(Allegato) (parte 3)
 
                             SEZIONE VII 
 
 
                       CREDITO AI CONSUMATORI 
 
1. Premessa 
    La presente sezione disciplina i servizi e le operazioni previsti
dal titolo VI,  capo  II,  del  T.U.,  come  sostituito  dal  decreto
legislativo 13 agosto  2010,  n.  141,  e  successive  modificazioni,
recante attuazione della  direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio n. 2008/48/CE del 23 aprile 2008, relativa ai contratti  di
credito ai consumatori e che abroga la direttiva  87/102/CEE,  tenuto
conto delle modifiche apportate dalla direttiva 2011/90/UE. 
    Essa attua il decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
3 febbraio 2011, recante Determinazioni  in  materia  di  credito  ai
consumatori. 
2. Definizioni 
    Ai fini della presente sezione si definiscono: 
      - "consumatore",  una  persona  fisica  che  agisce  per  scopi
estranei all'attivita' imprenditoriale,  commerciale,  artigianale  o
professionale eventualmente svolta; 
      - "contratto di credito", il contratto con cui un  finanziatore
concede o si impegna a concedere a un consumatore  un  credito  sotto
forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione
finanziaria; 
      - "contratto di credito collegato",  un  contratto  di  credito
finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o  la
prestazione di un servizio specifici  se  ricorre  almeno  una  delle
seguenti condizioni: 
      - il finanziatore si  avvale  del  fornitore  del  bene  o  del
prestatore del servizio per promuovere o concludere il  contratto  di
credito; 
      -  il  bene  o  il  servizio  specifici   sono   esplicitamente
individuati nel contratto di credito; 
      - "costo totale del  credito",  tutti  i  costi,  compresi  gli
interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese  che  il
consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui
il finanziatore e' a conoscenza,  escluse  le  spese  notarili.  Sono
inclusi i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di
assicurazione, connessi con  il  contratto  di  credito,  qualora  la
conclusione del contratto avente ad oggetto  il  servizio  accessorio
sia obbligatoria  per  ottenere  il  credito  o  per  ottenerlo  alle
condizioni contrattuali offerte; 
      - "finanziatore", il soggetto che, essendo abilitato a  erogare
finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica,
offre o stipula contratti di credito; 
      - "importo totale del credito", il limite massimo  o  la  somma
totale degli importi messi a disposizione del consumatore  in  virtu'
di un contratto di credito; 
      -  "importo  totale   dovuto   dal   consumatore",   la   somma
dell'importo totale del credito e del costo totale del credito; 
      -  "intermediario   del   credito",   l'agente   in   attivita'
finanziaria, il mediatore creditizio nonche' il soggetto, diverso dal
finanziatore, che nell'esercizio della propria attivita'  commerciale
o professionale, a fronte  di  un  compenso  in  denaro  o  di  altro
vantaggio economico oggetto  di  pattuizione  e  nel  rispetto  delle
riserve di attivita' previste  dalla  legge,  conclude  contratti  di
credito  per  conto  del  finanziatore  ovvero  svolge  attivita'  di
presentazione o proposta di contratti di credito  o  altre  attivita'
preparatorie in vista della conclusione di tali contratti; 
      - "sconfinamento", l'utilizzo da parte del consumatore di fondi
concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al  saldo  del  conto
corrente  in  assenza  di  apertura  di   credito   ovvero   rispetto
all'importo dell'apertura di credito concessa (73) ; 
      - "servizio accessorio connesso con il contratto  di  credito",
il servizio obbligatorio per la conclusione del contratto di  credito
o il servizio (sia  esso  obbligatorio  o  facoltativo)  offerto  dal
finanziatore  congiuntamente  al  contratto  di  credito  (74)  .  Il
servizio si  intende  obbligatorio  quando  -  anche  sulla  base  di
disposizioni  di  legge  -  il  consumatore  non  puo'  stipulare  il
contratto di credito senza stipulare il contratto avente a oggetto il
servizio accessorio oppure non puo' stipulare il contratto di credito
a determinate  condizioni  senza  stipulare  il  contratto  avente  a
oggetto il servizio  accessorio.  Il  servizio  si  intende  altresi'
obbligatorio quando il recesso dal  contratto  avente  a  oggetto  il
servizio accessorio determina l'applicazione  di  costi  o  qualsiasi
altra modifica delle condizioni del contratto di credito (75) ; 
      - "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG ",  il  costo  totale
del  credito  espresso  in  percentuale,  calcolata  su  base  annua,
dell'importo  totale  del  credito,  secondo  quanto   previsto   dal
paragrafo 4.2.4. 
3. Disposizioni di  carattere  generale:  ambito  di  applicazione  e
disposizioni applicabili 
    Le disposizioni della presente sezione si applicano ai  contratti
di  credito,  comunque  denominati,  tra   un   finanziatore   e   un
consumatore. 
    In base all'articolo 122 del T.U., sono  esclusi  dall'ambito  di
applicazione della presente sezione: 
      - i finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a
75.000 euro,  salvo  che  si  tratti  di  contratti  di  credito  non
garantiti finalizzati  alla  ristrutturazione  di  un  bene  immobile
residenziale, ai quali si applicano le  disposizioni  della  presente
sezione anche se il finanziamento ha un importo  superiore  a  75.000
euro. Ai  fini  del  computo  della  soglia  minima  si  prendono  in
considerazione anche i crediti frazionati  concessi  attraverso  piu'
contratti, se questi sono riconducibili  a  una  medesima  operazione
economica (76) ; 
      - i contratti di somministrazione previsti dagli articoli  1559
e seguenti del  codice  civile  e  i  contratti  di  appalto  di  cui
all'articolo 1677 del codice civile; 
      -  i  finanziamenti  nei  quali  e'  escluso  il  pagamento  di
interessi o di altri oneri; 
    - i finanziamenti a fronte dei quali il consumatore e'  tenuto  a
corrispondere  esclusivamente  commissioni   per   un   importo   non
significativo, qualora il rimborso del credito debba  avvenire  entro
tre mesi dall'utilizzo delle somme; 
      - i finanziamenti destinati all'acquisto o  alla  conservazione
di un diritto di proprieta' su un terreno o su un immobile  edificato
o progettato; 
      - i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili; 
      -  i  finanziamenti,  concessi  da  banche  o  da  imprese   di
investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto
strumenti finanziari quali definiti dall'articolo  1,  comma  2,  del
decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   e   successive
modificazioni, purche' il finanziatore partecipi all'operazione; 
      - i finanziamenti concessi  in  base  a  un  accordo  raggiunto
dinanzi all'autorita' giudiziaria o  a  un'altra  autorita'  prevista
dalla legge; 
      - le dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse
gratuitamente dal finanziatore; 
      - i finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile,  se  il
consumatore non e' obbligato per un ammontare eccedente il valore del
bene; 
      - i contratti di  locazione,  a  condizione  che  in  essi  sia
prevista l'espressa clausola che  in  nessun  momento  la  proprieta'
della cosa locata possa trasferirsi, con o  senza  corrispettivo,  al
locatario; 
      -  i  contratti  di  credito  che  rientrano  nell'ambito   del
microcredito disciplinato ai sensi dell'articolo 111 del T.U. e altri
contratti di credito individuati  dalla  legge  relativi  a  prestiti
concessi  a  un  pubblico  ristretto,  con  finalita'  di   interesse
generale, che non prevedono il pagamento  di  interessi  o  prevedono
tassi inferiori a quelli  prevalenti  sul  mercato  oppure  ad  altre
condizioni piu' favorevoli  per  il  consumatore  rispetto  a  quelle
prevalenti sul mercato e a tassi di interesse non superiori a  quelli
prevalenti sul mercato; 
      - i contratti aventi a oggetto lo sconfinamento,  salvo  quanto
previsto dal paragrafo 6.3. Ai sensi dell'articolo 125-octies,  comma
1, del T.U., ai contratti di conto corrente in  cui  e'  prevista  la
possibilita' che al consumatore sia  concesso  uno  sconfinamento  si
applicano, oltre al paragrafo 6.3, le  disposizioni  contenute  nelle
sezioni I (disposizioni di carattere  generale),  II  (pubblicita'  e
informazione precontrattuale),  III  (contratti),  IV  (comunicazioni
alla  clientela),  V  (tecniche  di  comunicazione  a  distanza),   X
(controlli) e XI (requisiti organizzativi). 
    La presente sezione si applica  alle  carte  di  credito  secondo
quanto previsto dal paragrafo 7. 
    Secondo quanto previsto dall'articolo 122,  comma  2,  del  T.U.,
alle aperture di credito  regolate  in  conto  corrente,  in  cui  il
rimborso delle somme prelevate deve avvenire su richiesta della banca
ovvero entro tre mesi dal loro utilizzo, non si applicano i paragrafi
4.2.2, 5.2.1, 6.3 e 9 (ferma  restando  l'applicazione  dell'articolo
125-quinquies del T.U.); il paragrafo 4.1 si applica entro  i  limiti
ivi stabiliti. 
    Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  30  giugno
2012, recante Disciplina  della  remunerazione  degli  affidamenti  e
degli sconfinamenti in attuazione  dell'articolo  117-bis  del  Testo
unico bancario, si applica - anche nei rapporti con un consumatore  -
ai seguenti contratti (articolo 2): 
      - aperture di credito in conto corrente; 
      - sconfinamenti nei contratti di conto corrente in  assenza  di
apertura di credito; 
      - sconfinamenti in presenza di apertura di credito regolata  in
conto corrente; 
      - affidamenti e sconfinamenti a valere su conti  di  pagamento,
concessi  conformemente  a  quanto  previsto   ai   sensi   dell'art.
114-octies, comma 1, lettera a), del  T.U.,  con  l'esclusione  degli
affidamenti a valere su carte di credito; 
      - sconfinamenti a valere su carte di credito. 
    Ai sensi dell'articolo 122, comma 5, del  T.U.,  i  venditori  di
beni e servizi possono concludere contratti  di  credito  nella  sola
forma della dilazione del prezzo con esclusione del  pagamento  degli
interessi e di altri oneri. In  tale  ipotesi  non  si  applicano  le
disposizioni contenute nella presente sezione. 
    Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente  sezione,
ai contratti  di  credito  si  applicano,  inoltre,  le  disposizioni
contenute nelle sezioni I (disposizioni  di  carattere  generale),  V
(tecniche di comunicazione a distanza), eccetto il paragrafo 2.2 (77)
,  VIII  (mediatori  creditizi),  X  (controlli)  e   XI   (requisiti
organizzativi). I finanziatori e gli intermediari del credito mettono
a disposizione della propria clientela la Guida concernente l'accesso
all'Arbitro  Bancario  Finanziario  secondo  quanto  previsto   dalla
sezione II, paragrafo 2. 
    Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21,  comma  3-bis,  del
Codice del Consumo, dall'articolo 28 del decreto legge n. 1/2012, dal
regolamento dell'Isvap  n.  40/2012  per  la  commercializzazione  di
polizze assicurative o altri contratti  insieme  a  un  finanziamento
nonche' dall'art. 48 del regolamento dell'Isvap n. 5/2006. 
4. Pubblicita' e informazioni precontrattuali 
    Il presente paragrafo 4 disciplina: 
      - sub 4.1, gli annunci pubblicitari.  Ai  fini  della  presente
sezione rientrano nella nozione di  annuncio  pubblicitario  tutti  i
messaggi, in qualsiasi forma diffusi, aventi natura  promozionale,  e
ogni altra documentazione non personalizzata avente  la  funzione  di
rendere note le condizioni dell'offerta di uno o  piu'  operazioni  o
servizi  alla  potenziale  clientela  (salvo  quanto   previsto   dal
paragrafo 4.2.1 per la documentazione non personalizzabile); 
      - sub  4.2,  l'informativa  personalizzata  e  l'assistenza  da
rendere alla potenziale clientela nella fase pre-contrattuale; 
      - sub 4.3 e  4.4,  la  valutazione  del  merito  di  credito  e
l'acquisizione di informazioni sul consumatore da banche dati. 
    Con specifico riferimento all'informazione da rendere nella  fase
precontrattuale,  il  presente  paragrafo  4   segue   l'impostazione
prevista dalla direttiva 2008/48/CE,  in  parte  diversa  rispetto  a
quella stabilita per la generalita' dei servizi bancari e finanziari;
in particolare: 
      - sono considerati annunci pubblicitari,  e  assoggettati  alla
relativa disciplina (paragrafo 4.1), i documenti che svolgono, per il
credito ai consumatori, la funzione - propria dei "fogli informativi"
previsti dalla deliberazione del CICR 4 marzo 2003 e dalle sezioni II
e VI - di pubblicizzare le condizioni offerte alla generalita'  della
clientela (78) ; 
      - le informazioni personalizzate  previste  dal  paragrafo  4.2
sono equiparabili, per la funzione svolta, al "documento di  sintesi"
previsto dalla deliberazione del CICR 4 marzo 2003 e dalle sezioni II
e VI. 
    Il presente paragrafo si applica anche  in  caso  di  impiego  di
tecniche di comunicazione a distanza. 
4.1 Pubblicita' 
    Gli annunci pubblicitari - ivi  compresi  quelli  effettuati  dai
venditori di beni o fornitori di servizi -  che  riportano  il  tasso
d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano -
ai sensi dell'articolo 123 del T.U. - le seguenti informazioni: 
      a) il tasso d'interesse riportato su base annuale, specificando
se fisso o variabile; 
      b) le spese, comunque denominate, comprese nel costo totale del
credito; 
      c) l'importo totale  del  credito  (in  caso  di  contratti  di
credito che attribuiscono il diritto di  utilizzare  somme  entro  un
certo importo, va indicato il  massimale  che  puo'  essere  messo  a
disposizione del consumatore); 
      d) il tasso annuo  effettivo  globale  previsto  dal  paragrafo
4.2.4; 
      e) la necessita' di sottoscrivere contratti relativi  a  uno  o
piu' servizi accessori connessi  con  il  contratto  di  credito  (ad
esempio una polizza assicurativa); l'informazione va inserita solo se
i costi relativi ai servizi accessori connessi con  il  contratto  di
credito non sono stati inclusi  nel  tasso  annuo  effettivo  globale
perche' non determinabili in anticipo (cfr. paragrafo 4.2.4) (79) ; 
      f) la durata del contratto di credito; 
      g) l'importo totale dovuto dal consumatore e l'ammontare  delle
singole rate,  quando  queste  informazioni  siano  determinabili  in
anticipo. 
    Agli annunci  pubblicitari  relativi  alle  aperture  di  credito
regolate in conto corrente, in cui il rimborso delle somme  prelevate
deve avvenire su richiesta della banca  ovvero  entro  tre  mesi  dal
prelievo, non si applica l'obbligo di riportare  le  informazioni  di
cui alle lettere e), f) e g) (articolo 122, comma 2, TU). 
    Le informazioni  sopra  elencate  sono  riportate  negli  annunci
pubblicitari in forma chiara, concisa ed  evidenziata  rispetto  alle
altre informazioni relative alle caratteristiche  del  credito  o  ai
suoi costi; a tal fine, viene fornito un esempio rappresentativo. Nel
testo o nella presentazione degli annunci pubblicitari nessuna  voce,
tra quelle precedentemente elencate, puo' avere maggiore evidenza del
TAEG. 
    Agli annunci pubblicitari che non riportano il tasso  d'interesse
o altre cifre concernenti il costo del credito si applica la  sezione
II, paragrafo 5; il riferimento  ai  fogli  informativi  deve  essere
inteso ai documenti previsti dal paragrafo 4.2. 
    Resta fermo quanto previsto  dalla  parte  II,  titolo  III,  del
Codice del Consumo. 
4.2 Informazioni precontrattuali 
4.2.1 Disposizioni di carattere generale 
    Il finanziatore fornisce al consumatore,  prima  che  questi  sia
vincolato da un contratto di credito o da una proposta  irrevocabile,
le informazioni necessarie  per  consentirgli  il  confronto  tra  le
diverse offerte di credito sul mercato, cosi' che possa prendere  una
decisione informata e consapevole  in  merito  alla  conclusione  del
contratto di credito. In particolare: 
      - il paragrafo 4.2.2 riguarda la generalita' dei  contratti  di
credito con esclusione di quelli disciplinati dal paragrafo 4.2.3; 
      - il paragrafo 4.2.3 contiene  regole  specifiche  relative  ad
alcune tipologie di apertura di credito in conto corrente e dilazione
di pagamento; 
