125
del T.U., e' consentito ai finanziatori degli Stati membri
dell'Unione Europea abilitati in conformita' della legislazione dello
Stato membro di appartenenza o in cui comunque operano
("finanziatori"), i quali intendono acquisire informazioni su un
consumatore che abbia richiesto o ricevuto un finanziamento
disciplinato dalla direttiva 2008/48/CE o su soggetti col medesimo
coobbligati, anche in solido. Le informazioni cosi' acquisite possono
essere utilizzate esclusivamente per la valutazione del merito di
credito del consumatore.
L'accesso alle banche dati da parte di finanziatori degli Stati
membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia e' consentito entro
limiti e a condizioni contrattuali non discriminatori rispetto a
quelli previsti per i finanziatori aventi sede o comunque insediati
in Italia ("finanziatori italiani"). In particolare sono praticate
condizioni equivalenti con riguardo ai costi e alla qualita' del
servizio di accesso ai dati, alle modalita' per la sua fruizione,
alla quantita' e tipologia di informazioni fornite.
I gestori delle banche dati possono subordinare l'accesso dei
finanziatori degli Stati membri dell'Unione Europea diversi
dall'Italia alla comunicazione, da parte di questi ultimi, delle
informazioni in loro possesso sul consumatore per cui e' stata
interrogata la banca dati, nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali. Sono fatte salve le eventuali
limitazioni previste dalla legislazione dello Stato di appartenenza
del finanziatore.
5. Contratti
5.1 Forma
I contratti di credito sono redatti in forma scritta (articolo
125-bis del T.U.).
Il documento informatico soddisfa i requisiti della forma scritta
nei casi previsti dalla legge (86) .
Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto e'
nullo; la nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore.
Un esemplare del contratto e' consegnato al consumatore. La
consegna, quando ha a oggetto una copia cartacea, e' attestata
mediante apposita sottoscrizione del consumatore, ulteriore rispetto
alla firma del contratto, apposta sull'esemplare del contratto
conservato dal finanziatore. In caso di conclusione dei contratti
mediante strumenti informatici o telematici, la consegna di copia del
contratto puo' avvenire attraverso lo strumento informatico o
telematico impiegato, purche' su supporto durevole; ne viene
acquisita l'attestazione esplicita del cliente, separatamente dalla
sottoscrizione, anche in via informatica o telematica.
Nella conclusione dei contratti mediante strumenti informatici o
telematici i finanziatori osservano, oltre alla disciplina prevista
dalle presenti disposizioni, anche le norme legislative o
regolamentari specificamente stabilite per l'utilizzo di tali
tecniche.
In caso di offerta contestuale di piu' contratti, non collegati
ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), del T.U., per i
quali e' richiesta la forma scritta, il consenso del consumatore
viene acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso
documenti separati.
5.2 Contenuto dei contratti
Il presente paragrafo disciplina le informazioni che il
finanziatore deve includere nei contratti di credito. In particolare:
- il sotto-paragrafo 5.2.1 riguarda la generalita' dei
contratti di credito con l'esclusione di quelli disciplinati dal
paragrafo 5.2.2;
- il sotto-paragrafo 5.2.2 contiene regole specifiche relative
ad alcune tipologie di apertura di credito.
Fermo restando che le parti possono articolare liberamente il
testo del contratto, purche' in conformita' con quanto richiesto
dalla presente sezione, la Banca d'Italia, nell'esercizio delle
proprie funzioni, ritiene che le informazioni relative alle
condizioni economiche si possono reputare in ogni caso chiare e
concise quando il contratto fa rinvio alle "Informazioni europee di
base sul credito ai consumatori", che in questo caso sono allegate al
contratto e ne costituiscono il frontespizio.
Per quanto non diversamente disposto nel presente paragrafo e nei
sotto-paragrafi 5.2.1 e 5.2.2, ai contratti di credito ai consumatori
si applica, in quanto compatibile, il paragrafo 3 della sezione III.
5.2.1 Contratti di credito
I contratti di credito indicano in modo chiaro e conciso:
a) il tipo di credito;
b) il nome, il cognome e l'indirizzo del consumatore, la
denominazione del finanziatore e l'indirizzo della sua sede
amministrativa o della succursale con sede in Italia; nel caso di
offerta attraverso intermediari del credito, vanno indicati anche il
nome e il cognome o la denominazione e l'indirizzo del soggetto che
entra in rapporto con il consumatore;
c) la durata del contratto di credito;
d) l'importo totale del credito e le condizioni di utilizzo;
e) nel caso di contratti di credito collegati, l'indicazione
del bene o del servizio oggetto del contratto e il relativo prezzo in
contanti;
f) il tasso di interesse, le condizioni che ne disciplinano
l'applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento
applicabile al tasso iniziale, nonche' le condizioni temporali e le
modalita' per l'eventuale modifica del tasso di interesse, ove
consentita ai sensi dell'articolo 118 del T.U. Qualora il contratto
preveda l'applicazione di tassi di interesse diversi al variare di
determinate circostanze, le informazioni previste dalla presente
lettera vanno fornite con riferimento a ciascuno dei tassi
applicabili;
g) il TAEG e l'importo totale dovuto dal consumatore, calcolati
al momento della conclusione del contratto, con l'indicazione delle
ipotesi sulle quali si basa il calcolo del TAEG;
h) l'importo, il numero e la periodicita' delle rate e, ove
previsto dal contratto, l'ordine con cui vengono imputati i pagamenti
finalizzati al rimborso di saldi negativi ai quali sono applicati
diversi tassi debitori;
i) per i pagamenti di spese e interessi senza ammortamento del
capitale, un estratto dei periodi e delle condizioni di pagamento
degli interessi e delle spese correlate, ricorrenti e non ricorrenti;
j) tutte le spese derivanti dal contratto di credito, ivi
incluse: quando per la stipulazione del contratto e' obbligatoria
l'apertura di un conto sul quale regolare i rimborsi e i prelievi
effettuati dal consumatore, le spese di gestione di questo conto (87)
; le spese connesse all'utilizzazione dei mezzi di pagamento che
consentono di effettuare rimborsi e prelievi (88) ; le condizioni in
presenza delle quali e' possibile una modifica delle spese, nel
rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle
condizioni contrattuali;
k) il tasso degli interessi di mora applicabile al momento
della conclusione del contratto, le condizioni in presenza delle
quali questo tasso puo' essere modificato, nel rispetto delle
disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni
contrattuali, e le eventuali penali previste per l'inadempimento;
l) una chiara avvertenza delle conseguenze alle quali il
consumatore puo' andare incontro in caso di mancato pagamento di una
o piu' rate;
m) se necessarie, l'esistenza di spese notarili;
n) le garanzie e le assicurazioni, ove previste (fermo restando
l'obbligo di sottoscrivere documenti separati ai sensi dell'articolo
125-bis, comma 3, del T.U.);
o) l'esistenza del diritto di recesso e i termini e le
condizioni per esercitarlo (secondo una delle modalita' previste
dall'articolo 64, comma 2, del Codice del Consumo), ivi incluse le
informazioni sull'obbligo del consumatore di rimborsare il capitale
prelevato e di corrispondere gli interessi, secondo quanto previsto
dall'articolo 125-ter del T.U., nonche' l'importo giornaliero degli
interessi da corrispondere in caso di recesso; se si tratta di un
contratto di credito al quale non si applicano le disposizioni in
materia di recesso, va indicata l'inesistenza di questo diritto;
p) in caso di contratti di credito collegati, l'indicazione dei
diritti spettanti al consumatore ai sensi dell'articolo 125-quinquies
del T.U. e le condizioni per esercitarli;
q) il diritto del consumatore al rimborso anticipato previsto
dall'articolo 125- sexies, comma 1, del T.U. e la procedura per
effettuarlo nonche', in presenza delle condizioni ivi stabilite, il
diritto del finanziatore a ottenere, ai sensi dell'articolo
125-sexies, comma 2, del T.U., un indennizzo a fronte del rimborso
anticipato e le relative modalita' di calcolo (89) ;
r) la procedura per l'esercizio del diritto di recesso previsto
dall'articolo 125-quater del T.U., da altre norme di legge o dal
contratto;
s) le modalita' per presentare reclami e i mezzi di tutela
stragiudiziale (ricorsi) di cui il consumatore puo' avvalersi, ivi
compresi i sistemi di risoluzione delle controversie ai sensi
dell'articolo 128-bis del T.U. (Arbitro Bancario Finanziario), e le
modalita' per accedervi;
t) le ulteriori condizioni eventualmente previste nel
contratto;
u) l'indicazione che il finanziatore e' soggetto ai controlli
esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 -
00184 Roma.
In caso di ammortamento del capitale di un contratto di credito a
durata determinata, il contratto indica, oltre alle informazioni
precedentemente elencate, il diritto del consumatore di ricevere in
qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una
tabella di ammortamento. La tabella di ammortamento riporta:
- gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di
pagamento;
- il piano di ammortamento del capitale, che rappresenta la
ripartizione di ciascun rimborso periodico;
- gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi; se il tasso
non e' fisso ovvero se i costi aggiuntivi possono essere modificati
nel corso del rapporto, e' indicata in modo chiaro e conciso la
circostanza che i dati riportati nella tabella sono validi fino alla
successiva modifica del tasso di interesse o dei costi aggiuntivi,
conformemente a quanto previsto nel contratto.