      - i paragrafi 4.2.4  e  4.2.5,  che  si  applicano  a  tutti  i
contratti di credito, disciplinano, rispettivamente, il  calcolo  del
TAEG e le ipotesi di offerta attraverso intermediari del credito. 
    Il finanziatore assolve agli obblighi di fornire le  informazioni
precontrattuali al consumatore  attraverso  il  documento  denominato
"Informazioni europee di base sul credito  ai  consumatori"  o  altro
documento, conformemente a quanto stabilito  dai  paragrafi  4.2.2  e
4.2.3. Tali documenti contengono, alternativamente: 
      a) le condizioni offerte alla generalita' della  clientela,  se
queste non sono personalizzabili; 
      b) nei casi diversi da quelli previsti  dalla  lettera  a),  le
condizioni  offerte  al  singolo  consumatore,  tenendo  conto  delle
informazioni o delle preferenze specifiche eventualmente manifestate. 
    I tassi di interesse sono riportati su base annuale e almeno  con
riferimento all'anno civile. 
    I  documenti  previsti  nel  presente  paragrafo   sono   forniti
gratuitamente, attraverso  un  supporto  cartaceo  o  altro  supporto
durevole. 
    L'avvenuta acquisizione del documento da parte del consumatore e'
attestata per iscritto o  attraverso  altro  supporto  durevole,  che
riporta l'indicazione della data di avvenuta consegna. 
    Con specifico riferimento  alle  aperture  di  credito  in  conto
corrente: 
      a) in  caso  di  aperture  di  credito  in  conto  corrente  da
rimborsare su richiesta della banca o entro  tre  mesi  dal  prelievo
delle somme, si applica il paragrafo  4.2.3  e  le  informazioni  ivi
previste possono essere  fornite  attraverso  un  apposito  documento
(eventualmente le  "Informazioni  europee  di  base  sul  credito  ai
consumatori") oppure essere incluse  nel  foglio  informativo  e  nel
documento di sintesi del conto corrente; 
      b) per le aperture di credito  in  conto  corrente  diverse  da
quelle di cui alla lettera a), si applica quanto previsto sub 4.2.2.1
e 4.2.2.2. 
    Qualora il finanziatore fornisca le informazioni sull'apertura di
credito in conto corrente attraverso un documento diverso dal  foglio
informativo e dal documento di sintesi  relativi  al  conto  corrente
(sezione II, paragrafi 3 e  7,  e  Allegato  4A),  in  questi  ultimi
possono essere omesse le condizioni relative all'apertura di  credito
secondo quanto previsto dall'Allegato 4A; 
      c) per tutte le aperture di credito in conto corrente, il  TAEG
viene calcolato conformemente al paragrafo 4.2.4 e all'Allegato 5B. 
4.2.2 Contenuto e modalita' delle informazioni relative ai  contratti
di credito 
4.2.2.1 Documenti informativi 
    Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito
o da una proposta  irrevocabile,  il  finanziatore  gli  fornisce  le
seguenti informazioni: 
      a) il tipo di contratto di credito; 
      b) la denominazione del finanziatore e  l'indirizzo  della  sua
sede amministrativa o della succursale con sede in Italia;  nel  caso
di offerta attraverso intermediari del credito, vanno indicati  anche
il nome e il cognome o la denominazione e  l'indirizzo  del  soggetto
che entra in rapporto con il consumatore; 
      c) l'importo totale del credito e le condizioni di utilizzo; 
      d) la durata del contratto di credito; 
      e) nel caso di contratti di  credito  collegati,  l'indicazione
del bene o del servizio oggetto del contratto e il relativo prezzo in
contanti; 
      f) il tasso di interesse, le  condizioni  che  ne  disciplinano
l'applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di  riferimento
applicabile al tasso iniziale, nonche' le condizioni temporali  e  le
modalita' per  l'eventuale  modifica  del  tasso  di  interesse,  ove
consentita ai sensi dell'articolo 118 del T.U. Qualora  il  contratto
preveda l'applicazione di tassi di interesse diversi  al  variare  di
determinate circostanze,  le  informazioni  previste  dalla  presente
lettera  vanno  fornite  con  riferimento  a   ciascuno   dei   tassi
applicabili; 
      g)  il  TAEG  e  l'importo  totale  dovuto   dal   consumatore,
illustrati mediante un esempio rappresentativo che deve  indicare  le
ipotesi sulle quali si basa il calcolo di tale tasso. Se il contratto
prevede diverse modalita' di utilizzo dei  fondi,  a  ciascuna  delle
quali si applicano spese o tassi diversi, viene riportata una  chiara
avvertenza  circa  la  circostanza  che  l'impiego   da   parte   del
consumatore di modalita' di  utilizzo  diverse  da  quella  presa  in
considerazione per il calcolo del TAEG  ai  sensi  dell'allegato  5B,
parte II, lettera b), puo' comportare l'applicazione di un tasso piu'
elevato; 
      h) l'importo, il numero e la periodicita'  delle  rate  e,  ove
previsto dal contratto, l'ordine con cui vengono imputati i pagamenti
finalizzati al rimborso di saldi negativi  ai  quali  sono  applicati
diversi tassi debitori; 
      i) tutte le spese  derivanti  dal  contratto  di  credito,  ivi
incluse: i)  le  spese  di  gestione  di  un  conto,  quando  per  la
stipulazione del contratto e' obbligatoria l'apertura di un conto sul
quale regolare i rimborsi e i prelievi  effettuati  dal  consumatore;
ii) le spese connesse all'utilizzazione dei mezzi  di  pagamento  che
consentono di effettuare rimborsi e prelievi  (80)  .  Sono  altresi'
indicate le condizioni in  presenza  delle  quali  e'  possibile  una
modifica delle spese, nel rispetto delle disposizioni di legge  sulla
modifica unilaterale delle condizioni contrattuali; 
      j) se necessarie, l'esistenza di spese notarili  a  carico  del
consumatore in relazione alla stipula del contratto di credito; 
      k) l'indicazione degli eventuali servizi accessori connessi con
il  contratto  di  credito   (ad   esempio,   polizza   assicurativa)
obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo  alle  condizioni
previste (81) ; 
      l) il tasso degli interessi di mora, le condizioni in  presenza
delle  quali  esso  puo'  essere  modificato,  nel   rispetto   delle
disposizioni di legge sulla  modifica  unilaterale  delle  condizioni
contrattuali, e le eventuali penali previste per l'inadempimento; 
      m) una  chiara  avvertenza  delle  conseguenze  alle  quali  il
consumatore puo' andare incontro in caso di mancato pagamento di  una
o piu' rate; 
      n) le eventuali garanzie richieste; 
      o) l'esistenza del diritto di recesso  ai  sensi  dell'articolo
125-ter del T.U., oppure l'inesistenza di questo diritto nel caso  di
contratti di credito ai quali non si  applicano  le  disposizioni  in
materia di recesso; 
      p) il diritto al  rimborso  anticipato  previsto  dall'articolo
125-sexies  del  T.U.  nonche',  in  presenza  delle  condizioni  ivi
stabilite, il diritto del finanziatore a  ottenere  un  indennizzo  a
fronte del rimborso anticipato e le relative modalita' di calcolo; 
      q) il diritto del consumatore, se  la  domanda  di  credito  e'
stata rifiutata dopo la consultazione di una banca  dati,  di  essere
informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda  e
degli estremi della banca dati consultata secondo quanto previsto dal
paragrafo 4.4.1; 
      r) il diritto del  consumatore  a  ricevere  gratuitamente,  su
richiesta, una copia completa del testo contrattuale  idonea  per  la
stipula; 
      s)  l'eventuale  limite  temporale  di  validita'  dell'offerta
illustrata nelle informazioni precontrattuali. 
    Le informazioni indicate  nel  presente  paragrafo  sono  fornite
attraverso il documento standard denominato "Informazioni europee  di
base sul credito ai consumatori", redatto in conformita' del  modello
previsto nell'Allegato 4C. Attraverso questo documento sono  altresi'
soddisfatti  gli  obblighi  informativi   previsti   dagli   articoli
67-quater,  commi  1  e  2,  67-quinquies,  67-sexies,  67-septies  e
67-octies del Codice  del  Consumo.  Per  le  comunicazioni  mediante
telefonia vocale, ai fini  dell'articolo  67-novies  del  Codice  del
Consumo, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio
finanziario deve comprendere almeno le  informazioni  precedentemente
elencate sub c), d),  e),  f)  e  h),  nonche'  il  TAEG,  illustrato
mediante un esempio rappresentativo, e l'importo  totale  dovuto  dal
consumatore. 
    Se il finanziatore intende fornire  al  consumatore  informazioni
aggiuntive sul contratto di credito,  queste  sono  riportate  in  un
documento distinto, eventualmente allegato alle "Informazioni europee
di base sul credito ai consumatori". 
    Oltre alle informazioni precontrattuali precedentemente elencate,
il consumatore ha il diritto di ottenere gratuitamente, su richiesta,
una copia del  testo  contrattuale  idonea  per  la  stipula.  Questo
diritto non sussiste se il finanziatore, al momento della  richiesta,
ha gia' comunicato al consumatore la propria intenzione di  rifiutare
la domanda di credito. 
    Nel caso di un contratto di credito in base al quale i  pagamenti
effettuati  dal   consumatore   non   comportano   un   immediato   e
corrispondente  ammortamento  dell'importo  totale  del  credito,  ma
servono  a  costituire  un  capitale  da  investire  secondo   quanto
stabilito dal contratto di credito o da un contratto  accessorio,  le
informazioni da rendere ai sensi del presente  paragrafo  comprendono
una dichiarazione chiara e concisa da cui risulti che, salvo  diversa
previsione  contrattuale,  non  vi  e'  una  garanzia   di   rimborso
dell'importo totale del credito prelevato in  base  al  contratto  di
credito, anche quando siano state integralmente pagate le rate;  cio'
in quanto l'entita' del rimborso  dipende  dal  valore  del  capitale
investito alla scadenza del termine  previsto  nel  contratto.  Resta
ferma la disciplina sui prodotti finanziari  prevista  ai  sensi  del
T.U.F. 
4.2.2.2 Assistenza al consumatore 
    Ai sensi dell'articolo 124, comma 5,  del  T.U.  il  finanziatore
fornisce al consumatore chiarimenti  adeguati,  in  modo  che  questi
possa valutare se il contratto di credito proposto  sia  adatto  alle
proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, eventualmente
illustrandogli le  informazioni  precontrattuali  che  devono  essere
fornite, le caratteristiche essenziali dei prodotti  proposti  e  gli
effetti specifici che possono avere su di lui, incluse le conseguenze
del mancato pagamento. 
    Il finanziatore assolve a tale obbligo adottando, conformemente a
quanto previsto ai sensi della sezione XI, procedure interne volte ad
assicurare che il consumatore possa -  prima  della  conclusione  del
contratto e per tutto il periodo a disposizione per  l'esercizio  del
diritto  di  recesso  ai  sensi  dell'articolo  125-ter  del  T.U.  -
rivolgersi, nei normali orari di lavoro, al finanziatore o a soggetti
da questo incaricati per ottenere gratuitamente spiegazioni aventi ad
oggetto: 
      - la documentazione precontrattuale fornitagli; 
      - le caratteristiche essenziali del prodotto offerto; 
      - gli effetti che  possono  derivargli  dalla  conclusione  del
contratto, in termini di obblighi economici e conseguenze del mancato
pagamento. 
    Le procedure assicurano facilita' di accesso alle  spiegazioni  e
prevedono che il consumatore possa ottenerle oralmente  o,  comunque,
attraverso tecniche di comunicazione a distanza che gli consentano  -
ove lo desideri - un'interazione  individuale  con  gli  addetti.  Il
finanziatore assicura  che  il  personale  incaricato  di  fornire  i
chiarimenti abbia un'adeguata e aggiornata conoscenza  dei  contratti
di credito offerti, nonche'  dei  diritti  dei  consumatori  e  delle
regole previste dal capo II del titolo VI del T.U. e  dalla  presente
sezione. Per specifici aspetti tecnici, il personale incaricato  puo'
indirizzare il consumatore verso l'utilizzo di adeguati strumenti  di
autovalutazione e di modelli di simulazione disponibili su internet. 
4.2.3 Aperture di credito in conto corrente e dilazioni di pagamento 
    Il  presente  paragrafo  si  applica  ai  seguenti  contratti  di
credito: 
      - aperture di  credito  in  conto  corrente  da  rimborsare  su
richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo; 
      -  dilazioni  di  pagamento  non  gratuite  e  altre  modalita'
agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate  tra  le
parti a seguito di un inadempimento del consumatore (82) . 
    Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito
o da una proposta  irrevocabile,  il  finanziatore  gli  fornisce  le
seguenti informazioni: 
      a) il tipo di contratto di credito; 
      b) la denominazione del finanziatore e  l'indirizzo  della  sua
sede amministrativa o della succursale con sede in Italia;  nel  caso
di offerta attraverso intermediari del credito, vanno indicati  anche
il nome e il cognome o la denominazione e  l'indirizzo  del  soggetto
che entra in rapporto con il consumatore; 
      c) l'importo totale del credito; 
      d) la durata del contratto di credito; 
      e) il tasso di interesse, le  condizioni  che  ne  disciplinano
l'applicazione e ogni indice o tasso di  riferimento  applicabile  al
tasso iniziale; tutte le spese derivanti  dal  contratto  di  credito
(83)  e  le  condizioni  in  presenza  delle   quali   e'   possibile
un'eventuale modifica delle stesse, nel rispetto  delle  disposizioni
di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali; 
      f)   il   TAEG,   illustrato    mediante    un'esemplificazione
rappresentativa che deve indicare le ipotesi sulle quali si  basa  il
calcolo di tale tasso. Per le aperture di credito regolate  in  conto
corrente si applica l'Allegato 5B; 
      g) le condizioni e le modalita' per l'esercizio del diritto  di
recesso previsto dall'articolo 125-quater del T.U., da altre norme di
legge o dal contratto di credito; 
      h) nel caso di apertura di credito in conto  corrente,  qualora
sia previsto che il consumatore debba rimborsare su  richiesta  della
banca le somme prelevate, l'avvertenza che al consumatore puo' essere
richiesto in qualsiasi momento il rimborso; 
      i) il tasso degli interessi di mora, le condizioni in  presenza
delle quali  esso  puo'  essere  modificato  e  le  eventuali  penali
previste per l'inadempimento; 
      j) il diritto del consumatore, se  la  domanda  di  credito  e'
stata rifiutata dopo la consultazione di una banca  dati,  di  essere
informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda  e
degli estremi della banca dati consultata secondo quanto previsto dal
paragrafo 4.4.1; 
      k)  l'eventuale  limite  temporale  di  validita'  dell'offerta
illustrata nelle informazioni precontrattuali. 
    Per le  dilazioni  di  pagamento  e  le  modalita'  agevolate  di
rimborso di crediti preesistenti, a  meno  che  non  siano  stipulate
nella forma di apertura di credito in conto corrente da rimborsare su
richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo, le  informazioni
precontrattuali previste dal presente paragrafo includono altresi': 
      a) l'importo, il  numero  e  la  scadenza  delle  rate  e,  ove
previsto dal contratto, l'ordine con cui vengono imputati i pagamenti
finalizzati al rimborso di saldi negativi  ai  quali  sono  applicati
diversi tassi debitori; 
      b) il diritto al  rimborso  anticipato  previsto  dall'articolo
125-sexies  del  T.U.  nonche',  in  presenza  delle  condizioni  ivi
stabilite, il diritto del finanziatore a  ottenere  un  indennizzo  a
fronte del rimborso anticipato e le relative modalita' di calcolo. 
    Le informazioni indicate nel presente  paragrafo  possono  essere
fornite, alternativamente: 
      i) attraverso il documento  standard  denominato  "Informazioni
europee di base sul credito ai consumatori", redatto  in  conformita'
del modello previsto nell'Allegato 4D.  Attraverso  questo  documento
sono altresi' soddisfatti gli  obblighi  informativi  previsti  dagli
articoli 67-quater, commi 1 e 2, 67-quinquies, 67-sexies,  67-septies
e 67-octies del Codice del Consumo; 
      ii) attraverso un documento, diverso da quello indicato sub i),
redatto nel rispetto dei criteri generali previsti dalla  sezione  I,
paragrafo 1.4  (in  caso  di  uso  di  tecniche  di  comunicazione  a
distanza, dovranno essere altresi' fornite le ulteriori  informazioni
previste  dagli  articoli  67-quater,  commi  1  e  2,  67-quinquies,
67-sexies, 67-septies e 67-octies del Codice del Consumo); 
      iii) limitatamente alle aperture di credito in conto  corrente,
includendole nel foglio informativo e nel documento  di  sintesi  del
conto  corrente  secondo  quanto  previsto   dalla   sezione   II   e
dall'Allegato 4A (in questo caso, in  deroga  al  paragrafo  6  della
sezione II,  il  documento  di  sintesi  e'  fornito  al  consumatore
obbligatoriamente e gratuitamente prima che egli  sia  vincolato  dal
contratto o da  una  proposta  irrevocabile)  e,  se  sono  impiegate
tecniche di comunicazione a distanza, dalla sezione V, paragrafo 2.2. 
    Il consumatore  ha  il  diritto  di  ottenere  gratuitamente,  su
richiesta, una copia del testo contrattuale idonea  per  la  stipula.
Questo diritto non sussiste se  il  finanziatore,  al  momento  della
richiesta, ha gia' comunicato al consumatore la propria intenzione di
rifiutare la domanda di credito. 
    Ai  contratti  di  cui  al  presente  paragrafo  non  si  applica
l'obbligo del finanziatore  di  fornire  al  consumatore  chiarimenti
adeguati sul contratto di credito ai sensi dell'articolo  124,  comma
5, del T.U. e del paragrafo 4.2.2.2. 
4.2.4 Tasso annuo effettivo globale 
    Il TAEG e' il tasso che rende uguali, su  base  annua,  i  valori
attualizzati di tutti  gli  impegni  (prelievi,  rimborsi  e  spese),
esistenti o futuri, oggetto di  accordo  tra  il  finanziatore  e  il
consumatore. Il TAEG  e'  calcolato  secondo  la  formula  matematica
riportata nell'allegato 5B. 
    Il TAEG e' comprensivo  degli  interessi  e  di  tutti  i  costi,
inclusi gli  eventuali  compensi  di  intermediari  del  credito,  le
commissioni, le imposte e tutte le altre  spese  che  il  consumatore
deve pagare in  relazione  al  contratto  di  credito  e  di  cui  il
finanziatore e' a conoscenza, escluse le spese notarili. 
    Nel TAEG sono inclusi i  costi,  di  cui  il  finanziatore  e'  a
conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di
credito e obbligatori per ottenere il credito o  per  ottenerlo  alle
condizioni offerte (84) .  Nel  caso  in  cui  utilizzi  informazioni
ricavate per stima, il finanziatore tiene informato il consumatore di
tale  circostanza  e  del  fatto  che   le   stime   si   considerano
rappresentative del tipo di contratto concretamente  concluso.  Nella
fase precontrattuale il finanziatore fornisce al consumatore anche le
informazioni relative alle ipotesi utilizzate per  il  calcolo  delle
stime. I costi relativi a servizi accessori connessi  possono  essere
esclusi dal TAEG, purche' la loro esistenza sia indicata con evidenza
separata, nel solo caso in  cui  non  sia  in  alcun  modo  possibile
quantificarli. 
    Il calcolo del TAEG e' fondato sull'ipotesi che il  contratto  di
credito rimarra' valido per il periodo di tempo convenuto  e  che  il
finanziatore e  il  consumatore  adempiranno  ai  loro  obblighi  nei
termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito. 
    Se un contratto di credito contiene clausole  che  permettono  di
modificare il tasso debitore o le altre spese computate nel TAEG,  ma
in modo non quantificabile al momento del calcolo del TAEG stesso, si
ipotizza che il tasso debitore e le altre spese rimarranno  invariati
rispetto al livello iniziale e si applicheranno  fino  alla  scadenza
del contratto di credito. 
    Dal calcolo del TAEG sono comunque escluse: 
      - le eventuali penali che il consumatore e' tenuto a pagare per
la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi  stabiliti  dal
contratto di credito, compresi gli interessi di mora; 
      - le spese, diverse dal prezzo  d'acquisto,  che  competono  al
consumatore all'atto dell'acquisto, indipendentemente dal  fatto  che
si tratti di acquisto  di  merci  o  servizi,  tramite  pagamento  in
contanti o a credito. 
    Nel costo totale del credito sono inclusi - se oggetto di accordo
tra finanziatore e consumatore - anche i costi di gestione del  conto
sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi,
i  costi  relativi  all'utilizzazione  di  mezzi  di  pagamento   che
permettano di effettuare pagamenti e prelievi e tutti gli altri costi
relativi alle operazioni di pagamento. Qualora il conto possa  essere
utilizzato  anche  per  operazioni  diverse  da  quelle  connesse  al
contratto di credito, il costo totale del credito include i  seguenti
costi di gestione ad esso correlati: i) costi fissi (anche se volti a
remunerare servizi estranei al finanziamento); ii) costi variabili in
funzione dell'utilizzo del solo finanziamento. I  costi  di  gestione
del  conto,  anche  se  oggetto  di  accordo   tra   finanziatore   e
consumatore,  non  sono  inclusi  ove  ricorrano  congiuntamente   le
seguenti condizioni: i) l'apertura del conto o - se il cliente ne  ha
gia' in essere uno - il suo  mantenimento  sono  facoltativi;  ii)  i
costi correlati al conto sono indicati in modo chiaro e distinto  nel
contratto di credito, o in qualsiasi altro contratto concluso con  il
consumatore. 
    In caso di aperture di credito in  conto  corrente,  i  costi  di
gestione del conto corrente sono calcolati nel  TAEG  secondo  quanto
previsto dall'Allegato  5B.  In  questo  caso,  in  deroga  a  quanto
previsto nel precedente capoverso, sono inclusi tra gli oneri solo  i
costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con  l'utilizzo  o
con il rimborso del credito; resta in ogni caso fermo quanto previsto
ai sensi dell'articolo 117-bis del T.U. e del decreto  d'urgenza  del
Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR  del  30
giugno 2012 (85) . 
4.2.5 Offerta attraverso intermediari del credito 
    L'intermediario del credito di cui il finanziatore  eventualmente
si  avvalga  e'  anch'egli  tenuto  all'assolvimento  degli  obblighi
previsti dai paragrafi 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4. 
    Le  disposizioni  dei  paragrafi  4.2.1,  4.2.2,  4.2.3,   4.2.4,
tuttavia, non si applicano ai fornitori  di  merci  o  prestatori  di
servizi  che  agiscono  come  intermediari  del  credito   a   titolo
accessorio. Nel caso in cui nell'offerta di contratti di  credito  il
finanziatore si avvalga di  questi  soggetti,  egli  rimane  comunque
responsabile  dell'adozione  di  misure  atte  a  garantire  che   il
consumatore riceva, anche tramite  l'intermediario  del  credito,  le
informazioni previste ai sensi dei paragrafi 4.2.1,  4.2.2.1,  4.2.3,
4.2.4 e possa ottenere l'assistenza prevista dal paragrafo 4.2.2.2. 
    Gli intermediari del credito indicano, negli annunci pubblicitari
e negli altri documenti destinati  ai  consumatori,  a  quale  titolo
operano, entro quali limiti possono svolgere la propria attivita'  e,
in particolare, se siano legati da rapporti contrattuali  con  uno  o
piu'  finanziatori  oppure  agiscano   in   qualita'   di   mediatori
convenzionati o non convenzionati. 
    Nei casi in cui l'intermediario del credito  puo'  richiedere  al
consumatore  il  pagamento  di  un  compenso  per  i   suoi   servizi
(mediazione creditizia), ai sensi dell'articolo 125-novies, comma  2,
del T.U. il compenso  e'  comunicato  al  consumatore  e  costituisce
oggetto di accordo su supporto cartaceo o su altro supporto durevole,
prima  della  conclusione  del  contratto  di  credito.  I  mediatori
assolvono a questi obblighi applicando quanto previsto ai sensi della
sezione VIII. 
    Il mediatore creditizio  comunica  al  finanziatore,  secondo  le
modalita' tra  loro  concordate,  l'ammontare  del  compenso  che  il
consumatore e' tenuto a versargli, comunque in tempo utile  affinche'
il finanziatore possa includerlo nel calcolo del TAEG secondo  quanto
previsto dal paragrafo 4.2.4. 
4.3 Valutazione del merito creditizio del consumatore 
    Ai sensi dell'articolo 124-bis del T.U. il finanziatore, prima di
concludere il contratto di credito o di concedere al  consumatore  un
aumento significativo dell'importo totale del credito,  effettua  una
valutazione del merito  creditizio  del  consumatore  sulla  base  di
informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso  e,
ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente. 
    In attuazione dell'articolo 6 del decreto d'urgenza del  Ministro
dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR  del  3  febbraio
2011, le banche assolvono all'obbligo previsto dall'articolo  124-bis
del T.U. applicando le disposizioni  relative  alla  valutazione  del
merito creditizio previste dalla Circolare della  Banca  d'Italia  n.
285 del 17 dicembre 2013 (Istruzioni di  vigilanza  per  le  banche),
Parte  I,  Titolo  IV,  Capitolo  3,  Allegato  A,  paragrafo  2.   I
finanziatori  disciplinati  dal  titolo  V  del  T.U.  vi   assolvono
applicando le  disposizioni  relative  alla  valutazione  del  merito
creditizio previste dalla Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3
aprile 2015, Titolo III, Capitolo I, Sezione VII, paragrafo 2. 
    Gli istituti di pagamento e gli istituti  di  moneta  elettronica
applicano il provvedimento della Banca d'Italia del  20  giugno  2012
(Disposizioni di vigilanza  per  gli  istituti  di  pagamento  e  gli
istituti di moneta elettronica), capitolo VI. 
    I finanziatori di Stati dell'Unione Europea  diversi  dall'Italia
ai quali non si applicano le disposizioni sopra indicate svolgono  la
valutazione del merito di credito ai sensi dell'articolo 124-bis  del
T.U. conformemente alla disciplina del paese di appartenenza. 
4.4 Banche dati 
4.4.1 Informazione del consumatore 
    Il  presente  paragrafo  si  applica  ai  casi  in  cui,  per  la
valutazione del merito creditizio del consumatore, il finanziatore si
avvale delle informazioni presenti in una banca dati. 
    Se la domanda di credito e' stata rifiutata  dopo  che  e'  stata
consultata una banca dati, il  finanziatore  informa  il  consumatore
immediatamente e gratuitamente del  rifiuto  della  domanda  e  degli
estremi  identificativi  dei  sistemi  di   informazione   creditizia
consultati e dei rispettivi gestori (articolo 125 del T.U.). 
    Il finanziatore: 
      - informa preventivamente il consumatore - unitamente all'invio
di altre comunicazioni e solleciti o in via autonoma - la prima volta
che segnala a una banca dati informazioni "negative" sul suo conto; 
      - assicura che le  informazioni  comunicate  alle  banche  dati
siano esatte e aggiornate e rettifica prontamente i dati in  caso  di
errori; 
      - informa il consumatore  sugli  effetti  che  le  informazioni
negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere  sulla
sua capacita' di accedere al credito. 
    Resta fermo quanto previsto dal  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, (Codice in materia di protezione  dei  dati  personali)
nonche', con riferimento alla disciplina  delle  banche  dati,  dalla
Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 (Centrale
dei rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi) e  successivi
aggiornamenti e dal provvedimento del Garante per la  protezione  dei
dati personali n. 8 del 16 novembre 2004 (Codice di deontologia e  di
buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti  privati
in tema di  crediti  al  consumo,  affidabilita'  e  puntualita'  nei
pagamenti). 
4.4.2  Finanziatori  di  Stati  membri  dell'Unione  Europea  diversi
dall'Italia 
    Ai sensi del decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle
finanze - Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, l'accesso su  base
non  discriminatoria  alle  banche   dati   contenenti   informazioni
nominative sul credito ("banche dati"),  previsto  dall'articolo  125
del  T.U.,  e'  consentito  ai  finanziatori   degli   Stati   membri
dell'Unione Europea abilitati in conformita' della legislazione dello
Stato  membro   di   appartenenza   o   in   cui   comunque   operano
("finanziatori"), i quali  intendono  acquisire  informazioni  su  un
consumatore  che  abbia  richiesto  o   ricevuto   un   finanziamento
disciplinato dalla direttiva 2008/48/CE o su  soggetti  col  medesimo
coobbligati, anche in solido. Le informazioni cosi' acquisite possono
essere utilizzate esclusivamente per la  valutazione  del  merito  di
credito del consumatore. 
    L'accesso alle banche dati da parte di finanziatori  degli  Stati
membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia  e'  consentito  entro
limiti e a condizioni  contrattuali  non  discriminatori  rispetto  a
quelli previsti per i finanziatori aventi sede o  comunque  insediati
in Italia ("finanziatori italiani"). In  particolare  sono  praticate
condizioni equivalenti con riguardo ai  costi  e  alla  qualita'  del
servizio di accesso ai dati, alle modalita'  per  la  sua  fruizione,
alla quantita' e tipologia di informazioni fornite. 
    I gestori delle banche dati  possono  subordinare  l'accesso  dei
finanziatori  degli  Stati   membri   dell'Unione   Europea   diversi
dall'Italia alla comunicazione, da  parte  di  questi  ultimi,  delle
informazioni in loro  possesso  sul  consumatore  per  cui  e'  stata
interrogata la banca dati, nel rispetto della normativa in materia di
protezione  dei  dati  personali.  Sono  fatte  salve  le   eventuali
limitazioni previste dalla legislazione dello Stato  di  appartenenza
del finanziatore. 
5. Contratti 
5.1 Forma 
    I contratti di credito sono redatti in  forma  scritta  (articolo
125-bis del T.U.). 
    Il documento informatico soddisfa i requisiti della forma scritta
nei casi previsti dalla legge (86) . 
    Nel caso di inosservanza della forma prescritta il  contratto  e'
nullo; la nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore. 
    Un esemplare del  contratto  e'  consegnato  al  consumatore.  La
consegna, quando ha  a  oggetto  una  copia  cartacea,  e'  attestata
mediante apposita sottoscrizione del consumatore, ulteriore  rispetto
alla  firma  del  contratto,  apposta  sull'esemplare  del  contratto
conservato dal finanziatore. In caso  di  conclusione  dei  contratti
mediante strumenti informatici o telematici, la consegna di copia del
contratto  puo'  avvenire  attraverso  lo  strumento  informatico   o
telematico  impiegato,  purche'  su  supporto  durevole;   ne   viene
acquisita l'attestazione esplicita del cliente,  separatamente  dalla
sottoscrizione, anche in via informatica o telematica. 
    Nella conclusione dei contratti mediante strumenti informatici  o
telematici i finanziatori osservano, oltre alla  disciplina  prevista
dalle  presenti  disposizioni,   anche   le   norme   legislative   o
regolamentari  specificamente  stabilite  per  l'utilizzo   di   tali
tecniche. 
    In caso di offerta contestuale di piu' contratti,  non  collegati
ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera  d),  del  T.U.,  per  i
quali e' richiesta la forma  scritta,  il  consenso  del  consumatore
viene  acquisito  distintamente  per  ciascun  contratto   attraverso
documenti separati. 
5.2 Contenuto dei contratti 
    Il  presente  paragrafo  disciplina  le   informazioni   che   il
finanziatore deve includere nei contratti di credito. In particolare: 
      -  il  sotto-paragrafo  5.2.1  riguarda  la   generalita'   dei
contratti di credito con  l'esclusione  di  quelli  disciplinati  dal
paragrafo 5.2.2; 
      - il sotto-paragrafo 5.2.2 contiene regole specifiche  relative
ad alcune tipologie di apertura di credito. 
    Fermo restando che le parti  possono  articolare  liberamente  il
testo del contratto, purche'  in  conformita'  con  quanto  richiesto
dalla presente  sezione,  la  Banca  d'Italia,  nell'esercizio  delle
proprie  funzioni,  ritiene  che  le   informazioni   relative   alle
condizioni economiche si possono  reputare  in  ogni  caso  chiare  e
concise quando il contratto fa rinvio alle "Informazioni  europee  di
base sul credito ai consumatori", che in questo caso sono allegate al
contratto e ne costituiscono il frontespizio. 
    Per quanto non diversamente disposto nel presente paragrafo e nei
sotto-paragrafi 5.2.1 e 5.2.2, ai contratti di credito ai consumatori
si applica, in quanto compatibile, il paragrafo 3 della sezione III. 
5.2.1 Contratti di credito 
    I contratti di credito indicano in modo chiaro e conciso: 
      a) il tipo di credito; 
      b) il nome,  il  cognome  e  l'indirizzo  del  consumatore,  la
denominazione  del  finanziatore  e  l'indirizzo   della   sua   sede
amministrativa o della succursale con sede in  Italia;  nel  caso  di