Nel caso di un contratto di credito in base al quale i pagamenti
effettuati dal consumatore non comportano un immediato e
corrispondente ammortamento dell'importo totale del credito, ma
servono a costituire un capitale da investire secondo quanto
stabilito dal contratto di credito o da un contratto accessorio, il
contratto riporta una dichiarazione chiara e concisa da cui risulti
che, salvo diverso accordo tra le parti, non vi e' una garanzia di
rimborso dell'importo totale del credito prelevato in base al
contratto di credito, anche quando siano state integralmente pagate
le rate; cio' in quanto l'entita' del rimborso dipende dal valore del
capitale investito alla scadenza del termine previsto nel contratto.
Resta ferma la disciplina sui prodotti finanziari prevista ai sensi
del T.U.F.
5.2.2 Aperture di credito in conto corrente
I contratti di apertura di credito in conto corrente da
rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo
riportano in modo chiaro e conciso, oltre alle informazioni previste
alle lettere a), b), c), d) e f) del paragrafo 5.2.1, le seguenti
indicazioni:
- il TAEG e il costo totale del credito, calcolati al momento
della conclusione del contratto, con l'indicazione delle ipotesi
sulle quali si basa il calcolo del TAEG;
- qualora sia previsto che il consumatore debba rimborsare su
richiesta della banca le somme prelevate, l'avvertenza che al
consumatore puo' essere richiesto in qualsiasi momento il rimborso
del credito;
- la procedura per l'esercizio del diritto di recesso;
- tutte le spese che possono essere addebitate al consumatore
(90) e le condizioni in presenza delle quali e' possibile
un'eventuale modifica delle stesse, nel rispetto delle disposizioni
di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
5.3 Cessione del credito e del contratto di credito
Ai sensi dell'articolo 125-septies del T.U., in caso di cessione
del credito o del contratto di credito, il consumatore puo' sempre
opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei
confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga
all'articolo 1248 del codice civile.
Il finanziatore notifica individualmente al consumatore la
cessione attraverso un supporto cartaceo o altro supporto durevole in
maniera tempestiva. Con riguardo all'efficacia della cessione, resta
fermo quanto previsto dagli articoli 1264, 1265 e 1407 del codice
civile. Le comunicazioni previste ai sensi del presente paragrafo
sono effettuate secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 58 del
T.U., in caso di cessione di rapporti giuridici ai sensi del medesimo
articolo 58 del T.U., e dell'articolo 4 della legge n. 130/1999, in
caso di cartolarizzazione dei crediti.
La comunicazione individuale della cessione non e' necessaria se
il creditore originario, in forza di un accordo con il cessionario,
continua a gestire il credito nei confronti del consumatore.
6. Comunicazioni alla clientela
6.1 Modifiche delle condizioni contrattuali
In caso di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali si
applica l'articolo 118 del T.U. Se la modifica - in conformita' di
questo articolo - ha a oggetto il tasso di interesse, la
comunicazione al consumatore indica altresi' le eventuali conseguenze
della modifica sull'importo e sulla periodicita' delle rate.
Per le modifiche del tasso di interesse connesse a variazioni di
tassi di riferimento, il contratto puo' prevedere che - se il nuovo
tasso di riferimento e' reso pubblico con mezzi appropriati ed e'
disponibile presso le dipendenze del finanziatore - le informazioni
sulle modifiche del tasso di interesse siano fornite periodicamente
in forma scritta, su supporto cartaceo o altro supporto durevole
preventivamente accettato.
6.2 Contenuto e modalita' delle comunicazioni
Ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 4, del T.U., nei contratti
di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al
consumatore, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, una
comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del
rapporto.
La comunicazione e' effettuata almeno una volta l'anno ed e'
volta ad assicurare che il consumatore abbia un quadro aggiornato
dell'andamento del rapporto. Essa riporta ogni informazione rilevante
a questo fine, nonche' tutte le movimentazioni, anche mediante voci
sintetiche di costo.
Si applicano la sezione IV, paragrafo 3.1, per quanto riguarda la
scelta dello strumento impiegato per la comunicazione, e l'articolo
127-bis del T.U.
Nei contratti di credito a durata determinata il consumatore ha
il diritto di chiedere e ottenere gratuitamente dal finanziatore, in
qualsiasi momento del rapporto, la tabella di ammortamento prevista
al paragrafo 5.2.1.
Per le aperture di credito in conto corrente, ivi comprese quelle
disciplinate dal paragrafo 4.2.3, la comunicazione, sotto forma di
estratto conto, indica: il periodo al quale l'estratto conto si
riferisce; gli importi prelevati e la data del prelevamento; il saldo
e la data dell'estratto conto precedente; il nuovo saldo; la data e
l'importo dei rimborsi effettuati; il tasso di interesse applicato;
le eventuali spese addebitate; l'eventuale importo minimo da pagare.
Il consumatore e' altresi' informato degli aumenti del tasso di
interesse o delle spese a suo carico, secondo quanto previsto dal
paragrafo 6.1. Queste informazioni possono essere fornite nell'ambito
dell'informativa periodica sul conto corrente; in questo caso si
applica la sezione IV, paragrafi 1 e 3.
6.3 Sconfinamenti
Ai sensi dell'articolo 125-octies del T.U., in caso di
sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il
finanziatore comunica al consumatore, in forma scritta, su supporto
cartaceo o altro supporto durevole preventivamente concordato:
- lo sconfinamento
- l'importo interessato
- il tasso di interesse
- la commissione di istruttoria veloce.
Lo sconfinamento e' consistente quando riguarda un importo pari o
superiore a uno dei seguenti:
- 300 euro in assenza di apertura di credito;
- il 5 per cento dell'importo totale del credito previsto da un
contratto di apertura di credito, ove esistente.
La comunicazione dello sconfinamento e' effettuata entro tre
giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in
cui lo sconfinamento e' divenuto consistente; essa non e' necessaria
se e' stata effettuata, al superamento di una delle soglie, in un
momento antecedente.
Restano fermi gli obblighi relativi alle comunicazioni periodiche
sul conto corrente previsti dalla sezione IV, paragrafi 1 e 3.
7. Carte di credito
La presente sezione si applica alle carte di credito diverse
dalle c.d. "carte di credito charge". Ai fini della presente sezione
si considerano "carte di credito charge" quelle aventi le seguenti
due caratteristiche:
- il rimborso deve avvenire in un'unica soluzione ed entro tre
mesi che decorrono dall'ultimo giorno del mese in cui e' stata
effettuata l'operazione di pagamento mediante l'utilizzo della carta;
- non sono previsti tassi di interesse ne' commissioni
significative. Le commissioni (es. canone periodico) non sono
significative se: i) remunerano esclusivamente i servizi di pagamento
propri di questo strumento e le ulteriori funzioni non creditizie
eventualmente connesse (es. servizi di fidelizzazione); e ii) non
variano in relazione all'ammontare dei fondi trasferiti mediante le
operazioni di pagamento effettuate tramite la carta, anche se sono
fissate in termini percentuali.
Alle carte di credito disciplinate dalla presente sezione si
applicano anche le pertinenti disposizioni contenute nella sezione
VI, con le modalita' che seguono:
- le informazioni previste dal paragrafo 4.1.1 della sezione
VI, ulteriori rispetto a quelle richieste dal paragrafo 4.2.2.1 della
presente sezione, sono fornite al consumatore con un documento
separato (91) . Non si applica, per quanto riguarda le modalita' di
messa a disposizione e consegna delle informazioni, il paragrafo 4.
1.1 della sezione VI;
- le comunicazioni in corso di rapporto relative alle carte di
credito sono disciplinate dal paragrafo 6 della sezione VI (non si
applica il paragrafo 6.2 della presente sezione).
8. Disciplina transitoria
Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, i finanziatori e gli
intermediari del credito si adeguano alla disciplina del capo II del
titolo VI del T.U. (come sostituito dal medesimo decreto legislativo)
e alle disposizioni contenute nella presente sezione entro 90 giorni
dall'entrata in vigore di queste ultime.