offerta attraverso intermediari del credito, vanno indicati anche  il
nome e il cognome o la denominazione e l'indirizzo del  soggetto  che
entra in rapporto con il consumatore; 
      c) la durata del contratto di credito; 
      d) l'importo totale del credito e le condizioni di utilizzo; 
      e) nel caso di contratti di  credito  collegati,  l'indicazione
del bene o del servizio oggetto del contratto e il relativo prezzo in
contanti; 
      f) il tasso di interesse, le  condizioni  che  ne  disciplinano
l'applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di  riferimento
applicabile al tasso iniziale, nonche' le condizioni temporali  e  le
modalita' per  l'eventuale  modifica  del  tasso  di  interesse,  ove
consentita ai sensi dell'articolo 118 del T.U. Qualora  il  contratto
preveda l'applicazione di tassi di interesse diversi  al  variare  di
determinate circostanze,  le  informazioni  previste  dalla  presente
lettera  vanno  fornite  con  riferimento  a   ciascuno   dei   tassi
applicabili; 
      g) il TAEG e l'importo totale dovuto dal consumatore, calcolati
al momento della conclusione del contratto, con  l'indicazione  delle
ipotesi sulle quali si basa il calcolo del TAEG; 
      h) l'importo, il numero e la periodicita'  delle  rate  e,  ove
previsto dal contratto, l'ordine con cui vengono imputati i pagamenti
finalizzati al rimborso di saldi negativi  ai  quali  sono  applicati
diversi tassi debitori; 
      i) per i pagamenti di spese e interessi senza ammortamento  del
capitale, un estratto dei periodi e  delle  condizioni  di  pagamento
degli interessi e delle spese correlate, ricorrenti e non ricorrenti; 
      j) tutte le spese  derivanti  dal  contratto  di  credito,  ivi
incluse: quando per la stipulazione  del  contratto  e'  obbligatoria
l'apertura di un conto sul quale regolare i  rimborsi  e  i  prelievi
effettuati dal consumatore, le spese di gestione di questo conto (87)
; le spese connesse all'utilizzazione  dei  mezzi  di  pagamento  che
consentono di effettuare rimborsi e prelievi (88) ; le condizioni  in
presenza delle quali e'  possibile  una  modifica  delle  spese,  nel
rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle
condizioni contrattuali; 
      k) il tasso degli interessi  di  mora  applicabile  al  momento
della conclusione del contratto,  le  condizioni  in  presenza  delle
quali  questo  tasso  puo'  essere  modificato,  nel  rispetto  delle
disposizioni di legge sulla  modifica  unilaterale  delle  condizioni
contrattuali, e le eventuali penali previste per l'inadempimento; 
      l) una  chiara  avvertenza  delle  conseguenze  alle  quali  il
consumatore puo' andare incontro in caso di mancato pagamento di  una
o piu' rate; 
      m) se necessarie, l'esistenza di spese notarili; 
      n) le garanzie e le assicurazioni, ove previste (fermo restando
l'obbligo di sottoscrivere documenti separati ai sensi  dell'articolo
125-bis, comma 3, del T.U.); 
      o) l'esistenza  del  diritto  di  recesso  e  i  termini  e  le
condizioni per esercitarlo  (secondo  una  delle  modalita'  previste
dall'articolo 64, comma 2, del Codice del Consumo),  ivi  incluse  le
informazioni sull'obbligo del consumatore di rimborsare  il  capitale
prelevato e di corrispondere gli interessi, secondo  quanto  previsto
dall'articolo 125-ter del T.U., nonche' l'importo  giornaliero  degli
interessi da corrispondere in caso di recesso; se  si  tratta  di  un
contratto di credito al quale non si  applicano  le  disposizioni  in
materia di recesso, va indicata l'inesistenza di questo diritto; 
      p) in caso di contratti di credito collegati, l'indicazione dei
diritti spettanti al consumatore ai sensi dell'articolo 125-quinquies
del T.U. e le condizioni per esercitarli; 
      q) il diritto del consumatore al rimborso  anticipato  previsto
dall'articolo 125- sexies, comma 1,  del  T.U.  e  la  procedura  per
effettuarlo nonche', in presenza delle condizioni ivi  stabilite,  il
diritto  del  finanziatore  a  ottenere,   ai   sensi   dell'articolo
125-sexies, comma 2, del T.U., un indennizzo a  fronte  del  rimborso
anticipato e le relative modalita' di calcolo (89) ; 
      r) la procedura per l'esercizio del diritto di recesso previsto
dall'articolo 125-quater del T.U., da altre  norme  di  legge  o  dal
contratto; 
      s) le modalita' per presentare reclami  e  i  mezzi  di  tutela
stragiudiziale (ricorsi) di cui il consumatore  puo'  avvalersi,  ivi
compresi  i  sistemi  di  risoluzione  delle  controversie  ai  sensi
dell'articolo 128-bis del T.U. (Arbitro Bancario Finanziario),  e  le
modalita' per accedervi; 
      t)  le  ulteriori   condizioni   eventualmente   previste   nel
contratto; 
      u) l'indicazione che il finanziatore e' soggetto  ai  controlli
esercitati dalla Banca d'Italia, con sede  in  Via  Nazionale,  91  -
00184 Roma. 
    In caso di ammortamento del capitale di un contratto di credito a
durata determinata, il  contratto  indica,  oltre  alle  informazioni
precedentemente elencate, il diritto del consumatore di  ricevere  in
qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza  spese,  una
tabella di ammortamento. La tabella di ammortamento riporta: 
      - gli importi dovuti, le relative scadenze e le  condizioni  di
pagamento; 
      - il piano di ammortamento del  capitale,  che  rappresenta  la
ripartizione di ciascun rimborso periodico; 
      - gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi; se  il  tasso
non e' fisso ovvero se i costi aggiuntivi possono  essere  modificati
nel corso del rapporto, e' indicata  in  modo  chiaro  e  conciso  la
circostanza che i dati riportati nella tabella sono validi fino  alla
successiva modifica del tasso di interesse o  dei  costi  aggiuntivi,
conformemente a quanto previsto nel contratto. 
    Nel caso di un contratto di credito in base al quale i  pagamenti
effettuati  dal   consumatore   non   comportano   un   immediato   e
corrispondente  ammortamento  dell'importo  totale  del  credito,  ma
servono  a  costituire  un  capitale  da  investire  secondo   quanto
stabilito dal contratto di credito o da un contratto  accessorio,  il
contratto riporta una dichiarazione chiara e concisa da  cui  risulti
che, salvo diverso accordo tra le parti, non vi e'  una  garanzia  di
rimborso  dell'importo  totale  del  credito  prelevato  in  base  al
contratto di credito, anche quando siano state  integralmente  pagate
le rate; cio' in quanto l'entita' del rimborso dipende dal valore del
capitale investito alla scadenza del termine previsto nel  contratto.
Resta ferma la disciplina sui prodotti finanziari prevista  ai  sensi
del T.U.F. 
5.2.2 Aperture di credito in conto corrente 
    I  contratti  di  apertura  di  credito  in  conto  corrente   da
rimborsare su richiesta della banca o entro  tre  mesi  dal  prelievo
riportano in modo chiaro e conciso, oltre alle informazioni  previste
alle lettere a), b), c), d) e f) del  paragrafo  5.2.1,  le  seguenti
indicazioni: 
      - il TAEG e il costo totale del credito, calcolati  al  momento
della conclusione del  contratto,  con  l'indicazione  delle  ipotesi
sulle quali si basa il calcolo del TAEG; 
      - qualora sia previsto che il consumatore debba  rimborsare  su
richiesta  della  banca  le  somme  prelevate,  l'avvertenza  che  al
consumatore puo' essere richiesto in qualsiasi  momento  il  rimborso
del credito; 
      - la procedura per l'esercizio del diritto di recesso; 
      - tutte le spese che possono essere addebitate  al  consumatore
(90)  e  le  condizioni  in  presenza  delle   quali   e'   possibile
un'eventuale modifica delle stesse, nel rispetto  delle  disposizioni
di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. 
5.3 Cessione del credito e del contratto di credito 
    Ai sensi dell'articolo 125-septies del T.U., in caso di  cessione
del credito o del contratto di credito, il  consumatore  puo'  sempre
opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far  valere  nei
confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in  deroga
all'articolo 1248 del codice civile. 
    Il  finanziatore  notifica  individualmente  al  consumatore   la
cessione attraverso un supporto cartaceo o altro supporto durevole in
maniera tempestiva. Con riguardo all'efficacia della cessione,  resta
fermo quanto previsto dagli articoli 1264, 1265  e  1407  del  codice
civile. Le comunicazioni previste ai  sensi  del  presente  paragrafo
sono effettuate secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 58 del
T.U., in caso di cessione di rapporti giuridici ai sensi del medesimo
articolo 58 del T.U., e dell'articolo 4 della legge n.  130/1999,  in
caso di cartolarizzazione dei crediti. 
    La comunicazione individuale della cessione non e' necessaria  se
il creditore originario, in forza di un accordo con  il  cessionario,
continua a gestire il credito nei confronti del consumatore. 
6. Comunicazioni alla clientela 
6.1 Modifiche delle condizioni contrattuali 
    In caso di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali si
applica l'articolo 118 del T.U. Se la modifica -  in  conformita'  di
questo  articolo  -  ha  a  oggetto  il  tasso   di   interesse,   la
comunicazione al consumatore indica altresi' le eventuali conseguenze
della modifica sull'importo e sulla periodicita' delle rate. 
    Per le modifiche del tasso di interesse connesse a variazioni  di
tassi di riferimento, il contratto puo' prevedere che - se  il  nuovo
tasso di riferimento e' reso pubblico con  mezzi  appropriati  ed  e'
disponibile presso le dipendenze del finanziatore -  le  informazioni
sulle modifiche del tasso di interesse siano  fornite  periodicamente
in forma scritta, su supporto  cartaceo  o  altro  supporto  durevole
preventivamente accettato. 
6.2 Contenuto e modalita' delle comunicazioni 
    Ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 4, del T.U., nei  contratti
di credito di  durata  il  finanziatore  fornisce  periodicamente  al
consumatore, su supporto cartaceo o su altro supporto  durevole,  una
comunicazione completa  e  chiara  in  merito  allo  svolgimento  del
rapporto. 
    La comunicazione e' effettuata almeno  una  volta  l'anno  ed  e'
volta ad assicurare che il consumatore  abbia  un  quadro  aggiornato
dell'andamento del rapporto. Essa riporta ogni informazione rilevante
a questo fine, nonche' tutte le movimentazioni, anche  mediante  voci
sintetiche di costo. 
    Si applicano la sezione IV, paragrafo 3.1, per quanto riguarda la
scelta dello strumento impiegato per la comunicazione,  e  l'articolo
127-bis del T.U. 
    Nei contratti di credito a durata determinata il  consumatore  ha
il diritto di chiedere e ottenere gratuitamente dal finanziatore,  in
qualsiasi momento del rapporto, la tabella di  ammortamento  prevista
al paragrafo 5.2.1. 
    Per le aperture di credito in conto corrente, ivi comprese quelle
disciplinate dal paragrafo 4.2.3, la comunicazione,  sotto  forma  di
estratto conto, indica: il  periodo  al  quale  l'estratto  conto  si
riferisce; gli importi prelevati e la data del prelevamento; il saldo
e la data dell'estratto conto precedente; il nuovo saldo; la  data  e
l'importo dei rimborsi effettuati; il tasso di  interesse  applicato;
le eventuali spese addebitate; l'eventuale importo minimo da  pagare.
Il consumatore e' altresi'  informato  degli  aumenti  del  tasso  di
interesse o delle spese a suo carico,  secondo  quanto  previsto  dal
paragrafo 6.1. Queste informazioni possono essere fornite nell'ambito
dell'informativa periodica sul conto  corrente;  in  questo  caso  si
applica la sezione IV, paragrafi 1 e 3. 
6.3 Sconfinamenti 
    Ai  sensi  dell'articolo  125-octies  del  T.U.,   in   caso   di
sconfinamento consistente che si protragga  per  oltre  un  mese,  il
finanziatore comunica al consumatore, in forma scritta,  su  supporto
cartaceo o altro supporto durevole preventivamente concordato: 
      - lo sconfinamento 
      - l'importo interessato 
      - il tasso di interesse 
      - la commissione di istruttoria veloce. 
    Lo sconfinamento e' consistente quando riguarda un importo pari o
superiore a uno dei seguenti: 
      - 300 euro in assenza di apertura di credito; 
      - il 5 per cento dell'importo totale del credito previsto da un
contratto di apertura di credito, ove esistente. 
    La comunicazione dello  sconfinamento  e'  effettuata  entro  tre
giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento  in
cui lo sconfinamento e' divenuto consistente; essa non e'  necessaria
se e' stata effettuata, al superamento di una  delle  soglie,  in  un
momento antecedente. 
    Restano fermi gli obblighi relativi alle comunicazioni periodiche
sul conto corrente previsti dalla sezione IV, paragrafi 1 e 3. 
7. Carte di credito 
    La presente sezione si applica  alle  carte  di  credito  diverse
dalle c.d. "carte di credito charge". Ai fini della presente  sezione
si considerano "carte di credito charge" quelle  aventi  le  seguenti
due caratteristiche: 
      - il rimborso deve avvenire in un'unica soluzione ed entro  tre
mesi che decorrono dall'ultimo  giorno  del  mese  in  cui  e'  stata
effettuata l'operazione di pagamento mediante l'utilizzo della carta; 
      -  non  sono  previsti  tassi  di  interesse  ne'   commissioni
significative.  Le  commissioni  (es.  canone  periodico)  non   sono
significative se: i) remunerano esclusivamente i servizi di pagamento
propri di questo strumento e le  ulteriori  funzioni  non  creditizie
eventualmente connesse (es. servizi di  fidelizzazione);  e  ii)  non
variano in relazione all'ammontare dei fondi trasferiti  mediante  le
operazioni di pagamento effettuate tramite la carta,  anche  se  sono
fissate in termini percentuali. 
    Alle carte di credito  disciplinate  dalla  presente  sezione  si
applicano anche le pertinenti disposizioni  contenute  nella  sezione
VI, con le modalita' che seguono: 
      - le informazioni previste dal paragrafo  4.1.1  della  sezione
VI, ulteriori rispetto a quelle richieste dal paragrafo 4.2.2.1 della
presente sezione,  sono  fornite  al  consumatore  con  un  documento
separato (91) . Non si applica, per quanto riguarda le  modalita'  di
messa a disposizione e consegna delle informazioni, il  paragrafo  4.
1.1 della sezione VI; 
      - le comunicazioni in corso di rapporto relative alle carte  di
credito sono disciplinate dal paragrafo 6 della sezione  VI  (non  si
applica il paragrafo 6.2 della presente sezione). 
8. Disciplina transitoria 
    Ai sensi dell'articolo 3, comma 3,  del  decreto  legislativo  13
agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, i finanziatori e gli
intermediari del credito si adeguano alla disciplina del capo II  del
titolo VI del T.U. (come sostituito dal medesimo decreto legislativo)
e alle disposizioni contenute nella presente sezione entro 90  giorni
dall'entrata in vigore di queste ultime. 
    In conformita' dell'articolo 30 della  direttiva  2008/48/CE,  ai
contratti di credito a tempo indeterminato conclusi prima del termine
previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13  agosto
2010, n. 141, e successive modificazioni si applicano: 
      - i seguenti articoli del capo II del titolo VI del T.U.,  come
sostituiti  dal  decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  141,  e
successive  modificazioni:  125-bis,  commi  2   e   4,   125-quater,
125-septies, 125-octies; 
      - i seguenti paragrafi della presente sezione:  5.3,  6.1,  6.2
(limitatamente alle aperture di credito in conto corrente), 6.3. 
    Per i rimanenti aspetti disciplinati dal capo II  del  titolo  VI
del T.U., come sostituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.
141, e successive  modificazioni,  si  applicano,  se  esistenti,  le
corrispondenti disposizioni vigenti al 19 settembre 2010. 
9. Norme di legge in materia di recesso, inadempimento del fornitore,
rimborso anticipato (rinvio) 
    Per  i  contratti  disciplinati   dalla   presente   sezione   si
richiamano, inoltre, gli articoli del capo II, titolo VI,  del  T.U.,
come sostituito dal decreto legislativo 13 agosto  2010,  n.  141,  e
successive  modificazioni,  relativi  al  recesso  dai  contratti  di
credito   (articoli   125-ter   e   125-quater),   alle   conseguenze
dell'inadempimento del  fornitore  (articolo  125-quinquies)  e  alla
disciplina del rimborso anticipato del credito (articolo 125-sexies). 
 