In conformita' dell'articolo 30 della direttiva 2008/48/CE, ai
contratti di credito a tempo indeterminato conclusi prima del termine
previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141, e successive modificazioni si applicano:
- i seguenti articoli del capo II del titolo VI del T.U., come
sostituiti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e
successive modificazioni: 125-bis, commi 2 e 4, 125-quater,
125-septies, 125-octies;
- i seguenti paragrafi della presente sezione: 5.3, 6.1, 6.2
(limitatamente alle aperture di credito in conto corrente), 6.3.
Per i rimanenti aspetti disciplinati dal capo II del titolo VI
del T.U., come sostituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141, e successive modificazioni, si applicano, se esistenti, le
corrispondenti disposizioni vigenti al 19 settembre 2010.
9. Norme di legge in materia di recesso, inadempimento del fornitore,
rimborso anticipato (rinvio)
Per i contratti disciplinati dalla presente sezione si
richiamano, inoltre, gli articoli del capo II, titolo VI, del T.U.,
come sostituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e
successive modificazioni, relativi al recesso dai contratti di
credito (articoli 125-ter e 125-quater), alle conseguenze
dell'inadempimento del fornitore (articolo 125-quinquies) e alla
disciplina del rimborso anticipato del credito (articolo 125-sexies).
SEZIONE VII-bis
CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO, DEL SALARIO O DELLA PENSIONE
A tutti i finanziamenti nella forma della cessione di quote dello
stipendio o salario o pensione ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1950, n.
180, e successive modificazioni, si applicano, oltre alle
disposizioni contenute nel citato D.P.R., anche le disposizioni del
capo II del titolo VI del T.U. e quelle previste ai sensi della
sezione VII.
I soggetti abilitati alla concessione di prestiti verso la
cessione di quote dello stipendio o salario o pensione si avvalgono,
per la distribuzione di tali servizi, oltre che del proprio
personale, dei propri agenti in attivita' finanziaria o dei mediatori
creditizi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies del
T.U., esclusivamente di soggetti terzi che siano banche, intermediari
finanziari, Poste italiane S.p.A., nonche' delle rispettive strutture
distributive. Per la valutazione e la remunerazione degli addetti
alla propria rete vendita gli intermediari adottano politiche che non
costituiscano un incentivo a commercializzare prodotti non adeguati
rispetto alle esigenze finanziarie dei clienti, con particolare
riguardo alle procedure di rinnovo dei contratti in essere, secondo
quanto stabilito dalla sezione XI, paragrafo 2 (92) .
Sempre ai sensi della sezione XI, paragrafo 2, le procedure
interne dell'intermediario quantificano in maniera chiara,
dettagliata e inequivoca gli oneri che maturano nel corso del
rapporto e che, in caso di estinzione anticipata, sono restituiti per
la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore,
se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore.
Prima che i clienti siano vincolati dal contratto di
finanziamento, gli intermediari forniscono loro le informazioni sul
contratto secondo quanto previsto dalla sezione VII. Le componenti di
costo dovute a soggetti terzi (ad es. a titolo di imposta, quale
corrispettivo di altri contratti o della mediazione), che vanno
riportate nel documento standard denominato "Informazioni europee di
base sul credito ai consumatori", sono contraddistinte secondo una
delle seguenti alternative:
a. sono graficamente distinte (ad es. usando colori diversi)
all'interno delle "Informazioni europee di base sul credito ai
consumatori";
b. sono riportate anche in un documento distinto allegato alle
"Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".
SEZIONE VIII
MEDIATORI CREDITIZI
1. Disposizioni applicabili
Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente sezione,
ai servizi forniti dal mediatore creditizio (cfr. articolo 128-sexies
del T.U.) si applicano le seguenti disposizioni del presente
provvedimento:
- sezione I;
- sezione II, escluso il paragrafo 8. Nei casi in cui le
disposizioni concernenti il calcolo dell'ISC (o del TAEG) richiedano
l'inclusione del costo della mediazione, i mediatori creditizi sono
tenuti a comunicare all'intermediario il costo complessivo
dell'attivita' di mediazione, in tempo utile affinche' questi possa
includerlo nel calcolo dell'indicatore;
- sezione III, esclusi i paragrafi 4, 5 e 6. Al contratto di
mediazione non si applicano le deroghe all'obbligo della forma
scritta previste dal paragrafo 2;
- sezione IV, limitatamente al paragrafo 4;
- sezione V;
- sezioni VI-bis, VII e XI, secondo quanto stabilito dalla
presente sezione.
Quando il mediatore creditizio utilizza una tecnica di
comunicazione a distanza per lo svolgimento dell'attivita' di
mediazione, l'invio della documentazione prescritta dalla presente
sezione puo' avvenire per tale via.
Quando il mediatore creditizio presenta al cliente operazioni o
servizi di una banca o di un intermediario con cui ha stipulato una
convenzione si applicano gli obblighi prescritti per l'offerta fuori
sede di tali prodotti (sezione II, paragrafo 4). In assenza di
convenzione, il mediatore creditizio che presenta al cliente
specifici prodotti o servizi e' tenuto a consegnargli contestualmente
il foglio informativo relativo ai prodotti o servizi offerti e, se
prevista, la Guida. Il mediatore acquisisce dal cliente
un'attestazione dell'avvenuta consegna e la conserva agli atti.
Gli obblighi di trasparenza sopra previsti si applicano anche al
caso in cui il mediatore creditizio, in conformita' dell'articolo 13
del decreto legislativo 141/2010, e successive modificazioni,
effettui la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai
clienti per il successivo inoltro all'intermediario erogante.
Resta fermo quanto previsto dalla sezione VI-bis per quanto
riguarda l'offerta di contratti di credito immobiliare ai consumatori
attraverso intermediari del credito, e dalla sezione VII per quanto
riguarda l'offerta di contratti di credito ai consumatori attraverso
intermediari del credito.
Quando il mediatore creditizio impiega tecniche di comunicazione
a distanza per presentare al cliente specifici prodotti o servizi
bancari o finanziari disciplinati dal presente provvedimento o per
effettuare la raccolta di richieste di finanziamento, invia al
cliente la documentazione relativa all'informativa precontrattuale
relativa ai prodotti o servizi presentati e, se prevista, la Guida,
ovvero l'indirizzo web diretto dell'intermediario offerente sul quale
possono essere consultati.
2. Requisiti organizzativi
I mediatori creditizi assicurano, anche attraverso l'adozione di
apposite procedure interne, la trasparenza e la correttezza
nell'attivita' di mediazione e nella commercializzazione dei prodotti
bancari e finanziari disciplinati dal presente provvedimento. In tale
ambito, prevedono accorgimenti atti a far si' che:
i) la documentazione informativa sia completa, chiara,
accessibile da parte della clientela, utilizzata attivamente da parte
dei dipendenti e collaboratori di cui il mediatore creditizio si
avvale per il contatto con il pubblico, e adeguatamente pubblicizzata
sul sito internet;
ii) i dipendenti e i collaboratori di cui il mediatore
creditizio si avvale per il contatto con il pubblico: abbiano
un'adeguata e aggiornata conoscenza delle regole e delle procedure
previste ai sensi del presente provvedimento; siano in grado di
fornire chiarimenti sulle caratteristiche dei servizi e sui diritti
dei clienti, sulla base della documentazione informativa prevista
dalle presenti disposizioni e, se necessario, di ulteriori documenti;
accertino che i clienti, prima di essere vincolati da un contratto o
da una proposta, abbiano avuto modo di valutare adeguatamente la
documentazione informativa;
iii) nel caso di offerta contestuale di altri contratti insieme
a un finanziamento, sia assicurato il pieno rispetto delle
disposizioni previste dalla sezione XI, paragrafo 2-bis, lettere d),
e), f) e g).
I mediatori creditizi assicurano, anche attraverso l'adozione di
procedure interne, una sollecita ed esaustiva trattazione dei reclami
della clientela relativi all'attivita' di mediazione creditizia. A
questi fini, individuano un responsabile e/o un ufficio apposito.
La verifica della conformita' dell'attivita' svolta del mediatore
creditizio con le procedure previste dal presente paragrafo e'
assicurata attraverso il sistema di controllo interno previsto dalle
disposizioni del Ministro dell'economia e delle finanze adottate ai
sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 141/2010 in materia
di requisiti organizzativi per le societa' di mediazione creditizia.
SEZIONE IX
CONFIDI
Ai confidi iscritti nell'elenco previsto ai sensi dell'articolo
112 del T.U. si applicano le seguenti disposizioni del presente
provvedimento:
- sezione I;
- sezione II. Il paragrafo 2 si applica limitatamente alle
Guide pratiche sull'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario. Ai
contratti di garanzia il paragrafo 6 si applica secondo quanto
previsto per i contratti di finanziamento; il paragrafo 7 non si
applica se il contratto riporta in maniera chiara ed evidenziata il
costo della garanzia o, se questo deve essere ancora quantificato,
l'ammontare massimo e quello minimo; nella copia del contratto idonea
per la stipula la commissione dovuta per la garanzia puo' essere
quantificata nell'ammontare massimo e minimo se l'esatta
determinazione dipende da valutazioni, non ancora terminate,
dell'intermediario che eroga il finanziamento. Il TAEG previsto dal
paragrafo 8 e' calcolato e pubblicizzato dall'intermediario che eroga
il finanziamento;
- sezione III, escluso il paragrafo 4;
- sezione IV, paragrafi 1, 2, 4. Le comunicazioni previste dal
paragrafo 3.1 possono essere omesse qualora le condizioni
contrattuali non possano subire alcuna modifica in corso di rapporto
e il corrispettivo a carico del cliente sia versato in un'unica
soluzione subito dopo la stipula del contratto;
- sezione V;
- sezione X e paragrafo 3 della sezione XI.
SEZIONE X
CONTROLLI
Ai sensi dell'articolo 128 del T.U., la Banca d'Italia, al fine
di verificare il rispetto delle disposizioni previste ai sensi del
titolo VI del T.U., puo' acquisire informazioni, atti e documenti ed
eseguire ispezioni presso le banche, gli intermediari finanziari
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U., gli istituti
di moneta elettronica e gli istituti di pagamento.
I medesimi controlli sono esercitati nei confronti di Poste
Italiane S.p.A. per l'attivita' di bancoposta (D.P.R. n. 144/2001).
Per gli agenti in attivita' finanziaria, i controlli della Banca
d'Italia sono esercitati nei confronti dell'intermediario mandante,
che e' responsabile per il rispetto delle disposizioni previste ai
sensi del Titolo VI del T.U. da parte degli agenti di cui si avvale
(articolo 128-decies, comma 2, del T.U.). A questi fini, la Banca
d'Italia puo' altresi' effettuare ispezioni presso l'agente in
attivita' finanziaria, anche avvalendosi del Corpo della guardia di
finanza.
La Banca d'Italia puo' chiedere la collaborazione del Corpo della
guardia di finanza (articolo 22 della legge n. 262/2005, e successive
modificazioni).
Al fine di consentire il controllo sulle disposizioni relative
all'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, gli
intermediari comunicano alla Banca d'Italia l'indirizzo dei siti
internet eventualmente utilizzati ai sensi della sezione V.
L'articolo 144 del T.U. prevede i casi in cui possono essere
applicate sanzioni amministrative pecuniarie per il mancato rispetto
delle disposizioni previste ai sensi del titolo VI del medesimo T.U.;
in tali ipotesi, trovano applicazione le procedure previste dal
titolo VIII del T.U. e dalle disposizioni attuative della Banca
d'Italia.
Ai sensi dell'articolo 128-ter del T.U., qualora nell'esercizio
dei controlli emergano irregolarita', la Banca d'Italia puo':
a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi
disciplinati dal titolo VI del T.U. la continuazione dell'attivita',
anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione
delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti
conseguenti;
b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o
conclusione di contratti disciplinati dal titolo VI del T.U.;
c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo
non superiore a novanta giorni, delle attivita' di cui alle lettere
a) e b), laddove sussista particolare urgenza;
d) pubblicare i provvedimenti di cui al medesimo articolo
128-ter nel sito web della Banca d'Italia e disporre altre forme di
pubblicazione, eventualmente a cura e a spese dell'intermediario.
I provvedimenti indicati dall'articolo 128-ter del T.U. sono
adottati dalla Banca d'Italia a fronte di violazioni delle
disposizioni previste ai sensi del titolo VI del medesimo T.U.; la
pubblicazione stabilita dalla lettera d) e' effettuata o disposta
quando vi siano particolari esigenze conoscitive per il pubblico.
Ai sensi dell'articolo 67-septies decies del Codice del Consumo,
la Banca d'Italia, nell'ambito delle proprie competenze, accerta le
violazioni delle disposizioni contenute nella parte III, titolo III,
capo I, sezione IV-bis del medesimo Codice in materia di
commercializzazione a distanza ai consumatori di servizi finanziari
disciplinati dal presente provvedimento e irroga le relative
sanzioni, applicando le procedure sopra menzionate.
La Banca d'Italia, nell'esercizio dei propri poteri, puo'
ordinare ai soggetti vigilati la cessazione o vietare l'inizio di
pratiche non conformi alle disposizioni sulla commercializzazione a
distanza di servizi finanziari ai consumatori (articolo 67-novies
decies del Codice del Consumo).
Ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo n.
70/2003, la Banca d'Italia puo' esigere, anche in via d'urgenza, che
i fornitori di servizi della societa' dell'informazione ("mere
conduit", "caching" e "hosting") impediscano o pongano fine alle
violazioni commesse dagli intermediari e dai mediatori creditizi
attraverso strumenti telematici.
SEZIONE XI
REQUISITI ORGANIZZATIVI
1. Premessa
Il puntuale rispetto della disciplina contenuta nel presente
provvedimento, cosi' come un efficace presidio dei rischi di natura
legale e reputazionale connessi ai rapporti con la clientela,
richiedono che gli intermediari pongano in essere accorgimenti di
carattere organizzativo idonei ad assicurare che in ogni fase
dell'attivita' di intermediazione sia prestata costante e specifica
attenzione alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla
correttezza dei comportamenti.
La presente sezione disciplina le procedure e le iniziative
organizzative che gli intermediari debbono porre in essere in
relazione all'attivita' avente a oggetto le operazioni e i servizi
disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U.; i paragrafi 2 e 2-bis
si applicano solo quando tale attivita' sia svolta nei confronti
della clientela al dettaglio. Le disposizioni sono complementari alle
discipline concernenti la funzione di conformita' nonche'
l'organizzazione e i controlli interni.
Le disposizioni della presente sezione riguardano le operazioni e
i servizi che ricadono nell'ambito di applicazione del titolo VI del
T.U.
I paragrafi 2, 2-bis e 3 della presente sezione si applicano alle
banche autorizzate in Italia, alle succursali italiane di banche
comunitarie, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 106 del T.U. (ivi inclusi i confidi iscritti in tale
elenco) (93) , a Poste Italiane S.p.A. per le attivita' di
bancoposta, agli istituti di moneta elettronica italiani, agli
istituti di pagamento autorizzati in Italia, alle succursali italiane
di istituti di pagamento e di istituti di moneta elettronica
comunitari; il paragrafo 3 si applica - oltre che a tali soggetti -
anche ai confidi di cui all'articolo 112, comma 1, T.U.
Le funzioni di controllo interno dei gruppi bancari italiani,
delle banche autorizzate in Italia, degli intermediari iscritti
nell'albo dell'articolo 106 del T.U., degli istituti di moneta
elettronica e degli istituti di pagamento autorizzati in Italia
considerano il rispetto delle procedure previste dalla presente
sezione nell'ambito delle valutazioni sul presidio dei rischi
operativi e reputazionali richieste dalla disciplina prudenziale di
vigilanza.
La Banca d'Italia prende in considerazione il rispetto delle
procedure previste ai sensi della presente sezione anche ai fini dei
controlli sull'adeguatezza patrimoniale a fronte dei rischi legali e
di reputazione.
2. Procedure interne
Gli intermediari adottano procedure interne volte ad assicurare:
- una valutazione - anche con il coinvolgimento delle funzioni
di controllo e, nelle realta' piu' complesse, la costituzione di
comitati interfunzionali - della struttura dei prodotti offerti con
riferimento a:
i) la comprensibilita', da parte della clientela, della loro
struttura, delle loro caratteristiche e dei rischi tipicamente
connessi ai medesimi;
ii) la loro conformita' a prescrizioni imperative di legge;
- la trasparenza e la correttezza nella commercializzazione dei
prodotti. In tale ambito, le procedure includono almeno accorgimenti
atti a far si' che:
i) la documentazione informativa sia completa, chiara,
accessibile da parte della clientela, utilizzata attivamente da parte
degli addetti alla rete di vendita e adeguatamente pubblicizzata sul
sito internet;
ii) il cliente non sia indirizzato verso prodotti
evidentemente inadatti rispetto alle proprie esigenze finanziarie
(94) . Gli intermediari valutano l'introduzione di strumenti, anche
informatici, che consentano di verificare la coerenza tra il profilo
del cliente e i prodotti allo stesso offerti. Le procedure di
commercializzazione adottate dagli intermediari tenuti a offrire il
"conto di base" assicurano che questo conto sia sempre prospettato,
eventualmente assieme ad altri, ai clienti con esigenze di base che
intendono aprire o cambiare un conto. In caso di commercializzazione
di finanziamenti in valuta diversa dall'euro, le procedure assicurano
che ai clienti vengano offerti finanziamenti in euro per le stesse
finalita' dei finanziamenti in valuta diversa dall'euro ovvero
strumenti per la copertura del rischio di cambio;
iii) gli addetti alla rete di vendita: abbiano un'adeguata e
aggiornata conoscenza delle regole previste dal presente
provvedimento e delle procedure adottate in base alla presente
sezione; siano in grado di fornire chiarimenti sulle caratteristiche
dei servizi e sui diritti dei clienti, sulla base della
documentazione informativa prevista dalle presenti disposizioni e, se
necessario, di ulteriori documenti; accertino che i clienti, prima di
essere vincolati da un contratto o da una proposta, abbiano avuto
modo di valutare adeguatamente la documentazione informativa;
- che la quantificazione dei corrispettivi richiesti alla
clientela ogni qualvolta la normativa vigente richieda che essi non
possano superare o siano comunque adeguati e proporzionati rispetto
alle spese sostenute sia attestata per iscritto e formalmente
approvata (95) ;
- il rispetto puntuale delle iniziative di autoregolamentazione
cui hanno aderito;
- la possibilita' per il cliente di ottenere in qualsiasi
momento e in tempi ragionevoli il testo aggiornato del contratto, a
sua scelta in formato elettronico o cartaceo, qualora siano state
apportate modifiche unilaterali;
- la tempestiva restituzione delle somme indebitamente
addebitate al cliente;
- standard di trasparenza e correttezza adeguati anche quando,
in una o piu' fasi della commercializzazione, intervengono soggetti
terzi estranei alla loro organizzazione.