                           SEZIONE VII-bis 
 
 
   CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO, DEL SALARIO O DELLA PENSIONE 
 
    A tutti i finanziamenti nella forma della cessione di quote dello
stipendio o salario o pensione ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1950, n.
180,  e  successive   modificazioni,   si   applicano,   oltre   alle
disposizioni contenute nel citato D.P.R., anche le  disposizioni  del
capo II del titolo VI del T.U.  e  quelle  previste  ai  sensi  della
sezione VII. 
    I soggetti  abilitati  alla  concessione  di  prestiti  verso  la
cessione di quote dello stipendio o salario o pensione si  avvalgono,
per  la  distribuzione  di  tali  servizi,  oltre  che  del   proprio
personale, dei propri agenti in attivita' finanziaria o dei mediatori
creditizi iscritti nell'elenco di  cui  all'articolo  128-sexies  del
T.U., esclusivamente di soggetti terzi che siano banche, intermediari
finanziari, Poste italiane S.p.A., nonche' delle rispettive strutture
distributive. Per la valutazione e  la  remunerazione  degli  addetti
alla propria rete vendita gli intermediari adottano politiche che non
costituiscano un incentivo a commercializzare prodotti  non  adeguati
rispetto alle  esigenze  finanziarie  dei  clienti,  con  particolare
riguardo alle procedure di rinnovo dei contratti in  essere,  secondo
quanto stabilito dalla sezione XI, paragrafo 2 (92) . 
    Sempre ai sensi della  sezione  XI,  paragrafo  2,  le  procedure
interne   dell'intermediario   quantificano   in   maniera    chiara,
dettagliata e  inequivoca  gli  oneri  che  maturano  nel  corso  del
rapporto e che, in caso di estinzione anticipata, sono restituiti per
la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi,  al  consumatore,
se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore. 
    Prima  che  i  clienti   siano   vincolati   dal   contratto   di
finanziamento, gli intermediari forniscono loro le  informazioni  sul
contratto secondo quanto previsto dalla sezione VII. Le componenti di
costo dovute a soggetti terzi (ad es.  a  titolo  di  imposta,  quale
corrispettivo di altri  contratti  o  della  mediazione),  che  vanno
riportate nel documento standard denominato "Informazioni europee  di
base sul credito ai consumatori", sono  contraddistinte  secondo  una
delle seguenti alternative: 
      a. sono graficamente distinte (ad es.  usando  colori  diversi)
all'interno delle  "Informazioni  europee  di  base  sul  credito  ai
consumatori"; 
      b. sono riportate anche in un documento distinto allegato  alle
"Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". 
 
                            SEZIONE VIII 
 
 
                         MEDIATORI CREDITIZI 
 
1. Disposizioni applicabili 
    Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente  sezione,
ai servizi forniti dal mediatore creditizio (cfr. articolo 128-sexies
del  T.U.)  si  applicano  le  seguenti  disposizioni  del   presente
provvedimento: 
      - sezione I; 
      - sezione II, escluso il  paragrafo  8.  Nei  casi  in  cui  le
disposizioni concernenti il calcolo dell'ISC (o del TAEG)  richiedano
l'inclusione del costo della mediazione, i mediatori  creditizi  sono
tenuti  a   comunicare   all'intermediario   il   costo   complessivo
dell'attivita' di mediazione, in tempo utile affinche'  questi  possa
includerlo nel calcolo dell'indicatore; 
      - sezione III, esclusi i paragrafi 4, 5 e 6.  Al  contratto  di
mediazione non  si  applicano  le  deroghe  all'obbligo  della  forma
scritta previste dal paragrafo 2; 
      - sezione IV, limitatamente al paragrafo 4; 
      - sezione V; 
      - sezioni VI-bis, VII e  XI,  secondo  quanto  stabilito  dalla
presente sezione. 
    Quando  il  mediatore  creditizio   utilizza   una   tecnica   di
comunicazione  a  distanza  per  lo  svolgimento  dell'attivita'   di
mediazione, l'invio della documentazione  prescritta  dalla  presente
sezione puo' avvenire per tale via. 
    Quando il mediatore creditizio presenta al cliente  operazioni  o
servizi di una banca o di un intermediario con cui ha  stipulato  una
convenzione si applicano gli obblighi prescritti per l'offerta  fuori
sede di tali prodotti  (sezione  II,  paragrafo  4).  In  assenza  di
convenzione,  il  mediatore  creditizio  che  presenta   al   cliente
specifici prodotti o servizi e' tenuto a consegnargli contestualmente
il foglio informativo relativo ai prodotti o servizi  offerti  e,  se
prevista,   la   Guida.   Il   mediatore   acquisisce   dal   cliente
un'attestazione dell'avvenuta consegna e la conserva agli atti. 
    Gli obblighi di trasparenza sopra previsti si applicano anche  al
caso in cui il mediatore creditizio, in conformita' dell'articolo  13
del  decreto  legislativo  141/2010,  e   successive   modificazioni,
effettui la raccolta di richieste di finanziamento  sottoscritte  dai
clienti per il successivo inoltro all'intermediario erogante. 
    Resta fermo quanto  previsto  dalla  sezione  VI-bis  per  quanto
riguarda l'offerta di contratti di credito immobiliare ai consumatori
attraverso intermediari del credito, e dalla sezione VII  per  quanto
riguarda l'offerta di contratti di credito ai consumatori  attraverso
intermediari del credito. 
    Quando il mediatore creditizio impiega tecniche di  comunicazione
a distanza per presentare al cliente  specifici  prodotti  o  servizi
bancari o finanziari disciplinati dal presente  provvedimento  o  per
effettuare la  raccolta  di  richieste  di  finanziamento,  invia  al
cliente la documentazione  relativa  all'informativa  precontrattuale
relativa ai prodotti o servizi presentati e, se prevista,  la  Guida,
ovvero l'indirizzo web diretto dell'intermediario offerente sul quale
possono essere consultati. 
2. Requisiti organizzativi 
    I mediatori creditizi assicurano, anche attraverso l'adozione  di
apposite  procedure  interne,  la  trasparenza   e   la   correttezza
nell'attivita' di mediazione e nella commercializzazione dei prodotti
bancari e finanziari disciplinati dal presente provvedimento. In tale
ambito, prevedono accorgimenti atti a far si' che: 
      i)  la  documentazione  informativa   sia   completa,   chiara,
accessibile da parte della clientela, utilizzata attivamente da parte
dei dipendenti e collaboratori di  cui  il  mediatore  creditizio  si
avvale per il contatto con il pubblico, e adeguatamente pubblicizzata
sul sito internet; 
      ii)  i  dipendenti  e  i  collaboratori  di  cui  il  mediatore
creditizio si  avvale  per  il  contatto  con  il  pubblico:  abbiano
un'adeguata e aggiornata conoscenza delle regole  e  delle  procedure
previste ai sensi del  presente  provvedimento;  siano  in  grado  di
fornire chiarimenti sulle caratteristiche dei servizi e  sui  diritti
dei clienti, sulla base  della  documentazione  informativa  prevista
dalle presenti disposizioni e, se necessario, di ulteriori documenti;
accertino che i clienti, prima di essere vincolati da un contratto  o
da una proposta, abbiano avuto  modo  di  valutare  adeguatamente  la
documentazione informativa; 
      iii) nel caso di offerta contestuale di altri contratti insieme
a  un  finanziamento,  sia  assicurato  il   pieno   rispetto   delle
disposizioni previste dalla sezione XI, paragrafo 2-bis, lettere  d),
e), f) e g). 
    I mediatori creditizi assicurano, anche attraverso l'adozione  di
procedure interne, una sollecita ed esaustiva trattazione dei reclami
della clientela relativi all'attivita' di  mediazione  creditizia.  A
questi fini, individuano un responsabile e/o un ufficio apposito. 
    La verifica della conformita' dell'attivita' svolta del mediatore
creditizio con  le  procedure  previste  dal  presente  paragrafo  e'
assicurata attraverso il sistema di controllo interno previsto  dalle
disposizioni del Ministro dell'economia e delle finanze  adottate  ai
sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 141/2010 in materia
di requisiti organizzativi per le societa' di mediazione creditizia. 
 
                             SEZIONE IX 
 
 
                               CONFIDI 
 
    Ai confidi iscritti nell'elenco previsto ai  sensi  dell'articolo
112 del T.U. si  applicano  le  seguenti  disposizioni  del  presente
provvedimento: 
      - sezione I; 
      - sezione II. Il paragrafo  2  si  applica  limitatamente  alle
Guide pratiche  sull'accesso  all'Arbitro  Bancario  Finanziario.  Ai
contratti di garanzia  il  paragrafo  6  si  applica  secondo  quanto
previsto per i contratti di finanziamento;  il  paragrafo  7  non  si
applica se il contratto riporta in maniera chiara ed  evidenziata  il
costo della garanzia o, se questo deve  essere  ancora  quantificato,
l'ammontare massimo e quello minimo; nella copia del contratto idonea
per la stipula la commissione dovuta  per  la  garanzia  puo'  essere
quantificata   nell'ammontare   massimo   e   minimo   se    l'esatta
determinazione  dipende  da  valutazioni,   non   ancora   terminate,
dell'intermediario che eroga il finanziamento. Il TAEG  previsto  dal
paragrafo 8 e' calcolato e pubblicizzato dall'intermediario che eroga
il finanziamento; 
      - sezione III, escluso il paragrafo 4; 
      - sezione IV, paragrafi 1, 2, 4. Le comunicazioni previste  dal
paragrafo  3.1  possono   essere   omesse   qualora   le   condizioni
contrattuali non possano subire alcuna modifica in corso di  rapporto
e il corrispettivo a carico  del  cliente  sia  versato  in  un'unica
soluzione subito dopo la stipula del contratto; 
      - sezione V; 
      - sezione X e paragrafo 3 della sezione XI. 
 
                              SEZIONE X 
 
 
                              CONTROLLI 
 
    Ai sensi dell'articolo 128 del T.U., la Banca d'Italia,  al  fine
di verificare il rispetto delle disposizioni previste  ai  sensi  del
titolo VI del T.U., puo' acquisire informazioni, atti e documenti  ed
eseguire ispezioni presso  le  banche,  gli  intermediari  finanziari
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U., gli  istituti
di moneta elettronica e gli istituti di pagamento. 
    I medesimi controlli  sono  esercitati  nei  confronti  di  Poste
Italiane S.p.A. per l'attivita' di bancoposta (D.P.R. n. 144/2001). 
    Per gli agenti in attivita' finanziaria, i controlli della  Banca
d'Italia sono esercitati nei confronti  dell'intermediario  mandante,
che e' responsabile per il rispetto delle  disposizioni  previste  ai
sensi del Titolo VI del T.U. da parte degli agenti di cui  si  avvale
(articolo 128-decies, comma 2, del T.U.). A  questi  fini,  la  Banca
d'Italia  puo'  altresi'  effettuare  ispezioni  presso  l'agente  in
attivita' finanziaria, anche avvalendosi del Corpo della  guardia  di
finanza. 
    La Banca d'Italia puo' chiedere la collaborazione del Corpo della
guardia di finanza (articolo 22 della legge n. 262/2005, e successive
modificazioni). 
    Al fine di consentire il controllo  sulle  disposizioni  relative
all'utilizzo  di  tecniche   di   comunicazione   a   distanza,   gli
intermediari comunicano alla  Banca  d'Italia  l'indirizzo  dei  siti
internet eventualmente utilizzati ai sensi della sezione V. 
    L'articolo 144 del T.U. prevede i  casi  in  cui  possono  essere
applicate sanzioni amministrative pecuniarie per il mancato  rispetto
delle disposizioni previste ai sensi del titolo VI del medesimo T.U.;
in tali ipotesi,  trovano  applicazione  le  procedure  previste  dal
titolo VIII del T.U.  e  dalle  disposizioni  attuative  della  Banca
d'Italia. 
    Ai sensi dell'articolo 128-ter del T.U.,  qualora  nell'esercizio
dei controlli emergano irregolarita', la Banca d'Italia puo': 
      a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e  i  servizi
disciplinati dal titolo VI del T.U. la continuazione  dell'attivita',
anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare  la  restituzione
delle   somme   indebitamente   percepite   e   altri   comportamenti
conseguenti; 
      b)  inibire  specifiche  forme   di   offerta,   promozione   o
conclusione di contratti disciplinati dal titolo VI del T.U.; 
      c) disporre in via provvisoria la sospensione, per  un  periodo
non superiore a novanta giorni, delle attivita' di cui  alle  lettere
a) e b), laddove sussista particolare urgenza; 
      d) pubblicare i  provvedimenti  di  cui  al  medesimo  articolo
128-ter nel sito web della Banca d'Italia e disporre altre  forme  di
pubblicazione, eventualmente a cura e a spese dell'intermediario. 
    I provvedimenti indicati  dall'articolo  128-ter  del  T.U.  sono
adottati  dalla  Banca  d'Italia  a  fronte   di   violazioni   delle
disposizioni previste ai sensi del titolo VI del  medesimo  T.U.;  la
pubblicazione stabilita dalla lettera d)  e'  effettuata  o  disposta
quando vi siano particolari esigenze conoscitive per il pubblico. 
    Ai sensi dell'articolo 67-septies decies del Codice del  Consumo,
la Banca d'Italia, nell'ambito delle proprie competenze,  accerta  le
violazioni delle disposizioni contenute nella parte III, titolo  III,
capo  I,  sezione  IV-bis  del  medesimo   Codice   in   materia   di
commercializzazione a distanza ai consumatori di  servizi  finanziari
disciplinati  dal  presente  provvedimento  e  irroga   le   relative
sanzioni, applicando le procedure sopra menzionate. 
    La  Banca  d'Italia,  nell'esercizio  dei  propri  poteri,   puo'
ordinare ai soggetti vigilati la cessazione  o  vietare  l'inizio  di
pratiche non conformi alle disposizioni sulla  commercializzazione  a
distanza di servizi finanziari  ai  consumatori  (articolo  67-novies
decies del Codice del Consumo). 
    Ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 del  decreto  legislativo  n.
70/2003, la Banca d'Italia puo' esigere, anche in via d'urgenza,  che
i  fornitori  di  servizi  della  societa'  dell'informazione  ("mere
conduit", "caching" e "hosting")  impediscano  o  pongano  fine  alle
violazioni commesse dagli  intermediari  e  dai  mediatori  creditizi
attraverso strumenti telematici. 
 
                             SEZIONE XI 
 
 
                       REQUISITI ORGANIZZATIVI 
 
1. Premessa 
    Il puntuale rispetto  della  disciplina  contenuta  nel  presente
provvedimento, cosi' come un efficace presidio dei rischi  di  natura
legale  e  reputazionale  connessi  ai  rapporti  con  la  clientela,
richiedono che gli intermediari pongano  in  essere  accorgimenti  di
carattere  organizzativo  idonei  ad  assicurare  che  in  ogni  fase
dell'attivita' di intermediazione sia prestata costante  e  specifica
attenzione alla trasparenza  delle  condizioni  contrattuali  e  alla
correttezza dei comportamenti. 
    La presente sezione  disciplina  le  procedure  e  le  iniziative
organizzative  che  gli  intermediari  debbono  porre  in  essere  in
relazione all'attivita' avente a oggetto le operazioni  e  i  servizi
disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U.; i paragrafi 2  e  2-bis
si applicano solo quando tale  attivita'  sia  svolta  nei  confronti
della clientela al dettaglio. Le disposizioni sono complementari alle
discipline   concernenti   la   funzione   di   conformita'   nonche'
l'organizzazione e i controlli interni. 
    Le disposizioni della presente sezione riguardano le operazioni e
i servizi che ricadono nell'ambito di applicazione del titolo VI  del
T.U. 
    I paragrafi 2, 2-bis e 3 della presente sezione si applicano alle
banche autorizzate in Italia,  alle  succursali  italiane  di  banche
comunitarie, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 106 del T.U. (ivi inclusi i confidi  iscritti  in  tale
elenco)  (93)  ,  a  Poste  Italiane  S.p.A.  per  le  attivita'   di
bancoposta,  agli  istituti  di  moneta  elettronica  italiani,  agli
istituti di pagamento autorizzati in Italia, alle succursali italiane
di  istituti  di  pagamento  e  di  istituti  di  moneta  elettronica
comunitari; il paragrafo 3 si applica - oltre che a tali  soggetti  -
anche ai confidi di cui all'articolo 112, comma 1, T.U. 
    Le funzioni di controllo interno  dei  gruppi  bancari  italiani,
delle banche  autorizzate  in  Italia,  degli  intermediari  iscritti
nell'albo dell'articolo  106  del  T.U.,  degli  istituti  di  moneta
elettronica e degli  istituti  di  pagamento  autorizzati  in  Italia
considerano il  rispetto  delle  procedure  previste  dalla  presente
sezione  nell'ambito  delle  valutazioni  sul  presidio  dei   rischi
operativi e reputazionali richieste dalla disciplina  prudenziale  di
vigilanza. 
    La Banca d'Italia prende  in  considerazione  il  rispetto  delle
procedure previste ai sensi della presente sezione anche ai fini  dei
controlli sull'adeguatezza patrimoniale a fronte dei rischi legali  e
di reputazione. 
2. Procedure interne 
    Gli intermediari adottano procedure interne volte ad assicurare: 
      - una valutazione - anche con il coinvolgimento delle  funzioni
di controllo e, nelle realta'  piu'  complesse,  la  costituzione  di
comitati interfunzionali - della struttura dei prodotti  offerti  con
riferimento a: 
        i) la comprensibilita', da parte della clientela, della  loro
struttura,  delle  loro  caratteristiche  e  dei  rischi  tipicamente
connessi ai medesimi; 
        ii) la loro conformita' a prescrizioni imperative di legge; 
      - la trasparenza e la correttezza nella commercializzazione dei
prodotti. In tale ambito, le procedure includono almeno  accorgimenti
atti a far si' che: 
        i)  la  documentazione  informativa  sia  completa,   chiara,
accessibile da parte della clientela, utilizzata attivamente da parte
degli addetti alla rete di vendita e adeguatamente pubblicizzata  sul
sito internet; 
        ii)  il  cliente   non   sia   indirizzato   verso   prodotti
evidentemente inadatti rispetto  alle  proprie  esigenze  finanziarie
(94) . Gli intermediari valutano l'introduzione di  strumenti,  anche
informatici, che consentano di verificare la coerenza tra il  profilo
del cliente e  i  prodotti  allo  stesso  offerti.  Le  procedure  di
commercializzazione adottate dagli intermediari tenuti a  offrire  il
"conto di base" assicurano che questo conto sia  sempre  prospettato,
eventualmente assieme ad altri, ai clienti con esigenze di  base  che
intendono aprire o cambiare un conto. In caso di  commercializzazione
di finanziamenti in valuta diversa dall'euro, le procedure assicurano
che ai clienti vengano offerti finanziamenti in euro  per  le  stesse
finalita'  dei  finanziamenti  in  valuta  diversa  dall'euro  ovvero
strumenti per la copertura del rischio di cambio; 
        iii) gli addetti alla rete di vendita: abbiano un'adeguata  e
aggiornata   conoscenza   delle   regole   previste   dal    presente
provvedimento e  delle  procedure  adottate  in  base  alla  presente
sezione; siano in grado di fornire chiarimenti sulle  caratteristiche
dei  servizi  e  sui  diritti   dei   clienti,   sulla   base   della
documentazione informativa prevista dalle presenti disposizioni e, se
necessario, di ulteriori documenti; accertino che i clienti, prima di
essere vincolati da un contratto o da  una  proposta,  abbiano  avuto
modo di valutare adeguatamente la documentazione informativa; 
      - che  la  quantificazione  dei  corrispettivi  richiesti  alla
clientela ogni qualvolta la normativa vigente richieda che  essi  non
possano superare o siano comunque adeguati e  proporzionati  rispetto
alle  spese  sostenute  sia  attestata  per  iscritto  e  formalmente
approvata (95) ; 
      - il rispetto puntuale delle iniziative di autoregolamentazione
cui hanno aderito; 
      - la possibilita' per  il  cliente  di  ottenere  in  qualsiasi
momento e in tempi ragionevoli il testo aggiornato del  contratto,  a
sua scelta in formato elettronico o  cartaceo,  qualora  siano  state
apportate modifiche unilaterali; 
      -  la  tempestiva  restituzione   delle   somme   indebitamente
addebitate al cliente; 
      - standard di trasparenza e correttezza adeguati anche  quando,
in una o piu' fasi della commercializzazione,  intervengono  soggetti
terzi estranei alla loro organizzazione. 
      - che, in caso di cessione di rapporti giuridici cui si applica
l'articolo 58 del T.U., i titolari dei conti correnti e dei conti  di
pagamento ceduti godano di un'adeguata assistenza  per  poter  fruire
senza soluzione di continuita' dei servizi  connessi  al  conto  (es.
servizi di pagamento). 
    Le procedure previste dalla presente sezione sono: 
      - informate a principi  di  proporzionalita',  avendo  riguardo
alla complessita' dei prodotti, alle tecniche di  commercializzazione
impiegate, alle diverse tipologie di clienti; 
      - adeguatamente formalizzate; 
      -  periodicamente  valutate  per  verificarne  l'adeguatezza  e
l'efficacia e per rimediare alle carenze  eventualmente  riscontrate,
tenendo anche conto dei reclami  pervenuti  (96)  .  A  tal  fine  e'
previsto un coinvolgimento della funzione di conformita'  o,  in  sua
assenza, dell'internal audit, che svolgono gli opportuni accertamenti
e riferiscono agli organi aziendali con periodicita'  almeno  annuale
e, comunque, ogni qual volta siano state accertate gravi carenze (97)
. 
    Gli intermediari adottano  e  applicano  politiche  e  prassi  di
remunerazione e incentivazione del personale e dei terzi addetti alla
rete vendita: i) coerenti con gli obiettivi e i valori aziendali e le
strategie di lungo periodo; ii) ispirati  a  criteri  di  correttezza
nelle relazioni con la clientela, contenimento dei  rischi  legali  e
reputazionali, tutela  e  fidelizzazione  della  clientela,  rispetto
delle disposizioni di auto-disciplina eventualmente applicabili; iii)
che non si basano  esclusivamente  su  obiettivi  commerciali  e  non
costituiscono un incentivo a collocare prodotti non adeguati rispetto
alle esigenze finanziarie dei  clienti.  Con  riguardo  al  personale
preposto alla valutazione  del  merito  creditizio,  le  politiche  e
prassi di  remunerazione  e  incentivazione  assicurano  la  prudente
gestione del rischio da parte dell'intermediario. 
2-bis  Offerta  contestuale  di  altri   contratti   insieme   a   un
finanziamento 
    Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  120-octiesdecies,
comma 1, del T.U. in materia di credito immobiliare  ai  consumatori,
la scelta di porre in  essere  politiche  commerciali  che  prevedano
l'offerta contestuale, accanto a un contratto  di  finanziamento,  di
altri  contratti,  anche  attraverso  soggetti  terzi,  deve   essere
accompagnata da una serie di cautele particolari, adottando procedure
organizzative e di controllo interno che assicurino nel continuo: 
      a) una valutazione dei rischi (anche  legali  e  reputazionali)
connessi con l'offerta contestuale  di  piu'  contratti  (98)  ,  con
particolare  attenzione  ai  casi  in  cui   il   contratto   offerto
congiuntamente al finanziamento  non  sia  funzionale  rispetto  alle
caratteristiche del finanziamento proposto, a  esigenze  di  presidio
del rischio di credito o di conservazione della garanzia; 
      b) la comprensibilita' per i  clienti  della  struttura,  delle
caratteristiche e dei rischi tipicamente connessi con la combinazione
dei prodotti offerti contestualmente; 
      c) la corretta  inclusione  nel  TAEG  dei  costi  dei  servizi
accessori connessi con il contratto di credito (99) ; 
      d) che le procedure di commercializzazione siano  improntate  a
canoni di trasparenza e correttezza e, in particolare, che: 
        • il cliente sia avvertito  in  modo  chiaro  ed  evidenziato
dell'esistenza  di  altri  contratti  offerti  in  via   obbligatoria
contestualmente   al   finanziamento   (100)   ,   anche   attraverso
un'illustrazione   della   corrispondente   voce   della    rilevante
documentazione  precontrattuale  (foglio  informativo,  documento  di
sintesi, "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori"  ,
"Prospetto informativo europeo  standardizzato").  L'informazione  va
resa sin dal primo contatto con l'intermediario  o  con  il  soggetto
incaricato dell'offerta e, comunque, non appena emerga la  necessita'
di stipulare il contratto avente ad oggetto  il  servizio  accessorio
connesso con il contratto di  credito  (es.  in  connessione  con  la
valutazione del merito di credito del cliente); 
        • sia illustrato chiaramente e correttamente al cliente se la
validita' dell'offerta e' condizionata alla conclusione congiunta  di
altri contratti (101) ; 
        • al cliente siano illustrati  gli  effetti  complessivi,  in
termini di obblighi e  vantaggi,  derivanti  dalla  combinazione  dei
contratti offerti; in caso  di  servizi  accessori  connessi  con  il
contratto di credito qualificati  come  facoltativi,  al  cliente  va
illustrato  chiaramente  e  correttamente  il  costo  complessivo  da
sostenere sia nel caso in cui sottoscriva il  contratto  relativo  al
servizio accessorio offerto sia in quello in cui non lo sottoscriva; 
      e) che per ciascuno dei contratti offerti  contestualmente  sia
fornita la  specifica  documentazione  precontrattuale  eventualmente
prevista e le sottoscrizioni del cliente siano acquisite su documenti
distinti  (102) ; 
      f)  che,  qualora  il  contratto  offerto   congiuntamente   al
finanziamento  sia  facoltativo,  le   forme   di   remunerazione   e
valutazione della rete vendita non siano tali da costituire un  forte
incentivo  alla  vendita  del  contratto   facoltativo   accanto   al
finanziamento rispetto alla vendita del solo finanziamento; 
      g) il rispetto della disciplina di settore in cui  il  servizio
accessorio eventualmente ricade. 
    Nell'ambito   della   verifica   periodica   sull'adeguatezza   e
sull'efficacia  delle  procedure,  prevista  dal  paragrafo   2,   le
competenti  funzioni  dell'intermediario  controllano   la   corretta
qualificazione dei servizi accessori come obbligatori o facoltativi e
a tal fine prendono in considerazione, tra l'altro: le  politiche  di
sviluppo che fissano obiettivi di budget; la struttura delle deleghe;
l'iter  di  concessione  del  credito;  i   sistemi   premianti   che
favoriscono  significativamente  la  vendita  di  servizi   accessori
assieme    a    finanziamenti;    l'incidenza    dei    finanziamenti
commercializzati assieme a servizi accessori sul  volume  complessivo
di  ciascuna  tipologia  di  contratti,  con  riferimento  all'intera
azienda  ovvero   a   singoli   sportelli   o   soggetti   incaricati
dell'offerta. 
3. Reclami 
    Gli  intermediari  adottano  procedure  per  la  trattazione  dei
reclami che garantiscano ai clienti risposte sollecite ed  esaustive.
Le procedure prevedono: 
      - l'individuazione  di  un  responsabile  e/o  di  un  ufficio,
indipendenti  rispetto  alle   funzioni   aziendali   preposte   alla
commercializzazione dei servizi; 
      - le forme di inoltro dei reclami da parte della clientela e di
risposta da parte degli intermediari, che includono, in ogni caso, la
posta ordinaria, la posta  elettronica  e  la  posta  di  elettronica
certificata; 
      -  la  pubblicizzazione  sul  sito   dell'intermediario   delle
informazioni previste ai due precedenti alinea; 
      - la gratuita' per il cliente dell'interazione con il personale
preposto alla gestione dei reclami  e  agli  eventuali  call  center,
fatte salve le spese normalmente connesse al mezzo  di  comunicazione
adottato  se  consentite  dalla  legge  (ad  esempio,   costo   della
telefonata a tariffazione non maggiorata); 
      - la  formazione  del  personale  preposto  alla  gestione  dei
reclami e agli  eventuali  call  center,  adeguata  in  relazione  ai
rispettivi compiti; 
      - la modalita' di trattazione dei reclami; 
      - i tempi massimi di risposta,  comunque  non  superiori  a  30
giorni dalla ricezione del reclamo (103) ; 
      - la registrazione degli elementi essenziali  di  ogni  reclamo
pervenuto, nonche' delle  eventuali  misure  adottate  a  favore  del
cliente per risolvere il problema sollevato; 
      -    la    pubblicazione    annuale,    sul    sito    internet
dell'intermediario, o - in mancanza - in altra forma adeguata, di  un
rendiconto sull'attivita' di gestione  dei  reclami  con  i  relativi
dati. 
    Le risposte contengono almeno: 
      -  se  il  reclamo  e'  ritenuto  fondato,  le  iniziative  che
l'intermediario si impegna ad assumere e i tempi  entro  i  quali  le
stesse verranno realizzate; 
      - se il reclamo e' ritenuto infondato, un'illustrazione  chiara
ed esauriente delle motivazioni del rigetto,  nonche'  le  necessarie
indicazioni  circa  la  possibilita'  di  adire  l'Arbitro   Bancario
Finanziario  o  altre  forme  di   soluzione   stragiudiziale   delle
controversie. 
    La funzione di  conformita'  o,  in  sua  assenza,  dell'internal
audit, riferiscono agli organi  aziendali,  con  periodicita'  almeno
annuale, sulla situazione complessiva dei  reclami  ricevuti  nonche'
sull'adeguatezza delle  procedure  e  delle  soluzioni  organizzative
adottate (104) . 
     Gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia (Servizio Tutela
dei clienti e antiriciclaggio -  Divisione  Verifiche  trasparenza  e
correttezza) l'indirizzo della struttura deputata alla  gestione  dei
reclami, indicando un riferimento  telefonico,  di  fax  e  di  posta
elettronica, nonche' il nominativo del responsabile. 
 