- che, in caso di cessione di rapporti giuridici cui si applica
l'articolo 58 del T.U., i titolari dei conti correnti e dei conti di
pagamento ceduti godano di un'adeguata assistenza per poter fruire
senza soluzione di continuita' dei servizi connessi al conto (es.
servizi di pagamento).
Le procedure previste dalla presente sezione sono:
- informate a principi di proporzionalita', avendo riguardo
alla complessita' dei prodotti, alle tecniche di commercializzazione
impiegate, alle diverse tipologie di clienti;
- adeguatamente formalizzate;
- periodicamente valutate per verificarne l'adeguatezza e
l'efficacia e per rimediare alle carenze eventualmente riscontrate,
tenendo anche conto dei reclami pervenuti (96) . A tal fine e'
previsto un coinvolgimento della funzione di conformita' o, in sua
assenza, dell'internal audit, che svolgono gli opportuni accertamenti
e riferiscono agli organi aziendali con periodicita' almeno annuale
e, comunque, ogni qual volta siano state accertate gravi carenze (97)
.
Gli intermediari adottano e applicano politiche e prassi di
remunerazione e incentivazione del personale e dei terzi addetti alla
rete vendita: i) coerenti con gli obiettivi e i valori aziendali e le
strategie di lungo periodo; ii) ispirati a criteri di correttezza
nelle relazioni con la clientela, contenimento dei rischi legali e
reputazionali, tutela e fidelizzazione della clientela, rispetto
delle disposizioni di auto-disciplina eventualmente applicabili; iii)
che non si basano esclusivamente su obiettivi commerciali e non
costituiscono un incentivo a collocare prodotti non adeguati rispetto
alle esigenze finanziarie dei clienti. Con riguardo al personale
preposto alla valutazione del merito creditizio, le politiche e
prassi di remunerazione e incentivazione assicurano la prudente
gestione del rischio da parte dell'intermediario.
2-bis Offerta contestuale di altri contratti insieme a un
finanziamento
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 120-octiesdecies,
comma 1, del T.U. in materia di credito immobiliare ai consumatori,
la scelta di porre in essere politiche commerciali che prevedano
l'offerta contestuale, accanto a un contratto di finanziamento, di
altri contratti, anche attraverso soggetti terzi, deve essere
accompagnata da una serie di cautele particolari, adottando procedure
organizzative e di controllo interno che assicurino nel continuo:
a) una valutazione dei rischi (anche legali e reputazionali)
connessi con l'offerta contestuale di piu' contratti (98) , con
particolare attenzione ai casi in cui il contratto offerto
congiuntamente al finanziamento non sia funzionale rispetto alle
caratteristiche del finanziamento proposto, a esigenze di presidio
del rischio di credito o di conservazione della garanzia;
b) la comprensibilita' per i clienti della struttura, delle
caratteristiche e dei rischi tipicamente connessi con la combinazione
dei prodotti offerti contestualmente;
c) la corretta inclusione nel TAEG dei costi dei servizi
accessori connessi con il contratto di credito (99) ;
d) che le procedure di commercializzazione siano improntate a
canoni di trasparenza e correttezza e, in particolare, che:
• il cliente sia avvertito in modo chiaro ed evidenziato
dell'esistenza di altri contratti offerti in via obbligatoria
contestualmente al finanziamento (100) , anche attraverso
un'illustrazione della corrispondente voce della rilevante
documentazione precontrattuale (foglio informativo, documento di
sintesi, "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" ,
"Prospetto informativo europeo standardizzato"). L'informazione va
resa sin dal primo contatto con l'intermediario o con il soggetto
incaricato dell'offerta e, comunque, non appena emerga la necessita'
di stipulare il contratto avente ad oggetto il servizio accessorio
connesso con il contratto di credito (es. in connessione con la
valutazione del merito di credito del cliente);
• sia illustrato chiaramente e correttamente al cliente se la
validita' dell'offerta e' condizionata alla conclusione congiunta di
altri contratti (101) ;
• al cliente siano illustrati gli effetti complessivi, in
termini di obblighi e vantaggi, derivanti dalla combinazione dei
contratti offerti; in caso di servizi accessori connessi con il
contratto di credito qualificati come facoltativi, al cliente va
illustrato chiaramente e correttamente il costo complessivo da
sostenere sia nel caso in cui sottoscriva il contratto relativo al
servizio accessorio offerto sia in quello in cui non lo sottoscriva;
e) che per ciascuno dei contratti offerti contestualmente sia
fornita la specifica documentazione precontrattuale eventualmente
prevista e le sottoscrizioni del cliente siano acquisite su documenti
distinti (102) ;
f) che, qualora il contratto offerto congiuntamente al
finanziamento sia facoltativo, le forme di remunerazione e
valutazione della rete vendita non siano tali da costituire un forte
incentivo alla vendita del contratto facoltativo accanto al
finanziamento rispetto alla vendita del solo finanziamento;
g) il rispetto della disciplina di settore in cui il servizio
accessorio eventualmente ricade.
Nell'ambito della verifica periodica sull'adeguatezza e
sull'efficacia delle procedure, prevista dal paragrafo 2, le
competenti funzioni dell'intermediario controllano la corretta
qualificazione dei servizi accessori come obbligatori o facoltativi e
a tal fine prendono in considerazione, tra l'altro: le politiche di
sviluppo che fissano obiettivi di budget; la struttura delle deleghe;
l'iter di concessione del credito; i sistemi premianti che
favoriscono significativamente la vendita di servizi accessori
assieme a finanziamenti; l'incidenza dei finanziamenti
commercializzati assieme a servizi accessori sul volume complessivo
di ciascuna tipologia di contratti, con riferimento all'intera
azienda ovvero a singoli sportelli o soggetti incaricati
dell'offerta.
3. Reclami
Gli intermediari adottano procedure per la trattazione dei
reclami che garantiscano ai clienti risposte sollecite ed esaustive.
Le procedure prevedono:
- l'individuazione di un responsabile e/o di un ufficio,
indipendenti rispetto alle funzioni aziendali preposte alla
commercializzazione dei servizi;
- le forme di inoltro dei reclami da parte della clientela e di
risposta da parte degli intermediari, che includono, in ogni caso, la
posta ordinaria, la posta elettronica e la posta di elettronica
certificata;
- la pubblicizzazione sul sito dell'intermediario delle
informazioni previste ai due precedenti alinea;
- la gratuita' per il cliente dell'interazione con il personale
preposto alla gestione dei reclami e agli eventuali call center,
fatte salve le spese normalmente connesse al mezzo di comunicazione
adottato se consentite dalla legge (ad esempio, costo della
telefonata a tariffazione non maggiorata);
- la formazione del personale preposto alla gestione dei
reclami e agli eventuali call center, adeguata in relazione ai
rispettivi compiti;
- la modalita' di trattazione dei reclami;
- i tempi massimi di risposta, comunque non superiori a 30
giorni dalla ricezione del reclamo (103) ;
- la registrazione degli elementi essenziali di ogni reclamo
pervenuto, nonche' delle eventuali misure adottate a favore del
cliente per risolvere il problema sollevato;
- la pubblicazione annuale, sul sito internet
dell'intermediario, o - in mancanza - in altra forma adeguata, di un
rendiconto sull'attivita' di gestione dei reclami con i relativi
dati.