(1) Le presenti Disposizioni  non  pregiudicano  quanto  previsto  ai
    sensi della disciplina  sulle  competenze  dell'Arbitro  Bancario
    Finanziario. 

(2) L'articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce "prodotti
    finanziari" gli  strumenti  finanziari  e  ogni  altra  forma  di
    investimento di natura finanziaria;  non  costituiscono  prodotti
    finanziari i depositi bancari  o  postali  non  rappresentati  da
    strumenti  finanziari.  Il  presente  provvedimento  si  applica,
    quindi, oltre che ai depositi, anche ai  buoni  fruttiferi  e  ai
    certificati di deposito consistenti  in  titoli  individuali  non
    negoziati nel mercato monetario (cfr. articolo 1,  comma  1  ter,
    T.U.F.). 

(3) Articolo 127, comma 1-bis, del T.U. 

(4) Non rientrano nella  definizione  di  annuncio  pubblicitario  le
    comunicazioni relative a prodotti non ancora commercializzati. 

(5) Non sono clienti le banche, le societa' finanziarie, gli istituti
    di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le  imprese  di
    assicurazione, le  imprese  di  investimento,  gli  organismi  di
    investimento collettivo del risparmio, le  societa'  di  gestione
    del risparmio, le societa' di gestione  accentrata  di  strumenti
    finanziari, i fondi pensione,  Poste  Italiane  s.p.a,  la  Cassa
    depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attivita' di
    intermediazione finanziaria. Non si considerano  clienti  nemmeno
    le societa'  controllanti,  controllate  o  sottoposte  a  comune
    controllo dei soggetti sopra indicati. 

(6) Le sezioni da I a V e X  si  applicano  anche  agli  intermediari
    finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo  106
    del T.U. o nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del  T.U.
    vigenti alla data del 4 settembre 2010, nel  periodo  transitorio
    previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010,
    n. 141. 

(7) L'articolo 3 della delibera del CICR del 4  marzo  2003  permette
    alla Banca d'Italia di stabilire che, in relazione all'evoluzione
    dell'operativita'  degli  intermediari  e  dei   mercati,   altre
    operazioni e servizi siano riconducibili alle tipologie  indicate
    nell'Allegato alla delibera medesima. 

(8) La natura individuale della trattativa puo' essere  evinta  dalla
    documentazione a disposizione dell'intermediario ovvero dal testo
    del contratto. 

(9) Per le modalita' con cui gli intermediari devono  far  uso  della
    documentazione cfr. sezione XI. 

(10) Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima  (se
     favorevoli  all'intermediario)  o  minima  (se   favorevoli   al
     cliente). Per ciascuna condizione puo' essere riportato anche un
     valore fisso ovvero un valore indicato sia nella misura  massima
     che  in  quella  minima.  Il  foglio   informativo,   anche   se
     standardizzato  ai  sensi  delle  presenti  disposizioni,   puo'
     contenere note esplicative sulle condizioni al  ricorrere  delle
     quali trova applicazione la misura massima o quella minima. 

(11) Per i contratti di credito fondiario diversi da quelli  previsti
     dall'articolo 120-ter del T.U., il foglio informativo riporta il
     compenso onnicomprensivo  per  l'estinzione  anticipata  secondo
     quanto previsto dalla delibera del CICR del 9 febbraio 2000. 

(12) Se   il   servizio   accessorio   e'   commercializzato    anche
     individualmente,   viene   altresi'   predisposto   un    foglio
     informativo concernente il solo servizio accessorio. 

(13) Per i soggetti iscritti in albi o elenchi, sono riportati  anche
     gli estremi dell'iscrizione. 

(14) L'esenzione dall'obbligo della consegna al  cliente  del  foglio
     informativo e/o degli altri documenti informativi (es. la  Guida
     pratica) vale solo per i casi in cui l'offerta avvenga presso le
     dipendenze del soggetto incaricato. 

(15) Il  periodo  di  validita'   indica   il   periodo   nel   quale
     l'intermediario pratica le condizioni pubblicizzate. 

(16) Possono essere omessi eventuali  dati  il  cui  inserimento  nel
     testo e' a carico del notaio. 

(17) Possono essere omessi eventuali  dati  il  cui  inserimento  nel
     testo e' a carico del notaio. 

(18) Se il contratto ha la forma dell'atto pubblico, il documento  di
     sintesi  puo'  non  costituire  il  frontespizio,  purche'   sia
     comunque accluso. 

(19) I  profili  potranno  essere  aggiornati  per  tener  conto   di
     eventuali esigenze  emerse  dal  loro  uso  concreto,  anche  in
     considerazione dell'evoluzione delle condizioni  del  mercato  e
     delle modalita' di utilizzo dei conti correnti. 

(20) Per tali si intendono i conti correnti indirizzati a particolari
     categorie di clienti (es. dipendenti di enti  pubblici  ed  enti
     privati), le cui condizioni sono negoziate  collettivamente  con
     la banca. 

(21) Accanto a ciascun  profilo  andra'  indicato  tra  parentesi  il
     numero complessivo  di  operazioni  ad  esso  associate  secondo
     quanto previsto dall'Allegato 5A. 

(22) Se il prodotto non e' piu'  commercializzato,  l'estratto  conto
     riporta l'ISC  calcolato  tenendo  conto  delle  modifiche  alle
     condizioni   economiche   intervenute   nei   confronti    della
     generalita' dei clienti (senza considerare quelle relative  alle
     condizioni oggetto di negoziazione individuale  o  praticate  in
     base a convenzioni). 

(23) Il novero delle operazioni e dei servizi soggetti all'obbligo di
     rendere noto il TAEG e' suscettibile di  variazione  per  tenere
     conto dell'evoluzione della prassi operativa. 

(24) Nella categoria "altri finanziamenti" rientrano, ad  esempio,  i
     prestiti personali e i prestiti finalizzati. 

(25) Con riferimento  ai  prestiti  vitalizi  ipotecari  disciplinati
     dall'articolo 11-quaterdecies del  decreto  legge  30  settembre
     2005, n.  203,  e  dal  decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo
     Economico del 22 dicembre 2015, n. 226, ai fini del calcolo  del
     TAEG la durata del contratto, ove non diversamente previsto  dal
     contratto stesso, si considera pari alla differenza  tra  l'eta'
     del soggetto finanziato piu' giovane e 85 anni, e  comunque  non
     inferiore a 15 anni. 

(26) L'idoneita' del documento informatico a soddisfare il  requisito
     della forma scritta e' disciplinata dagli articoli 20 e  21  del
     decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

(27) L'esenzione dalla forma  scritta  si  ha,  ad  esempio,  per  le
     operazioni regolate in conto corrente. Restano comunque soggette
     all'obbligo di forma scritta le  integrazioni  di  un  contratto
     precedentemente concluso. 

(28) Restano fermi  gli  obblighi  di  pubblicita'  e  l'applicazione
     dell'articolo 117, commi 6 e 7, del T.U. 

(29) Nella suddetta ipotesi e  nel  caso  in  cui  il  contratto  non
     indichi il  tasso  di  interesse  ovvero  ogni  altro  prezzo  e
     condizione praticati (inclusi, per i contratti di  credito,  gli
     eventuali maggiori oneri in caso di mora), si applicano:  a)  il
     tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente  per  le
     operazioni attive e per quelle passive, dei buoni  ordinari  del
     tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati
     dal Ministro dell'economia e delle finanze,  emessi  nei  dodici
     mesi precedenti la  conclusione  del  contratto;  b)  gli  altri
     prezzi e condizioni pubblicizzati nel  corso  della  durata  del
     rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi
     al momento della conclusione del contratto o, se piu' favorevoli
     per il cliente, al momento in cui l'operazione e'  effettuata  o
     il servizio viene reso; in  mancanza  di  pubblicita'  nulla  e'
     dovuto. 

(30) La  Banca  d'Italia,  nell'esercizio  delle  proprie   funzioni,
     ritiene che nei casi in cui il tasso di politica  monetaria  non
     rappresenti in  modo  significativo  il  costo  della  provvista
     bancaria, lo spread praticato possa tenere conto del costo della
     copertura del rischio di tasso. Pertanto, i  tassi  offerti  sui
     mutui indicizzati ai tassi di rifinanziamento  principale  della
     BCE non debbono necessariamente coincidere con  quelli  relativi
     ai mutui indicizzati a  tassi  di  mercato  (es.  Euribor);  gli
     spread  non  devono  discostarsi  in  maniera  rilevante  e  non
     giustificata dal differente costo della copertura del rischio di
     tasso. 

(31) Il comma 3 dell'art. 8 non si applica nella  parte  relativa  al
     documento di sintesi. 

(32) Si richiama, per quanto concerne la quantificazione delle spese,
     quanto stabilito dalla sezione XI, paragrafo 2. 

(33) Con  riferimento  alle  cessioni   effettuate   nell'ambito   di
     procedure di risoluzione delle crisi, il cessionario comunica  -
     non appena possibile e, comunque non oltre 20 giorni  lavorativi
     dalla realizzazione della operazione di cessione -  ai  titolari
     dei conti correnti  e  dei  conti  di  pagamento  trasferiti  le
     informazioni  necessarie   per   fruire   senza   soluzione   di
     continuita' dei servizi connessi al conto. 

(34) Non rilevano ai fini dell'articolo 118  del  T.U.  le  modifiche
     conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti  dalle
     parti e la cui determinazione e' sottratta alla  volonta'  delle
     medesime. 

(35) Cfr. la nota del 21 febbraio 2007 del Ministero  dello  sviluppo
     economico. 

(36) In  relazione  alle  garanzie  prestate  e  a  quelle   ricevute
     dall'intermediario, le comunicazioni  periodiche  contengono  le
     informazioni  rilevanti  per  lo  svolgimento  del  rapporto  di
     garanzia (ad esempio, l'ammontare dell'esposizione del  debitore
     principale). 

(37) Salvo quanto previsto dal paragrafo 3.2 per i conti correnti  di
     clienti al dettaglio, se le parti hanno concordato l'invio o  la
     consegna, su base inferiore all'anno, di documentazione idonea a
     soddisfare le esigenze informative proprie  sia  del  rendiconto
     (estratto conto per i rapporti regolati in conto  corrente)  sia
     del documento  di  sintesi,  non  e'  necessario  l'invio  o  la
     consegna di una comunicazione relativa all'intero anno. 

(38) Qualora al contratto sia stato allegato  il  foglio  informativo
     (cfr. sezione II, paragrafo 7), la numerazione del documento  di
     sintesi comincia a partire dalla prima comunicazione  successiva
     alla stipula del contratto. 

(39) Con  riguardo   all'applicabilita'   della   Sezione   XI   agli
     intermediari finanziari  iscritti  all'elenco  generale  di  cui
     all'art. 106 o all'elenco speciale  di  cui  all'art.  107  T.U.
     anteriori alla riforma del Titolo V del T.U. resta fermo  quanto
     previsto alla sezione XI, paragrafo 1, nota 1. 

(40) Per ricezione si intende  la  possibilita'  per  il  cliente  di
     accedere al contenuto della comunicazione. 

(41) Sono riportate, in particolare, le spese  relative  ai  seguenti
     servizi:  conto  corrente  (versamenti,  incassi,  prelevamenti,
     scritture, comunicazioni,  ecc.),  carta  di  debito,  carta  di
     credito, bonifico, affidamento, assegno, domiciliazione  utenze,
     e ogni altro servizio che e' stato  commercializzato  unitamente
     al conto corrente, nonche' le spese addebitate  al  cliente  per
     l'invio della documentazione. 

(42) Se il prodotto non e' piu'  commercializzato,  l'estratto  conto
     riporta l'ISC  calcolato  tenendo  conto  delle  modifiche  alle
     condizioni   economiche   intervenute   nei   confronti    della
     generalita' dei clienti (senza considerare quelle relative  alle
     condizioni oggetto di negoziazione individuale  o  praticate  in
     base a convenzioni). 

(43) Resta fermo per  il  cliente  il  diritto  di  accesso  ai  dati
     personali previsto dall'articolo 7  del  Codice  in  materia  di
     protezione dei dati personali di cui al decreto  legislativo  30
     giugno 2003, n. 196, secondo le modalita' stabilite dal  Garante
     (cfr. le "Linee guida per trattamenti dati relativi al  rapporto
     banca-clientela" del 25 ottobre 2007). 

(44) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento  (CE)  n.
     593/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio  del  17  giugno
     2008 sulla legge  applicabile  alle  obbligazioni  contrattuali,
     anche quando le parti scelgano di  applicare  al  contratto  una
     legge diversa da quella italiana, tale scelta non vale  comunque
     a privare il consumatore residente in  Italia  della  protezione
     assicuratagli  dalle   disposizioni   imperative   della   legge
     italiana. 

(45) In particolare, gli intermediari rendono nota l'esistenza  o  la
     mancanza del diritto del consumatore di recedere  dal  contratto
     nel termine di quattordici  giorni,  conformemente  all'articolo
     67-duodecies del Codice del Consumo.  Se  tale  diritto  esiste,
     forniscono istruzioni pratiche e informazioni circa le modalita'
     d'esercizio, le conseguenze derivanti dal  mancato  esercizio  e
     l'importo che il consumatore puo' essere tenuto a versare per la
     parte del servizio eventualmente prestata prima del recesso,  ai
     sensi dell'articolo 67-ter decies del Codice del Consumo. 

(46) Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 126-quater, comma 3, del
     T.U., ai servizi di pagamento  non  si  applicano  gli  articoli
     67-quinquies,  67-sexies,  comma  1,  lettere  a),  b)   e   h),
     67-septies, comma 1, lettere b), c), f) e g),  67-octies,  comma
     1, lettera a), del Codice del Consumo. 

(47) Tale previsione non si applica  alle  ipotesi  di  operazioni  e
     servizi effettuati in  esecuzione  di  previsioni  contenute  in
     contratti precedentemente stipulati. 

(48) In analogia a quanto previsto dal Provvedimento del Garante  per
     la Protezione dei dati personali del 29 maggio 2003. 

(49) Cfr. l'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.
     196 (c.d. Codice della Privacy) e il Provvedimento  del  Garante
     per la protezione dei dati personali del 12 giugno 2008. 

(50) Sono in ogni caso esclusi dall'ambito  di  applicazione  i  casi
     indicati all'articolo 2, comma 2,  del  decreto  legislativo  27
     gennaio 2010, n. 11. 

(51) Nel caso di offerta fuori sede di prodotti di moneta elettronica
     anonimi di cui all'articolo 25, comma 6, lett. d),  del  decreto
     legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il  soggetto  che  procede
     all'offerta non e' tenuto a  consegnare  al  cliente  il  foglio
     informativo, ma soltanto a metterlo a sua disposizione. 

(52) In caso di  intermediario  estero,  vanno  indicati  l'autorita'
     competente  per  l'esercizio  della  vigilanza  e  gli   estremi
     dell'iscrizione nel registro pubblico del prestatore. 