Le risposte contengono almeno:
- se il reclamo e' ritenuto fondato, le iniziative che
l'intermediario si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le
stesse verranno realizzate;
- se il reclamo e' ritenuto infondato, un'illustrazione chiara
ed esauriente delle motivazioni del rigetto, nonche' le necessarie
indicazioni circa la possibilita' di adire l'Arbitro Bancario
Finanziario o altre forme di soluzione stragiudiziale delle
controversie.
La funzione di conformita' o, in sua assenza, dell'internal
audit, riferiscono agli organi aziendali, con periodicita' almeno
annuale, sulla situazione complessiva dei reclami ricevuti nonche'
sull'adeguatezza delle procedure e delle soluzioni organizzative
adottate (104) .
Gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia (Servizio Tutela
dei clienti e antiriciclaggio - Divisione Verifiche trasparenza e
correttezza) l'indirizzo della struttura deputata alla gestione dei
reclami, indicando un riferimento telefonico, di fax e di posta
elettronica, nonche' il nominativo del responsabile.
(1) Le presenti Disposizioni non pregiudicano quanto previsto ai
sensi della disciplina sulle competenze dell'Arbitro Bancario
Finanziario.
(2) L'articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce "prodotti
finanziari" gli strumenti finanziari e ogni altra forma di
investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti
finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da
strumenti finanziari. Il presente provvedimento si applica,
quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai
certificati di deposito consistenti in titoli individuali non
negoziati nel mercato monetario (cfr. articolo 1, comma 1 ter,
T.U.F.).
(3) Articolo 127, comma 1-bis, del T.U.
(4) Non rientrano nella definizione di annuncio pubblicitario le
comunicazioni relative a prodotti non ancora commercializzati.
(5) Non sono clienti le banche, le societa' finanziarie, gli istituti
di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di
assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di
investimento collettivo del risparmio, le societa' di gestione
del risparmio, le societa' di gestione accentrata di strumenti
finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane s.p.a, la Cassa
depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attivita' di
intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno
le societa' controllanti, controllate o sottoposte a comune
controllo dei soggetti sopra indicati.
(6) Le sezioni da I a V e X si applicano anche agli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106
del T.U. o nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del T.U.
vigenti alla data del 4 settembre 2010, nel periodo transitorio
previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 141.
(7) L'articolo 3 della delibera del CICR del 4 marzo 2003 permette
alla Banca d'Italia di stabilire che, in relazione all'evoluzione
dell'operativita' degli intermediari e dei mercati, altre
operazioni e servizi siano riconducibili alle tipologie indicate
nell'Allegato alla delibera medesima.
(8) La natura individuale della trattativa puo' essere evinta dalla
documentazione a disposizione dell'intermediario ovvero dal testo
del contratto.
(9) Per le modalita' con cui gli intermediari devono far uso della
documentazione cfr. sezione XI.
(10) Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se
favorevoli all'intermediario) o minima (se favorevoli al
cliente). Per ciascuna condizione puo' essere riportato anche un
valore fisso ovvero un valore indicato sia nella misura massima
che in quella minima. Il foglio informativo, anche se
standardizzato ai sensi delle presenti disposizioni, puo'
contenere note esplicative sulle condizioni al ricorrere delle
quali trova applicazione la misura massima o quella minima.
(11) Per i contratti di credito fondiario diversi da quelli previsti
dall'articolo 120-ter del T.U., il foglio informativo riporta il
compenso onnicomprensivo per l'estinzione anticipata secondo
quanto previsto dalla delibera del CICR del 9 febbraio 2000.
(12) Se il servizio accessorio e' commercializzato anche
individualmente, viene altresi' predisposto un foglio
informativo concernente il solo servizio accessorio.
(13) Per i soggetti iscritti in albi o elenchi, sono riportati anche
gli estremi dell'iscrizione.
(14) L'esenzione dall'obbligo della consegna al cliente del foglio
informativo e/o degli altri documenti informativi (es. la Guida
pratica) vale solo per i casi in cui l'offerta avvenga presso le
dipendenze del soggetto incaricato.
(15) Il periodo di validita' indica il periodo nel quale
l'intermediario pratica le condizioni pubblicizzate.
(16) Possono essere omessi eventuali dati il cui inserimento nel
testo e' a carico del notaio.
(17) Possono essere omessi eventuali dati il cui inserimento nel
testo e' a carico del notaio.
(18) Se il contratto ha la forma dell'atto pubblico, il documento di
sintesi puo' non costituire il frontespizio, purche' sia
comunque accluso.
(19) I profili potranno essere aggiornati per tener conto di
eventuali esigenze emerse dal loro uso concreto, anche in
considerazione dell'evoluzione delle condizioni del mercato e
delle modalita' di utilizzo dei conti correnti.
(20) Per tali si intendono i conti correnti indirizzati a particolari
categorie di clienti (es. dipendenti di enti pubblici ed enti
privati), le cui condizioni sono negoziate collettivamente con
la banca.
(21) Accanto a ciascun profilo andra' indicato tra parentesi il
numero complessivo di operazioni ad esso associate secondo
quanto previsto dall'Allegato 5A.
(22) Se il prodotto non e' piu' commercializzato, l'estratto conto
riporta l'ISC calcolato tenendo conto delle modifiche alle
condizioni economiche intervenute nei confronti della
generalita' dei clienti (senza considerare quelle relative alle
condizioni oggetto di negoziazione individuale o praticate in
base a convenzioni).
(23) Il novero delle operazioni e dei servizi soggetti all'obbligo di
rendere noto il TAEG e' suscettibile di variazione per tenere
conto dell'evoluzione della prassi operativa.
(24) Nella categoria "altri finanziamenti" rientrano, ad esempio, i
prestiti personali e i prestiti finalizzati.
(25) Con riferimento ai prestiti vitalizi ipotecari disciplinati
dall'articolo 11-quaterdecies del decreto legge 30 settembre
2005, n. 203, e dal decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico del 22 dicembre 2015, n. 226, ai fini del calcolo del
TAEG la durata del contratto, ove non diversamente previsto dal
contratto stesso, si considera pari alla differenza tra l'eta'
del soggetto finanziato piu' giovane e 85 anni, e comunque non
inferiore a 15 anni.
(26) L'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito
della forma scritta e' disciplinata dagli articoli 20 e 21 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
(27) L'esenzione dalla forma scritta si ha, ad esempio, per le
operazioni regolate in conto corrente. Restano comunque soggette
all'obbligo di forma scritta le integrazioni di un contratto
precedentemente concluso.
(28) Restano fermi gli obblighi di pubblicita' e l'applicazione
dell'articolo 117, commi 6 e 7, del T.U.
(29) Nella suddetta ipotesi e nel caso in cui il contratto non
indichi il tasso di interesse ovvero ogni altro prezzo e
condizione praticati (inclusi, per i contratti di credito, gli
eventuali maggiori oneri in caso di mora), si applicano: a) il
tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le
operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del
tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati
dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici
mesi precedenti la conclusione del contratto; b) gli altri
prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del
rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi
al momento della conclusione del contratto o, se piu' favorevoli
per il cliente, al momento in cui l'operazione e' effettuata o
il servizio viene reso; in mancanza di pubblicita' nulla e'
dovuto.
(30) La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni,
ritiene che nei casi in cui il tasso di politica monetaria non
rappresenti in modo significativo il costo della provvista
bancaria, lo spread praticato possa tenere conto del costo della
copertura del rischio di tasso. Pertanto, i tassi offerti sui
mutui indicizzati ai tassi di rifinanziamento principale della
BCE non debbono necessariamente coincidere con quelli relativi
ai mutui indicizzati a tassi di mercato (es. Euribor); gli
spread non devono discostarsi in maniera rilevante e non
giustificata dal differente costo della copertura del rischio di
tasso.
(31) Il comma 3 dell'art. 8 non si applica nella parte relativa al
documento di sintesi.
(32) Si richiama, per quanto concerne la quantificazione delle spese,
quanto stabilito dalla sezione XI, paragrafo 2.
(33) Con riferimento alle cessioni effettuate nell'ambito di
procedure di risoluzione delle crisi, il cessionario comunica -
non appena possibile e, comunque non oltre 20 giorni lavorativi
dalla realizzazione della operazione di cessione - ai titolari
dei conti correnti e dei conti di pagamento trasferiti le
informazioni necessarie per fruire senza soluzione di
continuita' dei servizi connessi al conto.
(34) Non rilevano ai fini dell'articolo 118 del T.U. le modifiche
conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle
parti e la cui determinazione e' sottratta alla volonta' delle
medesime.
(35) Cfr. la nota del 21 febbraio 2007 del Ministero dello sviluppo
economico.
(36) In relazione alle garanzie prestate e a quelle ricevute
dall'intermediario, le comunicazioni periodiche contengono le
informazioni rilevanti per lo svolgimento del rapporto di
garanzia (ad esempio, l'ammontare dell'esposizione del debitore
principale).
(37) Salvo quanto previsto dal paragrafo 3.2 per i conti correnti di
clienti al dettaglio, se le parti hanno concordato l'invio o la
consegna, su base inferiore all'anno, di documentazione idonea a
soddisfare le esigenze informative proprie sia del rendiconto
(estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente) sia
del documento di sintesi, non e' necessario l'invio o la
consegna di una comunicazione relativa all'intero anno.
(38) Qualora al contratto sia stato allegato il foglio informativo
(cfr. sezione II, paragrafo 7), la numerazione del documento di
sintesi comincia a partire dalla prima comunicazione successiva
alla stipula del contratto.
(39) Con riguardo all'applicabilita' della Sezione XI agli
intermediari finanziari iscritti all'elenco generale di cui
all'art. 106 o all'elenco speciale di cui all'art. 107 T.U.
anteriori alla riforma del Titolo V del T.U. resta fermo quanto
previsto alla sezione XI, paragrafo 1, nota 1.
(40) Per ricezione si intende la possibilita' per il cliente di
accedere al contenuto della comunicazione.
(41) Sono riportate, in particolare, le spese relative ai seguenti
servizi: conto corrente (versamenti, incassi, prelevamenti,
scritture, comunicazioni, ecc.), carta di debito, carta di
credito, bonifico, affidamento, assegno, domiciliazione utenze,
e ogni altro servizio che e' stato commercializzato unitamente
al conto corrente, nonche' le spese addebitate al cliente per
l'invio della documentazione.
(42) Se il prodotto non e' piu' commercializzato, l'estratto conto
riporta l'ISC calcolato tenendo conto delle modifiche alle
condizioni economiche intervenute nei confronti della
generalita' dei clienti (senza considerare quelle relative alle
condizioni oggetto di negoziazione individuale o praticate in
base a convenzioni).
(43) Resta fermo per il cliente il diritto di accesso ai dati
personali previsto dall'articolo 7 del Codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, secondo le modalita' stabilite dal Garante
(cfr. le "Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto
banca-clientela" del 25 ottobre 2007).
(44) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n.
593/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno
2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali,
anche quando le parti scelgano di applicare al contratto una
legge diversa da quella italiana, tale scelta non vale comunque
a privare il consumatore residente in Italia della protezione
assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge
italiana.
(45) In particolare, gli intermediari rendono nota l'esistenza o la
mancanza del diritto del consumatore di recedere dal contratto
nel termine di quattordici giorni, conformemente all'articolo
67-duodecies del Codice del Consumo. Se tale diritto esiste,
forniscono istruzioni pratiche e informazioni circa le modalita'
d'esercizio, le conseguenze derivanti dal mancato esercizio e
l'importo che il consumatore puo' essere tenuto a versare per la
parte del servizio eventualmente prestata prima del recesso, ai
sensi dell'articolo 67-ter decies del Codice del Consumo.
(46) Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 126-quater, comma 3, del
T.U., ai servizi di pagamento non si applicano gli articoli
67-quinquies, 67-sexies, comma 1, lettere a), b) e h),
67-septies, comma 1, lettere b), c), f) e g), 67-octies, comma
1, lettera a), del Codice del Consumo.
(47) Tale previsione non si applica alle ipotesi di operazioni e
servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in
contratti precedentemente stipulati.
(48) In analogia a quanto previsto dal Provvedimento del Garante per
la Protezione dei dati personali del 29 maggio 2003.
(49) Cfr. l'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (c.d. Codice della Privacy) e il Provvedimento del Garante
per la protezione dei dati personali del 12 giugno 2008.
(50) Sono in ogni caso esclusi dall'ambito di applicazione i casi
indicati all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11.
(51) Nel caso di offerta fuori sede di prodotti di moneta elettronica
anonimi di cui all'articolo 25, comma 6, lett. d), del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il soggetto che procede
all'offerta non e' tenuto a consegnare al cliente il foglio
informativo, ma soltanto a metterlo a sua disposizione.
(52) In caso di intermediario estero, vanno indicati l'autorita'
competente per l'esercizio della vigilanza e gli estremi
dell'iscrizione nel registro pubblico del prestatore.
(53) Quando la moneta elettronica e' emessa dalla Banca Centrale
Europea, dalle banche centrali nazionali, dallo Stato Italiano,
da altri Stati comunitari, dalle pubbliche amministrazioni
statali, regionali e locali che agiscono in veste di pubblica
autorita', e' fornita solo l'informazione sulle modalita' e
sulle condizioni per ottenere il rimborso della moneta
elettronica. L'informazione e' resa prima che il cliente sia
vincolato da un contratto o da un'offerta ed e' inserita nel
contratto. L'informativa precontrattuale puo' essere resa,
invece che con le modalita' previste dal presente paragrafo, con
un apposito documento redatto su supporto cartaceo o altro
supporto durevole.
(54) Se l'offerta non e' in alcun modo personalizzabile, il foglio
informativo e il documento di sintesi possono coincidere. In
questo caso, le informazioni indicate nel presente paragrafo non
richieste ai sensi della sezione II, paragrafo 7, sono riportate
in calce o in un documento allegato al documento di sintesi.
(55) Si rinvia a quanto precisato nella nota (1) della sezione III,
paragrafo 2.
(56) Ai sensi dell'articolo 114-ter, commi 2 e 3, del T.U., il
cliente puo' chiedere il rimborso: - prima della scadenza del
contratto, nella misura richiesta; - alla scadenza del contratto
o successivamente: i) per il valore monetario totale della
moneta elettronica detenuta; ii) nella misura richiesta, se
l'emittente e' un istituto di moneta elettronica autorizzato ai
sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, del T.U., e i fondi
di pertinenza del medesimo detentore possono essere impiegati
per finalita' diverse dall'utilizzo di moneta elettronica, senza
che sia predeterminata la quota utilizzabile come moneta
elettronica. I soggetti, diversi da un consumatore, che
accettino in pagamento moneta elettronica possono regolare in
via contrattuale con l'emittente di moneta elettronica il
diritto al rimborso loro spettante nei suoi confronti, anche in
deroga a quanto sopra indicato.
(57) Ai sensi dell'articolo 114-ter, comma 1, del T.U., il diritto al
rimborso si estingue per prescrizione nei termini ordinari
previsti dall'articolo 2946 c.c.
(58) Per le operazioni non rientranti in un contratto quadro
l'intermediario puo' limitarsi a mettere a disposizione le
informazioni anziche' consegnarle al cliente.
(59) La ricevuta e' consegnata o messa a disposizione: a) del
pagatore, dopo che l'importo di una singola operazione di
pagamento e' stato addebitato sul suo conto o, se il pagatore
non utilizza un conto di pagamento o si tratta di operazioni non
rientranti in un contratto quadro, dopo il ricevimento
dell'ordine di pagamento; b) del beneficiario, dopo l'esecuzione
dell'operazione.
(60) Per agevolare il cliente a monitorare nel continuo le condizioni
applicabili al rapporto, l'intermediario puo' prevedere
un'informativa periodica piu' ampia, che contenga anche le
informazioni previste ai sensi dei paragrafi 1 e 3 della sezione
IV.
(61) Quando l'estratto conto non include il dettaglio di tutte le
operazioni di pagamento effettuate (ad es., nel caso di
pagamenti eseguiti con carta di credito), l'informativa
periodica sul servizio di pagamento e' resa separatamente dal
prestatore di quest'ultimo, nei casi e secondo le modalita'
previste dal presente paragrafo per le operazioni non regolate
in conto corrente.
(62) Cfr. sezione XI, paragrafo 2.
(63) I costi relativi al servizio di consulenza - reso dal
finanziatore o da un intermediario del credito - sono inclusi
nel costo totale del credito quando, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 120-octiesdecies del T.U., la prestazione
del servizio di consulenza e' necessaria per ottenere il credito
alle condizioni offerte.
(64) La Guida "Comprare una casa. Il mutuo ipotecario in parole
semplici" e' messa a disposizione solo dai finanziatori che
offrono mutui ipotecari ai consumatori.
(65) Le comunicazioni periodiche non includono il documento di
sintesi.
(66) Per i mutui a tasso variabile o misto, e' specificato se il
contratto contiene clausole che comportano l'applicazione di un
limite massimo (cap) o minimo (floor) alle oscillazioni del
tasso, con una breve illustrazione dei relativi effetti per il
consumatore.
(67) Per i contratti di credito che prevedono il rimborso periodico
dei soli interessi, e' inserito l'avvertimento chiaro e conciso
che il pagamento delle rate nel rispetto delle condizioni
contrattuali non implica il rimborso dell'importo totale del
credito.