(53) Quando la moneta elettronica  e'  emessa  dalla  Banca  Centrale
     Europea, dalle banche centrali nazionali, dallo Stato  Italiano,
     da  altri  Stati  comunitari,  dalle  pubbliche  amministrazioni
     statali, regionali e locali che agiscono in  veste  di  pubblica
     autorita', e' fornita  solo  l'informazione  sulle  modalita'  e
     sulle  condizioni  per  ottenere  il   rimborso   della   moneta
     elettronica. L'informazione e' resa prima  che  il  cliente  sia
     vincolato da un contratto o da un'offerta  ed  e'  inserita  nel
     contratto.  L'informativa  precontrattuale  puo'  essere   resa,
     invece che con le modalita' previste dal presente paragrafo, con
     un apposito documento  redatto  su  supporto  cartaceo  o  altro
     supporto durevole. 

(54) Se l'offerta non e' in alcun modo  personalizzabile,  il  foglio
     informativo e il documento di  sintesi  possono  coincidere.  In
     questo caso, le informazioni indicate nel presente paragrafo non
     richieste ai sensi della sezione II, paragrafo 7, sono riportate
     in calce o in un documento allegato al documento di sintesi. 

(55) Si rinvia a quanto precisato nella nota (1) della  sezione  III,
     paragrafo 2. 

(56) Ai sensi dell'articolo 114-ter,  commi  2  e  3,  del  T.U.,  il
     cliente puo' chiedere il rimborso: - prima  della  scadenza  del
     contratto, nella misura richiesta; - alla scadenza del contratto
     o successivamente: i)  per  il  valore  monetario  totale  della
     moneta elettronica detenuta;  ii)  nella  misura  richiesta,  se
     l'emittente e' un istituto di moneta elettronica autorizzato  ai
     sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, del T.U., e i  fondi
     di pertinenza del medesimo detentore  possono  essere  impiegati
     per finalita' diverse dall'utilizzo di moneta elettronica, senza
     che  sia  predeterminata  la  quota  utilizzabile  come   moneta
     elettronica.  I  soggetti,  diversi  da  un   consumatore,   che
     accettino in pagamento moneta elettronica  possono  regolare  in
     via  contrattuale  con  l'emittente  di  moneta  elettronica  il
     diritto al rimborso loro spettante nei suoi confronti, anche  in
     deroga a quanto sopra indicato. 

(57) Ai sensi dell'articolo 114-ter, comma 1, del T.U., il diritto al
     rimborso si  estingue  per  prescrizione  nei  termini  ordinari
     previsti dall'articolo 2946 c.c. 

(58) Per  le  operazioni  non  rientranti  in  un  contratto   quadro
     l'intermediario puo'  limitarsi  a  mettere  a  disposizione  le
     informazioni anziche' consegnarle al cliente. 

(59) La ricevuta  e'  consegnata  o  messa  a  disposizione:  a)  del
     pagatore, dopo  che  l'importo  di  una  singola  operazione  di
     pagamento e' stato addebitato sul suo conto o,  se  il  pagatore
     non utilizza un conto di pagamento o si tratta di operazioni non
     rientranti  in  un  contratto  quadro,   dopo   il   ricevimento
     dell'ordine di pagamento; b) del beneficiario, dopo l'esecuzione
     dell'operazione. 

(60) Per agevolare il cliente a monitorare nel continuo le condizioni
     applicabili  al   rapporto,   l'intermediario   puo'   prevedere
     un'informativa periodica  piu'  ampia,  che  contenga  anche  le
     informazioni previste ai sensi dei paragrafi 1 e 3 della sezione
     IV. 

(61) Quando l'estratto conto non include il  dettaglio  di  tutte  le
     operazioni  di  pagamento  effettuate  (ad  es.,  nel  caso   di
     pagamenti  eseguiti  con  carta   di   credito),   l'informativa
     periodica sul servizio di pagamento e'  resa  separatamente  dal
     prestatore di quest'ultimo, nei  casi  e  secondo  le  modalita'
     previste dal presente paragrafo per le operazioni  non  regolate
     in conto corrente. 

(62) Cfr. sezione XI, paragrafo 2. 

(63) I  costi  relativi  al  servizio  di  consulenza  -   reso   dal
     finanziatore o da un intermediario del credito  -  sono  inclusi
     nel costo totale  del  credito  quando,  fermo  restando  quanto
     previsto dall'articolo 120-octiesdecies del T.U., la prestazione
     del servizio di consulenza e' necessaria per ottenere il credito
     alle condizioni offerte. 

(64) La Guida "Comprare una  casa.  Il  mutuo  ipotecario  in  parole
     semplici" e' messa a  disposizione  solo  dai  finanziatori  che
     offrono mutui ipotecari ai consumatori. 

(65) Le  comunicazioni  periodiche  non  includono  il  documento  di
     sintesi. 

(66) Per i mutui a tasso variabile o  misto,  e'  specificato  se  il
     contratto contiene clausole che comportano l'applicazione di  un
     limite massimo (cap) o  minimo  (floor)  alle  oscillazioni  del
     tasso, con una breve illustrazione dei relativi effetti  per  il
     consumatore. 

(67) Per i contratti di credito che prevedono il  rimborso  periodico
     dei soli interessi, e' inserito l'avvertimento chiaro e  conciso
     che il  pagamento  delle  rate  nel  rispetto  delle  condizioni
     contrattuali non implica il  rimborso  dell'importo  totale  del
     credito. 

(68) Si richiama l'articolo 3, comma 2, i), del d.m. 30 giugno  2012,
     n. 644, secondo cui nella commissione onnicomprensiva  rientrano
     i corrispettivi per attivita'  che  sono  a  esclusivo  servizio
     dell'affidamento.  Non  rientrano,  invece,  nella   commissione
     onnicomprensiva le spese a fronte di servizi  di  pagamento  per
     l'utilizzo dell'affidamento. 

(69) In deroga a quanto previsto dal paragrafo 3.1 della sezione  IV,
     l'offerta puo' contemplare la sola forma elettronica per  questa
     comunicazione. 

(70) Questi obblighi si applicano solo  nei  casi  in  cui  e'  stata
     inserita la tabella  di  ammortamento  nel  PIES  ai  sensi  del
     paragrafo 5.2.2. 

(71) Gli Orientamenti dell'Autorita' Bancaria Europea su morosita'  e
     pignoramenti       sono       consultabili       al        sito:
     http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1163130/EBA-GL-2015-
     12_IT_GL+on+arrears+and+foreclosure.pdf/efaa4553-f341-46fa-a50c-
     587da13732c5. 

(72) Dopo il 21 marzo 2019, la valutazione del  livello  adeguato  di
     conoscenza  e  competenza  non  e'   basata   unicamente   sulla
     condizione di cui alla lettera b). 

(73) Rientrano, quindi, nella  nozione  di  "sconfinamento"  sia  gli
     utilizzi eccedenti il saldo di un conto  corrente  non  affidato
     sia quelli eccedenti l'ammontare di un  eventuale  fido  (cc.dd.
     utilizzi extrafido). 

(74) Ai fini della presente disciplina  non  si  considerano  servizi
     accessori, rispetto all'apertura di credito in  conto  corrente,
     il conto corrente e i servizi di  pagamento  regolati  in  conto
     corrente. 

(75) Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma  3-bis,  del
     Codice del Consumo. 

(76) La  Banca  d'Italia,  nell'esercizio  delle  proprie   funzioni,
     ritiene che nei contratti di locazione finanziaria (leasing), ai
     fini del computo delle soglie: i)  non  si  include  l'eventuale
     canone iniziale versato  dal  consumatore  contestualmente  alla
     stipula del contratto; ii) si include  l'IVA  sull'acquisto  del
     bene oggetto del contratto. 

(77) Per le aperture di credito in conto corrente  da  rimborsare  su
     richiesta della banca o entro tre mesi  dal  prelievo,  si  veda
     tuttavia quanto previsto dal paragrafo 4.2.3. 

(78) Differentemente dai fogli informativi previsti dalle sezioni  II
     e VI, i documenti riconducibili agli annunci pubblicitari per il
     credito  ai  consumatori  non  devono  essere  obbligatoriamente
     predisposti dai finanziatori. 

(79) Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma  3-bis,  del
     Codice del Consumo circa i limiti alla facolta' del finanziatore
     di obbligare  il  consumatore,  ai  fini  della  stipula  di  un
     contratto di mutuo, a sottoscrivere una polizza assicurativa. 

(80) Per le aperture di credito in conto corrente questa voce riporta
     anche il tasso di interesse  e  la  commissione  di  istruttoria
     veloce relativi allo sconfinamento extra-fido. 

(81) Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma  3-bis,  del
     Codice del Consumo circa i limiti alla facolta' del finanziatore
     di obbligare  il  consumatore,  ai  fini  della  stipula  di  un
     contratto di mutuo, a sottoscrivere una polizza assicurativa. 

(82) Con riferimento alle dilazioni di  pagamento  e  alle  modalita'
     agevolate di rimborso di un credito preesistente, la  disciplina
     del presente paragrafo si applica a condizione che: i) l'accordo
     tra le parti  offra  al  consumatore  maggiori  probabilita'  di
     evitare procedimenti giudiziari relativi all'inadempimento;  ii)
     le condizioni dell'accordo non siano, nel loro  complesso,  meno
     favorevoli per il consumatore rispetto a quelle del contratto di
     credito iniziale. 

(83) Per le aperture di credito in conto corrente questa voce riporta
     anche il tasso di interesse  e  la  commissione  di  istruttoria
     veloce relativi allo sconfinamento extra-fido. 

(84) Qualora, per  motivi  connessi  con  la  responsabilita'  civile
     riveniente dalla circostanza che il finanziatore e' proprietario
     del  bene  oggetto  di  finanziamento  (come  nel  leasing),  il
     processo di erogazione del credito  richieda  l'acquisizione  di
     una polizza per la responsabilita' civile per la  conduzione  di
     un veicolo, i relativi costi non sono inclusi  nel  TAEG  se  il
     contratto  di   assicurazione   non   e'   stato   offerto   dal
     finanziatore. 

(85) Si richiama l'articolo 3, comma 2, i), del d.m. 30 giugno  2012,
     n. 644, secondo cui nella commissione onnicomprensiva  rientrano
     i corrispettivi per attivita'  che  sono  a  esclusivo  servizio
     dell'affidamento.  Non  rientrano,  invece,  nella   commissione
     onnicomprensiva le spese a fronte di servizi  di  pagamento  per
     l'utilizzo dell'affidamento. 

(86) Si rinvia a quanto precisato nella nota (1) della  sezione  III,
     paragrafo 2. 

(87) Sul punto si richiama la circostanza che  l'articolo  21,  comma
     3-bis, del Codice del Consumo qualifica come pratica commerciale
     scorretta il caso in cui, ai fini della stipula di un  contratto
     di mutuo, il consumatore sia obbligato  alla  sottoscrizione  di
     una  polizza  assicurativa  erogata  dal  medesimo  finanziatore
     ovvero all'apertura di un  conto  corrente  presso  il  medesimo
     finanziatore. 

(88) Per le aperture di credito in conto corrente questa voce riporta
     anche il tasso di interesse  e  la  commissione  di  istruttoria
     veloce relativi allo sconfinamento extra-fido. 

(89) Nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio
     o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalita' di
     calcolo della riduzione del costo totale del credito  a  cui  il
     consumatore  ha  diritto  in  caso  di   estinzione   anticipata
     includono l'indicazione degli oneri che maturano nel  corso  del
     rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte  non
     maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi
     li  ha  corrisposti  anticipatamente   al   finanziatore   (cfr.
     altresi', sezione XI, paragrafo 2). 

(90) Questa voce riporta anche il tasso di interesse e la commissione
     di istruttoria veloce relativi allo sconfinamento extra-fido. 

(91) Le informazioni supplementari possono essere fornite attraverso:
     i) un documento allegato alle "Informazioni europee di base  sul
     credito ai consumatori"; ii) il testo del contratto. 

(92) Con  riguardo   all'applicabilita'   della   Sezione   XI   agli
     intermediari finanziari  iscritti  all'elenco  generale  di  cui
     all'art. 106 o all'elenco speciale  di  cui  all'art.  107  T.U.
     anteriori alla riforma del Titolo V del T.U. resta fermo  quanto
     previsto alla sezione XI, paragrafo 1, nota 1. 

(93) Nel periodo transitorio previsto dall'articolo  10  del  decreto
     legislativo 13 agosto 2010, n.  141.,  la  presente  sezione  si
     applica: i) integralmente, agli intermediari finanziari iscritti
     nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del T.U. vigente
     alla data del 4 settembre 2010; ii) limitatamente  ai  paragrafi
     2-bis e 3, agli intermediari iscritti nel solo  elenco  generale
     previsto dall'articolo 106 del T.U.  vigente  alla  data  del  4
     settembre 2010 (ivi inclusi  i  confidi  iscritti  nell'apposita
     sezione di tale elenco). 

(94) La previsione  non  richiede  agli  intermediari  di  assicurare
     assistenza al cliente fino al  punto  di  individuare,  in  ogni
     caso, l'offerta piu'  adeguata,  bensi'  di  adottare  procedure
     organizzative  che  evitino  modalita'  di   commercializzazione
     oggettivamente  idonee  a  indurre  il  cliente  a   selezionare
     prodotti manifestamente non adatti. 

(95) In relazione ai contratti  di  finanziamento  con  cessione  del
     quinto  dello  stipendio  o  della  pensione  e  a   fattispecie
     assimilate,  le  procedure  quantificano  altresi'  in   maniera
     chiara, dettagliata e inequivoca  gli  oneri  che  maturano  nel
     corso del rapporto e che, in caso di estinzione anticipata, sono
     restituiti per la parte non  maturata,  dal  finanziatore  o  da
     terzi,   al   consumatore,   se   questi   li   ha   corrisposti
     anticipatamente al finanziatore. 

(96) Si  richiamano,  inoltre,  le  previsioni  che   impongono   una
     valutazione  dei  reclami  pervenuti  anche  alla   luce   degli
     orientamenti dell'Arbitro Bancario Finanziario, contenute  nelle
     disposizioni  della  Banca  d'Italia  del  18  giugno  2009,   e
     successive modificazioni. 

(97) Nelle succursali italiane di banche comunitarie  e'  individuato
     un soggetto responsabile che riferisce al legale rappresentante. 

(98) Restano fermi eventuali  divieti  previsti  dalla  normativa  di
     settore relativa al servizio accessorio. 

(99) Ai fini del presente paragrafo  si  applica  la  definizione  di
     "servizio accessorio  connesso  con  il  contratto  di  credito"
     prevista dalla sezione VI-bis, paragrafo 2, e dalla sezione VII,
     paragrafo 2; per contratto di credito si  intende  in  tal  caso
     qualsiasi contratto di finanziamento. 

(100) Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 3-bis,  del
      Codice  del  Consumo  circa  i   limiti   alla   facolta'   del
      finanziatore di obbligare il consumatore, ai fini della stipula
      di  un  contratto  di  mutuo,  a  sottoscrivere   una   polizza
      assicurativa.   Resta   altresi'    fermo    quanto    previsto
      dall'articolo 20 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, circa
      l'offerta di polizze assicurative  connesse  all'erogazione  di
      mutui immobiliari e di credito ai consumatori. 

(101) Ai sensi dell'articolo 122, comma 2, del T.U.,  questo  obbligo
      non si  applica  alle  aperture  di  credito  disciplinate  dal
      paragrafo 4.2.3 della sezione VII. 

(102) Le procedure assicurano altresi' il rispetto  delle  previsioni
      relative  alla  commercializzazione  di  polizze   assicurative
      insieme a un finanziamento (articolo 28 del  decreto  legge  n.
      1/2012 e regolamento dell'Isvap n. 40/2012). 

(103) Per i servizi di pagamento,  e'  fatto  salvo  quanto  previsto
      dall'articolo 14, comma 2 del decreto  legislativo  27  gennaio
      2010, n. 11. 

(104) Nelle succursali italiane di banche comunitarie e'  individuato
      un   soggetto   responsabile   che    riferisce    al    legale
      rappresentante.