(68) Si richiama l'articolo 3, comma 2, i), del d.m. 30 giugno 2012,
n. 644, secondo cui nella commissione onnicomprensiva rientrano
i corrispettivi per attivita' che sono a esclusivo servizio
dell'affidamento. Non rientrano, invece, nella commissione
onnicomprensiva le spese a fronte di servizi di pagamento per
l'utilizzo dell'affidamento.
(69) In deroga a quanto previsto dal paragrafo 3.1 della sezione IV,
l'offerta puo' contemplare la sola forma elettronica per questa
comunicazione.
(70) Questi obblighi si applicano solo nei casi in cui e' stata
inserita la tabella di ammortamento nel PIES ai sensi del
paragrafo 5.2.2.
(71) Gli Orientamenti dell'Autorita' Bancaria Europea su morosita' e
pignoramenti sono consultabili al sito:
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1163130/EBA-GL-2015-
12_IT_GL+on+arrears+and+foreclosure.pdf/efaa4553-f341-46fa-a50c-
587da13732c5.
(72) Dopo il 21 marzo 2019, la valutazione del livello adeguato di
conoscenza e competenza non e' basata unicamente sulla
condizione di cui alla lettera b).
(73) Rientrano, quindi, nella nozione di "sconfinamento" sia gli
utilizzi eccedenti il saldo di un conto corrente non affidato
sia quelli eccedenti l'ammontare di un eventuale fido (cc.dd.
utilizzi extrafido).
(74) Ai fini della presente disciplina non si considerano servizi
accessori, rispetto all'apertura di credito in conto corrente,
il conto corrente e i servizi di pagamento regolati in conto
corrente.
(75) Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 3-bis, del
Codice del Consumo.
(76) La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni,
ritiene che nei contratti di locazione finanziaria (leasing), ai
fini del computo delle soglie: i) non si include l'eventuale
canone iniziale versato dal consumatore contestualmente alla
stipula del contratto; ii) si include l'IVA sull'acquisto del
bene oggetto del contratto.
(77) Per le aperture di credito in conto corrente da rimborsare su
richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo, si veda
tuttavia quanto previsto dal paragrafo 4.2.3.
(78) Differentemente dai fogli informativi previsti dalle sezioni II
e VI, i documenti riconducibili agli annunci pubblicitari per il
credito ai consumatori non devono essere obbligatoriamente
predisposti dai finanziatori.
(79) Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 3-bis, del
Codice del Consumo circa i limiti alla facolta' del finanziatore
di obbligare il consumatore, ai fini della stipula di un
contratto di mutuo, a sottoscrivere una polizza assicurativa.
(80) Per le aperture di credito in conto corrente questa voce riporta
anche il tasso di interesse e la commissione di istruttoria
veloce relativi allo sconfinamento extra-fido.
(81) Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 3-bis, del
Codice del Consumo circa i limiti alla facolta' del finanziatore
di obbligare il consumatore, ai fini della stipula di un
contratto di mutuo, a sottoscrivere una polizza assicurativa.
(82) Con riferimento alle dilazioni di pagamento e alle modalita'
agevolate di rimborso di un credito preesistente, la disciplina
del presente paragrafo si applica a condizione che: i) l'accordo
tra le parti offra al consumatore maggiori probabilita' di
evitare procedimenti giudiziari relativi all'inadempimento; ii)
le condizioni dell'accordo non siano, nel loro complesso, meno
favorevoli per il consumatore rispetto a quelle del contratto di
credito iniziale.
(83) Per le aperture di credito in conto corrente questa voce riporta
anche il tasso di interesse e la commissione di istruttoria
veloce relativi allo sconfinamento extra-fido.
(84) Qualora, per motivi connessi con la responsabilita' civile
riveniente dalla circostanza che il finanziatore e' proprietario
del bene oggetto di finanziamento (come nel leasing), il
processo di erogazione del credito richieda l'acquisizione di
una polizza per la responsabilita' civile per la conduzione di
un veicolo, i relativi costi non sono inclusi nel TAEG se il
contratto di assicurazione non e' stato offerto dal
finanziatore.
(85) Si richiama l'articolo 3, comma 2, i), del d.m. 30 giugno 2012,
n. 644, secondo cui nella commissione onnicomprensiva rientrano
i corrispettivi per attivita' che sono a esclusivo servizio
dell'affidamento. Non rientrano, invece, nella commissione
onnicomprensiva le spese a fronte di servizi di pagamento per
l'utilizzo dell'affidamento.
(86) Si rinvia a quanto precisato nella nota (1) della sezione III,
paragrafo 2.
(87) Sul punto si richiama la circostanza che l'articolo 21, comma
3-bis, del Codice del Consumo qualifica come pratica commerciale
scorretta il caso in cui, ai fini della stipula di un contratto
di mutuo, il consumatore sia obbligato alla sottoscrizione di
una polizza assicurativa erogata dal medesimo finanziatore
ovvero all'apertura di un conto corrente presso il medesimo
finanziatore.
(88) Per le aperture di credito in conto corrente questa voce riporta
anche il tasso di interesse e la commissione di istruttoria
veloce relativi allo sconfinamento extra-fido.
(89) Nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio
o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalita' di
calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il
consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata
includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del
rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non
maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi
li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore (cfr.
altresi', sezione XI, paragrafo 2).
(90) Questa voce riporta anche il tasso di interesse e la commissione
di istruttoria veloce relativi allo sconfinamento extra-fido.
(91) Le informazioni supplementari possono essere fornite attraverso:
i) un documento allegato alle "Informazioni europee di base sul
credito ai consumatori"; ii) il testo del contratto.
(92) Con riguardo all'applicabilita' della Sezione XI agli
intermediari finanziari iscritti all'elenco generale di cui
all'art. 106 o all'elenco speciale di cui all'art. 107 T.U.
anteriori alla riforma del Titolo V del T.U. resta fermo quanto
previsto alla sezione XI, paragrafo 1, nota 1.
(93) Nel periodo transitorio previsto dall'articolo 10 del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141., la presente sezione si
applica: i) integralmente, agli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del T.U. vigente
alla data del 4 settembre 2010; ii) limitatamente ai paragrafi
2-bis e 3, agli intermediari iscritti nel solo elenco generale
previsto dall'articolo 106 del T.U. vigente alla data del 4
settembre 2010 (ivi inclusi i confidi iscritti nell'apposita
sezione di tale elenco).
(94) La previsione non richiede agli intermediari di assicurare
assistenza al cliente fino al punto di individuare, in ogni
caso, l'offerta piu' adeguata, bensi' di adottare procedure
organizzative che evitino modalita' di commercializzazione
oggettivamente idonee a indurre il cliente a selezionare
prodotti manifestamente non adatti.
(95) In relazione ai contratti di finanziamento con cessione del
quinto dello stipendio o della pensione e a fattispecie
assimilate, le procedure quantificano altresi' in maniera
chiara, dettagliata e inequivoca gli oneri che maturano nel
corso del rapporto e che, in caso di estinzione anticipata, sono
restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da
terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti
anticipatamente al finanziatore.
(96) Si richiamano, inoltre, le previsioni che impongono una
valutazione dei reclami pervenuti anche alla luce degli
orientamenti dell'Arbitro Bancario Finanziario, contenute nelle
disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009, e
successive modificazioni.
(97) Nelle succursali italiane di banche comunitarie e' individuato
un soggetto responsabile che riferisce al legale rappresentante.
(98) Restano fermi eventuali divieti previsti dalla normativa di
settore relativa al servizio accessorio.
(99) Ai fini del presente paragrafo si applica la definizione di
"servizio accessorio connesso con il contratto di credito"
prevista dalla sezione VI-bis, paragrafo 2, e dalla sezione VII,
paragrafo 2; per contratto di credito si intende in tal caso
qualsiasi contratto di finanziamento.
(100) Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 3-bis, del
Codice del Consumo circa i limiti alla facolta' del
finanziatore di obbligare il consumatore, ai fini della stipula
di un contratto di mutuo, a sottoscrivere una polizza
assicurativa. Resta altresi' fermo quanto previsto
dall'articolo 20 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, circa
l'offerta di polizze assicurative connesse all'erogazione di
mutui immobiliari e di credito ai consumatori.
(101) Ai sensi dell'articolo 122, comma 2, del T.U., questo obbligo
non si applica alle aperture di credito disciplinate dal
paragrafo 4.2.3 della sezione VII.
(102) Le procedure assicurano altresi' il rispetto delle previsioni
relative alla commercializzazione di polizze assicurative
insieme a un finanziamento (articolo 28 del decreto legge n.
1/2012 e regolamento dell'Isvap n. 40/2012).
(103) Per i servizi di pagamento, e' fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 11.
(104) Nelle succursali italiane di banche comunitarie e' individuato
un soggetto responsabile che riferisce al legale
rappresentante.